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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.7.2025 ed iscritta al n. 1004 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lecco, Via Magnodeno n. 20
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Magnodeno n. 20
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Chiara Trabace del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Barzanò, Via Ferrari n. 7, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 - Pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori per quanto attiene alle Persona_1
scelte primarie nell'ambito della salute, dell'istruzione e dell'educazione e sarà collocato in modo paritetico presso ciascun genitore. Per quanto attiene alle scelte di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando il figlio si troverà presso ciascuno di loro.
3) Il IG. si impegna a rilasciare la casa coniugale sita in Lecco (LC), Via Magnodeno n. 20, che resterà in Parte_2
uso esclusivo alla IG.ra entro la fine del mese di aprile 2025 trasferendosi presso l'immobile sito in Parte_1
Malgrate (LC), Via Barcaiolo n. 8.
Per_ 4) Dal rilascio della casa coniugale da parte del IG. i genitori terranno il figlio minore in tempi paritetici Pt_2
ciascuno presso la propria abitazione come segue:
– dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina il minore stara con la madre e dal mercoledì pomeriggio al venerdì
pomeriggio il minore stara con il padre.
– il minore stara con ciascun genitore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina.
Durante le Festività:
- Il minore stara il giorno di Natale per mezza giornata con un genitore e per mezza giornata con l'altro genitore;
ad anni alterni il minore stara il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
ad anni alterni il minore stara dal 27.12. all' 1.01. con un genitore e dall' 1.01. al 6.01. con l'altro genitore.
- Il minore stara ad anni alterni durante le vacanza di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore.
- Il minore stara nel periodo delle vacanze estive con ciascun genitore una/due settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori salvo diversi accordi.
- Tutto quanto non espressamente regolamentato per quanto riguarda le Festività e vacanze scolastiche verrà gestito secondo il calendario ordinario.
Per_ 5) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri di cui alle Linee Guida del Tribunale di Lecco che qui si intendono integralmente trascritte.
pagina 2 di 6 6) Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici tra i coniugi, essendo gli stessi comproprietari, in ragione della quota di 2/3 la moglie e di 1/3 il marito della casa familiare sita in Lecco (LC), Via
Magnodeno n. 20, i medesimi convengono il seguente patto di trasferimento patrimoniale:
Il IG. con il presente atto, si impegna a cedere alla IG.ra e quest'ultima si impegna ad Parte_2 Parte_1
acquistare:
Il diritto di piena proprietà della quota di 1⁄3 dei seguenti immobili acquistati dai coniugi in forza di compravendita per atto ricevuto dal notaio Dott. in data 30.11.2018 Rep. n. 154.490 Racc. n. 34.284, reg.to a Lecco Persona_2
l'11.12.2018 al n. 13876 Serie 1T:
– Appartamento “D4” posto al piano T del fabbricato sito in Lecco (LC), Via Magnodeno n. Snc, identificato al Catasto dei fabbricati del Comune di Lecco come segue: Sezione Urbana GER foglio 2 particella 2795 sub 726 Cat. A/2 Classe 3
consistenza 6,5 vani superficie catastale totale mq 139 totale escluse aree scoperte mq 122 rendita catastale € 1.107,80;
– Autorimessa di pertinenza dell'unita abitativa di cui sopra posta al piano S1 del fabbricato sito in Lecco (LC), Via
Magnodeno n. Snc, identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Lecco come segue: Sezione Urbana GER foglio 2
particella 2796 sub 206 Cat. C/6 Classe 5 consistenza mq 39 superficie catastale totale mq 44 rendita catastale € 247,74;
Le parti convengono che il prezzo del summenzionato trasferimento viene stabilito nell'ammontare risultante dalla somma algebrica dei seguenti importi:
(i) Euro 11.600,00.
(ii) 50% del residuo debito, che risulterà sussistente alla data dell'atto notarile di trasferimento, inerente il mutuo in essere con la Banca BNL S.p.A., garantito da ipoteca gravante sull'immobile in oggetto.
Le parti convengono inoltre che le modalità di pagamento del corrispettivo di cui sopra saranno le seguenti:
(i) quanto alla somma di Euro 3.000,00 mediante bonifico bancario in favore di alla data del rilascio della Parte_2
casa coniugale.
(ii) quanto alla somma di Euro 8.600,00 mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine di Parte_2
contestualmente all'atto notarile di trasferimento.
iii) quanto al 50% del residuo debito, mediante accollo della detta meta di mutuo da parte della IG.ra Parte_1
contestualmente all'atto notarile di trasferimento.
Quanto all'accollo di cui al suddetto punto iii) le parti convengono quanto segue:
pagina 3 di 6 A) Nel caso in cui la Banca BNL S.p.A. dichiari di liberare il IG. la IG.ra si impegna sin Parte_2 Parte_1
d'ora a versare le rate mensili del mutuo come da piano di ammortamento risultante alla data dell'atto notarile di trasferimento.
