Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/10/2023, n. 14659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14659 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 14659/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9065 del 2023, proposto da
AL RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'esecuzione
della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1323/2022 pubbl. il 28/12/2022 RG n. 756/2022 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva di darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1323/2022 pubbl. il 28/12/2022RG n. 756/2022.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione al corretto pagamento delle somme disposte nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta dalla sentenza i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata sentenza.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 90 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Non sussistono i presupposti per concedere le astreinte, traducendosi in una penalità di mora derivante dalla mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta.
Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 800,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO