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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 23 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2024 R.G. e vertente fra
, rappresentata e difesa dall'avv. Sirio Solidoro;
Parte_1
RICORRENTE
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, e per l' (c.f. e per l' Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Debora Infante, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e CP_3 delega dell' , ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2 [...]
, in alla Piazza delle Regioni n. 1, come Controparte_4 CP_3 in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, domandava, in limine ed in rito: A.
1. di accertare e/o dichiarare la carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere nei termini che
1 seguono, ossia nel senso che il ricorrente, in virtù della recente modifica normativa, non ha interesse a dolersi della negazione del bene della vita per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea, in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dal recente intervento modificativo e con efficacia ex tunc; per l'effetto, di accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea, il quale risulta essere pienamente soddisfatto attraverso la recente modifica avente efficacia ex tunc; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. A.
2. In subordine, di accertare e dichiarare la predetta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere per le predette ragioni, in forza del recente intervento modificativo, riguardo alla validità del titolo del ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 con effetti ex nunc; per l'effetto di accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B. In subordine, nel merito, ove non dovesse essere accolte le predette richieste: di accertare e/o dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea con efficacia ex tunc; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
1. In via ancora subordinata, di accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
2. Ove occorra ai fini della predetta pretesa disapplicare e/o annullare se intesi in senso escludente il DM pubblicato in G.U. il 10/02/2024 e relativi allegati, ove occorra, del dpr n. 19/2016 Tab. A, del dm 259/2017, del dm 39/98, del dm
354/98, tutti con i relativi allegati, nonché ove occorra l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020 e dei relativi allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. B.
3. di condannare e/o ordinare alla parte pubblica ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per permettere al ricorrente di insegnare in base al proprio titolo e per le ragioni sopra gradata nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.
Si costituivano il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_5
l' e l , in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_3 legali rappresentanti p.t., e domandavano, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad agire, rigettando la domanda proposta dal ricorrente;
nel merito respingere la domanda, siccome infondata, in fatto e diritto, e non provata. Spese vinte.
2 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 23 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile
Parte ricorrente ha dedotto di aver conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Edile presso l'Università degli Studi della Basilicata in data 16/11/2006 valida unitamente agli esami integrativi per insegnare altresì nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) ed A020 (fisica alle scuole superiori) e con il presente giudizio domanda di accertare e riconoscere il diritto di poter insegnare anche nella classe di concorso A027
(matematica e fisica alle scuole superiori).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interesse dei ricorrenti all'azione inibitoria con riferimento allo sfruttamento economico di alcuni film, non avendo gli stessi validamente acquistato i relativi diritti)” (si veda Cass. civ., sez. I, sentenza n.
16162 del 30.07.2015, nonché Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 15355 del 28.06.2010
“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” oltre che Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10062 del 09.10.1998: “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della
3 giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (Nella specie la
S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nella parte relativa alla computabilità di determinati elementi retributivi in relazione ai compensi per festività lavorate e permessi retribuiti, poiché il ricorrente non aveva dedotto e provato di avere lavorato durante festività
o di avere fruito di permessi retribuiti)”).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente deduce che l'utilità che ricaverebbe dall'accoglimento del ricorso sarebbe quella di vedersi riconosciuto il proprio titolo come valido per l'insegnamento in materia diversa
(matematica e fisica alle scuole superiori, classe di concorso A027) da quelle in cui svolge servizio, anche previo inserimento ove occorra nelle graduatorie provinciali.
Con il D.M. n. 255 del 22.12.2023 è consentito, senza alcuna limitazione, l'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A027 anche per i laureati in ingegneria ed è circostanza non contestata che parte ricorrente non abbia presentato alcuna domanda all'Amministrazione convenuta finalizzata sia al riconoscimento del titolo accademico conseguito in relazione alla classe di concorso A027 e sia finalizzata al relativo insegnamento.
Orbene, atteso che il diritto rivendicato è stato riconosciuto dal D.M. cit. - da qui la carenza di uno stato di giuridica incertezza in ordine alla sua sussistenza -; atteso che non può ravvisarsi nel caso di specie alcun fatto lesivo, non avendo l'Amministrazione datoriale negato tale diritto e, prima ancora, non avendo il ricorrente proposto alcuna domanda per l'insegnamento di matematica e fisica alle scuole superiori né di inserimento nelle graduatorie provinciali;
atteso che non pare sia ravvisabile alcun danno, né parte ricorrente ha puntualmente dedotto, prima ancora che provato, alcunché al riguardo;
atteso che, per quanto sopra, non può essere demandato alcun accertamento al giudice adito né alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile potrebbe conseguire il ricorrente dal giudizio instaurato, è evidente che difetti l'attualità dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie e la presenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.02.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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