Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2024, proposto da
So.Ge.Ma Società Generale Macinazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, Paolo Pittori, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla pec dell''11.3.2024 con cui CSEA ha comunicato alla ricorrente l''esclusione dal meccanismo agevolativo per l''anno di competenza 2023 ai sensi di quanto riportato alla lett. b) dell''Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii. di ARERA, “non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92”;
- del provvedimento di estremi sconosciuti con il quale ARERA ha disposto l''esclusione della ricorrente dall''elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni per l''anno di competenza 2023 nonché di quello, anch''esso di estremi sconosciuti, con il quale CSEA ha cancellato la ricorrente dall''elenco per il 2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese:
-- la richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel e la successiva Deliberazione 479/2021/R/eel di modifica della precedente di ARERA in relazione alla lett. b) dell’Allegato A (recante “Modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x”), nella 3 parte in cui stabilisce che “Per ciascun anno n, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce”;
-- la Deliberazione 545/2023/R/eel di ARERA nella sezione 4 in cui, nel dettare “Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità operative per l’applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024”, al punto 4.19 ha inteso “confermare che per ciascun anno t, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo a una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui alla pec dell’11.3.2024 con cui CSEA ha
comunicato alla ricorrente l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno di competenza 2023 ai sensi di quanto riportato alla lett. b) dell’Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii. di ARERA, “non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DM 5.4.2013 e dell’art. 39 D.L. 83/2012.
Secondo la ricorrente l’esclusione disposta da CSEA con pec datata 11.3.2024 sarebbe intempestiva, perché inviata quando ancora non era spirato il termine assegnato alla ricorrente per regolarizzare il versamento della seconda rata.
II. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel – come modificata dalla successiva Deliberazione
479/2021/R/eel (a sua volta confermata dalla Deliberazione 545/2023/R/eel) – di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 25 e 97 Cost. e 1 della L. 689/1981, dell’art. 17 della Dir. 2003/96/CE, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell’art. 49, par.
3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La ricorrente lamenta che per un mero ritardo nel pagamento anche di una sola rata, come nel caso di specie, l’ARERA arriva a comminare la automatica decadenza (i) per l’anno di competenza, nonché (ii) per quelli successivi. In tal modo, oltre alla ingente perdita economica sottesa alla necessità di restituire l’agevolazione ricevuta, l’impresa si vede definitivamente espulsa dal meccanismo contributivo, con un effetto sanzionatorio palesemente sproporzionato ed indeterminato (nonché contrario alla ratio della disciplina di derivazione europea a sostegno delle imprese “energivore”). Le suddette delibere si rivelano, pertanto, illegittime sotto molteplici profili: a) siamo in presenza di disposizioni chiaramente sanzionatorie che, tuttavia, vengono previste senza la necessaria copertura legislativa prescritta dagli artt. 23 e 25 Cost. e dell’art. 1 L. 689/81; b) la (ulteriore) sanzione del “mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce” appare del tutto indeterminata; c) il sistema sanzionatorio descritto viola il criterio di proporzionalità della sanzione – stabilito da singole direttive, ovvero fondato sull’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e contraddice la stessa finalità sottesa all’art. 17 della Dir. 2003/96/CE che è quella di consentire normative nazionali a sostegno delle imprese energivore; inoltre appare violata la ratio della normativa nazionale di cui all’art. 39 D.L. 83/2012, con il relativo D.M. 5.4.2013, ed all’art. 19 L. 167/2019, con il relativo D.M. 21.12.2017, fino ad arrivare al recente art. 3 D.Lgs. 131/2023.
III. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel – e delle successive Deliberazioni 479/2021/R/eel (di modifica della 285/2018) e 545/2023/R/eel (di conferma della 479/2021) – di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione della L. 481/1995 e dei Regolamenti di cui alle Delibere ARERA n. 243/12 e ss.mm.ii. e n. 598/23, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; incompetenza e difetto di attribuzione.
Secondo la ricorrente non vi sarebbe spazio, tra le competenze assegnate all’ARERA per comminare decadenze/esclusioni dall’elenco delle imprese energivore.
IV. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel – e delle successive Deliberazioni 479/2021/R/eel
(di modifica della 285/2018) e 545/2023/R/eel (di conferma della 479/2021) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, difetto di motivazione.
Secondo la ricorrente la decadenza per la “mancata regolarizzazione” dell’intero pagamento, invero, riguarda la sola dichiarazione/agevolazione per l’anno a cui si riferisce, senza alcuna preclusione all’inserimento nell’elenco per gli anni successivi.
La difesa dell’Autorità ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso, poiché la ricorrente non ha impugnato, negli ordinari termini di decadenza, la delibera 285/2018/R/eel come integrata dalla delibera 2 novembre 2021 n.479/2021/R/eel, nella parte in cui prevede la contestata decadenza automatica dal beneficio ed in subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della Deliberazione 285/2018/R/eel e la successiva Deliberazione 479/2021/R/eel di modifica della precedente di ARERA è infondata in quanto la lesività della disposizione di decadenza automatica del beneficio, prevista da tale deliberazione, decorre dalla ricezione della comunicazione che applica tale meccanismo alla ricorrente.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1 In merito ai fatti di causa occorre precisare che, con PEC del 27 gennaio 2023, la CSEA provvedeva ad indicare alla srl So.Ge.Ma i termini per la corresponsione delle due rate per il versamento della contribuzione, con l’espresso avviso che “decorsi inutilmente i termini di pagamento, la CSEA applicherà gli interessi di mora sui contributi da corrispondere”.
La Società provvedeva al pagamento della prima rata in data 17 luglio 2023.
La stessa, invece, non provvedeva nel termine ordinario al pagamento della seconda rata, di talché, la CSEA, con PEC del 10.1.2024, assegnava il termine di 60 gg. di cui all’aggiornata delibera 285/2018/R/eel, per provvedere al pagamento , avvisando che, secondo la suddetta deliberazione “ La mancata regolarizzazione, entro il suddetto termine, comporterà l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore come previsto dalla richiamata Deliberazione ”.
3.2 Venendo al merito occorre rilevare che la comunicazione del 11.03.2024 non è un atto di esclusione in quanto l’esclusione discende direttamente dal mancato pagamento nei termini.
In ogni caso la comunicazione automatica del 11.03.2024, che costituisce il primo giorno successivo non festivo alla data di scadenza, non è un atto di esclusione ma di sollecito, in quanto riporta la seguente dicitura: “ la vostra impresa sarà esclusa dal meccanismo agevolativo per l'annualità di competenza 2023 al primo elenco utile ”.
Avendo la ricorrente pagato solo in data 12.03.2024 la causa di esclusione si è verificata e l’esclusione è stata determinata con la cancellazione dall’elenco.
4. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente contesta la Deliberazione 285/2018/R/eel – come modificata dalla successiva Deliberazione 479/2021/R/eel - a sua volta confermata dalla Deliberazione 545/2023/R/eel- nella parte in cui estende esclusione anche agli anni successivi, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto, secondo quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato in memoria e non contestato, la ricorrente è attualmente iscritta nell’Elenco 2024 (doc. 15), poiché ha comunque provveduto, seppur in ritardo, a regolarizzare la propria situazione contabile con la Cassa, versando, in data 12 marzo.2024, la quota contributiva relativa all’anno 2023.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
5.1 Il DM 21 dicembre 2017 attribuisce all’Autorità all’art. 6 comma 4, lett. a) il compito di stabilire le tempistiche e le modalità con le quali devono essere presentate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso decreto per accedere alle agevolazioni, nonché, per quanto di maggior interesse nel caso che ci occupa, “ le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare ” (lett. b).
Nell’ambito di tali poteri rientra anche quello di stabilire le conseguenze degli inadempimenti delle parti, in quanto, in mancanza di tale disciplina, qualsiasi disposizione attuativa è priva di qualsiasi efficacia vincolante. Nell’attribuzione del potere di dettare regole di azione per i privati è insito il potere di prevedere l’esclusione del beneficio richiesto per chi invoca la titolarità dei requisiti per l’accesso al beneficio al solo fine di sottrarsi agli obblighi accessori connessi a tale status. Il pagamento del contributo costituisce requisito per il riconoscimento del beneficio richiesto (art. 8 All. A alla Deliberazione n. 921/2017/R/eeel) per cui deve ritenersi che la ricorrente sia stata esclusa per mancanza dei requisiti.
A tali considerazioni si aggiunge anche il fatto che il mancato rispetto dell’onere di effettuare il pagamento entro un certo termine determina una reazione, in senso lato, dell’ordinamento, che fa venire meno la posizione giuridica soggettiva in capo al titolare rimasto inerte.
La struttura e le finalità di questa tipologia di decadenza portano ad escluderne ictu oculi la natura sanzionatoria; l’ordinamento non esprime in questi casi alcun intento afflittivo/punitivo nei confronti del titolare della posizione, in quanto a monte manca una condotta antigiuridica, un illecito posto in essere dall’individuo al quale l’ordinamento reagisce. Non è, infatti, in sé illecito, il mancato esercizio di una facoltà, a meno che questo non costituisca un dovere per chi ne è titolare. Ne consegue, ai nostri fini, che non occorre l’attribuzione di un potere specifico per l’adozione di un atto di tal fatta.
5.2 In merito alla competenza di CSEA il motivo è infondato in quanto ricostruisce la decadenza dall’iscrizione all’elenco quale sanzione accessoria del mancato pagamento del contributo, laddove, invece, come chiarito, è un atto adottato per mancanza dei requisiti di iscrizione. A ciò si aggiunge che l’esclusione è disposta con la mancata iscrizione all’elenco e non con la comunicazione di avvenuto decorso del termine assegnato con il sollecito impugnata dal ricorrente. Ne consegue che, poichè tra i compiti di CSEA rientra espressamente la gestione dell’Elenco, vi rientra anche quello della non iscrizione nell’elenco stesso.
6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto contesta ancora una volta la preclusione all’inserimento nell’elenco per gli anni successivi sul presupposto della mancata regolarizzazione dell’intero pagamento che, invece, la ricorrente ha effettuato.
7. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO