CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze – Sezione specializzata per i minorenni
Prima Sezione Civile- composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
D.ssa Claudia Carfagna Consigliere esperto
Dott. Marco Me Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 646/2024 V.G. promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenza Razzi C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
C.F._3
APPELLANTI contro
( ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra CP_1 C.F._4 loro, dagli Avv.ti Francesco Caretti ( e Giacomo Criscenti C.F._5
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
C.F._6
APPELLATA con l'intervento del PG
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Esprime piena adesione alle conclusioni del CTU, chiedendo che il monitoraggio sia svolto dai Servizi sociali”
Parte appellata: “Aderisce alla proposta di monitoraggio da svolgere dal CTU che possa essere affiancato da un medico psichiatra. Auspica che le parti intraprendano terapie individuali. Chiede che vengano inseriti nella fase di monitoraggio gli incontri NA, IP ed operatore, e incontri madre GL. Fa presente che la sig.ra ha aderito CP_1 alle conclusioni della CTU e sta seguendo un percorso terapeutico con il dott. ” CP_2
P.G.: “Favorevole al monitoraggio da parte dei Servizi e che gli incontri con la NA si svolgano senza la presenza dei genitori”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
NA materna di nato il [...], proponeva ricorso Parte_3 Persona_1 ex art. 317 bis c.c., chiedendo di accertare che la condotta dei genitori del minore, i quali non avrebbero garantito al figlio la frequentazione con la NA materna, era pregiudizievole per il medesimo e quindi di adottare i provvedimenti conseguenti, prevedendo che potesse far visita e tenere con sé il minore secondo le CP_1 modalità ritenute opportune dal T.M. ma comunque secondo una precisa calendarizzazione.
I genitori del minore, e si costituivano Persona_2 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto deducevano che un rapporto tra NA e IP già esisteva, difettando quindi l'interesse alla domanda, e comunque si dichiaravano disponibili a incrementare detta frequentazione, tuttavia respingendo l'eventualità di una calendarizzazione predeterminata o di una permanenza forzata del minore da solo presso la ricorrente, ritenendola in contrasto con l'interesse del minore.
Previa audizione delle parti, prima dinanzi al giudice delegato e al giudice onorario, e, in una successiva udienza, solo dal giudice onorario, anche al fine di pervenire ad una mediazione tra le parti, il TM, con sentenza emessa in data 14.11.2024, disponeva nel modo seguente:
2 "accoglie la richiesta della ricorrente disponendo che la frequentazione tra NA materna ed il IP abbia inizio entro la fine del corrente CP_1 Persona_1 anno;
dispone che la determinazione delle esatte modalità per la frequentazione NA-IP sia demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti, con riferimento al luogo di residenza del minore;
conferisce mandato ai Servizi sociali di individuare e stabilire - previo contatto e dialogo sia con la NA materna sia con la madre del minore, e tenendo conto delle primarie esigenze del minore- i termini della frequentazione, con supporto psicologico al complessivo ambito familiare al fine di pervenire ad un ridimensionamento dei loro disaccordi e con funzione di monitoraggio;
dispone la compensazione delle spese tra le parti”
Il TM premetteva di dover prendere atto del conflitto irrisolto tra le parti, e in particolare di quello esistente da anni tra madre (NA materna) e GL (madre del minore) per ragioni personali sicuramente complesse;
riteneva, nel contempo, necessario adottare una soluzione che potesse preservare la serenità del minore e garantire il rispetto della previsione ex art. 317 bis c.c., secondo cui "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", proprio perché non si erano evidenziate ragioni di preoccupazione su possibili conseguenze pregiudizievoli a carico del minore;
dava atto di una apertura reciproca emersa dall'ascolto delle parti, atteso che la ricorrente aveva indicato una possibile soluzione (seppur 'ampia'), accettando che modalità ed orari fossero disposte dal Tribunale;
d'altro canto, i genitori del minore avevano accettato - seppur in via subordinata - la previsione di una frequentazione, pur chiedendo che fossero adottate "le opportune modalità per una frequentazione NA-IP con modalità condivise con i genitori"; riteneva peraltro infondata la principale richiesta dei genitori - rivolta ad escludere qualsiasi forma di frequentazione in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 317 bis c.c.
II. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, per i seguenti motivi:
[...]
1. Nullità del provvedimento, pronunciato in violazione dell'art. 473 bis 1, II co., c.p.c., poiché il G.O. che ha proceduto all'ascolto delle parti non ha fatto parte del collegio che ha reso la decisione, con conseguente nullità ex artt. 158 e 161 c.p.c. per vizi derivanti dalla costituzione del giudice.
Il G.O. era stato delegato all'ascolto delle parti e le loro dichiarazioni erano state raccolte in un verbale di una pagina e mezzo sebbene l'udienza fosse durata circa tre ore, ed
3 era quindi imprescindibile, perché il collegio giudicante potesse apprezzare le dichiarazioni nella loro complessità, che di questo facesse parte anche il G .O. che aveva condotto l'istruttoria.
2. Nel merito, erroneità del provvedimento nella parte in cui la domanda è stata accolta sul presupposto che fosse stata provata l'insussistenza di ragioni che facessero ritenere la frequentazione tra NA e IP pregiudizievole per il minore.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni "è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione al progetto educativo e formativo che li riguarda" (Cass. n. 10250/2024; Cass. n. 2881/2023; Cass. n.
15238/2018). L'accertamento andrebbe dunque svolto in positivo, dovendosi verificare la bontà della relazione nonni-nipoti, e non in negativo, con la mera esclusione del pregiudizio, così come ha argomentato il TM, che peraltro neppure ha motivato in merito al raggiungimento della prova dell'assenza di pregiudizio, che ha data per acquisita, in contrasto con quanto emerso nel procedimento.
3. Travisamento delle richieste avanzate in primo grado dai genitori del minore.
Le conclusioni in via principale dei resistenti non escludevano qualsiasi forma di frequentazione NA-IP, come erroneamente ritenuto dal TM., poiché essi avevano chiesto di escludere una frequentazione in autonomia, ovvero NA e IP da soli, e con calendarizzazione obbligata.
4. Mancata istruttoria.
Il TM non aveva svolto alcuna attività istruttoria, non, quantomeno, quella funzionale alla valutazione della fondatezza della domanda proposta. Non avrebbe dovuto essere ritenuta neutra e ininfluente l'esistenza di un conflitto irrisolto tra madre-NA materna e GL-madre del minore, esistente da anni per ragioni personali sicuramente complesse, del quale, pure, il TM ha dovuto prendere atto. L'acceso conflitto radicato negli anni tra e potrebbe riversarsi in modo disfunzionale CP_1 Parte_2 sulla relazione tra NA e IP, non conciliandosi con il perseguimento dell'interesse del minore. Il rapporto problematico madre-GL, connotato da rivendicazioni, accuse e svalutazioni di ei confronti della GL , avrebbero potuto essere CP_1 Parte_2 confermate dall'ex marito della ricorrente e dall'altra sua GL, di cui era stata chiesta l'audizione. Le caratteristiche di personalità di hanno fatto sì che nel corso CP_1
4 di tutta la vita i suoi rapporti con la GL fossero stati altalenanti, e connotati Parte_2 da lunghissimi periodi nei quali, per sua scelta, la aveva rifiutato di vedere e CP_1 frequentare la GL, cosa che rifiuta ancora oggi (come da allegato alla memoria
1.10.2024). Dallo scorso luglio e alla data odierna, così come è avvenuto da sempre fino dalla nascita del TI, la NA materna non ha più chiamato i genitori né chiesto notizie del TI Ove avesse svolto una qualche istruttoria il TM Per_1 avrebbe dunque potuto accertare che il risentimento di e il rapporto non CP_1 sereno con la GL (con entrambe le figlie, in realtà) nascono da lontano, che i periodi di distacco sono stati da lei voluti e che tuttavia ella, come dichiara, pretende la frequentazione del IP a prescindere da una relazione serena con la GL, in Per_1 autonomia e con una calendarizzazione di incontri.
5. Impossibilità di attuazione del dispositivo della sentenza
Le statuizioni della sentenza conferiscono ai Servizi sociali una sorta di inammissibile
"delega in bianco" per individuare e stabilire i termini della frequentazione, senza alcun perimetro che circoscriva il contenuto del "diritto dell'ascendente di mantenere rapporti significativi con i minori", la cui individuazione spetta al giudice.
6. Illegittimità della sentenza laddove dispone un supporto psicologico al complessivo ambito familiare al fine di pervenire a un "ridimensionamento dei disaccordi".
A prescindere dalla incertezza sui destinatari del provvedimento (il complessivo ambito familiare), secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è precluso al giudice prescrivere alle parti percorsi terapeutici o psicologici e simili, così come è rimessa esclusivamente alla autodeterminazione delle parti la scelta se pervenire o meno a un ridimensionamento dei disaccordi tra loro esistenti.
Gli appellanti hanno quindi concluso nel seguente modo:
"Preliminarmente dichiararsi la nullità della sentenza per vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 473 bis.1, 158 e 161 c.p.c.;
Nel merito rigettare la domanda proposta, in difetto di prova, e di accertamento della esistenza e della proficuità della relazione NA-IP.
In via subordinata, anche in via istruttoria, rinnovare la comparizione personale delle parti per procedere alla loro audizione, e ammettere le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e all'esito, ancora in via subordinata, verificata la rispondenza all'interesse del minore della creazione di una relazione NA-IP, disporre le opportune modalità per una frequentazione della sig.ra con il CP_1 IP, con modalità che coinvolgano anche i genitori. Persona_1
5 Con vittoria di spese di lite."
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta CP_1 appello incidentale.
La parte appellata ha contestato che la sentenza sia nulla per la mancata partecipazione al collegio giudicante del G.O. che ha ascoltato le parti, in quanto la sanzione della nullità degli atti processuali ha portata limitata e trova applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non si annovera l'ipotesi in questione.
Nel merito, ha dedotto quanto segue.
La prova del fatto che la frequentazione con la NA non fosse pregiudizievole per il minore era emersa nelle tre ore di colloquio intrattenuto dal G.O. per indagare la personalità della le sue condizioni di vita, il suo passato, il rapporto con i genitori CP_1 del IP e il legame sussistente con il minore medesimo. Tale legame trova conferma nei tre incontri svoltisi in data 19 e 26 luglio e 1 agosto 2024, alla presenza del padre del minore, ove non aveva mostrato alcun turbamento nel frequentare la NA Per_1 materna, così come avvenuto anche nell'ultimo incontro del 29.1.2025, svolto alla presenza dell'educatrice.
Il TM non ha ritenuto neutra e ininfluente la situazione di conflitto esistente tra la CP_1
e la GL, tanto è vero che ha raccomandato al nucleo familiare di intraprendere un percorso psicologico volto proprio a ridimensionare il conflitto esistente e con funzione di monitoraggio. Del resto, la non ha mai negato l'esistenza di problematiche di CP_1 carattere strettamente personale con la GL , essendo quindi irrilevante Parte_2
l'audizione della sorella e del padre della . Pt_2
Già in più occasioni la aveva manifestato la propria disponibilità a intraprendere, CP_1 anche privatamente assieme alla GL, un percorso volto ad appianare le divergenze caratteriali e ad individuare soluzioni comuni, nell'interesse del minore proposta Per_1
a cui la GL dopo una tiepida manifestazione di interesse, non ha mai voluto aderire.
Tutto questo, però, non potrebbe essere strumentalizzato al fine di impedire la frequentazione tra la NA materna e come invece controparte ha tentato di fare Per_1 in più occasioni e come tenta nuovamente in sede di atto di reclamo. Del resto, a far data dall'instaurazione del giudizio, i genitori del minore non hanno dimostrato alcuna disponibilità ad incentivare la frequentazione con la e anzi non le hanno permesso CP_1 di vedere il IP, se non occasionalmente, alla presenza del che si pone Per_1 come una sorta di "autorità vigilante" nei confronti della NA materna.
Peraltro, non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda avversaria volta, in subordine, ad ottenere che la frequentazione del minore e della NA materna
6 avvenga con modalità che coinvolgano sempre anche i genitori, in quanto la è CP_1 perfettamente in grado di prendersi cura del minore in autonomia per il tempo da ella richiesto, in assenza dei medesimi.
Il TM, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non ha imposto alcun percorso psicologico o terapeutico alle parti del giudizio, essendosi limitato ad incaricare i Servizi sociali di fornire supporto, anche psicologico, a tutto il nucleo familiare.
Pertanto, il provvedimento non è affatto illegittimo ed anzi tale eccezione confermerebbe l'atteggiamento ostile della anche solo a tentare di addivenire Pt_2 all'individuazione di soluzioni comuni nell'interesse del minore, attraverso un percorso psicologico che le permetta di appianare le criticità con la di lei madre, la quale, invece, anche in questa sede ribadisce la propria disponibilità in tal senso.
In via di appello incidentale, la parte appellata ha lamentato come il TM abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dalla elativa alla possibilità di poter tenere CP_1 presso di sé il minore richiesta da intendersi nel senso di prendersene cura in Per_1 modo autonomo rispetto alla contestuale presenza assillante e vigilante dei genitori del minore. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
"In via principale, rigettare il reclamo avversario per le ragioni di cui in premessa;
In via di reclamo incidentale, riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Firenze n. 1074/2024 del 14.12.2024: i) nella parte in cui omette di determinare le modalità di frequentazione tra il minore e la di lui NA materna, SI.ra Persona_1
ii) nella parte in cui omette di dichiarare che il minore CP_1 Persona_1 IP della SI.ra ha diritto di frequentare la NA materna, in autonomia CP_1 dai genitori, almeno due volte alla settimana oltre ad almeno un giorno nel corso delle festività natalizie e pasquali e nei giorni immediatamente prima o dopo il giorno del compleanno del IP e/ o secondo le modalità e relativamente agli orari e ai giorni che saranno ritenuti dalla S.V. più opportuni.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio nonché di quello svoltosi innanzi al Tribunale dei Minori di Firenze."
Nella memoria di replica, gli appellanti hanno evidenziato che, successivamente alla pronuncia da parte del TM, i Servizi sociali del Comune di Firenze, in esecuzione del mandato ricevuto, sono entrati in contatto con le parti, promuovendo incontri monitorati tra la NA e il TI (ai quali è stato presente il padre, dato il "veto" imposto da alla presenza della GL ) ed hanno quindi integrato le proprie CP_1 Parte_2 conclusioni nel modo seguente:
"In via istruttoria, laddove le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali non fossero ritenute
7 esaustive, disporre una indagine sulla personalità della sig.ra dandone CP_1 incarico alla UFSMA (Unità funzionale Salute Mentale Adulti) della ASL di Firenze e all'esito, ancora in via subordinata, verificata la rispondenza all'interesse del minore alla creazione di una relazione NA-IP, disporre una frequentazione della sig.ra CP_1 con il IP, con le modalità ritenute opportune, ma che
[...] Persona_1 coinvolgano anche i genitori. Rigettare, comunque, l'appello proposto dalla sig.ra CP_1 in via incidentale, per tutto quanto esposto"
[...]
Il PG, intervenuto all'udienza del 26.3.2025, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato e, nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo di parte reclamante e l'organizzazione da parte del Servizi sociale di incontri tra NA e IP.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, la Corte ha nominato CTU la D.ssa Per_3
alla quale ha conferito il seguente incarico: “Esaminati gli atti ed i documenti di
[...] causa, effettuato ogni opportuno accertamento in relazione al minore e ai suoi familiari, sia del ramo materno che paterno, e assunta ogni utile informazione, dica il CTU se, vista l'attuale situazione di persistente conflittualità tra le parti, il minore possa trarre beneficio, sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico, dalla frequentazione con la NA materna e, se del caso, fornisca ogni utile indicazione circa le modalità con cui essa dovrebbe svolgersi e con quali misure di supporto, avuto riguardo precipuamente all'interesse del minore a una crescita serena ed equilibrata”, con la precisazione che il CTU si sarebbe dovuto raccordare con il Servizio sociale competente, al fine di verificare che gli incontri tra NA e IP fossero organizzati con opportuna periodicità, anche al fine di permettere al medesimo CTU un'adeguata osservazione della interazione tra i medesimi.
La CTU ha depositato la propria relazione in data 31.7.2025. Quindi, Persona_4 all'udienza del 24.9.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
***************************
Va anzitutto disatteso il primo motivo di appello proposto dai coniugi . Parte_4
Infatti, la mancata partecipazione al collegio giudicante del G.O. che ha sentito le parti all'udienza del 14.7.2024 non può costituire ragione di nullità della sentenza pronunciata dal T.M. Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio.” (così, per tutte, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22238 del 25/09/2017).
8 Nel merito, i motivi di appello principale e di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
In sostanza, i genitori del minore lamentano come la sentenza impugnata abbia ritenuto provato l'interesse del minore alla frequentazione tra NA materna e IP, demandando ai servizi sociali di determinarne le modalità, senza prevedere la necessaria presenza dei genitori agli incontri;
dall'altro lato, la lamenta come la CP_1 sentenza impugnata non abbia previsto espressamente la possibilità per la NA materna di tenere con sé il minore in modo autonomo, senza la presenza di operatori dei servizi sociali o dei genitori.
Al fine di accertare sia l'effettivo interesse del IP alla frequentazione con la NA materna, stante il rapporto problematico tra quest'ultima e la madre del minore, sia, eventualmente, le modalità di visita più confacenti all'interesse del minore medesimo, questa Corte ha disposto CTU, che ha portato alle seguenti conclusioni:
“La scrivente ed i CCTTPP ritengono che i dati raccolti siano esaustivi e sufficienti per rispondere ai quesiti posti dal Giudice così come di seguito riportato:
La CTU ritiene sia inesatto parlare, in questa circostanza specifica, di conflittualità.
Trattasi piuttosto di un una difficile dinamica intrafamiliare con un soggetto, la SI.ra che presenta al momento un funzionamento di personalità non pienamente CP_1 armonico e caratterizzato da rigidità di pensiero, difficoltà nella gestione delle proprie emozioni, ruminazione, assenza di insight e colpevolizzazione dell'altro in assenza di autocritica.
Ciò detto, la SI.ra è autenticamente affezionata al TI e presenta anche CP_1 delle caratteristiche che potrebbero arricchire la vita di è infatti donna intelligente Per_1
e di cultura, ha dimostrato, durante l'interazione, di sapersi rapportare adeguatamente a approcciandosi con lui con affetto e delicatezza. Per_1
Provare a mantenere/costruire un legame tra NA e IP risulta, anche per i
CCTTPP, dunque nell'interesse di seppur con tutte le accortezze del caso. Per_1
Come dettagliatamente riportato nelle conclusioni la CTU ritiene che attualmente una frequentazione libera tra la SI.ra e non sia nell'interesse del minore, sia CP_1 Per_1 per le caratteristiche del contesto che per le caratteristiche individuali della NA e del IP.
Una condizione ad avviso della scrivente indispensabile è la presa in carico della signora da parte di professionisti che la seguano con costanza e continuità sia dal punto CP_1 psicoterapeutico che, laddove lo ritenessero necessario, farmacologico. Sebbene la scrivente sia consapevole che un percorso sanitario non possa essere imposto per
9 Legge, si confida però nella collaborazione della signora, che, per quanto riferito dal suo
CTP ha già preso contatti con un professionista privato del territorio, che ha dato a sua volta la propria disponibilità alla presa in carico.
Si suggerisce che, parallelamente a tale percorso, gli incontri tra e la NA siano Per_1 scanditi in tre fasi trimestrali, da svolgersi sempre in spazi liberi, inizialmente a casa del bambino:
1. un primo trimestre in cui gli incontri avvengano alla presenza di un educatore ed almeno uno dei genitori
2. una seconda fase in cui vi sia un'alternanza tra incontri alla presenza di educatore e genitori e incontri alla presenza dei soli genitori
3. un'ultima fase alla presenza dei soli genitori che transiti il nucleo a quella frequentazione “normale” a cui tutti aspirano.
Successivamente saranno i genitori a decidere se e quando e la NA potranno Per_1 incontrarsi anche da soli.
Nella prima fase gli incontri avranno una cadenza decadale e la durata di un'ora, nella seconda fase gli incontri avranno la stessa cadenza e la durata di almeno due ore, nella terza fase la cadenza continuerà ad essere la stessa, ma la famiglia potrebbe trascorrere insieme anche più ore.
Ovviamente la continuità degli incontri sarà vincolata al buon esito degli stessi (con il focus sul benessere di e al percorso personale della SI.ra Per_1 CP_1
Non si ritiene che la coppia madre-GL sia al momento pronta per un percorso terapeutico di tipo familiare;
si ritiene però che anche la SI.ra potrebbe trarre Pt_2 giovamento da una psicoterapia personale.
Entrambi i CCTTPP hanno suggerito un monitoraggio di CTU di circa 9/10 mesi.
La scrivente ritiene indispensabile che il nucleo sia monitorato e supportato in questi mesi, ma rimanda al Giudice la decisione di darne mandato alla CTU o ai SS territorialmente competenti.”
La CTU ha inoltre accolto il suggerimento del CT di parte di introdurre “una fase CP_1 due bis dove talvolta NA e IP si possano incontrare alla presenza del solo educatore, senza la compresenza dei genitori”, tuttavia da valutare “in itinere dal professionista che si occuperà del monitoraggio, se esso verrà disposto.”
A sostegno delle sue conclusioni, il CTU ha chiarito quanto segue: «Per rispondere al quesito posto dal Giudice appare necessario e preliminare soffermarsi sul funzionamento personologico della SI.ra che, ad avviso della scrivente e di entrambi i CCTTPP è alla base CP_1 del conflitto con la SI.ra , madre di Pt_2 Per_1
10 La SI.ra è una donna intelligente, di grande cultura e curiosità intellettuale;
attualmente CP_1 in pensione e single, riferisce di fare attività di volontariato e di essere soddisfatta della propria vita. È però caratterizzata da un funzionamento personologico estremamente complesso, con tratti di tipo borderline e narcisistici, oltre ad un pensiero rigido che tende ad autoalimentarsi;
tali caratteristiche appaiono stabili e attualmente ben poco permeabili alla riflessione e alla consapevolezza. Un quadro clinico che preoccupa la scrivente soprattutto perché la signora presenta mancanza di insight (Con tale concetto si intende la consapevolezza delle proprie emozioni e dei vissuti che sono alla base del proprio comportamento).
Nel contraddittorio conclusivo il suo CTP ha informato la CTU di aver chiarito la gravità del quadro clinico alla propria assistita, sottolineando che in passato non vi sia mai stata una sua reale presa in carico specialistica, situazione che può aver aggravato la situazione (riflessione che chi scrive condivide); la SI.ra ci viene riferito, ha accolto le parole del proprio consulente, così come CP_1 Con il suo invito a rivolgersi ad uno psichiatra. Sarà dunque presa in carico dal CP_2
A vantaggio di chi legge è necessario approfondire il funzionamento della SI.ra Sin dal CP_1 primo colloquio è apparsa evidente la presenza di una prospettiva tendenzialmente egocentrica con un pensiero ossessivo e circolare che tende a pervadere la mente della signora e che la porta in modo quasi automatico a fare salti temporali e spaziali collegando eventi passati e presenti.
Nella mente traumatizzata, infatti, l'evento passato può prendere il sopravvento nel momento in cui viene evocata una risposta traumatica. In ogni caso si percepisce un'impellenza alla narrazione, che si caratterizza per una forte colpevolizzazione dell'altro in una lettura polarizzata, che sembra non riuscire ad integrare “parti buone e parti cattive” nello stesso oggetto.
I risultati del MCMI-III5 confermano tale quadro clinico della signora, che ottiene un punteggio di 103 alla scala Ossessivo-Compulsiva e di 90 alla scala Narcistica. Ella peraltro si è approcciata al test con una marcata tendenza a porsi nella luce migliore, nascondendo (o misconoscendo) le proprie difficoltà (Y=80). È rilevabile una configurazione 7-5-4 (Ossessivo-
Compulsivo/Narcisista/Istrionica), che evidenzia una marcata presenza di tratti afferenti al
Cluster B con una particolare inflessibilità del pensiero che comporta un assetto difensivo connotato da sentimenti di grande fiducia in se stessa (che cela un misconosciuto senso di inadeguatezza) con difficoltà ad ammettere i propri errori e fallimenti. Al contrario la colpa è sempre proiettata all'esterno in una quasi totale assenza di autocritica. Anche l'MMPI rileva la presenza di paure immotivate che ne influenzano i comportamenti.
Dai riferiti della SI.ra in merito alla propria storia di vita emerge che la signora abbia CP_1 vissuto realmente esperienze sfavorevoli infantili (ESI) che ne hanno definito l'attuale profilo personologico e che la portano spesso, tra l'altro, a switchare tra il rapporto con il padre ed il rapporto con l'ex coniuge, vissuti entrambi come abusanti. La fissazione emersa per la dimensione della sessualità porta la scrivente a non escludere l'ipotesi che la signora possa essere stata vittima di abusi sessuali infantili, oggi non elaborati.
Peraltro, la storia riferita dalla signora in merito ai numerosi specialisti incontrati, sostanzia l'ipotesi di una mancata elaborazione dei propri traumi, che tornano incessantemente ad
11 occupare la mente della signora. La signora, dunque, analizza gli eventi e le persone in maniera rigidamente dicotomica: bene vs male, vittima vs carnefice, buono vs cattivo, ivi compresi i suoi familiari.
Questa modalità interpretativa caratterizza tutte le sue relazioni, ivi compresa la relazione con le figlie, con le quali ella continua a riattualizzare un attaccamento disorganizzato, dunque connotato da una combinazione caotica di disperata ricerca di vicinanza, attacchi ostili e momenti di distacco simil dissociativi. La madre desidererebbe infatti ricevere dalle figlie un'alleanza acritica ai danni del padre e, laddove sente che questa alleanza le viene negata, ella attacca il legame con loro ed interrompe ogni comunicazione.
La signora presenta inoltre una seria difficoltà ad arginare la verbalizzazione delle proprie opinioni e dei propri pensieri, di cui rende partecipe il proprio interlocutore, a volte quasi senza rendersene conto.
Ciò che preoccupa inoltre la scrivente è la quasi totale assenza di consapevolezza del proprio funzionamento, che dunque sfugge spesso al controllo della signora e che la porta costantemente a deresponsabilizzarsi.
Ne è un chiaro esempio quanto avvenuto anche nell'incontro di somministrazione dei test, dove ella ha cercato di creare un'alleanza con la CTU, quando le ha chiesto se aveva visto “che soggetto” era il suo ex marito;
allo stesso modo, partendo dalla sua preoccupazione all'idea di incontrare il IP, ha poi divagato colpevolizzando di nuovo la GL;
ha infatti Parte_2 affermato che la dice continuamente che ha perso una GL, quindi, ha continuato, “se io Per_5 ho perso una GL cosa la facciamo a fare la terapia familiare?!”. Ha aggiunto che i suoi genitori le hanno creato traumi che lei ha riversato sulle figlie, che dunque sono traumatizzate;
lei si è fatta aiutare, mentre no “quindi ha dei traumi che le sono rimasti. E non li potrebbe Parte_2 riversare sul mio TI, mi domando?!”
Ed anche quando la CTU le ha chiesto se, a suo dire, ella avesse mai parlato male della GL durante i colloqui peritali, ella ha risposto di no, non riconoscendo quanto invece realmente accaduto.
Quando è stata inoltre invitata ad una proiezione sul futuro supponendo come si potrebbe comportare laddove il IP avesse un dissidio con la madre ella non ha mostrato piena consapevolezza della necessità di non mettere in discussione le istanze materne con lui.
Al momento, non si può dunque escludere che, in un momento di eccessiva tensione emotiva, la signora, se lasciata da sola col IP, possa tendere a squalificare la rappresentazione della madre con il TI. La signora non mostra infatti adeguate capacità di insight, ma anzi mostra una modalità egosintonica.
Ripercorrendo la sua storia clinica, peraltro, è stato possibile appurare che non vi sia mai stata una presa in carico della signora strutturata e costante. Anche la certificazione prodotta del Prof.
è il risultato di un solo breve incontro;
la SI.ra stessa ha raccontato di aver Per_6 CP_1 incontrato lo specialista al massimo 4 volte negli anni, una delle quali per farsi produrre il certificato agli atti.
12 Del quadro clinico della SI.ra nessun membro della famiglia sembra avere contezza;
è CP_1 questo un dato che ha verosimilmente permesso il procrastinarsi e l'inacerbirsi della disfunzionalità anche sul piano relazionale.
Si sottolinea dunque (lettura su cui i CCTTPP concordano) che, in questa situazione specifica, non è corretto parlare di conflittualità madre-GL, ma si tratta invece di gravi disfunzionalità relazionali che trovano origine nel funzionamento della SI.ra a cui gli altri membri della CP_1 famiglia reagiscono come possono.
Per quanto riguarda i SI.ri essi sono due genitori attenti e premurosi che, anche Per_1 durante i lavori consulenziali, hanno confermato con autenticità la disponibilità a facilitare il legame tra e la NA. Il loro progetto educativo è chiaro e sintonizzato sui bisogni del Per_1 figlio;
entrambi ci tengono a passare molto tempo con il figlio (motivo per cui anche i nonni materni ed il nonno materno incontrano il TI circa 2-3 volte al mese), pur garantendogli adeguati spazi di socializzazione.
Hanno manifestato l'esigenza di essere presenti al momento degli incontri a tutela del figlio, data la difficoltà della NA a controllarsi nell'esternare i propri vissuti relativamente alle dinamiche intrafamiliari e data l'incostanza della signora nel coltivare i rapporti con i propri familiari, Per_1 compreso. Negli anni, infatti, la signora ha vissuto le relazioni in preda ai propri vissuti alternando momenti di vicinanza a momenti di rigidità e chiusura, che non garantiscono continuità anche nel rapporto con il TI.
La CTU condivide le loro preoccupazioni e ritiene che la presenza di almeno uno dei due genitori sia per essenziale, al momento. Per_1
Il bambino infatti presenta una relazione molto intensa con la mamma e percepisce la tensione tra lei e la NA, soprattutto perché la NA non è sempre in grado di filtrare le proprie emozioni (come si è potuto rilevare durante l'osservazione delle interazioni).
è inoltre un bambino molto timido che, seppur molto intelligente, presenta ancora difficoltà Per_1 ad affidarsi all'altro e a staccarsi dalla madre. Cresciuto essenzialmente con i genitori e abituato a stare con gli altri adulti generalmente in loro presenza, necessita ancora di rassicurazioni e incoraggiamenti nell'incontro con l'altro. È probabile che l'entrata alla scuola elementare faciliti e potenzi le sue capacità di socializzazione, che risultano ancora acerbe.
È questo il motivo per cui l'ipotesi di incontri con la NA alla presenza del solo educatore non
è da ritenersi nell'interesse del minore.
La CTU concorda dunque con il suggerimento del SS di effettuare incontri tra e la NA Per_1 alla presenza dei genitori (Si sottolinea che la sospensione attuale degli incontri trova giustificazione nel fatto che la SI.ra non abbia accolto tale suggerimento). CP_1
Una condizione ad avviso della scrivente indispensabile è la presa in carico della signora CP_1 da parte di professionisti che la seguano con costanza e continuità sia dal punto psicoterapeutico che farmacologico.»
Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per discostarsi dalle puntuali ed esaustive valutazioni del CTU, tanto più che le stesse sono state sostanzialmente condivise sia 13 dalla CT di parte , sia dal CT di parte Dott. Parte_4 Per_4 Per_7 CP_1
le cui osservazioni critiche si sono invero focalizzate sulle valutazioni cliniche Per_8 riguardanti la appellata/appellante incidentale, senza però tradursi in indicazioni conclusive diverse da quelle della D.ssa Con riguardo a dette osservazioni Per_3 critiche, peraltro, la CTU ha chiarito quanto segue: «La scrivente concorda con il collega quando asserisce che i SI.ri in una dinamica circolare, possono aver agito inconsciamente CP_1 comportamenti che non hanno favorito una relazione intrafamiliare serena, ma sottolinea che l'aspetto preponderante rimane comunque il funzionamento personologico della SI.ra che CP_1
è stato dettagliatamente descritto nella bozza e che qui si conferma. Chi scrive non è invece d'accordo con il collega quando afferma che non sia possibile ipotizzare la presenza di tratti borderline nella SI.ra ma tratti narcisistici e difese isteroidi. Si sottolinea che la CTU non CP_1 ha il compito di fare una puntuale diagnosi di personalità, ma si ricorda che tra le caratteristiche del funzionamento di tipo borderline ritroviamo: relazioni stabili ed intense cha passano spesso dall'idealizzazione alla svalutazione, impulsività, marcata reattività dell'umore, sentimenti cronici di vuoto, ideazione paranoide transitoria. Sono queste caratteristiche che sono state rilevate nella signora. Si conferma dunque la complessità del quadro clinico della SI.ra che è già CP_1 stata descritta e che, peraltro, è stata sostanzialmente confermata dal Dr. durante i Per_8 confronti tecnici (si rimanda per questo alle registrazioni). Peraltro, il collega asserisce, a pag.
6, che “i traumi narrati dalla signora sono riferiti ma non si sa fino a che punto del tutto CP_1 realistici oppure esagerati” ed ancora, a pag. 7, “gli abusi riferiti sembrano spesso fantasticamente aggravati in un intento drammatizzante molto in sintonia con gli elementi dimostrativi di personalità”; tali affermazioni sembrano rilevare un certo scollamento dal piano di realtà che, se confermato, aggraverebbe il quado della signora. La scrivente concorda però con il collega in merito al fatto che la mancata elaborazione dei traumi da parte della signora potrebbe essere stata indotta anche dall'inefficacia delle psicoterapie.»
Sta di fatto che, come già evidenziato, tali osservazioni critiche non hanno condotto il
CT di parte ipotizzare conclusioni diverse da quelle tratteggiate dalla D.ssa CP_1 Per_3 salva la possibilità, accolta dal CTU, “di introdurre una fase due bis dove talvolta NA
e IP si possano incontrare alla presenza del solo educatore e senza la compresenza dei genitori del minore”, fase che, in caso di esito positivo, “potrebbe serenamente transitare a quella che la CTU ha definito fase 3. “
Ritiene in conclusione la Corte che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere demandato ai Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare gli incontri tra NA e IP secondo le quattro fasi individuate in sede di CTU, con le tempistiche ivi indicate, previa verifica che continui ad essere seguita da un CP_1 professionista privato e con la precisazione che il passaggio da una fase all'altra deve intendersi subordinata alla verifica del buon esito degli incontri programmati.
14 Conformemente alle conclusioni del CTU, pare opportuno invitare la madre del minore a sottoporsi a una psicoterapia individuale, senza tuttavia che tale invito possa essere inteso quale prescrizione vincolante ai fini della partecipazione della medesima al percorso sopra delineato.
I Servizi sociali delegati avranno il compito di inviare al giudice tutelare presso il
Tribunale di Firenze una relazione trimestrale di monitoraggio sull'andamento degli incontri tra NA e IP, segnalando eventuali criticità.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di
CTU come separatamente liquidate.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza emessa del Tribunale dei minorenni di Firenze in data 14.11.2024, dispone quanto segue:
- demanda ai Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare incontri tra e il IP secondo le quattro fasi trimestrali CP_1 Persona_1 individuate in sede di CTU, con le tempistiche ivi indicate, previa verifica che continui ad essere seguita da un professionista privato, con la CP_1 precisazione che il passaggio da una fase all'altra deve intendersi subordinata alla verifica del buon esito degli incontri programmati e che, al termine del percorso, la frequentazione tra NA e IP sarà regolata dagli accordi che le parti assumeranno in autonomia;
- dispone, dunque, che gli incontri tra NA e IP, da svolgersi sempre in spazi liberi, inizialmente presso l'abitazione del minore, avvengano:
1. nel primo trimestre, alla presenza di un educatore ed almeno uno dei genitori;
2. nel secondo trimestre, alternativamente alla presenza di educatore e genitori e alla presenza dei soli genitori;
2. bis, nel terzo trimestre, talvolta anche alla presenza del solo educatore, senza la compresenza dei genitori;
3. nel quarto trimestre, alla presenza dei soli genitori.
Nella prima fase gli incontri avranno una cadenza decadale e la durata di un'ora, nella seconda e terza fase gli incontri avranno la stessa cadenza e la
15 durata di almeno due ore, nella quarta fase la cadenza continuerà ad essere la stessa, ma la famiglia potrebbe trascorrere insieme anche più ore;
- dispone che i Servizi sociali delegati trasmettano al giudice tutelare relazioni trimestrali di monitoraggio, segnalando eventuali criticità;
- compensa integralmente le spese anche del secondo grado;
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di
CTU.
Si comunichi ai Servizi sociali di Firenze
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 24/09/2025
La Cons. Est. Dott.ssa Alessandra Guerrieri La Presidente Dott.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze – Sezione specializzata per i minorenni
Prima Sezione Civile- composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Leonardo Scionti Consigliere
D.ssa Claudia Carfagna Consigliere esperto
Dott. Marco Me Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 646/2024 V.G. promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenza Razzi C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
C.F._3
APPELLANTI contro
( ) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra CP_1 C.F._4 loro, dagli Avv.ti Francesco Caretti ( e Giacomo Criscenti C.F._5
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
C.F._6
APPELLATA con l'intervento del PG
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Esprime piena adesione alle conclusioni del CTU, chiedendo che il monitoraggio sia svolto dai Servizi sociali”
Parte appellata: “Aderisce alla proposta di monitoraggio da svolgere dal CTU che possa essere affiancato da un medico psichiatra. Auspica che le parti intraprendano terapie individuali. Chiede che vengano inseriti nella fase di monitoraggio gli incontri NA, IP ed operatore, e incontri madre GL. Fa presente che la sig.ra ha aderito CP_1 alle conclusioni della CTU e sta seguendo un percorso terapeutico con il dott. ” CP_2
P.G.: “Favorevole al monitoraggio da parte dei Servizi e che gli incontri con la NA si svolgano senza la presenza dei genitori”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
NA materna di nato il [...], proponeva ricorso Parte_3 Persona_1 ex art. 317 bis c.c., chiedendo di accertare che la condotta dei genitori del minore, i quali non avrebbero garantito al figlio la frequentazione con la NA materna, era pregiudizievole per il medesimo e quindi di adottare i provvedimenti conseguenti, prevedendo che potesse far visita e tenere con sé il minore secondo le CP_1 modalità ritenute opportune dal T.M. ma comunque secondo una precisa calendarizzazione.
I genitori del minore, e si costituivano Persona_2 Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto deducevano che un rapporto tra NA e IP già esisteva, difettando quindi l'interesse alla domanda, e comunque si dichiaravano disponibili a incrementare detta frequentazione, tuttavia respingendo l'eventualità di una calendarizzazione predeterminata o di una permanenza forzata del minore da solo presso la ricorrente, ritenendola in contrasto con l'interesse del minore.
Previa audizione delle parti, prima dinanzi al giudice delegato e al giudice onorario, e, in una successiva udienza, solo dal giudice onorario, anche al fine di pervenire ad una mediazione tra le parti, il TM, con sentenza emessa in data 14.11.2024, disponeva nel modo seguente:
2 "accoglie la richiesta della ricorrente disponendo che la frequentazione tra NA materna ed il IP abbia inizio entro la fine del corrente CP_1 Persona_1 anno;
dispone che la determinazione delle esatte modalità per la frequentazione NA-IP sia demandata ai Servizi sociali territorialmente competenti, con riferimento al luogo di residenza del minore;
conferisce mandato ai Servizi sociali di individuare e stabilire - previo contatto e dialogo sia con la NA materna sia con la madre del minore, e tenendo conto delle primarie esigenze del minore- i termini della frequentazione, con supporto psicologico al complessivo ambito familiare al fine di pervenire ad un ridimensionamento dei loro disaccordi e con funzione di monitoraggio;
dispone la compensazione delle spese tra le parti”
Il TM premetteva di dover prendere atto del conflitto irrisolto tra le parti, e in particolare di quello esistente da anni tra madre (NA materna) e GL (madre del minore) per ragioni personali sicuramente complesse;
riteneva, nel contempo, necessario adottare una soluzione che potesse preservare la serenità del minore e garantire il rispetto della previsione ex art. 317 bis c.c., secondo cui "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", proprio perché non si erano evidenziate ragioni di preoccupazione su possibili conseguenze pregiudizievoli a carico del minore;
dava atto di una apertura reciproca emersa dall'ascolto delle parti, atteso che la ricorrente aveva indicato una possibile soluzione (seppur 'ampia'), accettando che modalità ed orari fossero disposte dal Tribunale;
d'altro canto, i genitori del minore avevano accettato - seppur in via subordinata - la previsione di una frequentazione, pur chiedendo che fossero adottate "le opportune modalità per una frequentazione NA-IP con modalità condivise con i genitori"; riteneva peraltro infondata la principale richiesta dei genitori - rivolta ad escludere qualsiasi forma di frequentazione in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 317 bis c.c.
II. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, per i seguenti motivi:
[...]
1. Nullità del provvedimento, pronunciato in violazione dell'art. 473 bis 1, II co., c.p.c., poiché il G.O. che ha proceduto all'ascolto delle parti non ha fatto parte del collegio che ha reso la decisione, con conseguente nullità ex artt. 158 e 161 c.p.c. per vizi derivanti dalla costituzione del giudice.
Il G.O. era stato delegato all'ascolto delle parti e le loro dichiarazioni erano state raccolte in un verbale di una pagina e mezzo sebbene l'udienza fosse durata circa tre ore, ed
3 era quindi imprescindibile, perché il collegio giudicante potesse apprezzare le dichiarazioni nella loro complessità, che di questo facesse parte anche il G .O. che aveva condotto l'istruttoria.
2. Nel merito, erroneità del provvedimento nella parte in cui la domanda è stata accolta sul presupposto che fosse stata provata l'insussistenza di ragioni che facessero ritenere la frequentazione tra NA e IP pregiudizievole per il minore.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni "è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione al progetto educativo e formativo che li riguarda" (Cass. n. 10250/2024; Cass. n. 2881/2023; Cass. n.
15238/2018). L'accertamento andrebbe dunque svolto in positivo, dovendosi verificare la bontà della relazione nonni-nipoti, e non in negativo, con la mera esclusione del pregiudizio, così come ha argomentato il TM, che peraltro neppure ha motivato in merito al raggiungimento della prova dell'assenza di pregiudizio, che ha data per acquisita, in contrasto con quanto emerso nel procedimento.
3. Travisamento delle richieste avanzate in primo grado dai genitori del minore.
Le conclusioni in via principale dei resistenti non escludevano qualsiasi forma di frequentazione NA-IP, come erroneamente ritenuto dal TM., poiché essi avevano chiesto di escludere una frequentazione in autonomia, ovvero NA e IP da soli, e con calendarizzazione obbligata.
4. Mancata istruttoria.
Il TM non aveva svolto alcuna attività istruttoria, non, quantomeno, quella funzionale alla valutazione della fondatezza della domanda proposta. Non avrebbe dovuto essere ritenuta neutra e ininfluente l'esistenza di un conflitto irrisolto tra madre-NA materna e GL-madre del minore, esistente da anni per ragioni personali sicuramente complesse, del quale, pure, il TM ha dovuto prendere atto. L'acceso conflitto radicato negli anni tra e potrebbe riversarsi in modo disfunzionale CP_1 Parte_2 sulla relazione tra NA e IP, non conciliandosi con il perseguimento dell'interesse del minore. Il rapporto problematico madre-GL, connotato da rivendicazioni, accuse e svalutazioni di ei confronti della GL , avrebbero potuto essere CP_1 Parte_2 confermate dall'ex marito della ricorrente e dall'altra sua GL, di cui era stata chiesta l'audizione. Le caratteristiche di personalità di hanno fatto sì che nel corso CP_1
4 di tutta la vita i suoi rapporti con la GL fossero stati altalenanti, e connotati Parte_2 da lunghissimi periodi nei quali, per sua scelta, la aveva rifiutato di vedere e CP_1 frequentare la GL, cosa che rifiuta ancora oggi (come da allegato alla memoria
1.10.2024). Dallo scorso luglio e alla data odierna, così come è avvenuto da sempre fino dalla nascita del TI, la NA materna non ha più chiamato i genitori né chiesto notizie del TI Ove avesse svolto una qualche istruttoria il TM Per_1 avrebbe dunque potuto accertare che il risentimento di e il rapporto non CP_1 sereno con la GL (con entrambe le figlie, in realtà) nascono da lontano, che i periodi di distacco sono stati da lei voluti e che tuttavia ella, come dichiara, pretende la frequentazione del IP a prescindere da una relazione serena con la GL, in Per_1 autonomia e con una calendarizzazione di incontri.
5. Impossibilità di attuazione del dispositivo della sentenza
Le statuizioni della sentenza conferiscono ai Servizi sociali una sorta di inammissibile
"delega in bianco" per individuare e stabilire i termini della frequentazione, senza alcun perimetro che circoscriva il contenuto del "diritto dell'ascendente di mantenere rapporti significativi con i minori", la cui individuazione spetta al giudice.
6. Illegittimità della sentenza laddove dispone un supporto psicologico al complessivo ambito familiare al fine di pervenire a un "ridimensionamento dei disaccordi".
A prescindere dalla incertezza sui destinatari del provvedimento (il complessivo ambito familiare), secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è precluso al giudice prescrivere alle parti percorsi terapeutici o psicologici e simili, così come è rimessa esclusivamente alla autodeterminazione delle parti la scelta se pervenire o meno a un ridimensionamento dei disaccordi tra loro esistenti.
Gli appellanti hanno quindi concluso nel seguente modo:
"Preliminarmente dichiararsi la nullità della sentenza per vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 473 bis.1, 158 e 161 c.p.c.;
Nel merito rigettare la domanda proposta, in difetto di prova, e di accertamento della esistenza e della proficuità della relazione NA-IP.
In via subordinata, anche in via istruttoria, rinnovare la comparizione personale delle parti per procedere alla loro audizione, e ammettere le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e all'esito, ancora in via subordinata, verificata la rispondenza all'interesse del minore della creazione di una relazione NA-IP, disporre le opportune modalità per una frequentazione della sig.ra con il CP_1 IP, con modalità che coinvolgano anche i genitori. Persona_1
5 Con vittoria di spese di lite."
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta CP_1 appello incidentale.
La parte appellata ha contestato che la sentenza sia nulla per la mancata partecipazione al collegio giudicante del G.O. che ha ascoltato le parti, in quanto la sanzione della nullità degli atti processuali ha portata limitata e trova applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non si annovera l'ipotesi in questione.
Nel merito, ha dedotto quanto segue.
La prova del fatto che la frequentazione con la NA non fosse pregiudizievole per il minore era emersa nelle tre ore di colloquio intrattenuto dal G.O. per indagare la personalità della le sue condizioni di vita, il suo passato, il rapporto con i genitori CP_1 del IP e il legame sussistente con il minore medesimo. Tale legame trova conferma nei tre incontri svoltisi in data 19 e 26 luglio e 1 agosto 2024, alla presenza del padre del minore, ove non aveva mostrato alcun turbamento nel frequentare la NA Per_1 materna, così come avvenuto anche nell'ultimo incontro del 29.1.2025, svolto alla presenza dell'educatrice.
Il TM non ha ritenuto neutra e ininfluente la situazione di conflitto esistente tra la CP_1
e la GL, tanto è vero che ha raccomandato al nucleo familiare di intraprendere un percorso psicologico volto proprio a ridimensionare il conflitto esistente e con funzione di monitoraggio. Del resto, la non ha mai negato l'esistenza di problematiche di CP_1 carattere strettamente personale con la GL , essendo quindi irrilevante Parte_2
l'audizione della sorella e del padre della . Pt_2
Già in più occasioni la aveva manifestato la propria disponibilità a intraprendere, CP_1 anche privatamente assieme alla GL, un percorso volto ad appianare le divergenze caratteriali e ad individuare soluzioni comuni, nell'interesse del minore proposta Per_1
a cui la GL dopo una tiepida manifestazione di interesse, non ha mai voluto aderire.
Tutto questo, però, non potrebbe essere strumentalizzato al fine di impedire la frequentazione tra la NA materna e come invece controparte ha tentato di fare Per_1 in più occasioni e come tenta nuovamente in sede di atto di reclamo. Del resto, a far data dall'instaurazione del giudizio, i genitori del minore non hanno dimostrato alcuna disponibilità ad incentivare la frequentazione con la e anzi non le hanno permesso CP_1 di vedere il IP, se non occasionalmente, alla presenza del che si pone Per_1 come una sorta di "autorità vigilante" nei confronti della NA materna.
Peraltro, non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda avversaria volta, in subordine, ad ottenere che la frequentazione del minore e della NA materna
6 avvenga con modalità che coinvolgano sempre anche i genitori, in quanto la è CP_1 perfettamente in grado di prendersi cura del minore in autonomia per il tempo da ella richiesto, in assenza dei medesimi.
Il TM, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non ha imposto alcun percorso psicologico o terapeutico alle parti del giudizio, essendosi limitato ad incaricare i Servizi sociali di fornire supporto, anche psicologico, a tutto il nucleo familiare.
Pertanto, il provvedimento non è affatto illegittimo ed anzi tale eccezione confermerebbe l'atteggiamento ostile della anche solo a tentare di addivenire Pt_2 all'individuazione di soluzioni comuni nell'interesse del minore, attraverso un percorso psicologico che le permetta di appianare le criticità con la di lei madre, la quale, invece, anche in questa sede ribadisce la propria disponibilità in tal senso.
In via di appello incidentale, la parte appellata ha lamentato come il TM abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dalla elativa alla possibilità di poter tenere CP_1 presso di sé il minore richiesta da intendersi nel senso di prendersene cura in Per_1 modo autonomo rispetto alla contestuale presenza assillante e vigilante dei genitori del minore. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
"In via principale, rigettare il reclamo avversario per le ragioni di cui in premessa;
In via di reclamo incidentale, riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Firenze n. 1074/2024 del 14.12.2024: i) nella parte in cui omette di determinare le modalità di frequentazione tra il minore e la di lui NA materna, SI.ra Persona_1
ii) nella parte in cui omette di dichiarare che il minore CP_1 Persona_1 IP della SI.ra ha diritto di frequentare la NA materna, in autonomia CP_1 dai genitori, almeno due volte alla settimana oltre ad almeno un giorno nel corso delle festività natalizie e pasquali e nei giorni immediatamente prima o dopo il giorno del compleanno del IP e/ o secondo le modalità e relativamente agli orari e ai giorni che saranno ritenuti dalla S.V. più opportuni.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio nonché di quello svoltosi innanzi al Tribunale dei Minori di Firenze."
Nella memoria di replica, gli appellanti hanno evidenziato che, successivamente alla pronuncia da parte del TM, i Servizi sociali del Comune di Firenze, in esecuzione del mandato ricevuto, sono entrati in contatto con le parti, promuovendo incontri monitorati tra la NA e il TI (ai quali è stato presente il padre, dato il "veto" imposto da alla presenza della GL ) ed hanno quindi integrato le proprie CP_1 Parte_2 conclusioni nel modo seguente:
"In via istruttoria, laddove le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali non fossero ritenute
7 esaustive, disporre una indagine sulla personalità della sig.ra dandone CP_1 incarico alla UFSMA (Unità funzionale Salute Mentale Adulti) della ASL di Firenze e all'esito, ancora in via subordinata, verificata la rispondenza all'interesse del minore alla creazione di una relazione NA-IP, disporre una frequentazione della sig.ra CP_1 con il IP, con le modalità ritenute opportune, ma che
[...] Persona_1 coinvolgano anche i genitori. Rigettare, comunque, l'appello proposto dalla sig.ra CP_1 in via incidentale, per tutto quanto esposto"
[...]
Il PG, intervenuto all'udienza del 26.3.2025, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato e, nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo di parte reclamante e l'organizzazione da parte del Servizi sociale di incontri tra NA e IP.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, la Corte ha nominato CTU la D.ssa Per_3
alla quale ha conferito il seguente incarico: “Esaminati gli atti ed i documenti di
[...] causa, effettuato ogni opportuno accertamento in relazione al minore e ai suoi familiari, sia del ramo materno che paterno, e assunta ogni utile informazione, dica il CTU se, vista l'attuale situazione di persistente conflittualità tra le parti, il minore possa trarre beneficio, sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico, dalla frequentazione con la NA materna e, se del caso, fornisca ogni utile indicazione circa le modalità con cui essa dovrebbe svolgersi e con quali misure di supporto, avuto riguardo precipuamente all'interesse del minore a una crescita serena ed equilibrata”, con la precisazione che il CTU si sarebbe dovuto raccordare con il Servizio sociale competente, al fine di verificare che gli incontri tra NA e IP fossero organizzati con opportuna periodicità, anche al fine di permettere al medesimo CTU un'adeguata osservazione della interazione tra i medesimi.
La CTU ha depositato la propria relazione in data 31.7.2025. Quindi, Persona_4 all'udienza del 24.9.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
***************************
Va anzitutto disatteso il primo motivo di appello proposto dai coniugi . Parte_4
Infatti, la mancata partecipazione al collegio giudicante del G.O. che ha sentito le parti all'udienza del 14.7.2024 non può costituire ragione di nullità della sentenza pronunciata dal T.M. Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio.” (così, per tutte, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22238 del 25/09/2017).
8 Nel merito, i motivi di appello principale e di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
In sostanza, i genitori del minore lamentano come la sentenza impugnata abbia ritenuto provato l'interesse del minore alla frequentazione tra NA materna e IP, demandando ai servizi sociali di determinarne le modalità, senza prevedere la necessaria presenza dei genitori agli incontri;
dall'altro lato, la lamenta come la CP_1 sentenza impugnata non abbia previsto espressamente la possibilità per la NA materna di tenere con sé il minore in modo autonomo, senza la presenza di operatori dei servizi sociali o dei genitori.
Al fine di accertare sia l'effettivo interesse del IP alla frequentazione con la NA materna, stante il rapporto problematico tra quest'ultima e la madre del minore, sia, eventualmente, le modalità di visita più confacenti all'interesse del minore medesimo, questa Corte ha disposto CTU, che ha portato alle seguenti conclusioni:
“La scrivente ed i CCTTPP ritengono che i dati raccolti siano esaustivi e sufficienti per rispondere ai quesiti posti dal Giudice così come di seguito riportato:
La CTU ritiene sia inesatto parlare, in questa circostanza specifica, di conflittualità.
Trattasi piuttosto di un una difficile dinamica intrafamiliare con un soggetto, la SI.ra che presenta al momento un funzionamento di personalità non pienamente CP_1 armonico e caratterizzato da rigidità di pensiero, difficoltà nella gestione delle proprie emozioni, ruminazione, assenza di insight e colpevolizzazione dell'altro in assenza di autocritica.
Ciò detto, la SI.ra è autenticamente affezionata al TI e presenta anche CP_1 delle caratteristiche che potrebbero arricchire la vita di è infatti donna intelligente Per_1
e di cultura, ha dimostrato, durante l'interazione, di sapersi rapportare adeguatamente a approcciandosi con lui con affetto e delicatezza. Per_1
Provare a mantenere/costruire un legame tra NA e IP risulta, anche per i
CCTTPP, dunque nell'interesse di seppur con tutte le accortezze del caso. Per_1
Come dettagliatamente riportato nelle conclusioni la CTU ritiene che attualmente una frequentazione libera tra la SI.ra e non sia nell'interesse del minore, sia CP_1 Per_1 per le caratteristiche del contesto che per le caratteristiche individuali della NA e del IP.
Una condizione ad avviso della scrivente indispensabile è la presa in carico della signora da parte di professionisti che la seguano con costanza e continuità sia dal punto CP_1 psicoterapeutico che, laddove lo ritenessero necessario, farmacologico. Sebbene la scrivente sia consapevole che un percorso sanitario non possa essere imposto per
9 Legge, si confida però nella collaborazione della signora, che, per quanto riferito dal suo
CTP ha già preso contatti con un professionista privato del territorio, che ha dato a sua volta la propria disponibilità alla presa in carico.
Si suggerisce che, parallelamente a tale percorso, gli incontri tra e la NA siano Per_1 scanditi in tre fasi trimestrali, da svolgersi sempre in spazi liberi, inizialmente a casa del bambino:
1. un primo trimestre in cui gli incontri avvengano alla presenza di un educatore ed almeno uno dei genitori
2. una seconda fase in cui vi sia un'alternanza tra incontri alla presenza di educatore e genitori e incontri alla presenza dei soli genitori
3. un'ultima fase alla presenza dei soli genitori che transiti il nucleo a quella frequentazione “normale” a cui tutti aspirano.
Successivamente saranno i genitori a decidere se e quando e la NA potranno Per_1 incontrarsi anche da soli.
Nella prima fase gli incontri avranno una cadenza decadale e la durata di un'ora, nella seconda fase gli incontri avranno la stessa cadenza e la durata di almeno due ore, nella terza fase la cadenza continuerà ad essere la stessa, ma la famiglia potrebbe trascorrere insieme anche più ore.
Ovviamente la continuità degli incontri sarà vincolata al buon esito degli stessi (con il focus sul benessere di e al percorso personale della SI.ra Per_1 CP_1
Non si ritiene che la coppia madre-GL sia al momento pronta per un percorso terapeutico di tipo familiare;
si ritiene però che anche la SI.ra potrebbe trarre Pt_2 giovamento da una psicoterapia personale.
Entrambi i CCTTPP hanno suggerito un monitoraggio di CTU di circa 9/10 mesi.
La scrivente ritiene indispensabile che il nucleo sia monitorato e supportato in questi mesi, ma rimanda al Giudice la decisione di darne mandato alla CTU o ai SS territorialmente competenti.”
La CTU ha inoltre accolto il suggerimento del CT di parte di introdurre “una fase CP_1 due bis dove talvolta NA e IP si possano incontrare alla presenza del solo educatore, senza la compresenza dei genitori”, tuttavia da valutare “in itinere dal professionista che si occuperà del monitoraggio, se esso verrà disposto.”
A sostegno delle sue conclusioni, il CTU ha chiarito quanto segue: «Per rispondere al quesito posto dal Giudice appare necessario e preliminare soffermarsi sul funzionamento personologico della SI.ra che, ad avviso della scrivente e di entrambi i CCTTPP è alla base CP_1 del conflitto con la SI.ra , madre di Pt_2 Per_1
10 La SI.ra è una donna intelligente, di grande cultura e curiosità intellettuale;
attualmente CP_1 in pensione e single, riferisce di fare attività di volontariato e di essere soddisfatta della propria vita. È però caratterizzata da un funzionamento personologico estremamente complesso, con tratti di tipo borderline e narcisistici, oltre ad un pensiero rigido che tende ad autoalimentarsi;
tali caratteristiche appaiono stabili e attualmente ben poco permeabili alla riflessione e alla consapevolezza. Un quadro clinico che preoccupa la scrivente soprattutto perché la signora presenta mancanza di insight (Con tale concetto si intende la consapevolezza delle proprie emozioni e dei vissuti che sono alla base del proprio comportamento).
Nel contraddittorio conclusivo il suo CTP ha informato la CTU di aver chiarito la gravità del quadro clinico alla propria assistita, sottolineando che in passato non vi sia mai stata una sua reale presa in carico specialistica, situazione che può aver aggravato la situazione (riflessione che chi scrive condivide); la SI.ra ci viene riferito, ha accolto le parole del proprio consulente, così come CP_1 Con il suo invito a rivolgersi ad uno psichiatra. Sarà dunque presa in carico dal CP_2
A vantaggio di chi legge è necessario approfondire il funzionamento della SI.ra Sin dal CP_1 primo colloquio è apparsa evidente la presenza di una prospettiva tendenzialmente egocentrica con un pensiero ossessivo e circolare che tende a pervadere la mente della signora e che la porta in modo quasi automatico a fare salti temporali e spaziali collegando eventi passati e presenti.
Nella mente traumatizzata, infatti, l'evento passato può prendere il sopravvento nel momento in cui viene evocata una risposta traumatica. In ogni caso si percepisce un'impellenza alla narrazione, che si caratterizza per una forte colpevolizzazione dell'altro in una lettura polarizzata, che sembra non riuscire ad integrare “parti buone e parti cattive” nello stesso oggetto.
I risultati del MCMI-III5 confermano tale quadro clinico della signora, che ottiene un punteggio di 103 alla scala Ossessivo-Compulsiva e di 90 alla scala Narcistica. Ella peraltro si è approcciata al test con una marcata tendenza a porsi nella luce migliore, nascondendo (o misconoscendo) le proprie difficoltà (Y=80). È rilevabile una configurazione 7-5-4 (Ossessivo-
Compulsivo/Narcisista/Istrionica), che evidenzia una marcata presenza di tratti afferenti al
Cluster B con una particolare inflessibilità del pensiero che comporta un assetto difensivo connotato da sentimenti di grande fiducia in se stessa (che cela un misconosciuto senso di inadeguatezza) con difficoltà ad ammettere i propri errori e fallimenti. Al contrario la colpa è sempre proiettata all'esterno in una quasi totale assenza di autocritica. Anche l'MMPI rileva la presenza di paure immotivate che ne influenzano i comportamenti.
Dai riferiti della SI.ra in merito alla propria storia di vita emerge che la signora abbia CP_1 vissuto realmente esperienze sfavorevoli infantili (ESI) che ne hanno definito l'attuale profilo personologico e che la portano spesso, tra l'altro, a switchare tra il rapporto con il padre ed il rapporto con l'ex coniuge, vissuti entrambi come abusanti. La fissazione emersa per la dimensione della sessualità porta la scrivente a non escludere l'ipotesi che la signora possa essere stata vittima di abusi sessuali infantili, oggi non elaborati.
Peraltro, la storia riferita dalla signora in merito ai numerosi specialisti incontrati, sostanzia l'ipotesi di una mancata elaborazione dei propri traumi, che tornano incessantemente ad
11 occupare la mente della signora. La signora, dunque, analizza gli eventi e le persone in maniera rigidamente dicotomica: bene vs male, vittima vs carnefice, buono vs cattivo, ivi compresi i suoi familiari.
Questa modalità interpretativa caratterizza tutte le sue relazioni, ivi compresa la relazione con le figlie, con le quali ella continua a riattualizzare un attaccamento disorganizzato, dunque connotato da una combinazione caotica di disperata ricerca di vicinanza, attacchi ostili e momenti di distacco simil dissociativi. La madre desidererebbe infatti ricevere dalle figlie un'alleanza acritica ai danni del padre e, laddove sente che questa alleanza le viene negata, ella attacca il legame con loro ed interrompe ogni comunicazione.
La signora presenta inoltre una seria difficoltà ad arginare la verbalizzazione delle proprie opinioni e dei propri pensieri, di cui rende partecipe il proprio interlocutore, a volte quasi senza rendersene conto.
Ciò che preoccupa inoltre la scrivente è la quasi totale assenza di consapevolezza del proprio funzionamento, che dunque sfugge spesso al controllo della signora e che la porta costantemente a deresponsabilizzarsi.
Ne è un chiaro esempio quanto avvenuto anche nell'incontro di somministrazione dei test, dove ella ha cercato di creare un'alleanza con la CTU, quando le ha chiesto se aveva visto “che soggetto” era il suo ex marito;
allo stesso modo, partendo dalla sua preoccupazione all'idea di incontrare il IP, ha poi divagato colpevolizzando di nuovo la GL;
ha infatti Parte_2 affermato che la dice continuamente che ha perso una GL, quindi, ha continuato, “se io Per_5 ho perso una GL cosa la facciamo a fare la terapia familiare?!”. Ha aggiunto che i suoi genitori le hanno creato traumi che lei ha riversato sulle figlie, che dunque sono traumatizzate;
lei si è fatta aiutare, mentre no “quindi ha dei traumi che le sono rimasti. E non li potrebbe Parte_2 riversare sul mio TI, mi domando?!”
Ed anche quando la CTU le ha chiesto se, a suo dire, ella avesse mai parlato male della GL durante i colloqui peritali, ella ha risposto di no, non riconoscendo quanto invece realmente accaduto.
Quando è stata inoltre invitata ad una proiezione sul futuro supponendo come si potrebbe comportare laddove il IP avesse un dissidio con la madre ella non ha mostrato piena consapevolezza della necessità di non mettere in discussione le istanze materne con lui.
Al momento, non si può dunque escludere che, in un momento di eccessiva tensione emotiva, la signora, se lasciata da sola col IP, possa tendere a squalificare la rappresentazione della madre con il TI. La signora non mostra infatti adeguate capacità di insight, ma anzi mostra una modalità egosintonica.
Ripercorrendo la sua storia clinica, peraltro, è stato possibile appurare che non vi sia mai stata una presa in carico della signora strutturata e costante. Anche la certificazione prodotta del Prof.
è il risultato di un solo breve incontro;
la SI.ra stessa ha raccontato di aver Per_6 CP_1 incontrato lo specialista al massimo 4 volte negli anni, una delle quali per farsi produrre il certificato agli atti.
12 Del quadro clinico della SI.ra nessun membro della famiglia sembra avere contezza;
è CP_1 questo un dato che ha verosimilmente permesso il procrastinarsi e l'inacerbirsi della disfunzionalità anche sul piano relazionale.
Si sottolinea dunque (lettura su cui i CCTTPP concordano) che, in questa situazione specifica, non è corretto parlare di conflittualità madre-GL, ma si tratta invece di gravi disfunzionalità relazionali che trovano origine nel funzionamento della SI.ra a cui gli altri membri della CP_1 famiglia reagiscono come possono.
Per quanto riguarda i SI.ri essi sono due genitori attenti e premurosi che, anche Per_1 durante i lavori consulenziali, hanno confermato con autenticità la disponibilità a facilitare il legame tra e la NA. Il loro progetto educativo è chiaro e sintonizzato sui bisogni del Per_1 figlio;
entrambi ci tengono a passare molto tempo con il figlio (motivo per cui anche i nonni materni ed il nonno materno incontrano il TI circa 2-3 volte al mese), pur garantendogli adeguati spazi di socializzazione.
Hanno manifestato l'esigenza di essere presenti al momento degli incontri a tutela del figlio, data la difficoltà della NA a controllarsi nell'esternare i propri vissuti relativamente alle dinamiche intrafamiliari e data l'incostanza della signora nel coltivare i rapporti con i propri familiari, Per_1 compreso. Negli anni, infatti, la signora ha vissuto le relazioni in preda ai propri vissuti alternando momenti di vicinanza a momenti di rigidità e chiusura, che non garantiscono continuità anche nel rapporto con il TI.
La CTU condivide le loro preoccupazioni e ritiene che la presenza di almeno uno dei due genitori sia per essenziale, al momento. Per_1
Il bambino infatti presenta una relazione molto intensa con la mamma e percepisce la tensione tra lei e la NA, soprattutto perché la NA non è sempre in grado di filtrare le proprie emozioni (come si è potuto rilevare durante l'osservazione delle interazioni).
è inoltre un bambino molto timido che, seppur molto intelligente, presenta ancora difficoltà Per_1 ad affidarsi all'altro e a staccarsi dalla madre. Cresciuto essenzialmente con i genitori e abituato a stare con gli altri adulti generalmente in loro presenza, necessita ancora di rassicurazioni e incoraggiamenti nell'incontro con l'altro. È probabile che l'entrata alla scuola elementare faciliti e potenzi le sue capacità di socializzazione, che risultano ancora acerbe.
È questo il motivo per cui l'ipotesi di incontri con la NA alla presenza del solo educatore non
è da ritenersi nell'interesse del minore.
La CTU concorda dunque con il suggerimento del SS di effettuare incontri tra e la NA Per_1 alla presenza dei genitori (Si sottolinea che la sospensione attuale degli incontri trova giustificazione nel fatto che la SI.ra non abbia accolto tale suggerimento). CP_1
Una condizione ad avviso della scrivente indispensabile è la presa in carico della signora CP_1 da parte di professionisti che la seguano con costanza e continuità sia dal punto psicoterapeutico che farmacologico.»
Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per discostarsi dalle puntuali ed esaustive valutazioni del CTU, tanto più che le stesse sono state sostanzialmente condivise sia 13 dalla CT di parte , sia dal CT di parte Dott. Parte_4 Per_4 Per_7 CP_1
le cui osservazioni critiche si sono invero focalizzate sulle valutazioni cliniche Per_8 riguardanti la appellata/appellante incidentale, senza però tradursi in indicazioni conclusive diverse da quelle della D.ssa Con riguardo a dette osservazioni Per_3 critiche, peraltro, la CTU ha chiarito quanto segue: «La scrivente concorda con il collega quando asserisce che i SI.ri in una dinamica circolare, possono aver agito inconsciamente CP_1 comportamenti che non hanno favorito una relazione intrafamiliare serena, ma sottolinea che l'aspetto preponderante rimane comunque il funzionamento personologico della SI.ra che CP_1
è stato dettagliatamente descritto nella bozza e che qui si conferma. Chi scrive non è invece d'accordo con il collega quando afferma che non sia possibile ipotizzare la presenza di tratti borderline nella SI.ra ma tratti narcisistici e difese isteroidi. Si sottolinea che la CTU non CP_1 ha il compito di fare una puntuale diagnosi di personalità, ma si ricorda che tra le caratteristiche del funzionamento di tipo borderline ritroviamo: relazioni stabili ed intense cha passano spesso dall'idealizzazione alla svalutazione, impulsività, marcata reattività dell'umore, sentimenti cronici di vuoto, ideazione paranoide transitoria. Sono queste caratteristiche che sono state rilevate nella signora. Si conferma dunque la complessità del quadro clinico della SI.ra che è già CP_1 stata descritta e che, peraltro, è stata sostanzialmente confermata dal Dr. durante i Per_8 confronti tecnici (si rimanda per questo alle registrazioni). Peraltro, il collega asserisce, a pag.
6, che “i traumi narrati dalla signora sono riferiti ma non si sa fino a che punto del tutto CP_1 realistici oppure esagerati” ed ancora, a pag. 7, “gli abusi riferiti sembrano spesso fantasticamente aggravati in un intento drammatizzante molto in sintonia con gli elementi dimostrativi di personalità”; tali affermazioni sembrano rilevare un certo scollamento dal piano di realtà che, se confermato, aggraverebbe il quado della signora. La scrivente concorda però con il collega in merito al fatto che la mancata elaborazione dei traumi da parte della signora potrebbe essere stata indotta anche dall'inefficacia delle psicoterapie.»
Sta di fatto che, come già evidenziato, tali osservazioni critiche non hanno condotto il
CT di parte ipotizzare conclusioni diverse da quelle tratteggiate dalla D.ssa CP_1 Per_3 salva la possibilità, accolta dal CTU, “di introdurre una fase due bis dove talvolta NA
e IP si possano incontrare alla presenza del solo educatore e senza la compresenza dei genitori del minore”, fase che, in caso di esito positivo, “potrebbe serenamente transitare a quella che la CTU ha definito fase 3. “
Ritiene in conclusione la Corte che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere demandato ai Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare gli incontri tra NA e IP secondo le quattro fasi individuate in sede di CTU, con le tempistiche ivi indicate, previa verifica che continui ad essere seguita da un CP_1 professionista privato e con la precisazione che il passaggio da una fase all'altra deve intendersi subordinata alla verifica del buon esito degli incontri programmati.
14 Conformemente alle conclusioni del CTU, pare opportuno invitare la madre del minore a sottoporsi a una psicoterapia individuale, senza tuttavia che tale invito possa essere inteso quale prescrizione vincolante ai fini della partecipazione della medesima al percorso sopra delineato.
I Servizi sociali delegati avranno il compito di inviare al giudice tutelare presso il
Tribunale di Firenze una relazione trimestrale di monitoraggio sull'andamento degli incontri tra NA e IP, segnalando eventuali criticità.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di
CTU come separatamente liquidate.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza emessa del Tribunale dei minorenni di Firenze in data 14.11.2024, dispone quanto segue:
- demanda ai Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare incontri tra e il IP secondo le quattro fasi trimestrali CP_1 Persona_1 individuate in sede di CTU, con le tempistiche ivi indicate, previa verifica che continui ad essere seguita da un professionista privato, con la CP_1 precisazione che il passaggio da una fase all'altra deve intendersi subordinata alla verifica del buon esito degli incontri programmati e che, al termine del percorso, la frequentazione tra NA e IP sarà regolata dagli accordi che le parti assumeranno in autonomia;
- dispone, dunque, che gli incontri tra NA e IP, da svolgersi sempre in spazi liberi, inizialmente presso l'abitazione del minore, avvengano:
1. nel primo trimestre, alla presenza di un educatore ed almeno uno dei genitori;
2. nel secondo trimestre, alternativamente alla presenza di educatore e genitori e alla presenza dei soli genitori;
2. bis, nel terzo trimestre, talvolta anche alla presenza del solo educatore, senza la compresenza dei genitori;
3. nel quarto trimestre, alla presenza dei soli genitori.
Nella prima fase gli incontri avranno una cadenza decadale e la durata di un'ora, nella seconda e terza fase gli incontri avranno la stessa cadenza e la
15 durata di almeno due ore, nella quarta fase la cadenza continuerà ad essere la stessa, ma la famiglia potrebbe trascorrere insieme anche più ore;
- dispone che i Servizi sociali delegati trasmettano al giudice tutelare relazioni trimestrali di monitoraggio, segnalando eventuali criticità;
- compensa integralmente le spese anche del secondo grado;
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di
CTU.
Si comunichi ai Servizi sociali di Firenze
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 24/09/2025
La Cons. Est. Dott.ssa Alessandra Guerrieri La Presidente Dott.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16