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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2114/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Emanuela Musi Presidente dott.ssa Valentina Vitulano Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice rel
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nell'ambito del giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione, emessa nella procedura esecutiva immobiliare dal G.E. dott. Abete, nel procedimento di pignoramento immobiliare R.G.E. 280/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, resa in data 24 gennaio 2024
TRA
" , società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale Parte_1
in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale n. in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor Parte_2
, e per essa quale procuratrice la a socio
[...] Controparte_1
unico, con sede legale in San Donato Milanese, c.f. e p. iva giusta P.IVA_2
procura notarile in atti, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avvocato Andrea
Fioretti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10. PEC
Email_1
reclamante
E
1 nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_4
entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi, C.F._3
per procura in atti, dall'avv. Claudio Giorgio Suppa (C.F. ) C.F._4
presso lo studio del quale a Sant'Agata de' Goti al viale Vittorio Emanuele 54 elettivamente domiciliano. PEC Email_2
reclamati
OSSERVA
Il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza di estinzione emessa dal G.E. in data
16.04.2024 nella procedura esecutiva di espropriazione immobiliare iscritta al n.
R.G.E. 280/2017 di questo Tribunale nella quale, in data 15.03.2022, la Parte_1
(di seguito anche solo ) e per essa la procuratrice speciale
[...] Pt_1 Controparte_2
spiegava intervento.
La procedura, originariamente promossa da Controparte_3
(creditore esecutante) in danno di , , Parte_5 Parte_3 Parte_6
e , con ordinanza del 22.02.2022 veniva sospesa per 24 mesi
[...] Parte_4
ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. Il creditore originario rinunciava alla procedura esecutiva in virtù dell'intervenuto accordo con i debitori.
In data 06.02.2024 la reclamante ha riassunto il procedimento sospeso, indicando nell'atto di riassunzione di agire per conto della “ , per essa Parte_1 [...]
come in atti rapp.ta e difesa” (cfr. doc. 3, pagina 1 produzione Controparte_4
reclamante). Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a mezzo pec al procuratore degli esecutati (cfr. doc. 5 produzione reclamante).
I reclamati e hanno proposto opposizione Parte_3 Parte_4
all'esecuzione, instando per l'estinzione del giudizio e lamentando che le mandatarie dell'interventore, ossia la e la mandatarie Controparte_2 Controparte_1
e “ della , sarebbero soggetti privi del potere di rappresentanza Controparte_5 Pt_1
sostanziale e processuale della società veicolo trattandosi di società non vigilate ex art. 2 106 TUB. All'udienza del 09.04.2024 gli opponenti (attuali reclamati) eccepivano l'estinzione del giudizio per mancanza di procura al difensore da parte della
[...]
Controparte_1
Il G.E., a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 09.04.2024, così provvedeva: “sulla scorta della documentazione in atti, l'eccezione sollevata a verbale dal difensore degli opponenti appare fondata, e ciò in quanto l'unica procura alle liti rinvenibile in atti è quella depositata in data 15.3.2022, con la quale Parte_1
e per essa, quale mandataria, incaricavano l'avv. Fioretti alla loro Controparte_6
rappresentanza e difesa nella presente procedura espropriativa immobiliare;
preso atto, altresì, che per stessa dichiarazione del creditore intervenuto, con atto del
18.10.2022, aveva conferito idonea procura a Parte_1 [...]
“al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e Controparte_1
per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale o stragiudiziale dei crediti dei quali la è o sarà titolare, ai sensi del Parte_1
contratto di Special Servicing originario”; ritenuto, pertanto, che l'istanza di riassunzione sopra menzionata (6.2.2024) risulta depositata da difensore privo di apposita procura da parte della mandataria unico Controparte_1
soggetto autorizzato, a far data dal 18.10.2022, a porre in essere qualsivoglia atto finalizzato al “recupero giudiziale” dei crediti in titolarità di Parte_1
rilevato, infine, che il termine perentorio di decadenza di giorni dieci, di cui all'art.
624 bis comma 2 c.p.c., appare ampiamente violato, così operando il generale principio dell'estinzione del processo esecutivo, per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 630 comma 1 c.p.c., e cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 632 c.p.c.
P.Q.M.
Visiti gli artt.624 bis comma 2, 630 e 632 c.p.c., dichiara
l'estinzione della presente procedura espropriativa immobiliare;
ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento di cui alla nota del 25.1.2018, ai nn.
3870/3078, con esonero del Conservatore da responsabilità”.
3 Con il presente reclamo la ha chiesto la revoca del provvedimento di Parte_1
estinzione sopra richiamato.
In via preliminare premette che la (di seguito anche Controparte_1
solo ), in qualità di mandataria della si sarebbe costituita per la CP_1 Parte_1
prima volta solo in questo procedimento, mentre nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 280/2017 estinta la non si sarebbe mai costituita e, dunque, tutti gli atti CP_1
compiuti, ivi compreso quello di riassunzione, erano da intendersi spiegati nell'interesse della procuratrice speciale originaria (d'ora in avanti Controparte_2
anche solo ), già costituita con regolare procura in favore dell'avv. Andrea CP_2
Fioretti.
In particolare, con il primo motivo la reclamante evidenzia che con l'atto di intervento spiegato il 15.03.2022 la ha allegato sia la procura alle liti conferita Parte_1
all'avv. Andrea Fioretti dalla , sia la procura speciale conferita dalla a CP_2 Pt_1
quest'ultima per la gestione delle attività finalizzate al recupero dei crediti. Nel corso della procedura, benché sospesa ex art 624 bis, la sarebbe rimasta sempre Pt_1
costituita solo a mezzo della mandataria . L'atto di riassunzione, Controparte_2
quindi, era da considerarsi riferibile alla originaria procuratrice speciale e non alla
, che sarebbe stata indicata nell'atto solo per mero errore materiale. CP_1
In ragione di tanto alcuna nuova procura al difensore andava conferita dalla , CP_1
non avendo il procuratore costituito dato atto di “alcun fenomeno successorio ex art.
81 cpc” né essendo stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. la perdita della capacità di stare in giudizio della . CP_2
L'originaria procura alle liti conferita dalla all'avv. Andrea Fioretti, quindi, CP_2
continuerebbe a spiegare i propri effetti nell'ambito del procedimento esecutivo in ragione dell'ultrattività del mandato.
La reclamante sostiene, poi, che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis che implica il dovere del giudice, laddove rilevi la mancanza della procura al difensore e /o un difetto di rappresentanza, di assegnare alla parte un termine perentorio per la costituzione della
4 persona alla quale spetta la rappresentanza processuale, ovvero per il rilascio della procura alle liti.
Nell'art. 182, co. 2, come modificato a seguito della riforma del 2009, l'espressione «il giudice può assegnare alle parti un termine ...» è stata sostituita con la locuzione «il giudice assegna alle parti un termine perentorio ...», di fatto recependo la tesi della obbligatorietà affermata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9217 del
19/04/2010 e dell'obbligatoria assegnazione del termine per sanare il difetto di rappresentanza sarebbe da intendersi riferibile anche alle ipotesi di inesistente procura al difensore.
Nel caso in esame, dunque, il G.E., a fronte della nuova eccezione formulata dagli esecutati opponenti, riscontrata la mancanza della procura avrebbe dovuto invitare la società reclamante a produrla con effetto sanante ex tunc.
Si sono regolarmente costituiti i reclamati instando per il rigetto del reclamo, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per la conferma dell'ordinanza di estinzione.
Sui motivi di reclamo, osservano che l'istanza di riassunzione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, è stata chiaramente proposta per conto della dalla Pt_1
nuova procuratrice , come evincibile: a) dal contenuto dell'atto di riassunzione CP_1
nella cui intestazione ed indicazione delle parti è stato omesso il nome della originaria mandataria e, nel corpo dell'atto, inserita la seguente dicitura: “Per i motivi fin CP_2
qui esposti la e, per essa la come in atti Parte_1 Controparte_4
rappresentata e difesa”; b) dalla memoria difensiva depositata in data 14.03.2024 a seguito dell'opposizione promossa dai debitori nella quale l'avv. Fioretti ribadiva di agire quale difensore della nuova mandataria segnatamente dichiarando: “Per tutti i sopra esposti motivi, e, per essa Parte_1 CP_1 Controparte_1
Nella stessa memoria difensiva, inoltre, la reclamante, in replica ai motivi di
[...]
opposizione in relazione alla carenza di titolarità in capo alla per non essere la CP_1
stessa iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, chiariva che la era CP_1
divenuta special servicer della dal 18/10/2022, depositando in atti la relativa Pt_1
procura notarile rilasciata dalla società veicolata e con la quale veniva anche Pt_1
5 conferito mandato per l'attività di riscossione. Pertanto, l'avv. Fioretti, alla data del
06.02.2024 del deposito della riassunzione, non aveva alcun potere perché la CP_2
non era più mandataria della . Pt_1
Subordinatamente, osservano che, anche a voler considerare ancora valido il mandato alle liti conferito in data 08.03.2022 dalla all'avv. Fioretti, non di meno il CP_2
procuratore non avrebbe potuto riassumere il giudizio in quanto non previsto e non conferito con il mandato.
Nel merito, ribadisce i motivi di opposizione in relazione al difetto di rappresentanza della . In particolare, evidenzia, che la non è iscritta nell'albo CP_2 Controparte_2
degli intermediari di cui all'art. 106 T.U.B., requisito indispensabile per svolgere in nome e per conto della società veicolata l'attività di riscossione e recupero crediti sulla base del combinato disposto dei commi 3 lett. c) e 6 dell'art. 2 L. 130/99. Pertanto, al
G.E. spetta il potere-dovere di verificare la sussistenza, per tutta la durata del processo esecutivo, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti processuali dell'esecuzione forzata, “quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione”.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 comparivano i difensori delle parti il Collegio, su richiesta della difesa della reclamante, concedeva il termine di 20 giorni per il deposito di controdeduzioni, intervenuto in data 14 gennaio 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Sul primo motivo di reclamo
Rileva evidenziare che la ipotesi di errore materiale negli atti giudiziari ed in particolar modo nei provvedimenti del giudice è regolata dalla disposizione di cui all'art. 287
c.p.c. rubricato “casi di correzione”. Per conforme giurisprudenza esso “si individua in una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera
6 svista o disattenzione senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile senza incertezza” (Cass. SS.UU.
5287/2009).
Posto tale principio, sebbene la giurisprudenza ammetta anche l'errore contenuto negli atti di parte, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo per prospettarsi
“l'errore materiale” nell'indicazione della parte non può comunque prescindersi dal contenuto degli stessi. Stabilire se la difformità sia frutto di mera svista, che non incide sulla difformità tra il dato della realtà oggettiva riscontrabile dagli atti, rileva anche ai fini della legittimazione ad agire e contraddire ex art. 100 c.p.c. per la individuazione della parte a favore o in danno della quale il provvedimento giurisdizionale è richiesto.
Nel caso di specie dall'esame degli atti esecutivi emerge che l'indicazione della società
è contenuta nel ricorso in riassunzione, poco prima delle conclusioni, e nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della (doc. 7 Pt_1
produzione reclamante).
La memoria difensiva, tra l'altro risulta spiegata anche in favore della al fine CP_1
di dimostrarne la legittimazione sia quale special servicer che nella qualità di mandataria della;
all'uopo il difensore trascrive il contenuto del mandato Pt_1
speciale conferito dalla alla con atto per notar rep. 311663 Pt_1 CP_1 Per_1
racc. 41583 del 18.10.2022;
Analogamente, il riferimento alla suddetta società emerge dalla relata di notifica, a firma dell'avv. Andrea Fioretti, allegata al messaggio PEC di notificazione dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 15.02.2024 inviato al procuratore dei debitori (doc. 5 e 6 produzione reclamante), che riporta, quanto alla parte difesa, la seguente dicitura: “RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato
Andrea Fioretti (omissis), quale difensore della (codice fiscale: Parte_1
, e per essa la a unico socio S.p.A. (codice P.IVA_1 Controparte_1
fiscale , per la quale si procede alla presente notifica in virtù della P.IVA_2
procura alle liti depositata nella procedura esecutiva immobiliare Rge n. 280/2017 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata”.
7 Nella stesura della relata, il difensore ha indicato finanche il codice fiscale della società mandataria che corrisponde a quello attribuito alla , come evincibile anche dal CP_1
presente reclamo, e non a quello attribuito alla . Non può, dunque, ravvisarsi CP_2
alcun errore materiale nel senso voluto dal reclamante.
Per i motivi di cui sopra non risulta fondata neanche l'ulteriore deduzione del reclamante in relazione alla violazione dell'art. 81 c.p.c. Da un lato, infatti, come evincibile dal contenuto della procura sopra riportata, tra la e la non si CP_2 CP_1
è verificato alcun fenomeno successorio;
dall'altro va osservato che la difesa della
, con il deposito ed il richiamo alla procura per TA , ha dato CP_1 Per_1
ampiamente atto che la società si è sostituita alla sia quale CP_1 CP_2 Pt_7
sia quale mandataria della . Da ciò discende che alcuna censura merita
[...] Pt_1
sul punto il provvedimento reclamato che ha individuato, sulla scorta degli atti e dei documenti prodotti, la parte nel cui interesse gli atti giudiziari stessi e le difese risultano spiegati.
Per tali motivi il primo motivo di reclamo è infondato.
Sul secondo motivo di reclamo
Preliminarmente occorre rilevare che, come correttamente dedotto anche da parte reclamante, avuto riguardo alla data dell'intervento spiegato dalla nel processo Pt_1
esecutivo (15/03/2022), la versione della disposizione dell'art. 182 c.p.c. applicabile al caso di specie è quella risultante dalla modifica operata dalla L. 69/2009, solo successivamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 28/02/2023.
Nella formulazione risalente alla modifica legislativa del 2009, la disposizione al primo comma prevedeva che “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Il secondo comma stabilisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
8 per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza dei termini sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. A differenza della versione ancora precedente, che lasciava al giudice la facoltà di assegnare il termine, nella formulazione modificata dalla riforma del 2009 il giudice è tenuto ope legis ad invitare la parte in difetto alla regolarizzazione del vizio.
Rispetto al tenore della norma come modificata, segnatamente rispetto alla procura alle liti del difensore, si riscontravano in giurisprudenza due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo e più estensivo orientamento, la nuova formulazione imponeva al giudice l'assegnazione del termine non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi ma anche nelle ipotesi di procura inesistente (Cass. 11359/2014). Il secondo e più restrittivo orientamento, invece, negava che la parte potesse ovviare, con effetto sanante ex tunc, alla mancanza di procura alle liti o comunque alla sua assenza in atti.
Una prima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, utile a dirimere il contrasto, si rinviene nella sentenza n. 10414/2017, che ha ritenuto non costituzionalmente rilevante la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame nella parte in cui la sanatoria prevista dall'art. 182 co. 2 c.p.c. trovasse applicazione solo nelle ipotesi di difetto di rappresentanza sostanziale e non anche in quelle di inesistenza di procura al difensore, non essendo le statuizioni delineate suscettibili di comparazione. Sullo stesso principio si è attestata la Cass. n. 11830/2018: “…non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez .U,
27/04/2017, n. 10414, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura”.
Sui contrapposti orientamenti giurisprudenziali è intervenuta in ultimo la Cassazione a
SS.UU. con la sentenza n. 3724/2022 che ha aderito all'orientamento più restrittivo, in quanto il dato letterale della norma non supporta l'opposta opinione ed anzi suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza della procura avendo piuttosto inteso considerare l'ipotesi di procura esistente ma affetta da nullità. “La
9 categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'ha affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio”.
Le Sezioni Unite tengono conto della sostanziale differenza tra le due diverse statuizioni regolate dall'art. 182: da un lato quella della rappresentanza sostanziale della parte che agisce nell'interesse e nel nome altrui;
dall'altro quella della mancanza della procura alle liti al difensore. Riguardo alla prima, poiché la rappresentanza sostanziale risponde ad un'esigenza funzionalmente diretta al raggiungimento dello scopo prefissato, la stessa si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell'azione, sanabile in ogni stato e grado mediante la costituzione del soggetto legittimato che così ratifica l'operato del falso rappresentante (cfr. tra le altre
Cass. 21811/2006 e 15304/2007); ben diversa, invece, è la seconda ipotesi, che riguarda la rappresentanza tecnica in giudizio prevista dall'art. 82 c.p.c. a mente del quale, salvo casi particolari: “davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente;
e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo”: disposizione processuale che va letta in correlazione col successivo art. 83, a mente del quale: “quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”.
L'ostensione della procura alle liti è un'evenienza compenetrata al processo e all'atto giudiziario redatto e depositato dal difensore, poiché per quanto sopra detto la parte personalmente, salvo i casi previsti dalla legge, non ha potere processuale personale se non attraverso il suo difensore. Nella stessa ottica va letta anche la disposizione del secondo comma dell'art. 125 c.p.c. che prevede che “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto purché
10 anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”. Tant'è che lo stesso art. 165
c.p.c. prescrive che l'attore all'atto della costituzione debba versare in atti la procura.
Non vi è dubbio, quindi, che l'attività processuale in generale è affidata in via esclusiva all'avvocato che attraverso la procura ha assunto il ministero difensivo: così come non vi è dubbio che all'atto della costituzione in giudizio il difensore debba essere già munito di procura alle liti. Infatti, la rappresentanza processuale del difensore, secondo il combinato disposto delle norme processualistiche sopra richiamate, è obbligatoria ai fini della corretta istaurazione del processo e non è sanabile allo stesso modo del difetto di rappresentanza sostanziale.
Sulla scorta delle argomentazioni succintamente sopra riportate ed in relazione al testo in vigore dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione a seguito della riforma del 2009 ed applicabile ratione temporis (avuto riguardo alla data nella quale la reclamante ha spiegato intervento nel procedimento esecutivo), le Sezioni Unite della Corte nella sentenza del 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”. Dal che deriva che il G.E., avendo rilevato l'inesistenza della procura al difensore da parte della , non doveva né poteva assegnare alcun CP_1
termine per il rilascio della procura: e dunque anche sul punto il reclamo è infondato.
Quanto alle spese e competenze di lite sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione tra le parti, individuabili nei mutati orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del procedimento.
Così deciso in Torre Annunziata lì 27 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Laura Magliulo dott.ssa Emanuela Musi
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Emanuela Musi Presidente dott.ssa Valentina Vitulano Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice rel
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nell'ambito del giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione, emessa nella procedura esecutiva immobiliare dal G.E. dott. Abete, nel procedimento di pignoramento immobiliare R.G.E. 280/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, resa in data 24 gennaio 2024
TRA
" , società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale Parte_1
in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale n. in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor Parte_2
, e per essa quale procuratrice la a socio
[...] Controparte_1
unico, con sede legale in San Donato Milanese, c.f. e p. iva giusta P.IVA_2
procura notarile in atti, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avvocato Andrea
Fioretti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1
studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10. PEC
Email_1
reclamante
E
1 nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_4
entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi, C.F._3
per procura in atti, dall'avv. Claudio Giorgio Suppa (C.F. ) C.F._4
presso lo studio del quale a Sant'Agata de' Goti al viale Vittorio Emanuele 54 elettivamente domiciliano. PEC Email_2
reclamati
OSSERVA
Il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza di estinzione emessa dal G.E. in data
16.04.2024 nella procedura esecutiva di espropriazione immobiliare iscritta al n.
R.G.E. 280/2017 di questo Tribunale nella quale, in data 15.03.2022, la Parte_1
(di seguito anche solo ) e per essa la procuratrice speciale
[...] Pt_1 Controparte_2
spiegava intervento.
La procedura, originariamente promossa da Controparte_3
(creditore esecutante) in danno di , , Parte_5 Parte_3 Parte_6
e , con ordinanza del 22.02.2022 veniva sospesa per 24 mesi
[...] Parte_4
ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. Il creditore originario rinunciava alla procedura esecutiva in virtù dell'intervenuto accordo con i debitori.
In data 06.02.2024 la reclamante ha riassunto il procedimento sospeso, indicando nell'atto di riassunzione di agire per conto della “ , per essa Parte_1 [...]
come in atti rapp.ta e difesa” (cfr. doc. 3, pagina 1 produzione Controparte_4
reclamante). Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a mezzo pec al procuratore degli esecutati (cfr. doc. 5 produzione reclamante).
I reclamati e hanno proposto opposizione Parte_3 Parte_4
all'esecuzione, instando per l'estinzione del giudizio e lamentando che le mandatarie dell'interventore, ossia la e la mandatarie Controparte_2 Controparte_1
e “ della , sarebbero soggetti privi del potere di rappresentanza Controparte_5 Pt_1
sostanziale e processuale della società veicolo trattandosi di società non vigilate ex art. 2 106 TUB. All'udienza del 09.04.2024 gli opponenti (attuali reclamati) eccepivano l'estinzione del giudizio per mancanza di procura al difensore da parte della
[...]
Controparte_1
Il G.E., a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 09.04.2024, così provvedeva: “sulla scorta della documentazione in atti, l'eccezione sollevata a verbale dal difensore degli opponenti appare fondata, e ciò in quanto l'unica procura alle liti rinvenibile in atti è quella depositata in data 15.3.2022, con la quale Parte_1
e per essa, quale mandataria, incaricavano l'avv. Fioretti alla loro Controparte_6
rappresentanza e difesa nella presente procedura espropriativa immobiliare;
preso atto, altresì, che per stessa dichiarazione del creditore intervenuto, con atto del
18.10.2022, aveva conferito idonea procura a Parte_1 [...]
“al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e Controparte_1
per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale o stragiudiziale dei crediti dei quali la è o sarà titolare, ai sensi del Parte_1
contratto di Special Servicing originario”; ritenuto, pertanto, che l'istanza di riassunzione sopra menzionata (6.2.2024) risulta depositata da difensore privo di apposita procura da parte della mandataria unico Controparte_1
soggetto autorizzato, a far data dal 18.10.2022, a porre in essere qualsivoglia atto finalizzato al “recupero giudiziale” dei crediti in titolarità di Parte_1
rilevato, infine, che il termine perentorio di decadenza di giorni dieci, di cui all'art.
624 bis comma 2 c.p.c., appare ampiamente violato, così operando il generale principio dell'estinzione del processo esecutivo, per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 630 comma 1 c.p.c., e cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 632 c.p.c.
P.Q.M.
Visiti gli artt.624 bis comma 2, 630 e 632 c.p.c., dichiara
l'estinzione della presente procedura espropriativa immobiliare;
ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento di cui alla nota del 25.1.2018, ai nn.
3870/3078, con esonero del Conservatore da responsabilità”.
3 Con il presente reclamo la ha chiesto la revoca del provvedimento di Parte_1
estinzione sopra richiamato.
In via preliminare premette che la (di seguito anche Controparte_1
solo ), in qualità di mandataria della si sarebbe costituita per la CP_1 Parte_1
prima volta solo in questo procedimento, mentre nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 280/2017 estinta la non si sarebbe mai costituita e, dunque, tutti gli atti CP_1
compiuti, ivi compreso quello di riassunzione, erano da intendersi spiegati nell'interesse della procuratrice speciale originaria (d'ora in avanti Controparte_2
anche solo ), già costituita con regolare procura in favore dell'avv. Andrea CP_2
Fioretti.
In particolare, con il primo motivo la reclamante evidenzia che con l'atto di intervento spiegato il 15.03.2022 la ha allegato sia la procura alle liti conferita Parte_1
all'avv. Andrea Fioretti dalla , sia la procura speciale conferita dalla a CP_2 Pt_1
quest'ultima per la gestione delle attività finalizzate al recupero dei crediti. Nel corso della procedura, benché sospesa ex art 624 bis, la sarebbe rimasta sempre Pt_1
costituita solo a mezzo della mandataria . L'atto di riassunzione, Controparte_2
quindi, era da considerarsi riferibile alla originaria procuratrice speciale e non alla
, che sarebbe stata indicata nell'atto solo per mero errore materiale. CP_1
In ragione di tanto alcuna nuova procura al difensore andava conferita dalla , CP_1
non avendo il procuratore costituito dato atto di “alcun fenomeno successorio ex art.
81 cpc” né essendo stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. la perdita della capacità di stare in giudizio della . CP_2
L'originaria procura alle liti conferita dalla all'avv. Andrea Fioretti, quindi, CP_2
continuerebbe a spiegare i propri effetti nell'ambito del procedimento esecutivo in ragione dell'ultrattività del mandato.
La reclamante sostiene, poi, che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis che implica il dovere del giudice, laddove rilevi la mancanza della procura al difensore e /o un difetto di rappresentanza, di assegnare alla parte un termine perentorio per la costituzione della
4 persona alla quale spetta la rappresentanza processuale, ovvero per il rilascio della procura alle liti.
Nell'art. 182, co. 2, come modificato a seguito della riforma del 2009, l'espressione «il giudice può assegnare alle parti un termine ...» è stata sostituita con la locuzione «il giudice assegna alle parti un termine perentorio ...», di fatto recependo la tesi della obbligatorietà affermata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9217 del
19/04/2010 e dell'obbligatoria assegnazione del termine per sanare il difetto di rappresentanza sarebbe da intendersi riferibile anche alle ipotesi di inesistente procura al difensore.
Nel caso in esame, dunque, il G.E., a fronte della nuova eccezione formulata dagli esecutati opponenti, riscontrata la mancanza della procura avrebbe dovuto invitare la società reclamante a produrla con effetto sanante ex tunc.
Si sono regolarmente costituiti i reclamati instando per il rigetto del reclamo, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per la conferma dell'ordinanza di estinzione.
Sui motivi di reclamo, osservano che l'istanza di riassunzione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, è stata chiaramente proposta per conto della dalla Pt_1
nuova procuratrice , come evincibile: a) dal contenuto dell'atto di riassunzione CP_1
nella cui intestazione ed indicazione delle parti è stato omesso il nome della originaria mandataria e, nel corpo dell'atto, inserita la seguente dicitura: “Per i motivi fin CP_2
qui esposti la e, per essa la come in atti Parte_1 Controparte_4
rappresentata e difesa”; b) dalla memoria difensiva depositata in data 14.03.2024 a seguito dell'opposizione promossa dai debitori nella quale l'avv. Fioretti ribadiva di agire quale difensore della nuova mandataria segnatamente dichiarando: “Per tutti i sopra esposti motivi, e, per essa Parte_1 CP_1 Controparte_1
Nella stessa memoria difensiva, inoltre, la reclamante, in replica ai motivi di
[...]
opposizione in relazione alla carenza di titolarità in capo alla per non essere la CP_1
stessa iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, chiariva che la era CP_1
divenuta special servicer della dal 18/10/2022, depositando in atti la relativa Pt_1
procura notarile rilasciata dalla società veicolata e con la quale veniva anche Pt_1
5 conferito mandato per l'attività di riscossione. Pertanto, l'avv. Fioretti, alla data del
06.02.2024 del deposito della riassunzione, non aveva alcun potere perché la CP_2
non era più mandataria della . Pt_1
Subordinatamente, osservano che, anche a voler considerare ancora valido il mandato alle liti conferito in data 08.03.2022 dalla all'avv. Fioretti, non di meno il CP_2
procuratore non avrebbe potuto riassumere il giudizio in quanto non previsto e non conferito con il mandato.
Nel merito, ribadisce i motivi di opposizione in relazione al difetto di rappresentanza della . In particolare, evidenzia, che la non è iscritta nell'albo CP_2 Controparte_2
degli intermediari di cui all'art. 106 T.U.B., requisito indispensabile per svolgere in nome e per conto della società veicolata l'attività di riscossione e recupero crediti sulla base del combinato disposto dei commi 3 lett. c) e 6 dell'art. 2 L. 130/99. Pertanto, al
G.E. spetta il potere-dovere di verificare la sussistenza, per tutta la durata del processo esecutivo, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti processuali dell'esecuzione forzata, “quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione”.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 comparivano i difensori delle parti il Collegio, su richiesta della difesa della reclamante, concedeva il termine di 20 giorni per il deposito di controdeduzioni, intervenuto in data 14 gennaio 2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Sul primo motivo di reclamo
Rileva evidenziare che la ipotesi di errore materiale negli atti giudiziari ed in particolar modo nei provvedimenti del giudice è regolata dalla disposizione di cui all'art. 287
c.p.c. rubricato “casi di correzione”. Per conforme giurisprudenza esso “si individua in una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera
6 svista o disattenzione senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile senza incertezza” (Cass. SS.UU.
5287/2009).
Posto tale principio, sebbene la giurisprudenza ammetta anche l'errore contenuto negli atti di parte, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo per prospettarsi
“l'errore materiale” nell'indicazione della parte non può comunque prescindersi dal contenuto degli stessi. Stabilire se la difformità sia frutto di mera svista, che non incide sulla difformità tra il dato della realtà oggettiva riscontrabile dagli atti, rileva anche ai fini della legittimazione ad agire e contraddire ex art. 100 c.p.c. per la individuazione della parte a favore o in danno della quale il provvedimento giurisdizionale è richiesto.
Nel caso di specie dall'esame degli atti esecutivi emerge che l'indicazione della società
è contenuta nel ricorso in riassunzione, poco prima delle conclusioni, e nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della (doc. 7 Pt_1
produzione reclamante).
La memoria difensiva, tra l'altro risulta spiegata anche in favore della al fine CP_1
di dimostrarne la legittimazione sia quale special servicer che nella qualità di mandataria della;
all'uopo il difensore trascrive il contenuto del mandato Pt_1
speciale conferito dalla alla con atto per notar rep. 311663 Pt_1 CP_1 Per_1
racc. 41583 del 18.10.2022;
Analogamente, il riferimento alla suddetta società emerge dalla relata di notifica, a firma dell'avv. Andrea Fioretti, allegata al messaggio PEC di notificazione dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 15.02.2024 inviato al procuratore dei debitori (doc. 5 e 6 produzione reclamante), che riporta, quanto alla parte difesa, la seguente dicitura: “RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato
Andrea Fioretti (omissis), quale difensore della (codice fiscale: Parte_1
, e per essa la a unico socio S.p.A. (codice P.IVA_1 Controparte_1
fiscale , per la quale si procede alla presente notifica in virtù della P.IVA_2
procura alle liti depositata nella procedura esecutiva immobiliare Rge n. 280/2017 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata”.
7 Nella stesura della relata, il difensore ha indicato finanche il codice fiscale della società mandataria che corrisponde a quello attribuito alla , come evincibile anche dal CP_1
presente reclamo, e non a quello attribuito alla . Non può, dunque, ravvisarsi CP_2
alcun errore materiale nel senso voluto dal reclamante.
Per i motivi di cui sopra non risulta fondata neanche l'ulteriore deduzione del reclamante in relazione alla violazione dell'art. 81 c.p.c. Da un lato, infatti, come evincibile dal contenuto della procura sopra riportata, tra la e la non si CP_2 CP_1
è verificato alcun fenomeno successorio;
dall'altro va osservato che la difesa della
, con il deposito ed il richiamo alla procura per TA , ha dato CP_1 Per_1
ampiamente atto che la società si è sostituita alla sia quale CP_1 CP_2 Pt_7
sia quale mandataria della . Da ciò discende che alcuna censura merita
[...] Pt_1
sul punto il provvedimento reclamato che ha individuato, sulla scorta degli atti e dei documenti prodotti, la parte nel cui interesse gli atti giudiziari stessi e le difese risultano spiegati.
Per tali motivi il primo motivo di reclamo è infondato.
Sul secondo motivo di reclamo
Preliminarmente occorre rilevare che, come correttamente dedotto anche da parte reclamante, avuto riguardo alla data dell'intervento spiegato dalla nel processo Pt_1
esecutivo (15/03/2022), la versione della disposizione dell'art. 182 c.p.c. applicabile al caso di specie è quella risultante dalla modifica operata dalla L. 69/2009, solo successivamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 28/02/2023.
Nella formulazione risalente alla modifica legislativa del 2009, la disposizione al primo comma prevedeva che “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Il secondo comma stabilisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
8 per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza dei termini sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. A differenza della versione ancora precedente, che lasciava al giudice la facoltà di assegnare il termine, nella formulazione modificata dalla riforma del 2009 il giudice è tenuto ope legis ad invitare la parte in difetto alla regolarizzazione del vizio.
Rispetto al tenore della norma come modificata, segnatamente rispetto alla procura alle liti del difensore, si riscontravano in giurisprudenza due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo e più estensivo orientamento, la nuova formulazione imponeva al giudice l'assegnazione del termine non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi ma anche nelle ipotesi di procura inesistente (Cass. 11359/2014). Il secondo e più restrittivo orientamento, invece, negava che la parte potesse ovviare, con effetto sanante ex tunc, alla mancanza di procura alle liti o comunque alla sua assenza in atti.
Una prima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, utile a dirimere il contrasto, si rinviene nella sentenza n. 10414/2017, che ha ritenuto non costituzionalmente rilevante la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame nella parte in cui la sanatoria prevista dall'art. 182 co. 2 c.p.c. trovasse applicazione solo nelle ipotesi di difetto di rappresentanza sostanziale e non anche in quelle di inesistenza di procura al difensore, non essendo le statuizioni delineate suscettibili di comparazione. Sullo stesso principio si è attestata la Cass. n. 11830/2018: “…non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez .U,
27/04/2017, n. 10414, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura”.
Sui contrapposti orientamenti giurisprudenziali è intervenuta in ultimo la Cassazione a
SS.UU. con la sentenza n. 3724/2022 che ha aderito all'orientamento più restrittivo, in quanto il dato letterale della norma non supporta l'opposta opinione ed anzi suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza della procura avendo piuttosto inteso considerare l'ipotesi di procura esistente ma affetta da nullità. “La
9 categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'ha affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio”.
Le Sezioni Unite tengono conto della sostanziale differenza tra le due diverse statuizioni regolate dall'art. 182: da un lato quella della rappresentanza sostanziale della parte che agisce nell'interesse e nel nome altrui;
dall'altro quella della mancanza della procura alle liti al difensore. Riguardo alla prima, poiché la rappresentanza sostanziale risponde ad un'esigenza funzionalmente diretta al raggiungimento dello scopo prefissato, la stessa si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell'azione, sanabile in ogni stato e grado mediante la costituzione del soggetto legittimato che così ratifica l'operato del falso rappresentante (cfr. tra le altre
Cass. 21811/2006 e 15304/2007); ben diversa, invece, è la seconda ipotesi, che riguarda la rappresentanza tecnica in giudizio prevista dall'art. 82 c.p.c. a mente del quale, salvo casi particolari: “davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente;
e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo”: disposizione processuale che va letta in correlazione col successivo art. 83, a mente del quale: “quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”.
L'ostensione della procura alle liti è un'evenienza compenetrata al processo e all'atto giudiziario redatto e depositato dal difensore, poiché per quanto sopra detto la parte personalmente, salvo i casi previsti dalla legge, non ha potere processuale personale se non attraverso il suo difensore. Nella stessa ottica va letta anche la disposizione del secondo comma dell'art. 125 c.p.c. che prevede che “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto purché
10 anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”. Tant'è che lo stesso art. 165
c.p.c. prescrive che l'attore all'atto della costituzione debba versare in atti la procura.
Non vi è dubbio, quindi, che l'attività processuale in generale è affidata in via esclusiva all'avvocato che attraverso la procura ha assunto il ministero difensivo: così come non vi è dubbio che all'atto della costituzione in giudizio il difensore debba essere già munito di procura alle liti. Infatti, la rappresentanza processuale del difensore, secondo il combinato disposto delle norme processualistiche sopra richiamate, è obbligatoria ai fini della corretta istaurazione del processo e non è sanabile allo stesso modo del difetto di rappresentanza sostanziale.
Sulla scorta delle argomentazioni succintamente sopra riportate ed in relazione al testo in vigore dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione a seguito della riforma del 2009 ed applicabile ratione temporis (avuto riguardo alla data nella quale la reclamante ha spiegato intervento nel procedimento esecutivo), le Sezioni Unite della Corte nella sentenza del 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”. Dal che deriva che il G.E., avendo rilevato l'inesistenza della procura al difensore da parte della , non doveva né poteva assegnare alcun CP_1
termine per il rilascio della procura: e dunque anche sul punto il reclamo è infondato.
Quanto alle spese e competenze di lite sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione tra le parti, individuabili nei mutati orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del procedimento.
Così deciso in Torre Annunziata lì 27 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Laura Magliulo dott.ssa Emanuela Musi
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