Sentenza breve 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 09/06/2021, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00783/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2021, proposto da
IC TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello 5507;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
per l'annullamento
- del diniego di permesso di costruire n. 3552 prot. del 15 febbraio 2021 avente ad oggetto “provvedimento finale di diniego, ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/1990 e successive modifiche, su richiesta di permesso di costruire con demolizione e ricostruzione del fabbricato con ampliamento in applicazione della legge regionale n. 14/2019 sull'immobile censito al Catasto del Comune di Cortina d'Ampezzo al Foglio: 68 P. ed: 1815 in località Ronco n. 147”;
- del provvedimento n. 3933 prot. del 19 febbraio 2021 recante “integrazioni con precisazioni al provvedimento finale di diniego del 15.02.2021 prot. 3552”;
- per quanto occorrer possa e per quanto di valore provvedimentale autonomo, del preavviso di provvedimento negativo n. 22660 del 23 dicembre 2020;
- di ogni atto conseguente e presupposto e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il gravame in disamina i ricorrenti contestano la legittimità del diniego opposto dal Comune di Cortina d’Ampezzo in relazione all’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata per un intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà degli interessati, con ampliamento del volume in applicazione delle disposizioni della L.R.V. n. 14/2019.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza, la riconosciuta infondatezza delle censure inerenti ad una delle plurime ed autonome ragioni poste a sostegno del provvedimento determina il venir meno dell’interesse allo scrutinio delle censure formulate avverso le altre, poiché lo scrutinio dei residui motivi non consentirebbe al ricorrente di ottenere la tutela caducatoria richiesta ( cfr . Consiglio di Stato sez. III - 11/06/2018, n. 3564Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015).
Nel caso di specie il Collegio ritiene infondata la censura sviluppata da parte ricorrente in riferimento al motivo di diniego relativo al ritenuto contrasto tra il progetto presentato e il disposto dell’art. 26 comma 3.2 delle NTA di PRG.
Ed infatti l’immobile degli interessati ricade, per pacifico riconoscimento delle parti in causa, in zona E2 dello strumento urbanistico comunale, a vocazione rurale; operano, dunque, le previsioni dettate per le zone agricole dall’art. 8 della L.R.V. 14/2019, che prevede:
“ 1. Nelle zone agricole è escluso l’utilizzo del credito edilizio da rinaturalizzazione e gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti esclusivamente:
a) per la prima casa di abitazione e relative pertinenze;
b) in aderenza o sopra elevazione;
c) in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume”.
Come osservato dal Comune nel provvedimento in questa sede impugnato, al rilascio del titolo invocato si oppone il disposto dell’art. 26 delle NTA del PRG comunale che, per gli edifici residenziali in zona rurale E2, consente esclusivamente “ gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia con mantenimento del volume e del sedime esistenti” .
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto autorizzarsi un progetto di integrale demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione di nr. 4 distinte unità abitative, con incremento volumetrico in misura pari all’80% dell’edificato attuale.
L’intervento progettato, dunque, profila un contrasto con il disposto dell’art. 26 delle NTA citato.
Né, d’altro canto, tale contrasto è suscettibile di essere superato in forza delle disposizioni dell’invocata normativa sul Piano Casa: da un lato l’art. 8 già citato, per gli edifici in zona agricola, consente la deroga ai soli parametri edilizi relativi al volume e alla superficie; dall’altro, l’art. 3, comma 4, lett. B) della L.R.V. 14/2019 consente gli interventi di cui agli artt. 6 e 7 (fermo restando il rispetto dei limiti posti dall’art. 8) con il limite dell’osservanza delle “ specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti ”.
Come questo Collegio ha già avuto occasione di rimarcare (seppur con riferimento al disposto dell’art. 9 comma 1 lett. C) della L.R.V. 14/2009) i limiti qui in discussione “ possono essere interpretati in termini non necessariamente riferibili a singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione ”, come nel caso in oggetto, in cui vengono in considerazione disposizioni dettate allo scopo di limitare il consumo di suolo a scopo residenziale in zona a vocazione agricola ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 24 giugno 2020, nr. 78; Tar Veneto, Sez. II, 17 dicembre 2020, nr. 315/2021).
2. Quanto in precedenza osservato impone il rigetto del ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO