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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di RG 661/2013, avente ad oggetto “altri contratti atipici” vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Griesi, con studio in Palazzo san Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore del 9.1.2024;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Perluigi Lapolla, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vania Rapolla, Controparte_2
giusta mandato a margine della memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore del 12.7.2017;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.6.2013, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 52/13 alla prima notificato in data 30.4.2013, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 6.127,00 oltre interessi moratori di cui al D.Lg.s 231/2002 e spese del
1 procedimento monitorio, giusta fattura n. 95/2012 emessa per servizi eseguiti dal Controparte_1
in forza del contratto stipulato tra le parti, domandando l'accertamento della nullità di quest'ultimo, ovvero il suo annullamento ai sensi dell'art. 1427 e segg. c.c. e , di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo;
la parte domandava, altresì, l'accertamento del soggetto obbligato al pagamento della prestazione di ritiro e smaltimento rifiuti, e di potere chiamare in giudizio il Controparte_2
Parte A fondamento della spiegata opposizione, la parte allegava: che l'opposta, mandataria dell' aggiudicataria del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di , giusta Pt_1
contratto del 16.5.2011, le aveva formulato una proposta di contratto relativa al ritiro e smaltimento dei lenzuolini utilizzati per i massaggi eseguiti presso le terme;
che detti rifiuti rientravano nel novero di quelli che il era già obbligato a smaltire in forza del contratto di appalto stipulato con il CP_1
che il Comune aveva assimilato, infatti, i predetti rifiuti a quelli solidi urbani applicando un CP_2 importo, a titolo di TARSU per l'intera superficie delle Terme, ivi comprese le aree adibite a massaggio dalle quali provenivano i lenzuolini;
che ella aveva inutilmente rappresentato l'esistenza del proprio contratto con il al che si era rifiutato di prelevare i rifiuti di che Controparte_1 CP_2 CP_1
trattasi ritenendoli pericolosi;
che lo stesso aveva richiesto anche il pagamento dell'attività di smaltimento e del collegato noleggio dei contenitori dei lenzuolini;
che il aveva diffidato il CP_2
al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del contratto e della delibera del Consiglio CP_1
Comunale del 6.7.1998, n. 16, senza esito;
che ella era stata onerata di un doppio costo per la medesima prestazione.
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando gli assunti dell'opposta, anche quanto Controparte_1
alla classificazione del rifiuto dalla stessa prodotto, non assimilabile a rifiuti urbani, ma a rifiuti sanitari, con conseguente smaltibilità con precauzioni e regole peculiari, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, e, sostenendo la legittimità del proprio operato e l'obbligo, in capo all'ATI e della opposta, del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Terme di in forza Pt_1
del contratto di appalto con il primo stipulato, domandava accertarsi che il rifiuto di cui al contratto tra opponente ed opposta rientrava nei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e pertanto nell'oggetto del
Parte contratto di appalto stipulato con l' nonché di accertare che l' opponente era tenuta al pagamento integrale della , e si associava alla domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato Per_1 tra l'opposta e l'opponente.
La causa era istruita mediante sole acquisizioni documentali e, dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza all'udienza del 23.1.2024.
2 L'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla parte opposta, di nullità ed annullabilità, peraltro proposte anche dal terzo chiamato, vanno rigettate.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in merito alla domanda, proposta dal di accertamento della debenza del tributo , nel suo importo integrale, anche per le CP_2 Per_1
superfici adibite a massaggi, in capo a . Parte_1
La giurisdizione spetta, per tale domanda ed in via principale, al giudice tributario, giusta art. 2 comma
Or 1 del D.Lg.s 546/1992 e s.m.i. ( cfr. Cass,. SU 4895/2006 sia pure in ordine alla che di fatto ha sostituito la ) Per_1
Nel merito, dalla interpretazione complessiva dell'atto di citazione, le cui allegazioni appaiono piuttosto scarne, si evince come la parte sostenga la domanda di nullità e di annullamento del contratto sulla base della dedotta circostanza che il servizio dalla medesima commissionato al Controparte_1
quanto al rifiuto prodotto, fosse già ricompreso nelle prestazioni che lo stesso avrebbe dovuto eseguire in forza del contratto di appalto depositato in giudizio dal chiamato il quale proprio, sulla CP_2
scorta della ricomprensione di tale rifiuto in quali assimilati ai rifiuti solidi urbani, ha applicato e quantificato la , comprendendo nelle superfici anche l'area massaggi. Per_1
Nel merito, il decreto ingiuntivo era richiesto ed ottenuto dal sulla base della fattura n. 95 CP_1 dell'importo di € 6.127,00, relativa al servizio di analisi, recupero e smaltimento rifiuti consistenti in “ teli in fibre sintetiche” .
Con contratto stipulato in data 26.1.2012, le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto i seguenti servizi “ ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali” “ nonché “ analisi di rifiuti”; la parte opposta forniva all'opponente anche dei cassoni per la raccolta del rifiuto, questo indicato in contratto come
“ teli in fibre sintetiche “ con codice CER 160306.
Le parti convenivano il prezzo del servizio, con nolo dei cassoni offerto in comodato gratuito.
In esecuzione del contratto, il effettuava un primo ritiro e smaltimento, con analisi del rifiuto, CP_1
presso ( conferimento n. 222 del 2.2.2012) Parte_3
Va rilevato, in quanto la circostanza è rilevante, che a fronte della stipula e prima di essa, era eseguito da parte di un laboratorio specializzato, il 12.7.2012, una analisi del rifiuto il quale veniva classificato con codice CER 160306, codice identificati riportato nel contratto.
L'esito di tale indagine era perfettamente noto al contraente sia in quanto il codice Parte_1
CER era testualmente inserito in contratto, sia perché, nella lettera con la quale la prima contestava la debenza della nell'importo domandato dal ovvero nella missiva del 23.12.2011, si Per_1 CP_2
faceva menzione proprio delle analisi eseguite dal laboratorio . Org_2
Conclusivamente, il contratto era stipulato in data 26.1.2012, data di accettazione della offerta di CP_1
e previa analisi del rifiuto da parte di ed il contrato aveva esecuzione. Org_2
3 Anche qualora si volesse valorizzare , ai fini della data di perfezionamento del contratto, la data del ritiro e smaltimento il risultato, dal punto di vista dell'odierno decidere, rimarrebbe immutato. ( data dello smaltimento 2.2.2012 in ogni caso successiva rispetto alla nota di contestazione sulla debenza della ) Per_1
Va a questo punto esaminata la questione relativa alla natura del rifiuto, ed alla sua assimiliabilità ai rifiuti solidi urbani, anche ai fini del contratto di appalto stipulato tra il ed il CP_2 Controparte_1
Partendo dall'esame chimico eseguito da , in calce alla certificazione si legge “ in relazione Org_2
ai soli parametri determinati ad ai sensi del D.Lg.s 152/2006 il campione di rifiuto è classificabile come speciale non pericoloso con codice CER 160306 “ rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305” e pertanto avendo caratteristiche chimico fisiche conformi all'art. 6 del DM 27.9.2010 ed un eluato conforme alla tabelle 5 dello stesso decreto ( ammissibilità in discarica per rifiuto non pericoloso) può essere avviato ad idonea attività di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi così come definita dal D.Lg.s 36/2003” .
Il decreto legislativo n. 36/2003 si occupa di discariche di rifiuti di genere diverso, inerti, pericolosi e non pericolosi mentre l'art. 6 del DM 27.9.2010 di discariche per rifiuti non pericolosi.
Il contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
e, segnatamente il capitolato allegato, escludeva dai rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento solo i rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, e quelli pericolosi di origine non urbana.
Nel caso di specie, le analisi davano atto che il rifiuto era speciale, ma non pericoloso.
Sul punto, il D.Lgs. 152 del 2006 all'art. 184, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che : 1.
Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
3. Sono rifiuti speciali:
…..h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie”
4 Dalla lettura dell'Allegato D ( derivato dalla classificazione europea indicata anche da nella CP_1
Orga comparsa) si evince chiaramente come la classificazione dei rifiuti sanitari, anche di quelli diversi dai pericolosi, abbia un codice diverso da quello proprio del rifiuto oggetto del contratto tra opponente ed opposto.
Il rifiuto, d'altronde, quandanche fossero stati presenti tracce di fanghi da massaggio, non poteva direttamente essere annoverato come rifiuto sanitario, ostandovi la chiara previsione dell'art. 2 del
DPR 254/2003.
Il sostiene, e la tesi è da condividere, che il rifiuto oggetto di contratto sarebbe assimilabile CP_2
ai rifiuti urbani, in base alla sua natura e classificazione, e l'assunto viene anche sostenuto da un parere reso su sua richiesta da che li assimilava ad una specifica categoria di rifiuti sanitari Org_4
assimilati ai rifiuti urbani dal DPR 15.7.2003 n. 254.
In tema di assimilazione l'art. 195 del medesimo decreto legislativo 152/2006, ed in merito alle competenze dei Comuni, nella formulazione per il tempo applicabile, prevedeva che: “
1. I comuni concorrono… alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati…..
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani
d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
….g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)…”.
L'art. 195 del medesimo D.Lgs. demandava, infatti, allo Stato la definizione dei principi generali anche in materia di : “…e) determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.
Quanto ai rifiuti sanitari, ai quali la parte opposta sostiene possano essere assimilati i lenzuolini, si osserva come all'art. 15, il DPR 254/2003 prevede solo che “
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.”
Dalla lettura dell'art. 2 del DPR si evince, testualmente che sono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani , ove non pericolosi, tra l'altro: “ 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in
5 genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani….;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine…”.
Alla stregua delle norme sin qui descritte e considerato che il ha individuato con propria CP_2
deliberazione del 1998, come previsto dal D.Lgs. 22/1997, le categorie di rifiuti assimilati , è corretta la allegazione sostenuta dal terzo chiamato, ovvero che:
il rifiuto con codice CER 160306 è un rifiuto assimilato ai rifiuti urbani;
esso rientrava nell'oggetto del servizio appaltato dall'Ente all'ATI della quale il era CP_1
mandatario;
di conseguenza, in forza del predetto contratto il rifiuto doveva essere raccolto e smaltito in base a quanto stabilito in contratto. ( le foto in atti evidenziano come il rifiuti non siano stati raccolti accumulandosi nei cassoni e malgrado invito ad adempiere da parte del . CP_2
Pertanto, la domanda di accertamento proposta dal sul punto, va accolta. Controparte_2
Chiarita la questione della caratterizzazione del rifiuto e della sua assimilabilità ai rifiuti urbani, vanno esaminate le domanda riconvenzionali proposte dalla parte opponente, non senza rimarcare che la stessa non appare in alcun modo legittimata quanto all'accertamento dei contenuti prestazionali del contratto di appalto tra ed ATI aggiudicataria, di tal che ogni accertamento, pure domandato, CP_2
sul punto, appare da rigettare.
Quanto, invece, alle domande di nullità e di annullamento del contratto intercorrente tra opponente ed opposto le stesse, cui si associava il pure essendo il medesimo estraneo rispetto al CP_2
contratto, vanno rigettate.
In relazione alla domanda di nullità, sorretta da scarsissime allegazioni, la medesima va rigettata in considerazione della presenza nel contratto di appalto di tutti gli elementi essenziali , ivi compreso l'oggetto dello stesso, che è altresì lecito e possibile.
6 In sostanza, la circostanza che il fosse tenuto ad altro titolo, ad eseguire le sole prestazioni CP_1
di raccolta e smaltimento, non incide né sulla esistenza, né sulla liceità, né sulla possibilità dell'oggetto del contratto, il quale aveva ad oggetto anche altre prestazioni, quali l'analisi dei rifiuti , il recupero dei medesimi (che è altro rispetto al trasporto ed alla raccolta), la custodia dei lenzuolini in contenitori forniti dall'appaltatore in comodato gratuito.
Rigettata la domanda di nullità, va esaminata la domanda di annullamento per errore.
In diritto, si osserva che la prova della sussistenza dell'errore, il quale sia intervenuto nella fase formativa del processo volitivo determinando la parte alla stipula di un contratto che, in assenza dell'errore non avrebbe concluso, è a carico dell'attore che tale annullamento domandi.
