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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/07/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 166/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
dott. Vincenzo Pupilella Presidente dott. Rita Pasqualina Curci consigliere dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 166/2023 R.G. Lav.promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Cialella Francesco, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti appellante
contro
: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Balducci Ottavio Antonio e Cristinzio Gabriele, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto in data 8/11/2019, dinanzi al Tribunale di Isernia, Parte_1 citava in giudizio la chiedendo di “Accertare e/o dichiarare il Controparte_1
diritto del sig. a percepire dalla in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., le differenze retributive e contributive ma-turate in virtù del rapporto di lavoro
a tempo pieno svoltosi secondo quanto dedotto nel presente ricorso ovvero quanto ritenuto di giustizia all'esito del processo. Condannare quindi la predetta convenuta al pagamento in favore del sig. della somma complessiva lorda pari a 76.527,93 Euro a titolo di Parte_1
differenze retributive maturate a vario titolo come indicato nel conteggio di cui al presente ricorso, ovvero quel-la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi le-gali; nonché al versamento della dovuta contribuzione prevista per legge. In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA e CPA ai sensi del D.M. n. 55/2014 con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Deduceva, a riguardo, di aver lavorato presso la società in qualità di autotrasportatore, dal 24/10/2016 al 29/12/2016 con contratto a tempo determinato, poi prorogato fino al 30/06/2017, e successivamente con contratto a tempo indeterminato fino al 09/03/2019 (data delle dimissioni volontarie) e che, sebbene formalmente assunto a tempo parziale per 47 ore settimanali, in realtà aveva lavorato per più di 90 ore settimanali, sei giorni su sette, in alcuni casi anche la domenica, senza assentarsi mai per malattia e non usufruendo di giorni di riposo ferie e/o permessi, ricevendo una retribuzione media mensile di € 2.800,00. Affermava, altresì, che i cedolini paga erano stati elaborati, dalla in modo mendace ed artato. Controparte_1
2. Si costituiva la contrastando le avverse deduzioni e deducendo, in Controparte_1
particolare, la regolare corresponsione di tutte le retribuzioni così come previsto dal contratto di lavoro (produceva, a tale proposito, le buste paga relative alle mensilità oggetto del giudizio).
Evidenziava, altresì, che tutti gli automezzi facenti parte della propria flotta e condotti dagli autisti erano dotati di cronotachigrafo digitale, obbligatorio ai sensi dell'art. 179, comma 1, C.d.S., il quale memorizza in maniera non modificabile tutte le informazioni necessarie per gli organi di vigilanza, quali il tempo di guida, nonché quello di lavoro e di riposo, la velocità, i guasti, gli errori, i controlli di polizia, i dati del conducente, e che per le imprese, come la Controparte_1 elencate dall'art. 8 del D.Lgs. 234/2007, vige l'obbligo di tenere un apposito registro su cui annotare l'orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili. Quanto alla domanda relativa alle ferie, sosteneva che il aveva goduto di un periodo Pt_1
superiore rispetto a quello maturato, mentre in riferimento alle assenze per malattia, che il ricorrente affermava di non avere mai effettuato, produceva certificazione per l'assenza dal 4 al 9 febbraio
2019. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso con il favore delle spese.
3. Il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso, ritenendo che non fossero state provate le pretese azionate. Evidenziava come dalle risultanze istruttorie, sebbene confermata l'esistenza del rapporto di lavoro tra il e la che l'attività lavorativa comportasse Pt_1 Controparte_1 anche il carico e lo scarico delle merci sugli automezzi, che il si recasse anche all'estero Pt_1
per le consegne, non fosse stata fornita la prova delle asserite 90 ore lavorative settimanali svolte dal ricorrente nel corso del rapporto, data la presenza del cronotachigrafo digitale, né della mancata fruizione di ferie e permessi. Riteneva irrilevante la doglianza relativa alle mansioni, poiché non contestato l'inquadramento operato dall'azienda.
4. Avverso tale decisione proponeva appello chiedendone la riforma. Parte_1
Con l'unico motivo di gravame denunciava l'errore del primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie. Deduceva, al riguardo, che il giudicante non avrebbe considerato la circostanza secondo la quale la prestazione lavorativa, consistente nel trasporto di merci, avrebbe natura discontinua, poiché caratterizzata dall'alternanza di tempo lavoro e pause di riposo e, pertanto, richiedere, nel caso di specie, di provare per testi lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'orario ordinario costituirebbe una probatio diabolica. Sulla base di tali considerazioni, dunque, secondo l'appellante, dalle risultanze probatorie il Tribunale di Isernia avrebbe dovuto dedurre che
“a seconda dei viaggi che venivano effettuati anche all'estero le ore lavorate non potevano essere che sicuramente superiori a quelle indicate nel contratto di lavoro” (cfr. atto di appello – pag. 3).
