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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/01/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 16251/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16251/2022 R.G.
TRA
n. a SA RP (AV) il 27/04/1951 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LIPARDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI CP_1
MASSIMILIANO, MOSCARIELLO CARMEN e CAPASSO ERMINIO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 15/12/2022 la ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato in data 16.12.2020 domanda amministrativa all' per il riconoscimento dello status di portatore di CP_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992, che non aveva avuto esito positivo;
di aver, poi, proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari, legittimanti la pretesa fatta valere, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si costituiva e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente carente e non condivisibile per l'errato esame del quadro morboso lamentato.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha esaminato la documentazione medica versata in atti, dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione.
Ed in particolare, il consulente nominato, dottor ha considerato la perizianda affetta da: Per_1
Spondilodiscoartrosi diffusa con lieve impegno funzionale sulla capacità statico-deambulatoria, colangite recidivata per litiasi biliare sottoposta a ERCP in colecistectomizzata ed epatopatia cronica” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, il consulente nominato, pronunciandosi su ciascuna patologia sofferta, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico della ricorrente è caratterizzato sostanzialmente da diversi ricoveri per episodi di colangite determinata da calcolosi del coledoco risolti con ERCP.
Mentre l'apparato osteoarticolare è interessato da fenomeni degenerativi a carico della colonna vertebrale con discopatie multiple e ridotta ampiezza di alcune vertebre. Per quanto rilevato all'esame clinico eseguito in sede di o. p. vi è lieve impegno funzionale, difatti le capacità statico- deambulatorie sono del tutto autonome”.
2 Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo nonché chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Ed infatti, l'istante si è limitato ad una contestazione generica che si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Si evidenzia, infine, che la ricorrente unitamente al ricorso ha depositato nuova documentazione Org medica (certificato fisiatrico rilasciato dall' in data 18.10.2022) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1183/2022 R.G e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16251/2022 R.G.
TRA
n. a SA RP (AV) il 27/04/1951 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LIPARDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI CP_1
MASSIMILIANO, MOSCARIELLO CARMEN e CAPASSO ERMINIO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 15/12/2022 la ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato in data 16.12.2020 domanda amministrativa all' per il riconoscimento dello status di portatore di CP_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992, che non aveva avuto esito positivo;
di aver, poi, proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari, legittimanti la pretesa fatta valere, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si costituiva e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale considerato da parte ricorrente carente e non condivisibile per l'errato esame del quadro morboso lamentato.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha esaminato la documentazione medica versata in atti, dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione.
Ed in particolare, il consulente nominato, dottor ha considerato la perizianda affetta da: Per_1
Spondilodiscoartrosi diffusa con lieve impegno funzionale sulla capacità statico-deambulatoria, colangite recidivata per litiasi biliare sottoposta a ERCP in colecistectomizzata ed epatopatia cronica” ma, tuttavia, ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, il consulente nominato, pronunciandosi su ciascuna patologia sofferta, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico della ricorrente è caratterizzato sostanzialmente da diversi ricoveri per episodi di colangite determinata da calcolosi del coledoco risolti con ERCP.
Mentre l'apparato osteoarticolare è interessato da fenomeni degenerativi a carico della colonna vertebrale con discopatie multiple e ridotta ampiezza di alcune vertebre. Per quanto rilevato all'esame clinico eseguito in sede di o. p. vi è lieve impegno funzionale, difatti le capacità statico- deambulatorie sono del tutto autonome”.
2 Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo nonché chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Ed infatti, l'istante si è limitato ad una contestazione generica che si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
3 Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Si evidenzia, infine, che la ricorrente unitamente al ricorso ha depositato nuova documentazione Org medica (certificato fisiatrico rilasciato dall' in data 18.10.2022) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1183/2022 R.G e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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