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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 195 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 195 /2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Auria e Letizia Benvenuto, come Controparte_1 da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
Convenuta
e
Controparte_2
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Opposizione avviso di accertamento esecutivo ex art. 32 D. lgs. n.150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti 1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla
[...]
per conto del CP_1 Controparte_3 2) annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla per conto del Controparte_1
, in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare Controparte_3 che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e Parte_1 CP_3 sanzioni;
con caducazione e annullamento di ogni altro atto conseguenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”
pagina 1 di 5 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Si precisano pertanto le conclusioni concludendo affinchè il Tribunale adìto accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 737 del 01.12.2022 emesso da a carico di per i motivi Controparte_1 Parte_1 tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta e memorie depositate e, per l'effetto, respinga l'opposizione proposta dall'attrice con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022 notificatole a mezzo PEC da quale Controparte_1 concessionario per la riscossione nell'interesse del e con cui le era stato ingiunto Controparte_2 il pagamento della somma di Euro 11.158,00 a titolo di canone unico patrimoniale per il 2021, oltre interessi e sanzioni pecuniarie. sosteneva che tale richiesta fosse illegittima, erronea e ingiustificata e ne chiedeva Pt_1
l'annullamento per i motivi di seguito esposti:
1. Assenza di occupazione del suolo pubblico: l'opponente rilevava di non essere titolare di alcuna concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di e di non aver mai CP_3 realizzato o installato infrastrutture proprie sul territorio comunale.
L'azienda precisava, infatti, che il proprio servizio di telefonia fissa era erogato senza l'utilizzo di proprie reti, ma attraverso l'infrastruttura di TIM S.p.A., quale reale titolare della rete di accesso e delle autorizzazioni necessarie.
Di conseguenza, non si sarebbe configurata alcuna occupazione diretta o indiretta del suolo pubblico da parte di e conseguentemente alcun obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale. Pt_1
2. Errata interpretazione e applicazione della normativa di riferimento: l'avviso di accertamento impugnato si basava sull'articolo 1 co. 831 L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che disciplina il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico. Tale norma era stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 5 co. 1quinquies D.L. n. 146/2021, il quale, secondo la tesi dell'attrice, avrebbe chiarito che:
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (nel caso specifico, TIM);
gli operatori che si avvalgono di infrastrutture di terzi non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento.
Pertanto, l'inserimento di tra i soggetti tenuti al pagamento del canone avrebbe rappresentato Pt_1 una palese violazione della normativa vigente, in quanto la società non aveva alcun titolo concessorio né un rapporto diretto con il per l'occupazione del suolo pubblico. CP_3
3. Violazione del principio del contraddittorio e difetto di accertamento: l'avviso di accertamento sarebbe stato altresì viziato sotto il profilo procedurale, in quanto non preceduto da alcuna verifica concreta da parte del sulla presunta occupazione del suolo pubblico;
non era CP_3 stata concessa alcuna possibilità di contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso; l'accertamento risultava privo di una motivazione adeguata, essendosi controparte limitata a una formula generica di presunta occupazione senza alcun riscontro oggettivo.
La normativa vigente all'art. 1 co. 821 e 822 L. n. 160/2019 prevedeva invece che, in caso di presunta occupazione abusiva, l'ente locale avrebbe dovuto effettuare un'apposita contestazione tramite un verbale della Polizia Locale. Contestazione assente, nel caso di specie, sì da rendere l'accertamento illegittimo. pagina 2 di 5 Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le argomentazioni di Controparte_1 Pt_1 sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento, basandosi sulle seguenti argomentazioni. L'art. 1 co. 831 della L. n.160/2019 stabilisce che il canone deve essere pagato sia dal soggetto titolare della concessione (TIM) sia dagli operatori che utilizzano in via mediata l'infrastruttura, come che fornisce servizi di telecomunicazione nel utilizzando la rete TIM Pt_1 CP_3 CP_2 tramite accordi commerciali con quest'ultima (VULA, NGA, SLU). L'uso delle infrastrutture pubbliche non sarebbe riservato al solo concessionario, ma coinvolgerebbe anche le aziende che ne traggono beneficio economico, come Pt_1
In secondo luogo, l'interpretazione autentica della normativa di riferimento avrebbe confermato comunque l'obbligo di pagamento del canone unico in capo all'opponente. Infatti, la L. n. 178/2020 di modifica dell'art. 1 co. 831 L. n. 160/2019, ha introdotto il concetto di soggettività passiva mediata, sicché anche gli operatori che utilizzano anche solo in via indiretta il suolo pubblico sarebbero obbligati a corrispondere il canone in proporzione alle utenze servite.
La convenuta negava inoltre l'applicabilità al caso di specie della normativa di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 co. 14quinquies D.L. n. 146/2021, secondo cui il canone sarebbe dovuto solo dal titolare della concessione, non venendo in rilievo i settori dell'energia elettrica e del gas e la distinzione tra società di distribuzione e società di vendita, ma il settore delle telecomunicazioni, in alcun modo oggetto di tale interpretazione.
Così ricostruita la normativa di riferimento, il sistema di ripartizione del canone avrebbe comunque evitato duplicazioni, garantendo equità fiscale: il calcolo del CUP avviene infatti sulla base del numero di utenze ed è ripartito tra i diversi operatori.
Mentre in passato, TIM/Telecom Italia era l'unico soggetto obbligato al pagamento, con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e l'aumento del numero di operatori telefonici, il carico fiscale sarebbe stato nuovamente ridistribuito.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di rigettare CP_1
l'opposizione avversaria, rilevando che- in caso contrario- aderendo alle argomentazioni avversarie, si sarebbe verificata una perdita di gettito per il e un'ingiustificata agevolazione per Controparte_3 gli operatori che utilizzavano la rete senza versare alcun contributo.
Il regolarmente citato in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata Controparte_3 la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per i motivi che seguono. Nella versione originaria dell'art. 1 co. 831 L. n.160/2019 il canone unico era dovuto solo dal soggetto titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico (in questo caso TIM).
Con la citata modifica del co. 831, è stata introdotta la figura della soggettività passiva mediata, sicché anche gli utilizzatori materiali delle infrastrutture di proprietà di una società terza, concessionaria, possono essere ritenuti obbligati al pagamento del canone.
Tale normativa è stata poi oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5 co. 14quinquies D.L.
n. 146 /2021 convertito in L. n. 215 /2021, che ha chiarito che: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, pagina 3 di 5 regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
Ciò significa che nei settori in cui esiste una separazione tra proprietario delle infrastrutture e soggetto che si occupa della successiva vendita, obbligato al pagamento del canone unico è esclusivamente il concessionario e non anche l'utilizzatore- venditore del bene.
Nel caso di specie, da un lato TIM risulta proprietaria delle infrastrutture e – in quanto tale- titolare della concessione rilasciata dal e, dall'altro, sulla scorta di rapporti Controparte_2 Pt_1 contrattuali intrattenuti con TIM, è a sua volta operatore telefonico che in parte utilizza le infrastrutture ancora di proprietà di TIM e in parte utilizza proprie infrastrutture, per erogare i medesimi servizi.
Dunque, applicando l'art. 5 co. 14quinquies del D.L. n. 146 /2021, convertito in L. n. 251 /2021, non sarebbe tenuta al pagamento richiesto canone unico come previsto dall'art. 1 co. 831 L. Pt_1
160/2019.
La tesi sostenuta dall'agente della riscossione è tuttavia nel senso di inapplicabilità della normativa citata, che detta una deroga alla regola generale di cui all'art. 1 co. 831 cit. e che- venendo in rilievo anche nel caso di specie una occupazione mediata del suolo pubblico da parte di la Parte_1 medesima sarebbe tenuta al pagamento del canone unico.
Ebbene, ciò che non convince dell'impostazione seguita dalla convenuta è l'interpretazione della nozione di “occupazione mediata” e utilizzazione materiale dell'infrastruttura, in quanto rilevanti ai fini dell'imposizione del canone.
E' vero che l'art. 1 co. 831 nella nuova formulazione prevede che il canone unico sia dovuto dall'utilizzatore anche se non concessionario, ma solo ove si configuri non già qualunque utilizzazione, ma una utilizzazione materiale1 delle infrastrutture.
Analizzando la modalità di utilizzo della rete TIM da parte di emerge che nel caso di specie Pt_1 non risulta provato dalla parte che vi era onerata che abbia installato o gestito infrastrutture Pt_1 nel Comune di atteso che il servizio viene erogato mediante l'accesso solo virtuale alla rete CP_3
TIM tramite tecnologia VULA, senza alcuna occupazione materiale del suolo pubblico.
Non risulta cioè provato che l'attrice abbia materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, avendo invece l'opponente sin da subito contestato di essersi limitata ad un collegamento virtuale alle infrastrutture TIM già esistenti, sulla base di pregressi accordi commerciali.
Questo tipo di utilizzo non configura una occupazione mediata del suolo pubblico e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, non la utilizza per posare Pt_1 propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria- occupante. E cioè la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.
Non può dirsi quindi integrato il presupposto oggettivo del canone: difetta una nuova occupazione del suolo da parte di che non ha in alcun modo utilizzato materialmente le infrastrutture del Pt_1 1 Presupposto oggettivo dell'imposizione fiscale è cioè rimasto, anche a seguito della modifica dell'art. 831 co.1 L. n. 160/2019, l'occupazione del territorio comunale. pagina 4 di 5 concessionario TIM, essendosi limitata ad un mero collegamento virtuale tramite cavi già presenti e in precedenza posati dalla concessionaria.
Aderire ad una diversa impostazione, condurrebbe sì ad una duplicazione del canone, versato sia da
TIM che da al Comune pur a fronte della medesima occupazione. Pt_1
In conclusione, l'opposizione merita l'accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese di lite – tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali ancora in corso- meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, Parte_1
2) annulla l'avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022;
3) accerta che nulla deve versare al a titolo di Canone Parte_1 Controparte_2
Unico ex art. 1 co. 831 L. n. 160 /2019 e relative indennità e sanzioni di cui all'atto impugnato;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in La Spezia, in data 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 195 /2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione
Attrice contro rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Auria e Letizia Benvenuto, come Controparte_1 da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
Convenuta
e
Controparte_2
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: Opposizione avviso di accertamento esecutivo ex art. 32 D. lgs. n.150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti 1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla
[...]
per conto del CP_1 Controparte_3 2) annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla per conto del Controparte_1
, in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare Controparte_3 che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e Parte_1 CP_3 sanzioni;
con caducazione e annullamento di ogni altro atto conseguenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”
pagina 1 di 5 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Si precisano pertanto le conclusioni concludendo affinchè il Tribunale adìto accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 737 del 01.12.2022 emesso da a carico di per i motivi Controparte_1 Parte_1 tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta e memorie depositate e, per l'effetto, respinga l'opposizione proposta dall'attrice con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022 notificatole a mezzo PEC da quale Controparte_1 concessionario per la riscossione nell'interesse del e con cui le era stato ingiunto Controparte_2 il pagamento della somma di Euro 11.158,00 a titolo di canone unico patrimoniale per il 2021, oltre interessi e sanzioni pecuniarie. sosteneva che tale richiesta fosse illegittima, erronea e ingiustificata e ne chiedeva Pt_1
l'annullamento per i motivi di seguito esposti:
1. Assenza di occupazione del suolo pubblico: l'opponente rilevava di non essere titolare di alcuna concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di e di non aver mai CP_3 realizzato o installato infrastrutture proprie sul territorio comunale.
L'azienda precisava, infatti, che il proprio servizio di telefonia fissa era erogato senza l'utilizzo di proprie reti, ma attraverso l'infrastruttura di TIM S.p.A., quale reale titolare della rete di accesso e delle autorizzazioni necessarie.
Di conseguenza, non si sarebbe configurata alcuna occupazione diretta o indiretta del suolo pubblico da parte di e conseguentemente alcun obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale. Pt_1
2. Errata interpretazione e applicazione della normativa di riferimento: l'avviso di accertamento impugnato si basava sull'articolo 1 co. 831 L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che disciplina il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico. Tale norma era stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 5 co. 1quinquies D.L. n. 146/2021, il quale, secondo la tesi dell'attrice, avrebbe chiarito che:
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (nel caso specifico, TIM);
gli operatori che si avvalgono di infrastrutture di terzi non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento.
Pertanto, l'inserimento di tra i soggetti tenuti al pagamento del canone avrebbe rappresentato Pt_1 una palese violazione della normativa vigente, in quanto la società non aveva alcun titolo concessorio né un rapporto diretto con il per l'occupazione del suolo pubblico. CP_3
3. Violazione del principio del contraddittorio e difetto di accertamento: l'avviso di accertamento sarebbe stato altresì viziato sotto il profilo procedurale, in quanto non preceduto da alcuna verifica concreta da parte del sulla presunta occupazione del suolo pubblico;
non era CP_3 stata concessa alcuna possibilità di contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso; l'accertamento risultava privo di una motivazione adeguata, essendosi controparte limitata a una formula generica di presunta occupazione senza alcun riscontro oggettivo.
La normativa vigente all'art. 1 co. 821 e 822 L. n. 160/2019 prevedeva invece che, in caso di presunta occupazione abusiva, l'ente locale avrebbe dovuto effettuare un'apposita contestazione tramite un verbale della Polizia Locale. Contestazione assente, nel caso di specie, sì da rendere l'accertamento illegittimo. pagina 2 di 5 Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le argomentazioni di Controparte_1 Pt_1 sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento, basandosi sulle seguenti argomentazioni. L'art. 1 co. 831 della L. n.160/2019 stabilisce che il canone deve essere pagato sia dal soggetto titolare della concessione (TIM) sia dagli operatori che utilizzano in via mediata l'infrastruttura, come che fornisce servizi di telecomunicazione nel utilizzando la rete TIM Pt_1 CP_3 CP_2 tramite accordi commerciali con quest'ultima (VULA, NGA, SLU). L'uso delle infrastrutture pubbliche non sarebbe riservato al solo concessionario, ma coinvolgerebbe anche le aziende che ne traggono beneficio economico, come Pt_1
In secondo luogo, l'interpretazione autentica della normativa di riferimento avrebbe confermato comunque l'obbligo di pagamento del canone unico in capo all'opponente. Infatti, la L. n. 178/2020 di modifica dell'art. 1 co. 831 L. n. 160/2019, ha introdotto il concetto di soggettività passiva mediata, sicché anche gli operatori che utilizzano anche solo in via indiretta il suolo pubblico sarebbero obbligati a corrispondere il canone in proporzione alle utenze servite.
La convenuta negava inoltre l'applicabilità al caso di specie della normativa di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 co. 14quinquies D.L. n. 146/2021, secondo cui il canone sarebbe dovuto solo dal titolare della concessione, non venendo in rilievo i settori dell'energia elettrica e del gas e la distinzione tra società di distribuzione e società di vendita, ma il settore delle telecomunicazioni, in alcun modo oggetto di tale interpretazione.
Così ricostruita la normativa di riferimento, il sistema di ripartizione del canone avrebbe comunque evitato duplicazioni, garantendo equità fiscale: il calcolo del CUP avviene infatti sulla base del numero di utenze ed è ripartito tra i diversi operatori.
Mentre in passato, TIM/Telecom Italia era l'unico soggetto obbligato al pagamento, con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e l'aumento del numero di operatori telefonici, il carico fiscale sarebbe stato nuovamente ridistribuito.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di rigettare CP_1
l'opposizione avversaria, rilevando che- in caso contrario- aderendo alle argomentazioni avversarie, si sarebbe verificata una perdita di gettito per il e un'ingiustificata agevolazione per Controparte_3 gli operatori che utilizzavano la rete senza versare alcun contributo.
Il regolarmente citato in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata Controparte_3 la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per i motivi che seguono. Nella versione originaria dell'art. 1 co. 831 L. n.160/2019 il canone unico era dovuto solo dal soggetto titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico (in questo caso TIM).
Con la citata modifica del co. 831, è stata introdotta la figura della soggettività passiva mediata, sicché anche gli utilizzatori materiali delle infrastrutture di proprietà di una società terza, concessionaria, possono essere ritenuti obbligati al pagamento del canone.
Tale normativa è stata poi oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5 co. 14quinquies D.L.
n. 146 /2021 convertito in L. n. 215 /2021, che ha chiarito che: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, pagina 3 di 5 regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
Ciò significa che nei settori in cui esiste una separazione tra proprietario delle infrastrutture e soggetto che si occupa della successiva vendita, obbligato al pagamento del canone unico è esclusivamente il concessionario e non anche l'utilizzatore- venditore del bene.
Nel caso di specie, da un lato TIM risulta proprietaria delle infrastrutture e – in quanto tale- titolare della concessione rilasciata dal e, dall'altro, sulla scorta di rapporti Controparte_2 Pt_1 contrattuali intrattenuti con TIM, è a sua volta operatore telefonico che in parte utilizza le infrastrutture ancora di proprietà di TIM e in parte utilizza proprie infrastrutture, per erogare i medesimi servizi.
Dunque, applicando l'art. 5 co. 14quinquies del D.L. n. 146 /2021, convertito in L. n. 251 /2021, non sarebbe tenuta al pagamento richiesto canone unico come previsto dall'art. 1 co. 831 L. Pt_1
160/2019.
La tesi sostenuta dall'agente della riscossione è tuttavia nel senso di inapplicabilità della normativa citata, che detta una deroga alla regola generale di cui all'art. 1 co. 831 cit. e che- venendo in rilievo anche nel caso di specie una occupazione mediata del suolo pubblico da parte di la Parte_1 medesima sarebbe tenuta al pagamento del canone unico.
Ebbene, ciò che non convince dell'impostazione seguita dalla convenuta è l'interpretazione della nozione di “occupazione mediata” e utilizzazione materiale dell'infrastruttura, in quanto rilevanti ai fini dell'imposizione del canone.
E' vero che l'art. 1 co. 831 nella nuova formulazione prevede che il canone unico sia dovuto dall'utilizzatore anche se non concessionario, ma solo ove si configuri non già qualunque utilizzazione, ma una utilizzazione materiale1 delle infrastrutture.
Analizzando la modalità di utilizzo della rete TIM da parte di emerge che nel caso di specie Pt_1 non risulta provato dalla parte che vi era onerata che abbia installato o gestito infrastrutture Pt_1 nel Comune di atteso che il servizio viene erogato mediante l'accesso solo virtuale alla rete CP_3
TIM tramite tecnologia VULA, senza alcuna occupazione materiale del suolo pubblico.
Non risulta cioè provato che l'attrice abbia materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, avendo invece l'opponente sin da subito contestato di essersi limitata ad un collegamento virtuale alle infrastrutture TIM già esistenti, sulla base di pregressi accordi commerciali.
Questo tipo di utilizzo non configura una occupazione mediata del suolo pubblico e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, non la utilizza per posare Pt_1 propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria- occupante. E cioè la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.
Non può dirsi quindi integrato il presupposto oggettivo del canone: difetta una nuova occupazione del suolo da parte di che non ha in alcun modo utilizzato materialmente le infrastrutture del Pt_1 1 Presupposto oggettivo dell'imposizione fiscale è cioè rimasto, anche a seguito della modifica dell'art. 831 co.1 L. n. 160/2019, l'occupazione del territorio comunale. pagina 4 di 5 concessionario TIM, essendosi limitata ad un mero collegamento virtuale tramite cavi già presenti e in precedenza posati dalla concessionaria.
Aderire ad una diversa impostazione, condurrebbe sì ad una duplicazione del canone, versato sia da
TIM che da al Comune pur a fronte della medesima occupazione. Pt_1
In conclusione, l'opposizione merita l'accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese di lite – tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali ancora in corso- meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, Parte_1
2) annulla l'avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022;
3) accerta che nulla deve versare al a titolo di Canone Parte_1 Controparte_2
Unico ex art. 1 co. 831 L. n. 160 /2019 e relative indennità e sanzioni di cui all'atto impugnato;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in La Spezia, in data 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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