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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, nella persona dei giudici
Dr. Gennaro BEATRICE Presidente rel.
Dr.ssa Rosa PADUANO Giudice
Dr.ssa Rosa NAPOLITANO Giudice
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5259/2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630
c.p.c. avverso ordinanza del G.E. del Tribunale resa in data 23.10.2025 nella procedura rge mob. n. 630/2023;
TRA
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP AS, presso il cui indirizzo pec e presso il cui studio legale in Nola, alla via
Stella n. 209 è elettivamente domiciliato;
RECLAMANTE
E
1 nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]. C.F._2
RECLAMATO
Nonché
Partita IVA PEC Controparte_2 P.IVA_1 Email_1
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento reso in data 22.10.2025 nel procedimento recante RG MOB.
N. 630/2023, il G.E. del Tribunale di Nola, dott.ssa Rossana Ferraro, disponeva quanto segue: “ESTINGUE La procedura a margine, ordinando svincolo somme con restituzione al Debitore e ritiro dei titoli. Pone a carico del Creditore le spese già liquidate con separato provvedimento del 23.4.25.”.
Con ricorso depositato in data 03.11.2025, il creditore proponeva Parte_1 reclamo ex artt. 631, 630 e 178 cod. proc. civ. avverso la detta ordinanza, chiedendo al
Tribunale in composizione collegiale di “annullare e/o revocare e comunque dichiarare priva di ogni effetto la statuizione con cui vengono poste a carico del creditore procedente, Sig. le Parte_1 spese liquidate in favore del Commissionario Avv. Ruggiero Campanella;
- Per l'effetto, dichiarare non dovuto alcun compenso e/o rimborso spese da parte del Sig. al predetto Commissionario Parte_1 per le attività eventualmente svolte, stante la mancata perfezione dell'incarico”.
A tal fine, il reclamante deduceva che il g.e. all'udienza del 25.10.2023, su istanza del creditore, nominava l'avv. Ruggiero Campanella quale commissionario per la vendita delle quote di partecipazione pignorate, fissando l'udienza del 3.4.2024 per l'accettazione dell'incarico e per le modalità di esecuzione della vendita delle quote. Successivamente il creditore decideva di non presenziare all'udienza del 3.4.2024 né di depositare note di trattazione scritta. Nondimeno, il giudice, disponeva il rinvio dell'udienza al 28.11.2024
“imponendo al creditore incombenti del tutto incongrui rispetto alla natura del pignoramento”. Il commissionario, pur in assenza di incarico ritualmente perfezionatosi, depositava il
26.11.2024 una relazione di attività e chiedeva la liquidazione del compenso. Il g.e., con provvedimento successivo, liquidava un acconto di € 500,00, ponendolo a carico del creditore procedente. Avverso tale provvedimento il creditore proponeva istanza di revoca, ribadita anche nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.9.2025. All'esito 2 di tale udienza cartolare, in data 22.10.2025 il g.e. emetteva l'ordinanza impugnata con la quale dichiarava l'estinzione della procedura e poneva a carico del creditore il compenso liquidato al commissionario.
Non si costituivano in giudizio né né che devono Controparte_1 Controparte_2 essere dichiarati contumaci.
Va premesso che il reclamo è stato tempestivamente spiegato con ricorso depositato in data 03.11.2025, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c..
Preme rilevare, in via assorbente, che dall'esame della documentazione in atti nonché del fascicolo RG MOB 630/2023 emerge che effettivamente all'udienza del 25.10.2023, su istanza del creditore, il g.e. nominava l'avv. Ruggiero Campanella quale commissionario per la vendita delle quote di partecipazione pignorate e fissava l'udienza del 3.4.2024 “per
l'accettazione dell'incarico e per le modalità di esecuzione della vendita delle quote di partecipazione”.
Successivamente, con provvedimento del 6.3.2024 il g.e. sostituiva l'udienza già fissata del
3.4.2024 con il deposito di note scritte. Nessuno depositava note scritte. Nondimeno, con ordinanza del 5.7.2024 il giudice invitava il creditore a precisare il credito, ad allegare la dichiarazione di terzo aggiornata e fissava l'udienza del 28.11.2024 in modalità cartolare.
