Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4425 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4425 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALMIERI VALERIA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SEPE ANDREA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n° 10197/2004 del Tribunale di Napoli, depositata in data 7/10/2004, nel giudizio
RG. 36607/2003.
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economicamente indipendente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
revocare il contributo economico dovuto dal sig. alla signora per il CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio e dichiarare che nulla è più dovuto in suo favore in seguito e per Per_1
l'effetto della sopraggiunta indipendenza economica del sig. , che gli permette di vivere CP_2
in piena autonomia;
i patti e le condizioni di cui al presente ricorso saranno efficaci ed operanti, dal 1° marzo
2025;
I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano Parte_1 CP_1
e si danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi azione, ragione
e/o diritto, azionato e azionabile e di aver definito ogni reciproco rapporto di dare-avere.
Gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e per l'effetto il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n° 10197/2004 del Tribunale di
Napoli, depositata in data 7/10/2004, nel giudizio RG. 36607/2003, nei sensi dell'accordo sopra riportato;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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