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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047 /2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani visto l'art. 447 bis c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Franco Ballati (cod. fisc: ; Pec: C.F._2
; Fax: 0573/27650) e Francesco Ballati (Cod. Fisc.: Email_1
; PEC: elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso il loro studio in in Pistoia, Via delle Mura Urbane, 30,
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc. : ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Camilla Biondi (cod. fisc. indirizzo PEC: C.F._4
Email_3
- resistente -
Conclusioni: precisate all'udienza di discussione tenutasi in data 17.07.2025 .
Sui fatti di causa.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., notificato al in data 19.09.2023, il Controparte_1 ricorrente, IG. ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 181 del Parte_1
27.07.2023 con la quale il ha disposto: “a- la decadenza CP_1 CP_1 dall'assegnazione dell'alloggio ERP ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere m), p), n), e o) della , b- la risoluzione del contratto di locazione, come previsto dall'art. Parte_2
38 della legge Regionale Toscana n. 2/2019. Ordinava, altresì, all'assegnatario e componenti del nucleo familiare, di rilasciare l'alloggio entro 180 giorni dalla notifica della predetta ordinanza”. L'ordinanza impugnata sarebbe da ritenersi illegittima per le seguenti ragioni:
Pag. 1 a 8 Tardività del provvedimento: il avrebbe violato l'art. 38, co. 5, L.R.T. 2/2019, CP_1 adottando l'ordinanza oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni (inviate il 2.05.2023, ordinanza emessa il 27.07.2023).
Inadeguatezza dell'immobile della convivente: l'immobile intestato alla IG.ra Pt_3
(Lucca, Via del Borghetto) sarebbe inabitabile per gravi carenze strutturali e non
[...] conforme alle esigenze del nucleo familiare, composto da soggetti anziani e invalidi.
Errore nel calcolo ISEE: l'ISEE 2021 non avrebbe tenuto conto dell'invalidità della convivente, riconosciuta con decorrenza 15.05.2021, con conseguente errata applicazione della scala di equivalenza.
Applicazione dell'art. 40, co. 2, L.R.T. 2/2019: il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 sola rideterminazione del canone, trattandosi di assegnazione risalente al 2007, in regime previgente (L.R.T. 96/1996).
Questione di legittimità costituzionale: è stata sollevata l'illegittimità degli artt. 38 e 40
L.R.T. 2/2019 per violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., nonché degli artt. 14
CEDU e 5 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Le censure hanno riguardato:
-l'assenza di clausole di salvaguardia per soggetti ultrasessantacinquenni con invalidità
-66%; -la disparità di trattamento tra Comuni;
la mancata previsione di un diritto all'acquisto dell'alloggio ERP per assegnatari storici.
Sulla base di tali argomenti difensivi il ricorrente ha concluso affinché sia dichiarata
“la nullità o l'annullamento dell'ordinanza di decadenza impugnata, per tutti i motivi esposti in atti e per violazione della normativa intertemporale vigente, del principio di proporzionalità , dell'obbligo istruttorio e dei diritti fondamentali;
in via subordinata, si chiede che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 3, lettere m),
n), o), p) e 40, comma 2, L.R.T. 2/2019 venga rimessa alla Corte. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto dedotto ed eccepito dal Controparte_1 ricorrente in particolare: la validità del termine di 30 giorni: il termine previsto dall'art. 38, co. 5, L.R.T. 2/2019 è ordinatorio e non perentorio, quindi l'ordinanza è valida anche se adottata oltre tale termine;
la titolarità di altro immobile da parte del nucleo familiare: la proprietà della convivente del ricorrente rientra nella previsione dell'art. 38, co. 3, lett. m), che fa riferimento al
Pag. 2 a 8 “nucleo familiare” non al solo assegnatario e l'idoneità abitativa è irrilevante ai fini della decadenza;
superamento dei limiti reddituali e patrimoniali: l'ISEE 2021 e il patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare superano i limiti previsti dalle lettere n), o) e p) dell'art. 38, co. 3; inapplicabilità dell'art. 40, co. 2: la norma transitoria si applica solo a chi, alla data di entrata in vigore della L.R.T. 2/2019, si trovava nelle condizioni di cui alle lettere m) e o), ma non anche alla lettera n) (ISEE). Poiché il superamento è avvenuto nel 2021, la norma non sarebbe applicabile;
infondatezza della questione di legittimità costituzionale: l'art. 38 prevede già una clausola di salvaguardia per soggetti con invalidità al 100%; l'autonomia regolamentare dei Comuni è garantita dall'art. 117, co. 6, Cost.; la mancata previsione del diritto all'acquisto dell'alloggio ERP non viola alcun diritto costituzionale;
la decadenza ha natura dichiarativa e automatica, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla base di tali argomenti difensivi ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza del 19.12.2023 il Giudice ha rimesso le parti in mediazione, ponendo a carico del ricorrente l'incombenza di introdurre il predetto procedimento;
nel procedimento instaurato il Comune di ha dichiarato di non poter aderire ritenendo CP_1 che la decadenza dal beneficio dell'alloggio popolare fosse disciplinata dalla legge e non derogabile in favore di un privato.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, ha fissato udienza per la discussione, concedendo i termini di legge per deposito di note conclusionali. La causa all'udienza del 17.7.2025 è stata decisa, dopo essere stata rimessa sul ruolo a seguito dell'eccezione di incostituzionalità formulata dal ricorrente in modo incompleto e poco chiaro, all'udienza di discussione del 16/1/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività del provvedimento impugnato
Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 38, comma 5, L.R.T. 2/2019 non è qualificato come perentorio. Anche volendo prescindere da tale dato normativo occorre evidenziare come la giurisprudenza prevalente (Cass. civ. n. 29095/2011; n. 31320/2021) abbia qualificato il provvedimento di decadenza come dichiarativo, con effetti ex tunc, e non costitutivo. Nel caso di specie, a seguito di accertamento da parte di (soggetto CP_2 gestore degli alloggi pubblici del Comune di ), con determina dirigenziale n. 181 CP_1
Pag. 3 a 8 del luglio 2013 il resistente ha disposto la decadenza di Parte_1 dall'assegnazione dell' alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Pescia (PT), Via
D. Anzillotti n. 1, per perdita dei requisiti di cui all'art. 38 comma 3, lettere n), m), o) e p) (cit. L.R.) per continuare a beneficiarne.
Più in dettaglio, la dichiarazione di decadenza è stata motivata sul rilievo che il nucleo familiare dell'assegnatario, in costanza di rapporto, avesse reddito mobiliare ed immobiliare che, sia singolarmente che complessivamente considerato, era di valore complessivo superiore al limite previsto dalla vigente normativa. L'intervento del provvedimento del deve ritenersi finalizzato a far emergere una decadenza che CP_1 si era già verificata ex lege. La censura del ricorre sul punto è infondata.
2. Sulla titolarità di altro immobile.
La titolarità dell'immobile da parte della convivente del ricorrente, parte del nucleo familiare, integra la causa di decadenza ex art. 38, comma 3, lett. m), L.R.T. 2/2019 che prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP qualora il nucleo familiare “sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato
A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25%
(euro 31.250,00) fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
Il ricorrente ha precisato che tale immobile, ubicato nel Comune di Lucca Via del
Borghetto, 48 , sarebbe inadeguato alle sue esigenze abitative e della sua convivente poste le loro condizioni di salute certificate, per il ricorrente, ai sensi della legge 104/92, con verbale della Commissione medica del 25.3.2003; per la convivente, ai sensi della legge
102/2009, con verbale del 19.5.2021.
Inoltre l'immobile presenterebbe i seguenti “gravi difetti strutturali”: scarichi della fognatura non collegati alla rete fognaria comunale della strada, per impossibilità di effettuare tale allacciamento;
rete dell'energia elettrica non a norma;
assenza dell'impianto di riscaldamento;
assenza di collegamento con la rete di distribuzione del gas;
bagno ubicato all'ultimo piano quindi difficile da raggiungere da parte dei ricorrenti con difficoltà a deambulare.
In ordine a tali deduzioni si impongono le seguenti considerazioni:
a) le caratteristiche dell'immobile acquistato dalla sig.ra sono rimaste Pt_3 destituite di adeguato sostegno probatorio: quelli che sono indicati come gravi difetti strutturali sono semplicemente elencati della parte, senza alcun oggettivo apprezzabile riscontro;
Pag. 4 a 8 b) l'inidoneità alla permanenza all'interno dell'immobile risulta confliggere con quanto dichiarato dalla stessa con l'attestazione del 2.5.2023 dove si legge Pt_3
“..l'immobile in oggetto, stato acquistato per i miei brevi riprese settimanali dalle pesante cariche familiari..”. Anche se con una sintassi non corretta, dalla stessa dichiarazione, si evince come l'abitazione sia stata comunque abitabile.
c) Gran parte dei difetti, indicati come posseduti dall'immobile, non sembrano tali, potendosi, di norma, il proprietario attivare con gli enti gestori per collegare ai
“servizi” l'immobile. La e quindi il ricorrente hanno affermato che tali Pt_3 allacciamenti non sarebbero possibili. Non hanno, tuttavia, spiegato il motivo né hanno prodotto le certificazioni tecniche necessarie per documentare tale impossibilità.
d) L'immobile è stato acquistato con valido ed efficace atto Notaio Per_1 registrato a Lucca il 17.6.2011. Nello stesso contratto le parti precisarono che oggetto della compravendita era un immobile ad uso civile abitazione;
le parti convennero sulla presenza nell'immobile degli impianti (seppur non conformi) a servizio dell'appartamento e la parte acquirente ( si accollò gli oneri e le Pt_3 spese eventualmente occorrenti per il loro adeguamento. Trattavasi comunque, quella oggetto di compravendita, di un'unità negoziale non abusiva ed adibita a civile abitazione con tutto ciò che ne consegue in ordine a tale impiego.