Neanche per tale udienza venivano depositate note scritte ma solo una relazione del commissionario il 27.11.2024, contenente la richiesta di liquidazione del compenso. Con ordinanza del 23.4.2025 il g.e. liquidava un acconto al commissionario e fissava l'udienza del 24.9.2025 in modalità cartolare. Seguiva un'istanza di revoca della liquidazione, confermata nelle note di trattazione scritta. Nondimeno, il giudice, con il provvedimento impugnato confermava la liquidazione a carico del creditore procedente.
Ritiene il collegio che il g.e. abbia errato nell'ordinanza del 5.7.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2024, a non rinviare il procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c.
Nessuna parte aveva infatti depositato note di trattazione scritta. Parimenti è a dirsi per l'ordinanza del 23.4.2025, resa a seguito dell'udienza cartolare del 28.11.2024, poiché anche per quell'udienza non erano state depositate note di trattazione scritta. Il provvedimento impugnato di estinzione della procedura, pur essendo corretto nella statuizione di estinzione, è però errato nella parte in cui ha posto a carico del creditore il compenso liquidato in favore del commissionario. Infatti, non vi è stata alcuna formalizzazione dell'incarico al commissionario e in particolare non vi in atti alcuna accettazione
3 dell'incarico. Pertanto, nessun compenso può essere liquidato a carico del creditore, in quanto l'attività svolta dal commissionario risulta espletata sine titulo.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
L'inimputabilità dell'errore ai reclamati giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• accoglie il reclamo e per l'effetto modifica l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'Ufficio
Esecuzioni Mobiliare del Tribunale di Nola in data 22.10.2025 nell'ambito della procedura espropriativa n. 630/2023 R.G.E. MOB. nella parte del dispositivo in cui “Pone a carico del Creditore le spese già liquidate con separato provvedimento del 23.4.25”, disponendo che non è dovuto alcun compenso o rimborso spese in favore del commissionario nominato avv. Ruggiero Campanella;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti.
Nola, 23.12.2025
Il Presidente est.
Dr. Gennaro Beatrice
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, nella persona dei giudici
Dr. Gennaro BEATRICE Presidente rel.
Dr.ssa Rosa PADUANO Giudice
Dr.ssa Rosa NAPOLITANO Giudice
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5259/2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630
c.p.c. avverso ordinanza del G.E. del Tribunale resa in data 23.10.2025 nella procedura rge mob. n. 630/2023;
TRA
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP AS, presso il cui indirizzo pec e presso il cui studio legale in Nola, alla via
Stella n. 209 è elettivamente domiciliato;
RECLAMANTE
E
1 nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]. C.F._2
RECLAMATO
Nonché
Partita IVA PEC Controparte_2 P.IVA_1 Email_1
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento reso in data 22.10.2025 nel procedimento recante RG MOB.
N. 630/2023, il G.E. del Tribunale di Nola, dott.ssa Rossana Ferraro, disponeva quanto segue: “ESTINGUE La procedura a margine, ordinando svincolo somme con restituzione al Debitore e ritiro dei titoli. Pone a carico del Creditore le spese già liquidate con separato provvedimento del 23.4.25.”.
Con ricorso depositato in data 03.11.2025, il creditore proponeva Parte_1 reclamo ex artt. 631, 630 e 178 cod. proc. civ. avverso la detta ordinanza, chiedendo al
Tribunale in composizione collegiale di “annullare e/o revocare e comunque dichiarare priva di ogni effetto la statuizione con cui vengono poste a carico del creditore procedente, Sig. le Parte_1 spese liquidate in favore del Commissionario Avv. Ruggiero Campanella;
- Per l'effetto, dichiarare non dovuto alcun compenso e/o rimborso spese da parte del Sig. al predetto Commissionario Parte_1 per le attività eventualmente svolte, stante la mancata perfezione dell'incarico”.
A tal fine, il reclamante deduceva che il g.e. all'udienza del 25.10.2023, su istanza del creditore, nominava l'avv. Ruggiero Campanella quale commissionario per la vendita delle quote di partecipazione pignorate, fissando l'udienza del 3.4.2024 per l'accettazione dell'incarico e per le modalità di esecuzione della vendita delle quote. Successivamente il creditore decideva di non presenziare all'udienza del 3.4.2024 né di depositare note di trattazione scritta. Nondimeno, il giudice, disponeva il rinvio dell'udienza al 28.11.2024
“imponendo al creditore incombenti del tutto incongrui rispetto alla natura del pignoramento”. Il commissionario, pur in assenza di incarico ritualmente perfezionatosi, depositava il
26.11.2024 una relazione di attività e chiedeva la liquidazione del compenso. Il g.e., con provvedimento successivo, liquidava un acconto di € 500,00, ponendolo a carico del creditore procedente. Avverso tale provvedimento il creditore proponeva istanza di revoca, ribadita anche nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.9.2025. All'esito 2 di tale udienza cartolare, in data 22.10.2025 il g.e. emetteva l'ordinanza impugnata con la quale dichiarava l'estinzione della procedura e poneva a carico del creditore il compenso liquidato al commissionario.
Non si costituivano in giudizio né né che devono Controparte_1 Controparte_2 essere dichiarati contumaci.
Va premesso che il reclamo è stato tempestivamente spiegato con ricorso depositato in data 03.11.2025, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c..
Preme rilevare, in via assorbente, che dall'esame della documentazione in atti nonché del fascicolo RG MOB 630/2023 emerge che effettivamente all'udienza del 25.10.2023, su istanza del creditore, il g.e. nominava l'avv. Ruggiero Campanella quale commissionario per la vendita delle quote di partecipazione pignorate e fissava l'udienza del 3.4.2024 “per
l'accettazione dell'incarico e per le modalità di esecuzione della vendita delle quote di partecipazione”.
Successivamente, con provvedimento del 6.3.2024 il g.e. sostituiva l'udienza già fissata del
3.4.2024 con il deposito di note scritte. Nessuno depositava note scritte. Nondimeno, con ordinanza del 5.7.2024 il giudice invitava il creditore a precisare il credito, ad allegare la dichiarazione di terzo aggiornata e fissava l'udienza del 28.11.2024 in modalità cartolare.
Neanche per tale udienza venivano depositate note scritte ma solo una relazione del commissionario il 27.11.2024, contenente la richiesta di liquidazione del compenso. Con ordinanza del 23.4.2025 il g.e. liquidava un acconto al commissionario e fissava l'udienza del 24.9.2025 in modalità cartolare. Seguiva un'istanza di revoca della liquidazione, confermata nelle note di trattazione scritta. Nondimeno, il giudice, con il provvedimento impugnato confermava la liquidazione a carico del creditore procedente.
Ritiene il collegio che il g.e. abbia errato nell'ordinanza del 5.7.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2024, a non rinviare il procedimento ai sensi dell'art. 631 c.p.c.
Nessuna parte aveva infatti depositato note di trattazione scritta. Parimenti è a dirsi per l'ordinanza del 23.4.2025, resa a seguito dell'udienza cartolare del 28.11.2024, poiché anche per quell'udienza non erano state depositate note di trattazione scritta. Il provvedimento impugnato di estinzione della procedura, pur essendo corretto nella statuizione di estinzione, è però errato nella parte in cui ha posto a carico del creditore il compenso liquidato in favore del commissionario. Infatti, non vi è stata alcuna formalizzazione dell'incarico al commissionario e in particolare non vi in atti alcuna accettazione
3 dell'incarico. Pertanto, nessun compenso può essere liquidato a carico del creditore, in quanto l'attività svolta dal commissionario risulta espletata sine titulo.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
L'inimputabilità dell'errore ai reclamati giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
• accoglie il reclamo e per l'effetto modifica l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'Ufficio
Esecuzioni Mobiliare del Tribunale di Nola in data 22.10.2025 nell'ambito della procedura espropriativa n. 630/2023 R.G.E. MOB. nella parte del dispositivo in cui “Pone a carico del Creditore le spese già liquidate con separato provvedimento del 23.4.25”, disponendo che non è dovuto alcun compenso o rimborso spese in favore del commissionario nominato avv. Ruggiero Campanella;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti.
Nola, 23.12.2025
Il Presidente est.
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