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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7260/2023 R.G.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7260/2023, promosso congiuntamente da:
con gli avv.ti MARTINELLI Eleonora e ROMANI Parte_1
Laura , come da mandato in atti;
e
, con gli avv.ti MARTINELLI Eleonora e ROMANI Laura, come da CP_1 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare dell'8.5.2025:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di trasferire altrove la propria residenza, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza.
2. La signora continuerà a vivere nella casa familiare, sita a Padova, in via L. da CP_1
Bologna, 7, unitamente ai figli che qui manterranno la residenza. 2
3. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché
l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore. Salvo ogni altro migliore e diverso accordo tra genitori, il padre starà con í figli con le seguenti modalità:
• un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dopo scuola al lunedì mattino col rientro a scuola. Quando non c'è scuola dal venerdì mattino alle 10 al lunedì mattino alle 10. Il genitore che ha i bambini con sé li accompagna a casa dell'altro genitore.
• Ogni settimana due pomeriggi con pernotto, in funzione degli impegni scolastici e sportivi dei figli e delle esigenze lavorative dei genitori. Il padre li prenderà il pomeriggio all'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente. Quando non c'è scuola dal mattino alle 10 al mattino successivo alle 10. Il genitore che ha i bambini con sé ti accompagna a casa dell'altro genitore.
• Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli staranno metà periodo con un genitore e metà con l'altro, da fine scuola al 31 dicembre e dal 31 dicembre a ripresa scuola, alternando Natale
e Capodanno. I genitori si accorderanno sull'orario dello scambio, il giorno 31 dicembre.
• I figli staranno con un genitore durante le vacanze scolastiche di Carnevale e con l'altro durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni. Nel 2026 trascorreranno il
Carnevale con il papa.
• Salvo diverso accordo, nel periodo estivo i genitori concordano che la madre trascorra con i figli il periodo dall' 1 al 15 luglio e dall' 1 al 15 agosto, il padre dal 16 al 31 luglio e dal 16 al
31 agosto. Nel restante periodo, si continueranno a seguire le modalità di visita in uso durante l'anno scolastico.
• Le festività scolastiche seguiranno il calendario normale e se ci saranno dei ponti durante tali festività i bambini saranno col genitore di turno per il fine settimana del ponte, salvo diverso accordo tra genitori da concordare almeno un mese prima.
• I genitori concordano di continuare a festeggiare insieme i compleanni dei figli, compatibilmente con le esigenze dei bambini e gli impegni lavorativi dei genitori.
• I genitori concordano che in caso di impedimento di un genitore per ragioni di lavoro, sarà preventivamente richiesto il supporto dell'altro genitore e qualora anche quest'ultimo non possa tenere i figli, potranno essere incaricate terze persone. Il costo per la baby-sitter sarà a carico del genitore che usufruirà del servizio.
4. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli, da gennaio 2025 ciascuno per la quota del 50%, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie: abbigliamento, mensa scolastica, libri e materiale scolastico corrente, gite in giornata, tasse scolastiche, spese
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mediche, cura della persona, sport / attività ricreative, centri estivi, feste di compleanno, regali di compleanno, regali di natale e re magi, regali compleanno per amici dei bambini. I coniugi concordano di utilizzare un conto corrente comune ove ciascuno verserà la quota mensile di e
200,00. Qualora le sopraddette spese per i figli superassero la media mensile di € 400,00, ciascun genitore concorrerà per la differenza ciascuno per la propria quota. Per tutte le ulteriori spese straordinarie si fa espresso rinvio al Protocollo adottato dal Tribunale di
Padova.
5. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, le parti concordano che l'auto Opel S-
D Meriva targata EY752LF, Immatricolata il 26.2.2015, carta di circolazione Numero_1 numero Certificato di proprietà n. ufficio provinciale di NumeroDi_2 NumeroDi_3
Padova, intestata alla sigra e rientrante nella comunione dei beni, rimanga in CP_1 proprietà esclusiva e uso esclusivo alla stessa. Per il trasporto dei bambini, fino a quando il padre non avrà la possibilità di acquistare un'auto, in caso di necessità di trasporto con auto la madre si accorderà col padre per il trasporto.
6. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il signor i Parte_1
impegna a trasferire alla signora che accetta, la proprietà per la propria quota CP_1 CP_1 del 50% sulla casa coniugale sita in Padova, via L. da Bologna n. 7, facente parte del
"Complesso Residenziale di via Bordone”. Il bene, composto di appartamento al terzo piano e garage al piano terra e ivi compresa la proprietà delle parti comuni, è così catastalmente censito:
• Catasto fabbricati Comune di Padova Foglio 28, Mapp, 542 sub 6, p.3, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. Mq. 130 RCE. 945,12;
• Catasto Fabbricati Comune di Padova Foglio 28, mapp. 542 sub 12, p. T, z.c. 2, cat. C/6, cl.4, mq.20, sup. cat. Mq. 20, RCE. 56,81.
L'area su cui insiste il fabbricato è censita al C.T., Foglio 28 con il mapp. 542 di mq. 265 E.U.
Per una migliore identificazione dell'immobile si fa espresso rinvio all'atto di compravendita autenticato in data 4.02.2019 dal Notaio di Padova repertorio n. 432.784. Persona_3
La signora sempre ai fini della regolamentazione e definizione dei reciproci CP_1 diritti patrimoniali, si e impegnata a corrispondere al signor la Parte_1 complessiva somma di € 16.072,00, di cui € 10.000,00 sono già stati versati dalla signora al signor mediante bonifico bancario sul conto corrente n. CP_1 Controparte_2
00009556 in essere presso la Banca Intesa SanPaolo in sede di separazione;
i restanti €
6.072,00 saranno versati il giorno del rogito che dovrà avvenire presso il Notaio di Per_4
Padova entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti, in sede di rogito, dovranno altresì procedere alla previa rettifica dell'atto di acquisto n. 432.784 rep. Notaio sopra citato, precisando che la porzione immobiliare sopra Per_3 descritta, contrariamente a quanto indicato nel medesimo atto, rientrava nel regime della
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comunione dei beni;
ciò per effetto della trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri anagrafici italiani nel 2019, con effetti retroattivi al 2013.
7. Entrambi i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi propri e di non pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento.
8. I signori e dichiarano espressamente, ex art. 473 Parte_1 CP_1 bis.51 2 comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
9. I signori e salvo quanto allegato al presente ricorso, si Parte_1 CP_1 esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Camponogara (VE), in data 13/05/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camponogara (VE), dell'anno 2019, al N.ro 17, Parte II,
Serie C, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , in data 8.2.2014, e , in data Per_1 Per_2
9.1.2015.
Le parti, con ricorso depositato in data 20/12/2023 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 27/06/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 1379/2024 del 26/07/2024, pubblicata il
31/07/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 26/07/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 7/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana
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deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione, ovvero dal 27/06/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli minori, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del
18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Il Tribunale, inoltre, dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 6 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
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1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Camponogara (VE), in data 13/05/2013 e trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Camponogara (VE), anno 2019, al N.ro 17, Parte II, Serie C;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto
6 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
4) Nulla sulle spese.
Padova, 13.05.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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