Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli letti gli atti, esaminati i verbali di causa e i documenti sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione scritta ha pronunciato nel proc. iscritto al n21168/2023 la seguente
SENTENZA
tra nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
SANT (NA) alla Via G. Carducci, n. 12 , presso lo studio dell'avv. Felice Bianco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t. ing Controparte_1 [...]
, con sede in alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata CP_2 CP_1 e difesa, giusta procura in calce rilasciata su supporto cartaceo separato dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in alla via dei Mille CP_1
n. 47
Resistente
OGGETTO : Licenziamento disciplinare
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 15 novembre 2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 l' , chiedendo fosse dichiarata la nullità illegittimità o fosse Controparte_1 annullato il licenziamento disciplinare senza preavviso, comunicatogli in data
21.3.2023, previa sospensione del procedimento, spese vinte da distrarsi. Ha esposto:
1) di essere stato dipendente della Controparte_3
, dal 17.10.1988 al 30.11.2019, adibito al reparto di radiologia
[...] dell' con la qualifica di operatore socio sanitario;
Controparte_4
2) di aver visto attivato nei suoi confronti con nota del 24.02.2017, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001, previa acquisizione dell'informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativa al procedimento penale n. 265114/2014 R.GNR. a suo carico;
3) dopo la sentenza del Tribunale Penale di Napoli del 2.12.2022, di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, era stato riattivato in data 3.1.2023 il procedimento disciplinare, all'esito del quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso con comunicazione del 21/03/2023;
1
5) di essere stato, medio tempore, posto in quiescenza in data 1.12.2019;
6) di aver appellato la sentenza penale sicchè il procedimento è sub judice in attesa della fissazione della udienza della Corte di Appello;
7) di aver interesse alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per porsi al riparo di richieste restitutorie di somme e/ o altra utilità promananti dalla PA.
Ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento disciplinare per carenza di giusta causa, ritenendo l'espulsione fondata su circostanze di fatto insussistenti e comunque per il minimo danno patito dalla PA, per mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. Ha lamentato la violazione dell'art. 653 c.p.p., là dove prevede che solo 'la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso'; in ogni caso, la condotta assunta dalla contestazione disciplinare alla quiescenza del
1.12.2019 è stata ineccepibile insistendo per la sospensione del processo civile in attesa della pronuncia in sede penale.
Cont Nel costituirsi tempestivamente, la convenuta ha resistito alla domanda confutandola estensivamente in fatto e in diritto, rivendicando la correttezza del proprio operato argomentando della idoneità degli accertamenti effettuati in sede penale, ad essere utilizzati in sede disciplinare e della legittimità del licenziamento successivo alla messa in quiescenza del lavoratore. Ha concluso per la reiezione del ricorso e di tutte le domande formulate perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto e non provate, spese vinte.
Istruita la causa in via documentale, dopo il deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda non è meritevole di accolgimento .
Per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre soffermarsi dapprima sulla doglianza relativa alla mancata sospensione del procedimento disciplinare nonché sulla connessa questione concernente la efficacia del giudicato penale nel giudizio di responsabilità disciplinare.
Occorre premettere che l'art. 55 ter del d. lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d. lgs.
n. 150 del 2009, ha apportato importanti modifiche sia alla facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, sia nei rapporti tra questo e il processo penale. In particolare, secondo la disposizione sopra citata: 'Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per
2 le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per
i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale .
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa''.
Dunque, il principio di carattere generale è quello di autonomia del giudizio, per cui, in presenza di un procedimento penale a carico del dipendente sottoposto per gli stessi fatti al giudizio disciplinare, quest'ultimo non deve necessariamente essere sospeso, ma può, secondo una valutazione discrezionale del datore di lavoro, andare avanti e concludersi con l'applicazione della sanzione disciplinare a prescindere dalla definizione del processo. Allo stesso modo, l'amministrazione, una volta sospeso il procedimento disciplinare, potrebbe riattivarlo anche prima della definizione di quello penale, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per portarlo a compimento. La Cassazione ha precisato che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro,
a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi
3 successivamente acquisiti consentano la decisione” (v. Cass. Sentenza n. 12662 del
13/05/2019 ).
La S.C., a tal proposito, chiarisce ancora: “se la sospensione è una facoltà dell'operare della PA, ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento dapprima sospeso anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile”.
Tale conclusione può ricavarsi dallo stesso art.55-ter, comma 1, che fissa il momento ultimo di durata della sospensione “fino al termine” del giudizio penale, dunque non esclude la ripresa in un momento anteriore;
la lettera della norma, comunque, per quel che qui interessa, autorizza a ritenere che tale momento ultimo deve identificarsi con la irrevocabilità della pronuncia penale.
Tanto discende dalla struttura stessa del procedimento penale, il quale non può produrre effetti se non una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile ed è fatto proprio dallo stesso art. 55-ter , là dove dispone che l'amministrazione debba tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 653 c.p.p. nelle determinazioni conclusive del procedimento disciplinare riaperto o ripreso, prevedendo, a tal fine, un peculiare meccanismo di rinnovazione di quest'ultimo per adeguare la pronuncia disciplinare agli esiti del giudizio penale.
Cont Tornando al caso di specie, la avuta conoscenza della informativa di reato della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha avviato il procedimento disciplinare, salvo poi, in data 12.06.2017 (rif. prot. 1782), legittimamente sospenderlo in ragione della complessità dell'accertamento dei fatti, che vedevano il coinvolgimento di una pluralità di dipendenti.
Parimenti, del tutto conforme al dettato normativo è la successiva determinazione, adottata in data 23.01.2023 (rif. prot. 1782), di riattivazione del procedimento disciplinare una volta intervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli, da cui Cont l'Ufficio per i procedimenti disciplinari della poteva trarre gli elementi di fatto necessari per la propria autonoma valutazione, compiutasi nel provvedimento espulsivo impugnato.
Ciò, si badi, non comporta alcuna violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost., posto che lo stesso concerne le garanzie relative alla attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può essere applicato, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa (cfr., ex multis, Cass. n. 41892 del 29.12.2021).
Ritenuta, pertanto, legittima, da un punto di vista procedimentale, la irrogazione della sanzione in pendenza del giudizio penale, va altresì disattesa la censura relativa al merito del provvedimento espulsivo.
Secondo la prospettazione del ricorrente, i fatti, come accertati nel giudizio penale – Cont e fatti propri dalla nella determina sanzionatoria - non soltanto difetterebbero di 'definitività', attesa la pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'Appello, ma
4 sarebbero pure sprovvisti di quel carattere di gravità tale da integrare la 'giusta causa' di licenziamento. Ciò in quanto, per effetto delle condotte tenute in costanza del rapporto lavorativo, egli stesso avrebbe percepito un profitto, con conseguente danno alla PA, di esiguo valore, consistente in 'poche centinaia di euro', che avrebbe provveduto a restituire 'attraverso il prelievo di importi dalla busta paga'. Inoltre, a suo giudizio, il provvedimento disciplinare ometteva di confrontarsi con le circostanze di fatto successive agli episodi contestati, in quanto non teneva in debita considerazione condotta professionale irreprensibile tenuta a seguito della sanzione.
Tali considerazioni non hanno pregio.
Già ritenuta, alla luce del principio di autonomia del giudizio penale dall'azione disciplinare, la irrilevanza del profilo relativo alla non definitività dell'accertamento fattuale contenuto nella sentenza – cui la contestazione disciplinare rinvia per la motivazione -, questo Giudice ritiene innanzitutto correttamente accertate le condotte penalmente rilevanti da parte del Tribunale, recependo integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto.
Tale modus operandi, che si sostanzia in una motivazione per relationem, è del tutto legittimo, in quanto non comporta alcun pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore, neanche prospettato, essendo costui pienamente al corrente di quei fatti e dei relativi mezzi di prova, per aver preso parte al processo penale a suo carico (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 10662 del 15/05/2014).
Peraltro, circa l'efficacia delle risultanze penali nel procedimento disciplinare e nel presente giudizio si ricorda che la P.A. può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere. La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che “non è rinvenibile nel d.lg. n. 165 del 2001, art.
55-bis , che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell' art. 55-ter , dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare;
la p.a. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (cfr. Cass., 6221/2021). Cont Nel caso in esame, l' ha formulato gli addebiti disciplinari per relationem ai capi di imputazione penale, richiamando altresì la sentenza n. 11597 del 2022, per poi elaborare i propri addebiti disciplinari tramite la contestazione della violazione di plurime disposizioni del Codice disciplinare del CCNL, Comparto Sanità, come evincibile dalla nota di riattivazione del procedimento disciplinare del 3.01.2023.
Ora, occorre comunque considerare che in questo giudizio non si deve verificare la sussistenza di una responsabilità penale in capo alla parte ricorrente per ogni singolo fatto, dovendo, invece, l'analisi riguardare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e cioè di un fatto talmente grave da aver reciso il vincolo fiduciario tra il pubblico dipendente e l'Amministrazione di appartenenza.
Le risultanze del processo penale, valutate autonomamente da parte della PA e non
5 smentite da quanto emerso nel presente giudizio, rivelano una condotta gravemente contraria al dovere del pubblico dipendente di osservare le leggi e gli obblighi di correttezza e buona fede ( art.1175 cc )nonché di diligenza (2104c.c.) .
Ciò in quanto, in base alle risultanze investigative, in numerose occasioni, lo provvedeva alla timbratura del badge nel marcatempo per alcuni dei suoi Pt_1 colleghi, recandosi in ospedale anche in un giorno in cui sarebbe stato formalmente in ferie;
nonché consegnava il proprio tesserino elettronico ad alcuni colleghi facendolo timbrare da costoro in uscita per risultare falsamente in servizio, assentandosi invece dal lavoro in orari antecedenti a quelli in cui avveniva la marcatura.
Il numero di episodi contestati, le modalità fraudolente con le quali sono stati commessi – consistite nella sistematica elusione dei dispositivi di rilevamento della presenza e nella indebita consegna del proprio badge a colleghi -, nonché la intensità del profilo intenzionale che li ha caratterizzati, sono tali da evidenziare la gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo della condotta dello . Pt_1
Nella sentenza penale si legge che il sig. “è in assoluto in termini Pt_1 quantitativi la persona per cui sono emerse il maggior numero di timbrature fraudolente”. (cfr. pag. 252 Sentenza del 21.02.2023) ed inoltre ha pure accertato che ricorrente sia stato responsabile per 502 episodi di attestazione fraudolenta della presenza al lavoro sia per sé sia per altri dipendenti.
Così accalrati fatti la PA ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali ed in particolare dell'art. 55 quater, comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 84 comma 9 punto 2) lett. a) del CCNL Comparto Sanità triennio 2019 – 2021.
Nello specifico, il CCNL Comparto Sanità triennio 2019 – 2021, all'art. 84 comma 9 punto 2) lett. a), prevede testualmente che: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 2) senza preavviso per: “le ipotesi considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001”. La disposizione di cui all'art. 55 quater comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001, prevede che: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.”
Le condotte accertate in sede penale con accertamento recepito dal datore di lavoro attengono proprio a specifiche condotte ritenute sia dal legislatore sia dalle parti sociali idonee a recidere definitivamete il vincolo fiduciario del rapporto sinallgmatico, tale da impedire la ripresa del rapporto .
Non vale a confutare tale conclusione la valutazione, offerta dal ricorrente, relativa alla entità del danno patrimoniale cagionato alla PA, dovendo la gravità dei fatti
6 addebitati essere apprezzata in relazione alla ripercussione che gli stessi hanno sul vincolo fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro: la compromissione di tale vincolo, invero, anche a fronte di un danno minimo, non potrebbe consentire una serena prosecuzione del rapporto. La particolare intensità della lesione,l'elemento doloso , la reiterazione dlele condotte cementate dal protratto inganno perpetrato scientemente e diffusamente anche in considerazione della rilevanza della funzione ricoperta dall'OSS nel panorama sociale e sanitario, non consente di nutrire sicuro affidamento sul futuro rispetto dei valori cui si deve informare la relazione lavorativa;
né tale fiducia può essere ripristinata per il solo fatto della diligenza con cui il ricorrente si è successivamente speso sul lavoro, finanche laddove fosse pienamente autentica e non indotta dalla contestazione disciplinare.
Alla luce di tanto, non vi sono dubbi sulla proporzionalità della sanzione concretamente irrogata, non risultando neppure che il fatto addebitato sia riconducibile a disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'applicazione di sanzioni conservative.
Da ultimo, giova precisare che è irrilevante che la sanzione espulsiva sia intervenuta all'indomani del collocamento in quiescenza del dipendente;
invero, secondo l'art. 55 bis, comma 9, D. Lgs. n. 165/2001 è legittima la sanzione disciplinare disposta nei confronti del dipendente in quiescenza, ai fini della regolarizzazione degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro n.20914/2019).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi tariffari in relazione al valore indeterminabile di media complessità e tenendo conto della attività istruttoria ridotta.
PQM
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Napoli lì 14 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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