Aggiungeva, inoltre, che la circostanza secondo la quale il avrebbe svolto anche attività di Pt_1
carico e scarico di veicoli e furgoni sul camion per il trasporto, avrebbe dovuto essere considerata, dal primo giudice, non come richiesta di accertare un inquadramento superiore, ma come attività lavorativa prestata al di fuori dell'orario di lavoro. Il primo giudice, quindi, non avrebbe dato il giusto rilievo al tempo impiegato nell'attività di carico e scarico delle merci ma, soprattutto, non avrebbe tenuto conto del fatto che entrambi i testi avrebbero confermato la circostanza che tale attività rientrava tra le mansioni degli autotrasportatori.
Affermava, pertanto, di avere assolto all'onere probatorio poiché i testi avrebbero “ampiamente confermato la natura discontinua e variegata della prestazione di lavoro degli autotrasportatori e, nello specifico, dell'appellante, che effettuava viaggi all'estero, che poteva rientrare anche il sabato, la domenica e il lunedì, che in una settimana poteva anche prestare più di 10 ore di lavoro, e che impiegava per ogni viaggio ore di lavoro al di fuori di quello ordinario per il carico e lo scarico delle merci. Anche l'inciso “se si voleva” riferito al teste sig. fa presumere che l'elasticità Tes_1 degli orari di lavoro al di là del limite stabilito contrattualmente!” (cfr. atto di appello – pag. 5).
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (successivamente rinunciata in data 07/11/2023), l'accertamento e/o dichiarazione del proprio diritto a percepire dalla le differenze retributive e Controparte_1 contributive maturate, con condanna dell'appellata al pagamento della somma lorda pari ad
€76.527,93, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al versamento della dovuta contribuzione prevista per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Si costituiva la resistendo all'impugnazione e deducendo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del proposto appello poiché basato sulla mera indicazione dei fatti enunciati ma non provati e ritenuti contrari alle conclusioni del giudizio di primo grado. Faceva rilevare la tardiva introduzione della pretesa circa il carattere discontinuo della prestazione di lavoro, eccependo, al riguardo, che ogni pretesa circa tale discontinuità poteva ritenersi esclusa, considerato l'inquadramento contrattuale del nella mansione derivante dal livello 3S del CCNL Pt_1
“Trasporto Merci – Spedizione – Logistica”.
Nel merito eccepiva la regolare corresponsione della retribuzione calcolata come da contratto e mai contestata. Quanto alle assenze per malattia, ferie/permessi e orari di lavoro, riproponeva le eccezioni già dedotte in primo grado, in particolare relativamente all'utilizzo del cronotachigrafo digitale, strumento obbligatorio installato su tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose di peso superiore a 3,5 tonnellate immatricolati dopo il 1°maggio 2006 che memorizza in maniera non modificabile i dati relativi a “tempo di guida, tempo di lavoro, tempo di riposo, tempo di disposizione, velocità, eventi guasti, errori, controlli di polizia, dati del conducente, tracciato, etc”.
Concludeva, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità o rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dall'appellata, che si è riportata alle conclusioni già rassegnate, la causa è stata decisa.
********************
L'appello è inammissibile. L'appellante non ha chiarito le ragioni alla base dell'impugnazione, impedendo di fatto al Collegio di individuare le doglianze mosse alla sentenza impugnata ed effettivamente rilevanti per la fattispecie in esame.
E' noto che “In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (Cass. sez. I, sentenza n. 21566 del
18.9.2017).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato, con ordinanza n. 26151/2023 dell'8 settembre 2023 che “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U., 27199/2017). In questa prospettiva
interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ.
- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 2320/2023)”.
Nel caso di specie parte appellante si limita a riproporre i fatti e motivi contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, specificare le ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe errato adottando la decisione di rigetto del ricorso.
Né, tantomeno, risultano indicate le parti della sentenza di primo grado carenti sotto il profilo della motivazione, nonché i punti del proprio ricorso non adeguatamente valutati ai fini della decisione finale.
Infatti, l'appellante ha dedotto solo che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda in quanto, poiché i testi hanno confermato che il svolgeva attività di autotrasportatore e Pt_1 che spesso si recava all'estero, che partiva il lunedì, rientrando il venerdì il sabato o la domenica mattina (“dipende da come erano i viaggi” – cfr. dichiarazione del teste ) da ciò Testimone_2
avrebbe dovuto ricavare la prova che questi svolgeva attività lavorativa per più di 47 ore settimanali, senza, però confrontarsi, con la motivazione della sentenza che contiene la complessiva valutazione delle prove orali e documentali (in particolare le risultanze del cronotachigrafo).
L' appello è , pertanto, inammissibile, per violazione dei criteri di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo non potendo operare l'esonero di cui all'art 152 disp. att c.p.c. relativo alle sole cause previdenziali.
5. Non ricorrono invece i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello avendo egli certificato condizioni reddituali per l'esonero da detto contributo..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia del 29/09/2023, proposto con ricorso qui depositato il 04/11/2023, da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori di legge.
Campobasso, 14 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella