Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 367-1/2024 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 351, comma 2, c.p.c. iscritto al n. 367-1 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) e (C.F. ) rappresentati e difesi, per procura
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 in atti, dall'avv. Giuseppe Ferraro e dall'avv. Eugenio Mulé ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Caltanissetta, via Malta n. 73,
Ricorrenti-appellanti
CONTRO
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2 CodiceFiscale_5
(C.F. ), (C.F. ), CP_3 CodiceFiscale_6 CP_4 CodiceFiscale_7
gli ultimi tre in proprio e quali eredi di (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_8 deceduto a Palermo il 27 dicembre 2013, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Iacona,
Resistenti-appellati
P. IVA n. in persona del Curatore pro- Controparte_5 P.IVA_1
tempore, C.F. , C.F.: Controparte_6 CodiceFiscale_9 Controparte_7 [...]
, C.F.: , C.F._10 CP_8 CodiceFiscale_11
Resistenti-appellati contumaci
1
************
La Corte,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2025 dal Consigliere
istruttore dott.ssa Flavia Strazzanti , il quale si è riservato di riferire al Collegio alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025;
rilevato che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 700/2024 pubblicata il 09/09/2024, a definizione dei giudizi riuniti RG n. 279/2011 e RG n.417/2012 ha così statuito: “ Ordina ai promissari
convenuti , , Controparte_6 Parte_1 Parte_3 Parte_2
e di restituire con immediatezza agli attori ed agli CP_8 Controparte_7 CP_1 eredi dell'attore ovvero a e Persona_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
liberi dalle cisterne in essi presenti, gli immobili siti in Caltanissetta, in prossimità della via Silvio Pellico, rispettivamente oggetto dei singoli preliminari di acquisto dagli stessi contratti con la società CP_5 in bonis;
rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione avanzata da Controparte_5
e dagli eredi di nei confronti dei convenuti , CP_1 Persona_1 Controparte_6
, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_8 CP_7
”, compensando le spese di atp e le spese di lite;
[...]
ritenuto che la sentenza impugnata, rilevava:
- in punto di fatto, che i proprietari e affidavano in appalto la CP_1 Persona_1
ristrutturazione di un immobile costituito da plurime unità abitative, tra loro autonome, alla
Società Alba ST RL (società che successivamente veniva dichiarata fallita nel 2011) e stipulavano contestualmente contratto preliminare con il quale i predetti proprietari committenti si obbligavano a trasferire una porzione degli immobili oggetto di ristrutturazione alla medesima società appaltatrice che, a sua volta, li prometteva in vendita a , CP_5 Controparte_6 Parte_1
, e e ,
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_7 CP_8
- che nel giudizio con RG n. 279/2011 la Curatela del agiva in Controparte_5
giudizio contro e per chiedere la risoluzione del contratto di CP_1 Persona_1
appalto e la pronuncia di sentenza in luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c.,
- che nel diverso giudizio riunito con RG N. 417/2012 e CP_1 Persona_1
chiedevano contro la Curatela domanda di risoluzione del contratto preliminare, domanda di restituzione dell'edificio oggetto del detto contratto, domanda di risarcimento dei danni e di rimozione delle cisterne idriche ubicate nel giardino adiacente e contro i terzi promissari acquirenti , , , Controparte_6 Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_8
e domande di restituzione delle unità immobiliari, di condanna al
[...] Controparte_7
pagamento di un'indennità di occupazione e di rimozione delle cisterne,
2 - che i promissari di costituiti, , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 Parte_3
e chiedevano di dichiarare l'inammissibilità o di rigettare le domande
[...] Parte_2 proposte dai fratelli e, in via riconvenzionale, chiedevano di emettere sentenza che tenesse CP_1
luogo del contratto di vendita non concluso tra i proprietari e la società e, Controparte_5 inoltre, tra quest'ultima società ed essi promissari acquirenti, e, in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di rilascio proposta dai fratelli , di condannare questi ultimi al CP_1 risarcimento del danno per le migliorie apportate sugli immobili,
- che la Curatela del convenuta, in via riconvenzionale Controparte_5
domandava, contro i fratelli , risoluzione del solo contratto di appalto e domanda ex art. CP_1
2332 cc di stipula forzosa del contratto avente ad oggetto il trasferimento di una parte degli immobili oggetto di ristrutturazione,
- che con sentenza non definiva emessa nel corso del giudizio n. 14/14 in data 14/1/2014 veniva statuita l'inammissibilità delle domande, proposte da e nei CP_1 Persona_1 confronti della Curatela di risoluzione del contratto Parte_4 preliminare del 22.2.2002, di restituzione dell'edificio oggetto del contratto, di risarcimento dei danni e di rimozione delle cisterne idriche, ritenendo che tali domande andassero proposte innanzi al GD, nonché l'inammissibilità delle domande, proposte da , , Controparte_6 Parte_1
e nei confronti della Curatela del Parte_3 Parte_2 [...]
