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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1039/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1994, residente a [...] n.
278/A, elettivamente domiciliata a San Salvo (CH) alla via Fedro n.
16 presso lo studio dell'Avv. DOMENICA POMPONIO che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/07/1994 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato a Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n.
80 presso lo studio dell'avv. GAETANO SANTILLO che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori ed
i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
A. affido condiviso dei figli minori e , con collocazione _1 Per_2 degli stessi presso la madre nell'abitazione condotta in locazione sito in San Salvo Marina alla SS16 sud n. 278/A; B. affido condiviso del figlio minore , con collocazione dello Per_3 stesso presso il padre nell'abitazione sita in EN (IS) alla Via
Sant'Andrea n.7;
C. I genitori condivideranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
D. il sig. avrà facoltà, previo accordo fra le parti, Parte_2 di vedere e tenere con sé i figli e ogni volta che vorrà, _1 Per_2 compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici del minore;
E. la sig.ra avrà facoltà, previo accordo fra le Parte_1 parti, di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che Per_3 vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici del minore, ed in ogni caso un fine settimana alternato dal sabato alle
10 alla domenica alle 21;
F. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_2 in favore della sig.ra la somma mensile di € 400 Parte_1
(quattrocento) quale contributo al mantenimento dei minori e _1
, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vasto, con assegno unico in favore in via esclusiva della sig.ra
; Parte_1
G. nessun contributo a carico della per il Parte_1 mantenimento del figlio , il cui assegno unico sarà percepito Per_3 in via esclusiva dal sig. Parte_2
H. che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio
e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
I. che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
J. spese di lite interamente compensate tra le parti”
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente in data 24/10/2024
[...]
e premesso di aver intrattenuto una Parte_1 Parte_2 relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, sono nati tre figli – , nato a [...] il Per_3
10/10/2014; , nato ad [...] il [...] e , nato a _1 Per_2
EN (IS) il 31/12/2016, riconosciuti da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti del 6/11/2024, il Giudice delegato ha invitato le parti a modificare l'accordo prevedendo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Alla successiva udienza del 4/12/2024, il Giudice delegato ha invitato le parti a modificare l'accordo prevedendo, come per legge, che i genitori condividano le decisioni maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. La causa è stata, quindi, rinviata al 22/1/2025, e poi, ai fini dell'acquisizione della documentazione reddituale delle parti, all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, riportandosi all'accordo come modificato;
la causa è stata, quindi, rimessa in decisione.
* * *
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento dei figli minori
(previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al loro mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze dei minori stessi.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico. Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiale dei figli;
non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Persona_4 Persona_5 Persona_6 concordate dalle parti e sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1039/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1994, residente a [...] n.
278/A, elettivamente domiciliata a San Salvo (CH) alla via Fedro n.
16 presso lo studio dell'Avv. DOMENICA POMPONIO che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/07/1994 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato a Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n.
80 presso lo studio dell'avv. GAETANO SANTILLO che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori ed
i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
A. affido condiviso dei figli minori e , con collocazione _1 Per_2 degli stessi presso la madre nell'abitazione condotta in locazione sito in San Salvo Marina alla SS16 sud n. 278/A; B. affido condiviso del figlio minore , con collocazione dello Per_3 stesso presso il padre nell'abitazione sita in EN (IS) alla Via
Sant'Andrea n.7;
C. I genitori condivideranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
D. il sig. avrà facoltà, previo accordo fra le parti, Parte_2 di vedere e tenere con sé i figli e ogni volta che vorrà, _1 Per_2 compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici del minore;
E. la sig.ra avrà facoltà, previo accordo fra le Parte_1 parti, di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che Per_3 vorrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi e scolastici del minore, ed in ogni caso un fine settimana alternato dal sabato alle
10 alla domenica alle 21;
F. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_2 in favore della sig.ra la somma mensile di € 400 Parte_1
(quattrocento) quale contributo al mantenimento dei minori e _1
, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vasto, con assegno unico in favore in via esclusiva della sig.ra
; Parte_1
G. nessun contributo a carico della per il Parte_1 mantenimento del figlio , il cui assegno unico sarà percepito Per_3 in via esclusiva dal sig. Parte_2
H. che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio
e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
I. che le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
J. spese di lite interamente compensate tra le parti”
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente in data 24/10/2024
[...]
e premesso di aver intrattenuto una Parte_1 Parte_2 relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, sono nati tre figli – , nato a [...] il Per_3
10/10/2014; , nato ad [...] il [...] e , nato a _1 Per_2
EN (IS) il 31/12/2016, riconosciuti da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti del 6/11/2024, il Giudice delegato ha invitato le parti a modificare l'accordo prevedendo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Alla successiva udienza del 4/12/2024, il Giudice delegato ha invitato le parti a modificare l'accordo prevedendo, come per legge, che i genitori condividano le decisioni maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. La causa è stata, quindi, rinviata al 22/1/2025, e poi, ai fini dell'acquisizione della documentazione reddituale delle parti, all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, riportandosi all'accordo come modificato;
la causa è stata, quindi, rimessa in decisione.
* * *
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento dei figli minori
(previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al loro mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze dei minori stessi.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico. Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiale dei figli;
non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Persona_4 Persona_5 Persona_6 concordate dalle parti e sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini