Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Ordinanza cautelare 1 settembre 2022
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Evangelisti, con domicilio digitale come da p,e,c, da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata e Questura di Macerata, del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previe misure cautelari
- del provvedimento del Questore di Macerata – Div. PAS Cat. -OMISSIS-, con cui viene disposta la sospensione del procedimento di revoca del porto di fucile ad uso caccia e il ritiro del titolo;
- del verbale di sequestro amministrativo delle armi ex art. 38-39 TULPS del 31.03.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Macerata e di Ministero dell'Interno e di Questura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Nominato Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Cons. Carlo Modica de Mohac di Grisi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento con vittoria di spese.
In pendenza del giudizio, l’A.G.O. ha respinto il ricorso che lo stesso ricorrente aveva proposto avverso la sanzione contravvenzionale irrogatagli per fatti pregiudizialmente connessi a quelli per i quali sono stati emessi i provvedimenti impugnati con il ricorso in esame.
In conseguenza di tale sopravvenienza, con nota del 15 dicembre 2025, ritualmente depositata, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto con il predetto ricorso, non potendo trarre da esso alcuna concreta utilità (neanche in caso di accoglimento); e preferendo, a questo punto, proporre all’Amministrazione - non appena matureranno le condizioni temporali - una nuova istanza volta ad ottenere ex novo il porto di fucile per uso caccia.
Nel prendere atto della decisione del ricorrente e della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio - dal medesimo espressamente manifestata, unicamente alla intenzione di rinunciare alla domanda volta ad ottenere la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione - non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
In considerazione della richiamata dichiarazione, appare giusto ed equo compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.