Ed è sempre a carico della parte che domanda l'annullamento, la prova della sussistenza di tutti i presupposti cui il legislatore correla la rilevanza del vizio del consenso.
Tale riparto prescinde dal riparto ordinario in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che non è in contestazione , ed è anche documentato, che la prestazione sia stata eseguita da parte del . CP_1
La parte opponente, invece, non ha offerto prova convincente dei propri assunti.
In diritto e come è noto, l'errore è causa di annullamento del contratto solo se sia essenziale, nei termini di cui all'art. 1429 c.c. ed ove sia riconoscibile dalla controparte.
Certamente non rileva ai fini di interesse né l'eventuale errore sui motivi concreti che abbiano indotto la parte alla stipula del contratto stesso, né la eventuale e non corretta valutazione della sua convenienza.
Nel caso di specie, l'errore non pare ricadere né sull'oggetto del contratto ( le obbligazioni delle parti sono perfettamente individuate) , né sull'oggetto del servizio di trasporto e smaltimento, né sulla identità del rifiuto, poiché il codice CER era perfettamente identificato.
Già da una prima analisi, pertanto, i presupposto perché l'errore possa essere considerato essenziale sono assenti, ma vi è di più.
E' infatti revocabile in dubbio la stessa riconoscibilità, per il contraente dell'errore altrui CP_1
(quandanche ammesso che esso sussista nelle connotazioni di legge), e ciò in quanto:
era perfettamente consapevole prima ancora della stipula del contratto di quali fosse Parte_1
la caratterizzazione del rifiuto ed anche della sua precipua natura, come accertata in maniera inequivocabile del laboratorio di analisi;
Org_2
7 i servizi oggetto di contratto non consistevano nella sola raccolta ed avvio allo smaltimento del rifiuto, ma riguardavano anche: la fornitura di cassoni per lo stoccaggio, l'analisi dei rifiuti, il recupero degli stessi, ovvero servizi non compresi nel contratto di appalto tra l'ATI ed il CP_2
Pertanto, non esistono elementi di prova sufficienti per potere accogliere la domanda di annullamento proposta dall'opponente, cui si è associato il terzo chiamato.
Conclusivamente, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti dell'opposto vanno rigettate e, poiché la parte non ha contestato l'esecuzione della prestazione oggetto della fattura del , che peraltro è documentata dalla certificazione dell'impianto di smaltimento, CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata.
Per le medesime ragioni innanzi esplicitate, va invece accolta la domanda , proposta dal di CP_2
accertamento della ricomprensione nell'appalto tra il primo e l'opposta del servizio di raccolta smaltimento del rifiuti assimilati prodotti da . Parte_1
In merito alla disciplina delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente ed opposto e sono liquidate in € 3.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori prossimi alla media tra minimi e medi tariffari, stante il valore della causa ed alle attività processuali svolte;
ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Con riferimento alla posizione assunta dal questo ha domandato da un lato Controparte_2
l'accertamento della ricomprensione nel contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto dalle Terme di (domanda accolta) e, dall'altro, l'annullamento del Pt_1
contratto intercorso tra opponente ed opposta aderendo alle posizioni difensive della opponente, domanda, quella dell'opponente, rigettata.
Tali circostanze integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le predetta parti.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'opponente, soccombente ed il terzo dal primo chiamato, le stesse sono compensate in quanto il terzo chiamato si è allineato all'opponente, quanto alla domanda di annullamento del contratto, rigettata, mentre, con riferimento alla domanda di pagamento della , Per_1
non vi è stata pronuncia di merito;
dette circostanza integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla opposzione a decreto ingiuntivo n. 52/2013 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1 Pt_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla opponente e, rigettata l'opposizione, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta dal chiamato nei confronti della opponente;
3) Accoglie la domanda del terzo chiamato nei confronti dell'opposto di accertamento della ricomprensione nel contratto di appalto tra le parti del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto dalle Terme di Pt_1
4) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese in favore della parte opposta che liquida in
€ 3.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive;
5) Compensa le spese nei rapporti tra chiamate e terzo chiamato e tra terzo chiamato e parte opposta.
