Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1577 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] e , nato Parte_1 Parte_2
12/03/1981 elettivamente domiciliati in PIAZZA RISORGIMENTO N. 13 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.MARIA TERESA VALLEFUOCO e che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/04/2024 e Parte_1
convenivano in giudizio Parte_2 [...]
esponendo di aver ha inoltrato Controparte_1 tempestiva domanda d'inserimento nellegraduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per I profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore scolastico (CS), per la provincia di Benevento (il solo IADANZA) ed entrambi nella graduatoria permanente personale ATA, IADANZA, per Profilo Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto aziende agrarie) e per Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, Pt_1 dichiarando nelle relative domande, di aver svolto il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge, non in costanza di
1
che venivano collocati in graduatoria senza l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio miliatare. Concludevano chiedendo "- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio militare di leva, quale servizio effettivamente reso nella qualifica, ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie d'Istituto personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico per e per entrambi nelle graduatorie permanenti Pt_2 personale ATA – ; Controparte_2
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire i ricorrenti nelle dette graduatorie degli istituti indicati nella domanda di inserimento, nonché nelle graduatorie provinciali permanenti personale ATA – 2023-2024, con attribuzione di n.6 punti quale servizio effettivamente svolto o per quel punteggio diverso meglio visto dal giudicante;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta avvocata che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli Onorari”. Regolarmente CONVENUTO IN GIUDIZIO CON pec DELL'01.01.2024, Controparte_1
non si costituiva.
[...]
Sulle conclusioni delle parti, la causa di natura documentale, veniva decisa cons entenza depositata telematicamente. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del . CP_1
Quanto alla giurisdizione, è noto che, con riferimento alla materia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la Suprema Corte, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2011, n. 3032, ha chiarito che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti alla collocazione, appartengono alla giurisdizione ordinaria, “venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/12/2015, n. 25773, che, sempre in materia di graduatorie ad esaurimento, ha ribadito che nella formazione e gestione delle graduatorie, il MINISTERO agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
2 Ancora, da ultimo Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/03/2021, n. 8774, ha precisato che ricorre la giurisdizione del G.A. solo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. In altre parole al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio di leva prestato, pur se non in costanza di rapporto lavorativo e tanto sulla scorta di un'interpretazione evolutiva della normativa in materia, pertanto non può esservi alcun dubbio circa la giurisdizione del G.O. Nel merito, quanto al punteggio da riconoscere al servizio di leva prestato non in periodo di servizio, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che
3 "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Dal citato comma 2, sembrerebbe emergere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro possa essere valutato.
Tale interpretazione non appare, però, condivisibile. La norma di cui all'art. 2050, pur se riferita ai concorsi, deve trovare applicaizone anche alle graduatorie che, pur se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprima con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuota significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7 (e con l'art.569 co. 3 di identico contenuto ma riferito al personale A.-T.A. “3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485\569 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.);
4 dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 235 del 2014, art. 2, comma 6 (Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomia”), che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (sul punto Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34688, Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n.41894).
Sul punto è intervenuta a ribadire tale orientamento più di recente la Suprema Corte, Cassazione civile sez. lav. - 29/03/2024, n. 8586.
Ne consegue che dev'essere disapplicata, perché illegittima in quanto in contrasto con la nromativa sovraordinata, la previsione di rango regolamentare del D.M. 03.03.2021 n.50 all.A, tabella di vlautazione dei titoli nonché il richiamo contneuto nei decreti del D.G. Regione Campania n. 18835, 18836 e 18837 del 26.4.2023, laddove prevede un punteggio diverso per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro (“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.)
Per tali motivi il ricorso dev'essere accolto e, previa disapplicazione del 03.03.2021 n.50 all.A in quanto norma di rango inferiore in contrasto con la normativa sovraordinata, deve essere riconosciuto ai ricorrenti il punteggio per il servizio di leva prestato nelle graduatorie d'Istituto personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico per IADANZA e per entrambi nelle graduatorie permanenti personale ATA – CP_2
.
[...]
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento CP_1 delle spese processuali, liquidate in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
nei confronti di
[...] [...]
, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
al riconoscimento in favore di
[...] Pt_1
e del punteggio per il
[...] Parte_2 servizio di leva prestato nelle graduatorie d'Istituto personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico per e per entrambi nelle Pt_2 graduatorie permanenti personale ATA – . Controparte_2
2) Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1
e che liquida in complessivi
[...] Parte_2
€2.695 oltre rimb. forf., IVA e CPA con distrazione.
Benevento , 28.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6