B) Nel caso in la Banca BNL S.p.A. non presti il consenso alla liberazione del IG. la IG.ra Parte_2 [...]
si impegna sin d'ora ad estinguere integralmente il debito residuo in unica soluzione entro la data dell'atto Pt_1
notarile di trasferimento.
I coniugi si obbligano a stipulare il rogito notarile, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla notifica della sentenza di separazione, presso il Notaio individuato dalla IG.ra Le spese dell'atto notarile connesse e dipendenti saranno a Pt_1
carico della IG.ra . Parte_1
Si precisa, sin d'ora, che le disposizioni patrimoniali di cui sopra, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) L'assegno unico per il figlio sarà percepito nella misura del 100% da con il consenso della IG.ra Parte_2 [...]
Pt_1
8) L'autovettura Toyota CHR tg FP336KV di proprietà della IG.ra resterà al IG. La Parte_1 Parte_2
IG.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito l'autovettura di cui sopra ed il IG. si Parte_1 Parte_2
impegna ad acquistare entro la fine di aprile 2025 e le spese relative al passaggio di proprietà saranno poste a carico del
IG. Pt_2
9) La IG.ra dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti dell' associazione RAMADA A.p.s. Parte_1
presieduta dal IG. e derivante dai contratti di prestito stipulati in data 18.11.2019 e 29.04.2020 per Parte_2
complessivi Euro 50.000,00 dichiarando di non avere più nulla a pretendere per ogni ragione connessa e/o dipendente dai predetti prestiti.
10) I coniugi negano reciprocamente il consenso alla divulgazione e/o pubblicazione, con ogni mezzo, di fotografie e/o video ritraenti il figlio minore salvo deroghe approvate da entrambi i genitori. Persona_1
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che proprietà e godimento dei beni mobili e somme di denaro sono già stati definiti bonariamente tra loro, e con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per questioni economiche dipendenti e non dal rapporto di coniugio.
- Nulla per le spese del presente procedimento.
pagina 4 di 6 - Mandare alla Cancelleria il compimento di tutte le necessarie annotazioni relative all' avvenuta separazione dei coniugi presso il Comune di Lecco.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 3.7.2025 ricorso congiunto di separazione, Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 18.6.2021 in Lecco;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 18.10.2021), oggi ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate,
che non risultano in contrasto con l'interesse della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.8.1987, e (c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
civile in Lecco il 18.6.2021 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 29), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
pagina 5 di 6 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.7.2025 ed iscritta al n. 1004 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lecco, Via Magnodeno n. 20
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Magnodeno n. 20
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Chiara Trabace del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Barzanò, Via Ferrari n. 7, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 - Pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori per quanto attiene alle Persona_1
scelte primarie nell'ambito della salute, dell'istruzione e dell'educazione e sarà collocato in modo paritetico presso ciascun genitore. Per quanto attiene alle scelte di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quando il figlio si troverà presso ciascuno di loro.
3) Il IG. si impegna a rilasciare la casa coniugale sita in Lecco (LC), Via Magnodeno n. 20, che resterà in Parte_2
uso esclusivo alla IG.ra entro la fine del mese di aprile 2025 trasferendosi presso l'immobile sito in Parte_1
Malgrate (LC), Via Barcaiolo n. 8.
Per_ 4) Dal rilascio della casa coniugale da parte del IG. i genitori terranno il figlio minore in tempi paritetici Pt_2
ciascuno presso la propria abitazione come segue:
– dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina il minore stara con la madre e dal mercoledì pomeriggio al venerdì
pomeriggio il minore stara con il padre.
– il minore stara con ciascun genitore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina.
Durante le Festività:
- Il minore stara il giorno di Natale per mezza giornata con un genitore e per mezza giornata con l'altro genitore;
ad anni alterni il minore stara il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
ad anni alterni il minore stara dal 27.12. all' 1.01. con un genitore e dall' 1.01. al 6.01. con l'altro genitore.
- Il minore stara ad anni alterni durante le vacanza di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore.
- Il minore stara nel periodo delle vacanze estive con ciascun genitore una/due settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il minore trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori salvo diversi accordi.
- Tutto quanto non espressamente regolamentato per quanto riguarda le Festività e vacanze scolastiche verrà gestito secondo il calendario ordinario.
Per_ 5) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri di cui alle Linee Guida del Tribunale di Lecco che qui si intendono integralmente trascritte.
pagina 2 di 6 6) Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici tra i coniugi, essendo gli stessi comproprietari, in ragione della quota di 2/3 la moglie e di 1/3 il marito della casa familiare sita in Lecco (LC), Via
Magnodeno n. 20, i medesimi convengono il seguente patto di trasferimento patrimoniale:
Il IG. con il presente atto, si impegna a cedere alla IG.ra e quest'ultima si impegna ad Parte_2 Parte_1
acquistare:
Il diritto di piena proprietà della quota di 1⁄3 dei seguenti immobili acquistati dai coniugi in forza di compravendita per atto ricevuto dal notaio Dott. in data 30.11.2018 Rep. n. 154.490 Racc. n. 34.284, reg.to a Lecco Persona_2
l'11.12.2018 al n. 13876 Serie 1T:
– Appartamento “D4” posto al piano T del fabbricato sito in Lecco (LC), Via Magnodeno n. Snc, identificato al Catasto dei fabbricati del Comune di Lecco come segue: Sezione Urbana GER foglio 2 particella 2795 sub 726 Cat. A/2 Classe 3
consistenza 6,5 vani superficie catastale totale mq 139 totale escluse aree scoperte mq 122 rendita catastale € 1.107,80;
– Autorimessa di pertinenza dell'unita abitativa di cui sopra posta al piano S1 del fabbricato sito in Lecco (LC), Via
Magnodeno n. Snc, identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Lecco come segue: Sezione Urbana GER foglio 2
particella 2796 sub 206 Cat. C/6 Classe 5 consistenza mq 39 superficie catastale totale mq 44 rendita catastale € 247,74;
Le parti convengono che il prezzo del summenzionato trasferimento viene stabilito nell'ammontare risultante dalla somma algebrica dei seguenti importi:
(i) Euro 11.600,00.
(ii) 50% del residuo debito, che risulterà sussistente alla data dell'atto notarile di trasferimento, inerente il mutuo in essere con la Banca BNL S.p.A., garantito da ipoteca gravante sull'immobile in oggetto.
Le parti convengono inoltre che le modalità di pagamento del corrispettivo di cui sopra saranno le seguenti:
(i) quanto alla somma di Euro 3.000,00 mediante bonifico bancario in favore di alla data del rilascio della Parte_2
casa coniugale.
(ii) quanto alla somma di Euro 8.600,00 mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine di Parte_2
contestualmente all'atto notarile di trasferimento.
iii) quanto al 50% del residuo debito, mediante accollo della detta meta di mutuo da parte della IG.ra Parte_1
contestualmente all'atto notarile di trasferimento.
Quanto all'accollo di cui al suddetto punto iii) le parti convengono quanto segue:
pagina 3 di 6 A) Nel caso in cui la Banca BNL S.p.A. dichiari di liberare il IG. la IG.ra si impegna sin Parte_2 Parte_1
d'ora a versare le rate mensili del mutuo come da piano di ammortamento risultante alla data dell'atto notarile di trasferimento.
B) Nel caso in la Banca BNL S.p.A. non presti il consenso alla liberazione del IG. la IG.ra Parte_2 [...]
si impegna sin d'ora ad estinguere integralmente il debito residuo in unica soluzione entro la data dell'atto Pt_1
notarile di trasferimento.
I coniugi si obbligano a stipulare il rogito notarile, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla notifica della sentenza di separazione, presso il Notaio individuato dalla IG.ra Le spese dell'atto notarile connesse e dipendenti saranno a Pt_1
carico della IG.ra . Parte_1
Si precisa, sin d'ora, che le disposizioni patrimoniali di cui sopra, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) L'assegno unico per il figlio sarà percepito nella misura del 100% da con il consenso della IG.ra Parte_2 [...]
Pt_1
8) L'autovettura Toyota CHR tg FP336KV di proprietà della IG.ra resterà al IG. La Parte_1 Parte_2
IG.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito l'autovettura di cui sopra ed il IG. si Parte_1 Parte_2
impegna ad acquistare entro la fine di aprile 2025 e le spese relative al passaggio di proprietà saranno poste a carico del
IG. Pt_2
9) La IG.ra dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti dell' associazione RAMADA A.p.s. Parte_1
presieduta dal IG. e derivante dai contratti di prestito stipulati in data 18.11.2019 e 29.04.2020 per Parte_2
complessivi Euro 50.000,00 dichiarando di non avere più nulla a pretendere per ogni ragione connessa e/o dipendente dai predetti prestiti.
10) I coniugi negano reciprocamente il consenso alla divulgazione e/o pubblicazione, con ogni mezzo, di fotografie e/o video ritraenti il figlio minore salvo deroghe approvate da entrambi i genitori. Persona_1
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che proprietà e godimento dei beni mobili e somme di denaro sono già stati definiti bonariamente tra loro, e con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per questioni economiche dipendenti e non dal rapporto di coniugio.
- Nulla per le spese del presente procedimento.
pagina 4 di 6 - Mandare alla Cancelleria il compimento di tutte le necessarie annotazioni relative all' avvenuta separazione dei coniugi presso il Comune di Lecco.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 3.7.2025 ricorso congiunto di separazione, Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 18.6.2021 in Lecco;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 18.10.2021), oggi ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate,
che non risultano in contrasto con l'interesse della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.8.1987, e (c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
civile in Lecco il 18.6.2021 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 29), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
pagina 5 di 6 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6