Potenza, 4.5.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
9 10
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di RG 661/2013, avente ad oggetto “altri contratti atipici” vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Griesi, con studio in Palazzo san Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore del 9.1.2024;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Perluigi Lapolla, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vania Rapolla, Controparte_2
giusta mandato a margine della memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore del 12.7.2017;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.6.2013, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 52/13 alla prima notificato in data 30.4.2013, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 6.127,00 oltre interessi moratori di cui al D.Lg.s 231/2002 e spese del
1 procedimento monitorio, giusta fattura n. 95/2012 emessa per servizi eseguiti dal Controparte_1
in forza del contratto stipulato tra le parti, domandando l'accertamento della nullità di quest'ultimo, ovvero il suo annullamento ai sensi dell'art. 1427 e segg. c.c. e , di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo;
la parte domandava, altresì, l'accertamento del soggetto obbligato al pagamento della prestazione di ritiro e smaltimento rifiuti, e di potere chiamare in giudizio il Controparte_2
Parte A fondamento della spiegata opposizione, la parte allegava: che l'opposta, mandataria dell' aggiudicataria del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di , giusta Pt_1
contratto del 16.5.2011, le aveva formulato una proposta di contratto relativa al ritiro e smaltimento dei lenzuolini utilizzati per i massaggi eseguiti presso le terme;
che detti rifiuti rientravano nel novero di quelli che il era già obbligato a smaltire in forza del contratto di appalto stipulato con il CP_1
che il Comune aveva assimilato, infatti, i predetti rifiuti a quelli solidi urbani applicando un CP_2 importo, a titolo di TARSU per l'intera superficie delle Terme, ivi comprese le aree adibite a massaggio dalle quali provenivano i lenzuolini;
che ella aveva inutilmente rappresentato l'esistenza del proprio contratto con il al che si era rifiutato di prelevare i rifiuti di che Controparte_1 CP_2 CP_1
trattasi ritenendoli pericolosi;
che lo stesso aveva richiesto anche il pagamento dell'attività di smaltimento e del collegato noleggio dei contenitori dei lenzuolini;
che il aveva diffidato il CP_2
al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del contratto e della delibera del Consiglio CP_1
Comunale del 6.7.1998, n. 16, senza esito;
che ella era stata onerata di un doppio costo per la medesima prestazione.
Si costituiva in giudizio il il quale, contestando gli assunti dell'opposta, anche quanto Controparte_1
alla classificazione del rifiuto dalla stessa prodotto, non assimilabile a rifiuti urbani, ma a rifiuti sanitari, con conseguente smaltibilità con precauzioni e regole peculiari, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, e, sostenendo la legittimità del proprio operato e l'obbligo, in capo all'ATI e della opposta, del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Terme di in forza Pt_1
del contratto di appalto con il primo stipulato, domandava accertarsi che il rifiuto di cui al contratto tra opponente ed opposta rientrava nei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e pertanto nell'oggetto del
Parte contratto di appalto stipulato con l' nonché di accertare che l' opponente era tenuta al pagamento integrale della , e si associava alla domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato Per_1 tra l'opposta e l'opponente.
La causa era istruita mediante sole acquisizioni documentali e, dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza all'udienza del 23.1.2024.
2 L'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla parte opposta, di nullità ed annullabilità, peraltro proposte anche dal terzo chiamato, vanno rigettate.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in merito alla domanda, proposta dal di accertamento della debenza del tributo , nel suo importo integrale, anche per le CP_2 Per_1
superfici adibite a massaggi, in capo a . Parte_1
La giurisdizione spetta, per tale domanda ed in via principale, al giudice tributario, giusta art. 2 comma
Or 1 del D.Lg.s 546/1992 e s.m.i. ( cfr. Cass,. SU 4895/2006 sia pure in ordine alla che di fatto ha sostituito la ) Per_1
Nel merito, dalla interpretazione complessiva dell'atto di citazione, le cui allegazioni appaiono piuttosto scarne, si evince come la parte sostenga la domanda di nullità e di annullamento del contratto sulla base della dedotta circostanza che il servizio dalla medesima commissionato al Controparte_1
quanto al rifiuto prodotto, fosse già ricompreso nelle prestazioni che lo stesso avrebbe dovuto eseguire in forza del contratto di appalto depositato in giudizio dal chiamato il quale proprio, sulla CP_2
scorta della ricomprensione di tale rifiuto in quali assimilati ai rifiuti solidi urbani, ha applicato e quantificato la , comprendendo nelle superfici anche l'area massaggi. Per_1
Nel merito, il decreto ingiuntivo era richiesto ed ottenuto dal sulla base della fattura n. 95 CP_1 dell'importo di € 6.127,00, relativa al servizio di analisi, recupero e smaltimento rifiuti consistenti in “ teli in fibre sintetiche” .
Con contratto stipulato in data 26.1.2012, le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto i seguenti servizi “ ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali” “ nonché “ analisi di rifiuti”; la parte opposta forniva all'opponente anche dei cassoni per la raccolta del rifiuto, questo indicato in contratto come
“ teli in fibre sintetiche “ con codice CER 160306.
Le parti convenivano il prezzo del servizio, con nolo dei cassoni offerto in comodato gratuito.
In esecuzione del contratto, il effettuava un primo ritiro e smaltimento, con analisi del rifiuto, CP_1
presso ( conferimento n. 222 del 2.2.2012) Parte_3
Va rilevato, in quanto la circostanza è rilevante, che a fronte della stipula e prima di essa, era eseguito da parte di un laboratorio specializzato, il 12.7.2012, una analisi del rifiuto il quale veniva classificato con codice CER 160306, codice identificati riportato nel contratto.
L'esito di tale indagine era perfettamente noto al contraente sia in quanto il codice Parte_1
CER era testualmente inserito in contratto, sia perché, nella lettera con la quale la prima contestava la debenza della nell'importo domandato dal ovvero nella missiva del 23.12.2011, si Per_1 CP_2
faceva menzione proprio delle analisi eseguite dal laboratorio . Org_2
Conclusivamente, il contratto era stipulato in data 26.1.2012, data di accettazione della offerta di CP_1
e previa analisi del rifiuto da parte di ed il contrato aveva esecuzione. Org_2
3 Anche qualora si volesse valorizzare , ai fini della data di perfezionamento del contratto, la data del ritiro e smaltimento il risultato, dal punto di vista dell'odierno decidere, rimarrebbe immutato. ( data dello smaltimento 2.2.2012 in ogni caso successiva rispetto alla nota di contestazione sulla debenza della ) Per_1
Va a questo punto esaminata la questione relativa alla natura del rifiuto, ed alla sua assimiliabilità ai rifiuti solidi urbani, anche ai fini del contratto di appalto stipulato tra il ed il CP_2 Controparte_1
Partendo dall'esame chimico eseguito da , in calce alla certificazione si legge “ in relazione Org_2
ai soli parametri determinati ad ai sensi del D.Lg.s 152/2006 il campione di rifiuto è classificabile come speciale non pericoloso con codice CER 160306 “ rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305” e pertanto avendo caratteristiche chimico fisiche conformi all'art. 6 del DM 27.9.2010 ed un eluato conforme alla tabelle 5 dello stesso decreto ( ammissibilità in discarica per rifiuto non pericoloso) può essere avviato ad idonea attività di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi così come definita dal D.Lg.s 36/2003” .
Il decreto legislativo n. 36/2003 si occupa di discariche di rifiuti di genere diverso, inerti, pericolosi e non pericolosi mentre l'art. 6 del DM 27.9.2010 di discariche per rifiuti non pericolosi.
Il contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
e, segnatamente il capitolato allegato, escludeva dai rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento solo i rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, e quelli pericolosi di origine non urbana.
Nel caso di specie, le analisi davano atto che il rifiuto era speciale, ma non pericoloso.
Sul punto, il D.Lgs. 152 del 2006 all'art. 184, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che : 1.
Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
3. Sono rifiuti speciali:
…..h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie”
4 Dalla lettura dell'Allegato D ( derivato dalla classificazione europea indicata anche da nella CP_1
Orga comparsa) si evince chiaramente come la classificazione dei rifiuti sanitari, anche di quelli diversi dai pericolosi, abbia un codice diverso da quello proprio del rifiuto oggetto del contratto tra opponente ed opposto.
Il rifiuto, d'altronde, quandanche fossero stati presenti tracce di fanghi da massaggio, non poteva direttamente essere annoverato come rifiuto sanitario, ostandovi la chiara previsione dell'art. 2 del
DPR 254/2003.
Il sostiene, e la tesi è da condividere, che il rifiuto oggetto di contratto sarebbe assimilabile CP_2
ai rifiuti urbani, in base alla sua natura e classificazione, e l'assunto viene anche sostenuto da un parere reso su sua richiesta da che li assimilava ad una specifica categoria di rifiuti sanitari Org_4
assimilati ai rifiuti urbani dal DPR 15.7.2003 n. 254.
In tema di assimilazione l'art. 195 del medesimo decreto legislativo 152/2006, ed in merito alle competenze dei Comuni, nella formulazione per il tempo applicabile, prevedeva che: “
1. I comuni concorrono… alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati…..
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani
d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
….g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)…”.
L'art. 195 del medesimo D.Lgs. demandava, infatti, allo Stato la definizione dei principi generali anche in materia di : “…e) determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.
Quanto ai rifiuti sanitari, ai quali la parte opposta sostiene possano essere assimilati i lenzuolini, si osserva come all'art. 15, il DPR 254/2003 prevede solo che “
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.”
Dalla lettura dell'art. 2 del DPR si evince, testualmente che sono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani , ove non pericolosi, tra l'altro: “ 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in
5 genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani….;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine…”.
Alla stregua delle norme sin qui descritte e considerato che il ha individuato con propria CP_2
deliberazione del 1998, come previsto dal D.Lgs. 22/1997, le categorie di rifiuti assimilati , è corretta la allegazione sostenuta dal terzo chiamato, ovvero che:
il rifiuto con codice CER 160306 è un rifiuto assimilato ai rifiuti urbani;
esso rientrava nell'oggetto del servizio appaltato dall'Ente all'ATI della quale il era CP_1
mandatario;
di conseguenza, in forza del predetto contratto il rifiuto doveva essere raccolto e smaltito in base a quanto stabilito in contratto. ( le foto in atti evidenziano come il rifiuti non siano stati raccolti accumulandosi nei cassoni e malgrado invito ad adempiere da parte del . CP_2
Pertanto, la domanda di accertamento proposta dal sul punto, va accolta. Controparte_2
Chiarita la questione della caratterizzazione del rifiuto e della sua assimilabilità ai rifiuti urbani, vanno esaminate le domanda riconvenzionali proposte dalla parte opponente, non senza rimarcare che la stessa non appare in alcun modo legittimata quanto all'accertamento dei contenuti prestazionali del contratto di appalto tra ed ATI aggiudicataria, di tal che ogni accertamento, pure domandato, CP_2
sul punto, appare da rigettare.
Quanto, invece, alle domande di nullità e di annullamento del contratto intercorrente tra opponente ed opposto le stesse, cui si associava il pure essendo il medesimo estraneo rispetto al CP_2
contratto, vanno rigettate.
In relazione alla domanda di nullità, sorretta da scarsissime allegazioni, la medesima va rigettata in considerazione della presenza nel contratto di appalto di tutti gli elementi essenziali , ivi compreso l'oggetto dello stesso, che è altresì lecito e possibile.
6 In sostanza, la circostanza che il fosse tenuto ad altro titolo, ad eseguire le sole prestazioni CP_1
di raccolta e smaltimento, non incide né sulla esistenza, né sulla liceità, né sulla possibilità dell'oggetto del contratto, il quale aveva ad oggetto anche altre prestazioni, quali l'analisi dei rifiuti , il recupero dei medesimi (che è altro rispetto al trasporto ed alla raccolta), la custodia dei lenzuolini in contenitori forniti dall'appaltatore in comodato gratuito.
Rigettata la domanda di nullità, va esaminata la domanda di annullamento per errore.
In diritto, si osserva che la prova della sussistenza dell'errore, il quale sia intervenuto nella fase formativa del processo volitivo determinando la parte alla stipula di un contratto che, in assenza dell'errore non avrebbe concluso, è a carico dell'attore che tale annullamento domandi.
