Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvaro Lazzaroni, Alioune Ndiaye, con domicilio eletto presso lo studio Alioune Ndiaye in Milano, via Edmondo De Amicis, 61;
contro
Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Provvedimento del Prefetto di Varese Prot, n. K -OMISSIS-in cui dichiara l'istanza di cittadinanza presentata da -OMISSIS-inammissibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.
Rilevato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) della legge 1992 n. 91, in ragione della carenza del requisito della residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica, nonché del difetto di un valido titolo di soggiorno.
Ritenuta l’infondatezza delle censure diretta a contestare la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione delle garanzie partecipative, in quanto:
- l’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 1992 n. 91 – alla cui previsione si correla la richiesta di cittadinanza presentata dal ricorrente - prevede la concessione della cittadinanza “allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”;
- la residenza legale in Italia da almeno 10 anni integra un presupposto vincolante per l’amministrazione, la quale, una volta rilevatane la carenza, deve respingere l’istanza;
- il provvedimento gravato evidenzia che dai certificati di residenza acquisiti emerge che il ricorrente non risulta anagraficamente residente in Italia in via continuativa per il tempo previsto dalla norma, in ragione di successive iscrizioni e cancellazioni per irreperibilità;
- il ricorrente sostiene, contestando la ritenuta assenza del requisito di residenza, che il periodo decennale di residenza in Italia, richiesto dall’art. 9 lett. f) cit., possa essere provato anche in altro modo, non essendo decisivo il certificato di residenza, ossia allegando elementi o circostanze da cui desumere, comunque, la regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale;
- la tesi non può essere condivisa;
- in primo luogo, va osservato che l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”;
- inoltre, la giurisprudenza consolidata interpreta l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (cfr. ex multis: Tar Lazio, sez. V, 20/11/2023, n.17233; Tar Lombardia, Brescia, sez. II n. 632/2018; Tar Toscana, sez. II, n. 901/2018, C.d.S. n. 687/2017);
- la residenza legale decennale dimostrata attraverso l’iscrizione anagrafica ininterrotta è condizione non aggirabile ai sensi della normativa sopra richiamata, che, si ribadisce, presuppone oltre al possesso di un valido titolo di soggiorno anche l’osservanza delle previsioni in ordine all’iscrizione anagrafica della residenza;
- la previsione di tali obblighi anagrafici persegue, tra l’altro, lo scopo di rendere le persone, legalmente dimoranti nel territorio, note ai pubblici poteri e reperibili nel luogo in cui hanno fissato la loro dimora. In quest’ottica appare significativo che anche le persone senza fissa dimora debbano comunque essere registrate nell’anagrafe della popolazione residente e abbiano una residenza nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio o in quello di nascita (cfr., in senso conforme, anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 04/12/2012, n. 10123);
- in altre parole, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, proprio perché il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l’interessato non può dimostrare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l’art. 1, comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita solo con riferimento alle risultanze dei registri dell’anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza di una precisa definizione della nozione di residenza legale ai sensi della disposizione regolamentare innanzi richiamata, tale elemento possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 30/04/2019, n. 186; T.A.R. di Trento, 14/01/2022, n. 3);
- sotto altro profilo, va osservato che non sussiste la lamentata violazione delle garanzie partecipative, atteso che le deduzioni svolte in sede di contraddittorio procedimentale, ex art. 10 bis della legge 1990 n. 241, non richiedono una puntuale confutazione, specie in una situazione, come quella in esame, in cui proprio la certificazione anagrafica, cui occorre fare riferimento, esclude la sussistenza del requisito legale;
- sono inammissibili le censure volte a contestare la ritenuta carenza di un valido titolo di soggiorno, in quanto il provvedimento impugnato si basa su due distinte motivazioni, ognuna delle quali idonea di per sé a supportare la determinazione assunta, sicché una volta palesata la mancanza del requisito della residenza anagrafica ultradecennale e quindi l’insussistenza del presupposto di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non sussiste un concreto interesse a contestare gli ulteriori profili ostativi evidenziati nel provvedimento impugnato;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Richard Goso |
IL SEGRETARIO