Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 862 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'Avv. TIRNETTA MAURO, per mandato in atti;
parte attrice
CONTRO
, nato a [...], in data [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. VERGHI MARCO, per mandato in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Conclusioni delle parti: All'udienza cartolare del 14/1/2025 le parti conclude-
Tribunale di Termini Imerese sezione civile
vano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, alle quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, ha chiesto la se- Parte_1
parazione dal coniuge con cui si era unita in matrimonio concor- CP_1
datario in Sciacca, in data 12.5.2018.
Esponeva l'attrice che dal matrimonio non erano nati figli e che la vita coniu- gale, nata sotto i migliori auspici, era divenuta insostenibile quando il marito, per coltivare la relazione extraconiugale intrapresa con un'altra donna, aveva allontanato l'attrice dalla casa coniugale, approfittando della circostanza per ivi portare la compagna.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dal marito, con addebito allo stesso della separazione, nonché la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari a € 300,00 mensili;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Ritualmente costituitosi contestava la rappresentazione dei fatti CP_1
siccome offerta dalla moglie, deducendo che era stata la moglie ad abbando- nare la casa coniugale per una pausa di riflessione tra i coniugi e che, incontra- ta per caso l'attuale compagna, era divenuto, nelle more, padre di un bambino.
Si associava alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito alla moglie,
e contestava la corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in suo favore;
con vittoria di spese e compensi.
Effettuato il tentativo di conciliazione tra le parti all'udienza del 20.9.2024, il giudice, con ordinanza del 15.10.2024, adottava i provvedimenti provvisori e formulava proposta conciliativa alle parti del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale delle parti con reciproca rinuncia alle
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domande di addebito formulate;
2) Compensazione delle spese di lite tra le parti.
Indi, rinviava all'udienza del 3 dicembre 2024 per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza fissata i procuratori delle parti dichiaravano che le stesse accetta- vano la proposta conciliativa formulata dal giudice e chiedevano un rinvio nel- le modalità della trattazione scritta per la trasformazione del rito e la decisione della causa.
Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14.1.2025, ove, previa trasfor- mazione del rito, veniva assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condi- zioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice alle parti con ordi- nanza del 15 ottobre 2024, accettata dalle parti con dichiarazioni rese alle udienze del 3.12.2024 e del 14.1.2025, del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale delle parti con reciproca rinuncia alle domande di addebito formulate;
2) Compensazione delle spese di lite tra le parti.
Non essendo previste statuizioni di natura economica, né essendovi prole, non è stato necessario verificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a Parte_1
SCIACCA il 20/7/1990, e , nato a [...] CP_1
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l'11/11/1987, che omologa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 15 ottobre 2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe- tente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12 maggio
2018- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Sciacca, al n. 17 - P. II – Serie A – Uff.
1 - Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 21 gen- naio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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