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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1149/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
PIOVESANA FEDERICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte convenuta/contumace con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
07/06/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- la figlia oramai Persona_1
divenuta maggiorenne, rimarrà collocata presso l'abitazione materna, con
1 facoltà di vedere il padre se e quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di studio, sportivi di svago e quant'altro e sarà pertanto libera di decidere i tempi e le modalità di frequentazione con quest'ultimo in dipendenza dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- la madre rinuncia a domandare qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della figlia, anche alla luce della totale assenza di versamento di qualsivoglia contributo economico e morale del padre sino ad oggi, nonché della sopravvenuta irreperibilità di quest'ultimo, e continuerà a provvedere da sé al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della totale indipendenza economica di quest'ultima;
- la ricorrente chiede di poter godere dell'assegno unico in favore della figlia per il suo intero ammontare e chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia adottare una pronuncia giudiziale in tal senso, che sostituisca la rinuncia espressa da parte del resistente alla quota di assegno unico di propria competenza;
- la ricorrente chiede sin d'ora di essere autorizzata ad ottenere il rilascio del proprio passaporto e/o del proprio documento d'identità validi ai fini dell'espatrio senza il consenso del resistente.
Con vittoria di diritti, spese e onorari”.
[...]
ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata Persona_1
dalla convivenza more uxorio avuta, dal 2004 al 2008, con CP_1
.
[...]
All'udienza di data 04/11/2024 è comparsa soltanto la parte ricorrente ma il
Giudice relatore, rilevato che la notificazione, pur regolarmente eseguita, ha comportato, per intervenuta incidenza della sospensione dei termini, il mancato rispetto dei termini a comparire, così come previsto dall'art. 473
bis.14, quinto comma, c.p.c., ha assegnato a parte attrice termine sino al
2 31/12/2024 per la rinnovazione della notificazione e ha fissato nuova udienza di comparizione al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) Prende atto che Parte_1
provvede esclusivamente al mantenimento della figlia maggiorenne _1
, in atti generalizza, e che non intende avanzare alcuna domanda di
[...]
mantenimento nei confronti del resistente;
2) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla ricorrente ”; infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22, ultimo Parte_1
comma, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che in atti generalizzata, è Persona_1
maggiorenne e pertanto nulla va stabilito in merito all'affido della prole, ma il
Tribunale si limita a prendere atto che la ragazza, non essendo ancora economicamente autosufficiente, rimarrà collocata presso l'abitazione materna e avrà la facoltà di vedere il padre se e quando lo vorrà
Va, altresì, comunque tenuta in debita considerazione che, stando alle dichiarazioni della madre, la figlia non ha alcun tipo di rapporto con il padre da circa 7/8 anni, perché lei non lo desidera.
Per quanto concerne il mantenimento di devono confermarsi i _1
provvedimenti stabiliti all'udienza del 10/03/2025, ovvero, il Tribunale, vista l'irreperibilità del convenuto, viste le conclusioni come precisate, prende atto che la madre provvede al mantenimento della figlia e non intende _1
avanzare alcuna domanda di mantenimento nei confronti del convenuto, e accoglie la domanda con cui si chiede che l'assegno unico universale sia percepito dalla madre, in quanto collocataria prevalente, preso atto delle
3 dichiarazioni di parte attrice e considerando che la mancata costituzione del convenuto non consente di apprezzare elementi in senso contrario.
Sul punto, è di recente intervenuta anche la suprema Corte, la quale ha stabilito “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è
collocato il figlio minore” (Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672).
Benché il principio di diritto sia stato emesso con riferimento al figlio minore,
per analogia può essere esteso anche al figlio maggiorenne non economicamente autonomo, vista la medesima ratio di garantire il sostegno alla genitorialità a quello, tra i genitori, che maggiormente sopporta gli oneri di cura e accudimento.
In ultimo, riguardo alle spese, queste seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di attività
istruttoria, con fase decisoria semplificata, valori minimi, ai sensi del d.m.