e, infine, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di appalto Controparte_5 avanzata dalla Parte_5
- che il Giudice Delegato al fallimento della società dichiarava inammissibile Controparte_5
la domanda di risoluzione del contratto preliminare del 22.2.2002 per inadempimento della promissaria acquirente in bonis e dichiarava che la Curatela non era Controparte_5
subentrata in luogo del fallito ai sensi degli articoli 72 e 81 L. fall. nel contratto stipulato dalla società con i NI , CP_5 CP_1
- che all'udienza del 23.5.2018 il Curatore del fallimento, rinunciava espressamente alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. avanzata in via principale nel giudizio n. R.G. 279/2011 ed in via riconvenzionale nel giudizio, riunito, n. R.G, 417/2012;
considerato che la sentenza impugnata:
- delimitava l'oggetto del giudizio alle domande di restituzione delle unità immobiliari, di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione e di rimozione delle cisterne avanzate dai NI
nei confronti dei promissari , , , CP_1 Controparte_6 Parte_1 Parte_3
e , aventi causa da in Parte_2 CP_8 Controparte_7 Controparte_5 bonis;
- premessa la chiusura della procedura fallimentare dichiarata dal Tribunale di Caltanissetta per mancanza di attivo e che ogni provvedimento del GD era oramai inoppugnabile e definitivo,
3 accoglieva la domanda di restituzione degli immobili proposta dai nei confronti di CP_1 Parte_1
, , odierni appellanti, e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
e motivando che “venuta meno la possibilità concreta Controparte_9 Controparte_7
di ottenere una sentenza definitiva che faccia luogo di ognuno di tali singoli preliminari ( si metta
attenzione alla circostanza che operata la rinuncia da parte del alla domanda ex art. CP_5
2932 cc nei confronti dei , nessun passaggio dominicale vi é stato in favore del CP_1 CP_5
) ognuno dei singoli promissari in atto occupa senza titolo l'immobile promessogli in vendita” e, inoltre, ordinava, che le cisterne ubicate negli immobili venissero rimosse a cura e spese dei convenuti obbligati alla restituzione,
- rigettava la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione avanzata dai NI per CP_1
mancanza di allegazioni e prove in ordine alla possibilità che l'immobile potesse essere messo a frutto non in astratto, ma in base ad una progettualità specifica,
- rigettava la domanda di risarcimento per le migliorie apportate dai singoli promissari agli immobili argomentando che la posizione del promissario cha abbia ricevuto in anticipo e prima della stipula del definitivo la disponibilità del bene immobile oggetto del preliminare è
assimilabile unicamente a quella di detentore qualificato sicché non è legittima la pretesa del pagamento della migliorie apportate agli immobili, trattandosi di un beneficio che spetta unicamente al possessore di buona fede e rilevando altresì la mancanza di allegazioni specifiche e prove;
rilevato che avverso la sentenza citata hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3
, e che con ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c. depositato in data
[...] Parte_2
20.2.2025 gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
rilevato che il Presidente di Sezione ha accolto l'istanza di inibitoria “inaudita altera parte” con decreto del 24.2.2025 ritenendo la sussistenza di gravi motivi di urgenza;
rilevato che gli appellanti con il gravame:
- hanno chiesto la declaratoria di nullità di tutti gli atti processuali successivi alla dichiarazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuta chiusura del Controparte_5
e, quindi, anche della sentenza appellata, avendo omesso il Tribunale di dichiarare interrotto il giudizio nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo,
- hanno dedotto che essi appellanti non sono occupanti e detentori sine titulo bensì legittimi possessori o detentori in forza di contratto preliminare stipulato tra i fratelli e la CP_1 [...]
e di quelli stipulati tra la e gli stessi appellanti e che Controparte_5 Controparte_5 pertanto, finché non vi sarà una pronuncia di risoluzione o di adempimento sui predetti contratti,
nessuna restituzione degli immobili può essere pronunciata,
4 - hanno contestato che le cisterne siano state collocate da essi e che si trovino negli immobili promessi in vendita da essi abitati deducendo altresì che tali manufatti sono a servizio anche dell'abitazione di un terzo, non citato in giudizio,
- hanno fatto valere che la disciplina applicabile, nel caso in cui non si tengano in considerazione i contratti ancora oggi validi efficaci e vigenti, è quella del possesso con la conseguenza che il possessore di buona fede ha diritto ad ottenere il valore corrispondente alle migliorie ovvero l'incremento di valore di ciascun immobile in considerazione delle opere eseguite;
rilevato che gli appellanti richiamando, quanto al fumus dell'impugnazione, il proprio atto di appello,
deducano, quanto al periculum in mora, che «gli immobili di cui i signori chiedono, con atto di CP_1
precetto, la restituzione in forza della sentenza n. 700/2024 del Tribunale di Caltanissetta costituiscono
le rispettive abitazioni degli odierni istanti che ivi abitano con i rispettivi nuclei familiari. Gli istanti medesimi, invero, non hanno altri immobili da destinare ad abitazione cosicché l'esecuzione della sentenza determinerebbe che gli stessi istanti verrebbero buttati in mezzo alla strada. Vale la pena evidenziare che gli istanti sono disponibili ad acquistare gli immobili di cui all'ordine di restituzione per valore stimato secondo i prezzi di mercato della città di Caltanissetta»;
rilevato che, nel presente procedimento per inibitoria - e anche nel giudizio di appello - si sono costituiti gli appellati , , i quali hanno CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
chiesto il rigetto della richiesta avanzata dagli appellanti di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza appellata;
ritenuto che
la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. nel testo modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 è subordinata alla manifesta fondatezza della spiegata impugnazione o, in alternativa, al pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti,
ritenuto pertanto che il provvedimento di inibitoria implica, per un verso, la delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso la valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire -anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato - dall'esecuzione della sentenza, che deve essere non solo grave, ma anche irreparabile,
ovvero produttivo di conseguenze non suscettibili di riparazione in caso di accoglimento dell'appello,
ritenuto, con valutazione propria di questa fase e rimessa al merito ogni più approfondita considerazione, che i motivi di appello vanno attentamente scrutinati e che si ritiene sussistente il
periculum in mora poiché la perdita della propria abitazione costituisce un pregiudizio grave,
determinando la perdita del luogo che costituisce il centro di aggregazione e unificazione della famiglia con lesione di bisogni primari della persona,
5 ritenuto infatti che parte appellata non contesta che gli immobili oggetto di restituzione siano stati adibiti ad abitazione da parte degli appellanti e che, d'altro canto, le buone capacità economiche degli appellanti
- genericamente allegate e quandanche provate - e la disponibilità di altri immobili da parte di Pt_2
e - peraltro alcuni in comproprietà a terzi ed esclusa la rilevanza dei terreni (cfr.
[...] Parte_3
visure catastali prodotte da parte appellata)-, non esclude il pregiudizio per il nucleo familiare degli appellanti a reperire una diversa soluzione abitativa;
P.Q.M.
visti gli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza n.
700/2024 pubblicata il 09/09/2024, a definizione dei giudizi riuniti RG n. 279/2011 e n. RG 417/2012.
Spese del presente procedimento al definitivo.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio 31 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
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