Ed è sempre a carico della parte che domanda l'annullamento, la prova della sussistenza di tutti i presupposti cui il legislatore correla la rilevanza del vizio del consenso.
Tale riparto prescinde dal riparto ordinario in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che non è in contestazione , ed è anche documentato, che la prestazione sia stata eseguita da parte del . CP_1
La parte opponente, invece, non ha offerto prova convincente dei propri assunti.
In diritto e come è noto, l'errore è causa di annullamento del contratto solo se sia essenziale, nei termini di cui all'art. 1429 c.c. ed ove sia riconoscibile dalla controparte.
Certamente non rileva ai fini di interesse né l'eventuale errore sui motivi concreti che abbiano indotto la parte alla stipula del contratto stesso, né la eventuale e non corretta valutazione della sua convenienza.
Nel caso di specie, l'errore non pare ricadere né sull'oggetto del contratto ( le obbligazioni delle parti sono perfettamente individuate) , né sull'oggetto del servizio di trasporto e smaltimento, né sulla identità del rifiuto, poiché il codice CER era perfettamente identificato.
Già da una prima analisi, pertanto, i presupposto perché l'errore possa essere considerato essenziale sono assenti, ma vi è di più.
E' infatti revocabile in dubbio la stessa riconoscibilità, per il contraente dell'errore altrui CP_1
(quandanche ammesso che esso sussista nelle connotazioni di legge), e ciò in quanto:
era perfettamente consapevole prima ancora della stipula del contratto di quali fosse Parte_1
la caratterizzazione del rifiuto ed anche della sua precipua natura, come accertata in maniera inequivocabile del laboratorio di analisi;
Org_2
7 i servizi oggetto di contratto non consistevano nella sola raccolta ed avvio allo smaltimento del rifiuto, ma riguardavano anche: la fornitura di cassoni per lo stoccaggio, l'analisi dei rifiuti, il recupero degli stessi, ovvero servizi non compresi nel contratto di appalto tra l'ATI ed il CP_2
Pertanto, non esistono elementi di prova sufficienti per potere accogliere la domanda di annullamento proposta dall'opponente, cui si è associato il terzo chiamato.
Conclusivamente, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti dell'opposto vanno rigettate e, poiché la parte non ha contestato l'esecuzione della prestazione oggetto della fattura del , che peraltro è documentata dalla certificazione dell'impianto di smaltimento, CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata.
Per le medesime ragioni innanzi esplicitate, va invece accolta la domanda , proposta dal di CP_2
accertamento della ricomprensione nell'appalto tra il primo e l'opposta del servizio di raccolta smaltimento del rifiuti assimilati prodotti da . Parte_1
In merito alla disciplina delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente ed opposto e sono liquidate in € 3.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori prossimi alla media tra minimi e medi tariffari, stante il valore della causa ed alle attività processuali svolte;
ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Con riferimento alla posizione assunta dal questo ha domandato da un lato Controparte_2
l'accertamento della ricomprensione nel contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto dalle Terme di (domanda accolta) e, dall'altro, l'annullamento del Pt_1
contratto intercorso tra opponente ed opposta aderendo alle posizioni difensive della opponente, domanda, quella dell'opponente, rigettata.
Tali circostanze integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le predetta parti.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'opponente, soccombente ed il terzo dal primo chiamato, le stesse sono compensate in quanto il terzo chiamato si è allineato all'opponente, quanto alla domanda di annullamento del contratto, rigettata, mentre, con riferimento alla domanda di pagamento della , Per_1
non vi è stata pronuncia di merito;
dette circostanza integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla opposzione a decreto ingiuntivo n. 52/2013 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1 Pt_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla opponente e, rigettata l'opposizione, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta dal chiamato nei confronti della opponente;
3) Accoglie la domanda del terzo chiamato nei confronti dell'opposto di accertamento della ricomprensione nel contratto di appalto tra le parti del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto dalle Terme di Pt_1
4) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese in favore della parte opposta che liquida in
€ 3.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive;
5) Compensa le spese nei rapporti tra chiamate e terzo chiamato e tra terzo chiamato e parte opposta.
Potenza, 4.5.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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