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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3630 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2024, assunto in decisione all'udienza in data 06/05/2025 e vertente TRA nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare, In via principale
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Inverigo trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune, anno 1972, n. 55, Parte II, Serie A, ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- dare atto che i sig.ri e sono economicamente autosufficienti e pertanto alcun assegno _1 Pt_1 divorziale deve essere posto a carico di alcuna delle parti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre nei termini.”
*** Con ricorso depositato in data 29.05.2024 adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine Parte_1 di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di _1
, esponendo che dal loro matrimonio, contratto in data 21.10.1972 a Inverigo, erano nati i figli
[...]
e , ormai da tempo maggiorenni e non economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Il ricorrente esponeva che ormai da parecchi anni il consorzio coniugale era naufragato, tanto che in data 29.04.2008 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale dei coniugi e, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, la convivenza non si era mai più ricostituita. Relativamente alle questioni economiche, esponeva in merito all'indipendenza Parte_1 economica dei coniugi, specificando che, sebbene in sede di separazione fosse stato stabilito un assegno per il contributo al mantenimento a favore di , ormai da parecchio tempo la convenuta Controparte_1 prestava attività lavorativa dimostrando così piena autosufficienza economica. Inoltre, richiamata la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, insisteva per l'insussistenza di ogni presupposto per riconoscere tale beneficio alla controparte. All'udienza del 26.11.2024, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente il Giudice, constatava che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sebbene perfezionatasi per compiuta giacenza, non appariva sufficiente a garantire l'instaurazione del contraddittorio e per l'effetto disponeva la rinnovazione della stessa presso il luogo di lavoro di _1
.
[...]
All'udienza del 06.05.2025, rilevata la regolarità della notifica e preso nuovamente atto della mancata comparizione e costituzione della convenuta, il Giudice ne dichiarava la contumacia. Espletate le incombenze di rito, dall'audizione del ricorrente emergeva che costui non intratteneva alcun tipo di rapporto, e neppure aveva contatti, con da parecchi anni. Controparte_1
Dunque, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio;
tuttavia, preso atto della mancanza in atti del decreto di omologa della separazione, avendo la parte ricorrente depositato unicamente il ricorso per separazione consensuale con relativo decreto di fissazione di udienza, il Giudice con decreto del 07.05.2025 disponeva l'acquisizione in giudizio del predetto documento. Parte ricorrente ottemperava a quanto richiesto con nota di deposito del 05.06.2024 e all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 29.04.2008. Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta attorea e per l'effetto revocare l'attuale previsione di assegno di mantenimento in favore della moglie e non disporre un assegno divorzile a favore di . Controparte_1
Rileva che ha allegato di avere regolarmente adempiuto tutti gli impegni assunti Parte_1 nell'ambito della separazione consensuale. Rispetto al momento del giudizio separativo il ricorrente è andato in pensione, con conseguente diminuzione della capacità reddituale. Parte resistente non si è costituita e non ha pertanto formulato alcuna istanza al Tribunale.
ha allegato che era assunta presso il negozio “Boggi” di Milano, circostanza Pt_1 _1 indirettamente confermata dall'Ufficiale Giudiziario che ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla notifica presso l'esercizio commerciale poiché la destinataria era andata in pensione a dicembre 2024. Da ciò si evince che sta percependo una pensione. _1
Queste circostanze sono idonee e sufficienti a far ritenere non sussistenti i presupposti per l'assegno divorzile, essendo stato allegato e documentato dal ricorrente che la parte convenuta gode di redditi propri e adeguati per far fronte in autonomia al proprio sostentamento. Tanto premesso si ritiene accoglibile la richiesta del ricorrente di sospendere l'attuale corresponsione dell'assegno di mantenimento. III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/05/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Inverigo (CO) in data 21.10.1972 (e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) atto n. 55, parte II, serie A, anno 1972); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara cessata la corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di e a Parte_1 favore di . Controparte_1
IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2024, assunto in decisione all'udienza in data 06/05/2025 e vertente TRA nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare, In via principale
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Inverigo trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune, anno 1972, n. 55, Parte II, Serie A, ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- dare atto che i sig.ri e sono economicamente autosufficienti e pertanto alcun assegno _1 Pt_1 divorziale deve essere posto a carico di alcuna delle parti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre nei termini.”
*** Con ricorso depositato in data 29.05.2024 adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine Parte_1 di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di _1
, esponendo che dal loro matrimonio, contratto in data 21.10.1972 a Inverigo, erano nati i figli
[...]
e , ormai da tempo maggiorenni e non economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Il ricorrente esponeva che ormai da parecchi anni il consorzio coniugale era naufragato, tanto che in data 29.04.2008 il Tribunale di Monza omologava la separazione consensuale dei coniugi e, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, la convivenza non si era mai più ricostituita. Relativamente alle questioni economiche, esponeva in merito all'indipendenza Parte_1 economica dei coniugi, specificando che, sebbene in sede di separazione fosse stato stabilito un assegno per il contributo al mantenimento a favore di , ormai da parecchio tempo la convenuta Controparte_1 prestava attività lavorativa dimostrando così piena autosufficienza economica. Inoltre, richiamata la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, insisteva per l'insussistenza di ogni presupposto per riconoscere tale beneficio alla controparte. All'udienza del 26.11.2024, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente il Giudice, constatava che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sebbene perfezionatasi per compiuta giacenza, non appariva sufficiente a garantire l'instaurazione del contraddittorio e per l'effetto disponeva la rinnovazione della stessa presso il luogo di lavoro di _1
.
[...]
All'udienza del 06.05.2025, rilevata la regolarità della notifica e preso nuovamente atto della mancata comparizione e costituzione della convenuta, il Giudice ne dichiarava la contumacia. Espletate le incombenze di rito, dall'audizione del ricorrente emergeva che costui non intratteneva alcun tipo di rapporto, e neppure aveva contatti, con da parecchi anni. Controparte_1
Dunque, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio;
tuttavia, preso atto della mancanza in atti del decreto di omologa della separazione, avendo la parte ricorrente depositato unicamente il ricorso per separazione consensuale con relativo decreto di fissazione di udienza, il Giudice con decreto del 07.05.2025 disponeva l'acquisizione in giudizio del predetto documento. Parte ricorrente ottemperava a quanto richiesto con nota di deposito del 05.06.2024 e all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 29.04.2008. Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta attorea e per l'effetto revocare l'attuale previsione di assegno di mantenimento in favore della moglie e non disporre un assegno divorzile a favore di . Controparte_1
Rileva che ha allegato di avere regolarmente adempiuto tutti gli impegni assunti Parte_1 nell'ambito della separazione consensuale. Rispetto al momento del giudizio separativo il ricorrente è andato in pensione, con conseguente diminuzione della capacità reddituale. Parte resistente non si è costituita e non ha pertanto formulato alcuna istanza al Tribunale.
ha allegato che era assunta presso il negozio “Boggi” di Milano, circostanza Pt_1 _1 indirettamente confermata dall'Ufficiale Giudiziario che ha dato atto dell'impossibilità di procedere alla notifica presso l'esercizio commerciale poiché la destinataria era andata in pensione a dicembre 2024. Da ciò si evince che sta percependo una pensione. _1
Queste circostanze sono idonee e sufficienti a far ritenere non sussistenti i presupposti per l'assegno divorzile, essendo stato allegato e documentato dal ricorrente che la parte convenuta gode di redditi propri e adeguati per far fronte in autonomia al proprio sostentamento. Tanto premesso si ritiene accoglibile la richiesta del ricorrente di sospendere l'attuale corresponsione dell'assegno di mantenimento. III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/05/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Inverigo (CO) in data 21.10.1972 (e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) atto n. 55, parte II, serie A, anno 1972); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara cessata la corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di e a Parte_1 favore di . Controparte_1
IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona