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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione civile in persona del giudice dott. OB EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 256 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Mira Telarico che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE – OPPONENTE –
DEBITORE ESECUTATO E
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 CP_2
Atti Introduttivi del Giudizio per il Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Roma, Persona_1 repertorio nr 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti RESISTENTE – OPPOSTO –
E Controparte_3
- Cod. Fisc.
[...] P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in atti presso il quale Persona_2
è elettivamente domiciliato RESISTENTE – OPPOSTO –
Controparte_4 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza dell'1 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con “ricorso ex art. 702 bis cpc” (così qualificato dal ricorrente nel nomen iuris del proprio atto introduttivo) ha incardinato la fase di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 cpc nei confronti di (creditore procedente) Controparte_1
e di (terzo pignorato) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice,
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. alla somma Controparte_1 P.IVA_1 rivendicata per l'ammontare complessivo di € 16.278,37 e maggior somma oggetto del pignoramento, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., oltre interessi, sul credito vantato dal Sig. presso l' Parte_1 CP_3 nel merito e conseguentemente: dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto, e tenuto conto della liberazione delle somme presso l' - Direzione sub provinciale di Roma CP_3
Flaminio, in persona del legale rapp.te p.t., Via Giulio Romano n. 46, C.F.
avvenuta solo in data 15/2/2024, condanni il creditore al riconoscimento P.IVA_2 degli interessi sulla somma trattenuta dalla notifica del pignoramento fino alla liberazione;
conseguentemente: condannare il creditore procedente in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., C.F. , al pagamento delle spese e competenze P.IVA_1 del procedimento de quo, ivi compresa la fase di opposizione all'esecuzione”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che aveva notificato ad esso Controparte_1
ricorrente in data 24/1/2023 atto di pignoramento presso terzi ( CP_3
2 e successivamente aveva iscritto a ruolo la procedura esecutiva che aveva assunto il numero di r.g. 89/2023;
- che in forza di tale procedura esecutiva Controparte_1
intendeva conseguire in via coattiva la soddisfazione
[...] delle proprie ragioni creditorie nei confronti di esso odierno opponente le quali derivavano da tributi, interessi e sanzioni non pagate, per complessivi € 16.278,37;
- che in data 10/8/2023 esso opponente aveva proposto opposizione all'esecuzione in ragione del fatto che le somme dovute a titolo di tributi ed accessori che erano state oggetto di pignoramento erano state inserite nella richiesta di definizione agevolata, ex art. 1 commi da 231
a 151, legge 197/2022, alla quale aveva aderito, con contestuale accoglimento ed emissione del piano dei pagamenti;
- che all'esito della fase sommaria dell'opposizione celebrata dinanzi il
G.E., stante la dichiarazione dell' Controparte_1
che aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento, da
[...] parte dell'opponente, della prima rata prevista nella detta procedura di definizione agevolata a cui il debitore aveva aderito e stante altresì la richiesta della medesima di dichiarare la cessazione della CP_1 materia del contendere, il G.E., oltre a pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva, aveva dichiarato non esservi luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della stessa;
- che contestualmente il Giudice dell'esecuzione aveva indicato il termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 29/2/2024;
- che esso opponente, introducendo la presente fase di merito della propria opposizione all'esecuzione, intendeva far accertare la non debenza delle somme per cui Controparte_1
aveva notificato il pignoramento presso terzi, stante
[...]
l'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata che
3 prevedeva il loro pagamento rateale, e ottenere la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite inerenti l'opposizione medesima.
Si è costituito (anche) nella fase di merito dell'opposizione il creditore procedente che ha chiesto Controparte_1 dichiararsi improcedibile l'opposizione all'esecuzione per non aver l'opponente notificato nel termine assegnato dal giudice il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e, in subordine, accertarsi la soccombenza virtuale dell'opponente nell'ambito della procedura esecutiva dichiarata estinta dal
G.E., con conseguente obbligo di quest'ultimo di rifondere le spese di lite, atteso che l'accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento era avvenuto da parte del olo dopo che era stato notificato il valido Pt_1 atto di pignoramento.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione CP_3 passiva.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, per essere quindi trattenuto in decisione in data 1.10.2025 con indicazione del termine per il deposito della sentenza di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
2. Tanto premesso, l'opposizione è improcedibile (con conseguente preclusione dell'esame del merito della stessa da parte di questo Tribunale), essendo stata la fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
In particolare, nel provvedimento emesso dal G.E. in data 20.12.2024 quest'ultimo aveva assegnato termine sino al 29.02.2024 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso “ex art. 702 bis cpc” (norma, questa, abrogata al momento della presentazione del ricorso, tanto da doversi considerare il ricorso medesimo come proposto – giusta il principio iura novit
4 curia - ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. che regola il procedimento semplificato di cognizione, il quale ha sostituito l'istituto precedente del processo sommario di cognizione disciplinato dalla norma erroneamente richiamata dal ricorrente) in data 29.02.2024; in data 19.03.2024 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data 1.10.2024.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art.
616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che
“ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi «l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in
5 tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 1.10.2024, e quindi oltre il termine perentorio del 29.02.2024 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. o ex art. 617, comma 2 cpc, in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt.
615 comma 2 e 616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. –
Corte appello Bari sez. I, sentenza del 06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. (così dovendosi qualificare l'azione dell'odierno ricorrente) risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti
6 introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che
“Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando
i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”
e che “Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito.
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 c.p.c., il criterio distintivo del grado di
7 complessità della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma 3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso è stato notificato alla controparte.
Né induce a pervenire a diversa soluzione la norma dettata dall'art. 4, ultimo comma del d.lgs. 150/2011 per cui “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”: trattasi di norma dettata nell'ambito di un corpo normativo che disciplina determinati riti
8 speciali, non anche il rito ordinario di cognizione, applicantisi in determinate materie ivi contemplate, tanto da non essere applicabile al caso di specie.
Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 618 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal
G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale, la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione, e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal
G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile con riguardo alla sua fase di merito introdotta dopo la definizione della fase sommaria.
3. È assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella della improcedibilità del ricorso in opposizione introduttivo della fase di merito per essere stato notificato, peraltro, oltre la scadenza del termine assegnato da questo Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza.
4. Quanto alle spese di lite, va rilevato che la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente ad ottenere un provvedimento provvisorio ed urgente da parte del G.E. all'esito della fase sommaria, e quindi la soccombenza deve essere
9 stabilita in modo virtuale. A tal riguardo, va rilevato che l'opponente ha acceduto alla procedura della definizione agevolata della cartella (ragione per cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva) solo dopo la notifica del pignoramento, come risulta dai documenti dallo stesso prodotti.
Quindi la procedura esecutiva è stata introdotta ritualmente e dunque l'opponente deve rifondere ad , che Controparte_1 si è difesa anche nella fase sommaria, le spese relative alla detta fase con riguardo alle attività svolte fino alla declaratoria di estinzione della procedura.
Invero, il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2 cpc è bifasico e all'esito della fase di merito deve essere compiuta una regolamentazione complessiva delle spese di tutto il giudizio stesso. Regolamentazione che assorbe quella eventualmente diversa contenuta nel provvedimento emesso dal G.E. all'esito della fase sommaria.
L'opponente, infine, è risultato soccombente anche nella presente fase di merito, stante il rigetto in rito della sua opposizione e pertanto deve rifondere agli opposti anche le spese relative a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
1) dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione proposta da
Parte_1
2) condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese inerenti la presente fase di merito, che Controparte_3 liquida in € 3.250,00 per compenso professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese inerenti la fase sommaria svoltasi dinanzi il G.E., che
[...] liquida in € 2.200,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 e le spese inerenti la presente fase
10 di merito che liquida in € 3.250,00 per compenso professionale, oltre IVA,
C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Dato in Rieti il 30.11.2025
Il Giudice
OB EL
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione civile in persona del giudice dott. OB EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 256 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Mira Telarico che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE – OPPONENTE –
DEBITORE ESECUTATO E
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona di in qualità di Responsabile P.IVA_1 CP_2
Atti Introduttivi del Giudizio per il Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Roma, Persona_1 repertorio nr 181515, raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. David Giuseppe Apolloni presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti RESISTENTE – OPPOSTO –
E Controparte_3
- Cod. Fisc.
[...] P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in atti presso il quale Persona_2
è elettivamente domiciliato RESISTENTE – OPPOSTO –
Controparte_4 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza dell'1 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con “ricorso ex art. 702 bis cpc” (così qualificato dal ricorrente nel nomen iuris del proprio atto introduttivo) ha incardinato la fase di Parte_1 merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 cpc nei confronti di (creditore procedente) Controparte_1
e di (terzo pignorato) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice,
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. alla somma Controparte_1 P.IVA_1 rivendicata per l'ammontare complessivo di € 16.278,37 e maggior somma oggetto del pignoramento, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., oltre interessi, sul credito vantato dal Sig. presso l' Parte_1 CP_3 nel merito e conseguentemente: dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto, e tenuto conto della liberazione delle somme presso l' - Direzione sub provinciale di Roma CP_3
Flaminio, in persona del legale rapp.te p.t., Via Giulio Romano n. 46, C.F.
avvenuta solo in data 15/2/2024, condanni il creditore al riconoscimento P.IVA_2 degli interessi sulla somma trattenuta dalla notifica del pignoramento fino alla liberazione;
conseguentemente: condannare il creditore procedente in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., C.F. , al pagamento delle spese e competenze P.IVA_1 del procedimento de quo, ivi compresa la fase di opposizione all'esecuzione”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che aveva notificato ad esso Controparte_1
ricorrente in data 24/1/2023 atto di pignoramento presso terzi ( CP_3
2 e successivamente aveva iscritto a ruolo la procedura esecutiva che aveva assunto il numero di r.g. 89/2023;
- che in forza di tale procedura esecutiva Controparte_1
intendeva conseguire in via coattiva la soddisfazione
[...] delle proprie ragioni creditorie nei confronti di esso odierno opponente le quali derivavano da tributi, interessi e sanzioni non pagate, per complessivi € 16.278,37;
- che in data 10/8/2023 esso opponente aveva proposto opposizione all'esecuzione in ragione del fatto che le somme dovute a titolo di tributi ed accessori che erano state oggetto di pignoramento erano state inserite nella richiesta di definizione agevolata, ex art. 1 commi da 231
a 151, legge 197/2022, alla quale aveva aderito, con contestuale accoglimento ed emissione del piano dei pagamenti;
- che all'esito della fase sommaria dell'opposizione celebrata dinanzi il
G.E., stante la dichiarazione dell' Controparte_1
che aveva riconosciuto l'avvenuto pagamento, da
[...] parte dell'opponente, della prima rata prevista nella detta procedura di definizione agevolata a cui il debitore aveva aderito e stante altresì la richiesta della medesima di dichiarare la cessazione della CP_1 materia del contendere, il G.E., oltre a pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva, aveva dichiarato non esservi luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della stessa;
- che contestualmente il Giudice dell'esecuzione aveva indicato il termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 29/2/2024;
- che esso opponente, introducendo la presente fase di merito della propria opposizione all'esecuzione, intendeva far accertare la non debenza delle somme per cui Controparte_1
aveva notificato il pignoramento presso terzi, stante
[...]
l'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata che
3 prevedeva il loro pagamento rateale, e ottenere la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite inerenti l'opposizione medesima.
Si è costituito (anche) nella fase di merito dell'opposizione il creditore procedente che ha chiesto Controparte_1 dichiararsi improcedibile l'opposizione all'esecuzione per non aver l'opponente notificato nel termine assegnato dal giudice il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e, in subordine, accertarsi la soccombenza virtuale dell'opponente nell'ambito della procedura esecutiva dichiarata estinta dal
G.E., con conseguente obbligo di quest'ultimo di rifondere le spese di lite, atteso che l'accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento era avvenuto da parte del olo dopo che era stato notificato il valido Pt_1 atto di pignoramento.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione CP_3 passiva.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, per essere quindi trattenuto in decisione in data 1.10.2025 con indicazione del termine per il deposito della sentenza di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
2. Tanto premesso, l'opposizione è improcedibile (con conseguente preclusione dell'esame del merito della stessa da parte di questo Tribunale), essendo stata la fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
In particolare, nel provvedimento emesso dal G.E. in data 20.12.2024 quest'ultimo aveva assegnato termine sino al 29.02.2024 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso “ex art. 702 bis cpc” (norma, questa, abrogata al momento della presentazione del ricorso, tanto da doversi considerare il ricorso medesimo come proposto – giusta il principio iura novit
4 curia - ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. che regola il procedimento semplificato di cognizione, il quale ha sostituito l'istituto precedente del processo sommario di cognizione disciplinato dalla norma erroneamente richiamata dal ricorrente) in data 29.02.2024; in data 19.03.2024 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data 1.10.2024.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art.
616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che
“ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi «l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in
5 tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 1.10.2024, e quindi oltre il termine perentorio del 29.02.2024 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. o ex art. 617, comma 2 cpc, in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt.
615 comma 2 e 616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. –
Corte appello Bari sez. I, sentenza del 06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. (così dovendosi qualificare l'azione dell'odierno ricorrente) risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti
6 introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che
“Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando
i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”
e che “Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito.
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 c.p.c., il criterio distintivo del grado di
7 complessità della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma 3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso è stato notificato alla controparte.
Né induce a pervenire a diversa soluzione la norma dettata dall'art. 4, ultimo comma del d.lgs. 150/2011 per cui “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”: trattasi di norma dettata nell'ambito di un corpo normativo che disciplina determinati riti
8 speciali, non anche il rito ordinario di cognizione, applicantisi in determinate materie ivi contemplate, tanto da non essere applicabile al caso di specie.
Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 618 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal
G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale, la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione, e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal
G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile con riguardo alla sua fase di merito introdotta dopo la definizione della fase sommaria.
3. È assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella della improcedibilità del ricorso in opposizione introduttivo della fase di merito per essere stato notificato, peraltro, oltre la scadenza del termine assegnato da questo Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza.
4. Quanto alle spese di lite, va rilevato che la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente ad ottenere un provvedimento provvisorio ed urgente da parte del G.E. all'esito della fase sommaria, e quindi la soccombenza deve essere
9 stabilita in modo virtuale. A tal riguardo, va rilevato che l'opponente ha acceduto alla procedura della definizione agevolata della cartella (ragione per cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva) solo dopo la notifica del pignoramento, come risulta dai documenti dallo stesso prodotti.
Quindi la procedura esecutiva è stata introdotta ritualmente e dunque l'opponente deve rifondere ad , che Controparte_1 si è difesa anche nella fase sommaria, le spese relative alla detta fase con riguardo alle attività svolte fino alla declaratoria di estinzione della procedura.
Invero, il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2 cpc è bifasico e all'esito della fase di merito deve essere compiuta una regolamentazione complessiva delle spese di tutto il giudizio stesso. Regolamentazione che assorbe quella eventualmente diversa contenuta nel provvedimento emesso dal G.E. all'esito della fase sommaria.
L'opponente, infine, è risultato soccombente anche nella presente fase di merito, stante il rigetto in rito della sua opposizione e pertanto deve rifondere agli opposti anche le spese relative a tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
1) dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione proposta da
Parte_1
2) condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese inerenti la presente fase di merito, che Controparte_3 liquida in € 3.250,00 per compenso professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese inerenti la fase sommaria svoltasi dinanzi il G.E., che
[...] liquida in € 2.200,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014 e le spese inerenti la presente fase
10 di merito che liquida in € 3.250,00 per compenso professionale, oltre IVA,
C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Dato in Rieti il 30.11.2025
Il Giudice
OB EL
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