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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8771/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8771/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SISCARO ELENA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2020, l'attrice in epigrafe riferiva di aver concluso un contratto con la convenuta in data 27.10.2016 per la fornitura e montaggio di cinque porte oltre accessori per un costo complessivo di € 10.004,00; deduceva di aver corrisposto la somma di € 4000,00 a titolo di anticipo sul prezzo totale, a mezzo assegno bancario n. 3650291685-01 tratto su Banca Unicredit e riferiva che la restante somma avrebbe dovuto essere versata, in parte al momento della consegna della merce ed il resto, a saldo, al momento del montaggio, precisando che il tutto sarebbe dovuto sarebbe dovuto avvenire entro il maggio 2017; dolendosi del fatto che la convenuta non aveva effettuato alcuna consegna, nonostante i ripetuti solleciti, né aveva restituito la somma di € 4000,00, deduceva di essere stata costretta a rivolgersi ad altra ditta per l'acquisto delle porte;
allegava dunque l'inadempimento pagina 1 di 3 della convenuta con conseguente risoluzione del contratto, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno, rilevando di aver dovuto sostenere una spesa del tutto imprevista, di aver dovuto scegliere porte di minor pregio, di essere incorsa in ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione e di non aver potuto locare l'immobile nei tempi previsti.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della convenuta e condannarla alla restituzione della somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo;
chiedeva accertarsi il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento di e condannarla al Controparte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 4.500,00 ovvero al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi convenzionali, dalla domanda all'effettivo soddisfo;
chiedeva accertarsi il proprio diritto al risarcimento dei danni morali, condannando parte convenuta al pagamento in proprio favore della somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_1
La controversia istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con concessione del termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata, risultando dimostrato l'intercorso rapporto contrattuale in forza del quale la convenuta si era obbligata a consegnare e montare n 5 porte ( cfr all. 1 all'atto di citazione); risulta altresì che parte attrice ha corrisposto in acconto la somma di € 4000,00 ( cfr allegato n. 2 all'atto di citazione copia dell'assegno intestato alla convenuta).
La convenuta rimasta contumace, non ha dato prova del proprio adempimento e, pertanto, va senz'altro dichiarata la risoluzione del contratto ed va condannata alla restituzione della somma Controparte_2 di € 4000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le richieste risarcitorie invece sono infondate, non essendovi prova del fatto che dal ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione ( di cui non v'è prova alcuna) sia derivato un danno economico , né in termini di perdita dei proventi di una locazione né di altro genere;
non v'è prova alcuna di danno morale patito dall'attrice e, infine, la scelta di acquistare porte di qualità inferiore non può essere in alcun modo addebitata alla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto pagina 2 di 3 dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione per inadempimento di
[...] del contratto del 27.10.2016; CP_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pt, alla restituzione in favore CP_3 dell'attrice dell'importo di € 4000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 254,00 per esborsi ed € 1278,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8771/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SISCARO ELENA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2020, l'attrice in epigrafe riferiva di aver concluso un contratto con la convenuta in data 27.10.2016 per la fornitura e montaggio di cinque porte oltre accessori per un costo complessivo di € 10.004,00; deduceva di aver corrisposto la somma di € 4000,00 a titolo di anticipo sul prezzo totale, a mezzo assegno bancario n. 3650291685-01 tratto su Banca Unicredit e riferiva che la restante somma avrebbe dovuto essere versata, in parte al momento della consegna della merce ed il resto, a saldo, al momento del montaggio, precisando che il tutto sarebbe dovuto sarebbe dovuto avvenire entro il maggio 2017; dolendosi del fatto che la convenuta non aveva effettuato alcuna consegna, nonostante i ripetuti solleciti, né aveva restituito la somma di € 4000,00, deduceva di essere stata costretta a rivolgersi ad altra ditta per l'acquisto delle porte;
allegava dunque l'inadempimento pagina 1 di 3 della convenuta con conseguente risoluzione del contratto, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno, rilevando di aver dovuto sostenere una spesa del tutto imprevista, di aver dovuto scegliere porte di minor pregio, di essere incorsa in ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione e di non aver potuto locare l'immobile nei tempi previsti.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della convenuta e condannarla alla restituzione della somma di € 4.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo;
chiedeva accertarsi il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento di e condannarla al Controparte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 4.500,00 ovvero al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi convenzionali, dalla domanda all'effettivo soddisfo;
chiedeva accertarsi il proprio diritto al risarcimento dei danni morali, condannando parte convenuta al pagamento in proprio favore della somma ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_1
La controversia istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con concessione del termine per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata, risultando dimostrato l'intercorso rapporto contrattuale in forza del quale la convenuta si era obbligata a consegnare e montare n 5 porte ( cfr all. 1 all'atto di citazione); risulta altresì che parte attrice ha corrisposto in acconto la somma di € 4000,00 ( cfr allegato n. 2 all'atto di citazione copia dell'assegno intestato alla convenuta).
La convenuta rimasta contumace, non ha dato prova del proprio adempimento e, pertanto, va senz'altro dichiarata la risoluzione del contratto ed va condannata alla restituzione della somma Controparte_2 di € 4000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le richieste risarcitorie invece sono infondate, non essendovi prova del fatto che dal ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione ( di cui non v'è prova alcuna) sia derivato un danno economico , né in termini di perdita dei proventi di una locazione né di altro genere;
non v'è prova alcuna di danno morale patito dall'attrice e, infine, la scelta di acquistare porte di qualità inferiore non può essere in alcun modo addebitata alla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto pagina 2 di 3 dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione per inadempimento di
[...] del contratto del 27.10.2016; CP_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pt, alla restituzione in favore CP_3 dell'attrice dell'importo di € 4000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 254,00 per esborsi ed € 1278,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 9.7.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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