55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
prende atto che la figlia maggiorenne , nata a [...] il Persona_1
07/06/2006, è collocata presso l'abitazione materna;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge;
condanna al pagamento, a favore di Controparte_1 _1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge
Così deciso in Pordenone, in data 03/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1149/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
PIOVESANA FEDERICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte convenuta/contumace con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
07/06/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- la figlia oramai Persona_1
divenuta maggiorenne, rimarrà collocata presso l'abitazione materna, con
1 facoltà di vedere il padre se e quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di studio, sportivi di svago e quant'altro e sarà pertanto libera di decidere i tempi e le modalità di frequentazione con quest'ultimo in dipendenza dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- la madre rinuncia a domandare qualsivoglia somma a titolo di mantenimento in favore della figlia, anche alla luce della totale assenza di versamento di qualsivoglia contributo economico e morale del padre sino ad oggi, nonché della sopravvenuta irreperibilità di quest'ultimo, e continuerà a provvedere da sé al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della totale indipendenza economica di quest'ultima;
- la ricorrente chiede di poter godere dell'assegno unico in favore della figlia per il suo intero ammontare e chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia adottare una pronuncia giudiziale in tal senso, che sostituisca la rinuncia espressa da parte del resistente alla quota di assegno unico di propria competenza;
- la ricorrente chiede sin d'ora di essere autorizzata ad ottenere il rilascio del proprio passaporto e/o del proprio documento d'identità validi ai fini dell'espatrio senza il consenso del resistente.
Con vittoria di diritti, spese e onorari”.
[...]
ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata Persona_1
dalla convivenza more uxorio avuta, dal 2004 al 2008, con CP_1
.
[...]
All'udienza di data 04/11/2024 è comparsa soltanto la parte ricorrente ma il
Giudice relatore, rilevato che la notificazione, pur regolarmente eseguita, ha comportato, per intervenuta incidenza della sospensione dei termini, il mancato rispetto dei termini a comparire, così come previsto dall'art. 473
bis.14, quinto comma, c.p.c., ha assegnato a parte attrice termine sino al
2 31/12/2024 per la rinnovazione della notificazione e ha fissato nuova udienza di comparizione al 10/03/2025.
All'udienza del 10/03/2025, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) Prende atto che Parte_1
provvede esclusivamente al mantenimento della figlia maggiorenne _1
, in atti generalizza, e che non intende avanzare alcuna domanda di
[...]
mantenimento nei confronti del resistente;
2) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla ricorrente ”; infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22, ultimo Parte_1
comma, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza.
DIRITTO
Preliminarmente va precisato che in atti generalizzata, è Persona_1
maggiorenne e pertanto nulla va stabilito in merito all'affido della prole, ma il
Tribunale si limita a prendere atto che la ragazza, non essendo ancora economicamente autosufficiente, rimarrà collocata presso l'abitazione materna e avrà la facoltà di vedere il padre se e quando lo vorrà
Va, altresì, comunque tenuta in debita considerazione che, stando alle dichiarazioni della madre, la figlia non ha alcun tipo di rapporto con il padre da circa 7/8 anni, perché lei non lo desidera.
Per quanto concerne il mantenimento di devono confermarsi i _1
provvedimenti stabiliti all'udienza del 10/03/2025, ovvero, il Tribunale, vista l'irreperibilità del convenuto, viste le conclusioni come precisate, prende atto che la madre provvede al mantenimento della figlia e non intende _1
avanzare alcuna domanda di mantenimento nei confronti del convenuto, e accoglie la domanda con cui si chiede che l'assegno unico universale sia percepito dalla madre, in quanto collocataria prevalente, preso atto delle
3 dichiarazioni di parte attrice e considerando che la mancata costituzione del convenuto non consente di apprezzare elementi in senso contrario.
Sul punto, è di recente intervenuta anche la suprema Corte, la quale ha stabilito “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è
collocato il figlio minore” (Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672).
Benché il principio di diritto sia stato emesso con riferimento al figlio minore,
per analogia può essere esteso anche al figlio maggiorenne non economicamente autonomo, vista la medesima ratio di garantire il sostegno alla genitorialità a quello, tra i genitori, che maggiormente sopporta gli oneri di cura e accudimento.
In ultimo, riguardo alle spese, queste seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di attività
istruttoria, con fase decisoria semplificata, valori minimi, ai sensi del d.m.
55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
prende atto che la figlia maggiorenne , nata a [...] il Persona_1
07/06/2006, è collocata presso l'abitazione materna;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge;
condanna al pagamento, a favore di Controparte_1 _1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge
Così deciso in Pordenone, in data 03/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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