e) La richiesta di CTU sul punto, oltre ad essere irrilevante per quanto scritto nel punto seguente, si appalesa inammissibile in quanto proposta con chiari intenti esplorativi (Cfr. ex pluribus Cass. Civ. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
f) L'acquisto del predetto immobile, sulla base della documentazione versata nel fascicolo del processo, è risultato anche causa del venire meno delle condizioni economiche che consentono di continuare a beneficiare di un alloggio ERP. Come accertato dalla in fase di istruttoria, la Controparte_3 titolarità di diritti di proprietà, in capo ai componenti del nucleo familiare del ricorrente, ha fatto venire meno non solo il requisito dell'impossidenza di cui alla lettera m), ma ha portato anche ad un patrimonio complessivo del nucleo familiare, mobiliare ed immobiliare, superiore al limite massimo fissato in euro
100.000,00 (requisito della lettera n e p).
Pag. 5 a 8 D'altra parte dall'ISEE del 16.4.2021 (doc. 4 parte resistente) si legge, con riferimento al nucleo familiare del ricorrente, le seguenti voci considerevoli ed eloquenti: indice situazione reddituale di euro 7.638,68; indicatore di situazione patrimoniale (mobiliare/immobiliare) di euro 343.410,00; indicatore di situazione economica di euro 76.320,68.
Il motivo del ricorso deve ritenersi infondato.
3. Sulla situazione reddituale e patrimoniale
Il superamento dei limiti ISEE e patrimoniali è stato accertato e documentato dal CP_1 resistente. L'invalidità della IG.ra (convivente) è stata riconosciuta Pt_3 successivamente al periodo di riferimento (2021) e non può, come invece sostenuto dal ricorrente, incidere retroattivamente. L'eccezione del sul punto, deve ritenersi CP_1 fondata: la decadenza ex lege del ricorrente è stata accertata con il provvedimento impugnato, ma è da ricondurre alla revisione biennale del 2020 a fronte dell'accertamento dell'invalidità della del 23.11.2021. Pt_3
La decadenza, al momento di tale accertamento, si era già verificata: il di CP_1 CP_1 si è limitato a farla emergere secondo il dettato normativo dell'art. 38 cit secondo cui: “
..1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune… (omissis) 3. Il Comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario..”.
Il motivo di impugnazione risulta, pertanto, infondato.
4. Sulla normativa intertemporale
Secondo la lettura data dalla parte ricorrente nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 40, co. 2, L.R.T. 2/2019 in base alla quale il avrebbe dovuto CP_1 procedere alla sola rideterminazione del canone, trattandosi di assegnazione risalente al
2007, in regime previgente (L.R.T. 96/1996).
In verità, da una semplice lettura, si evince come l'art. 40, comma 2, L.R.T. 2/2019 si possa applicare soltanto ai casi in cui il superamento dei limiti sia riconducibile alle sole lettere m) e o) sopra richiamate. Nel caso di specie, è stato superato anche il limite ISEE
(lett. n) che esclude l'applicabilità della norma transitoria.
Anche questa censura al provvedimento impugnato, deve ritenersi infondata.
Pag. 6 a 8
5. Sulla questione di legittimità costituzionale.
L'eccezione di incostituzionalità avanzata dal ricorrente riguarda gli artt. 38 e 40 L.R.T.
2/2019 per violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., nonché degli artt. 14 CEDU e 5
e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità essendo, nel combinato normativo richiamato, assenti clausole di salvaguardia per soggetti ultrasessantacinquenni con invalidità superiore 66%; mettendo in luce una disparità di trattamento tra Comuni e la mancata previsione di un diritto all'acquisto dell'alloggio
ERP per assegnatari storici.
Le censure sono generiche e non rilevanti ai fini della decisione, in quanto la decadenza
è fondata su presupposti oggettivi;
documentati e vertenti su previsioni legislative e regolamentari emanate nel rispetto delle rispettive attribuzioni e nell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'Enti territoriali.
La normativa regionale non appare manifestamente irragionevole o discriminatoria e l'eccezione sollevata si appalesa manifestamente infondata.
Il richiamo fatto al regolamento del laddove valorizza, ai fini della CP_1 CP_4 parte ricorrente, l'invalidità a partire dalla percentuale del 66% è da ritenersi inconferente sia perché non vincolante per il sia perché lo stesso Ente, Controparte_1 nell'estrinsecazione della propria autonomia decisionale territoriale/amministrativa, si è dotato di un regolamento che nell'art. 30 prevede particolari forme di tutela per portatori di invalidità al 100%, handicap gravi, ultrasettantacinquenni...
Il caso prospettato dal ricorrente non rientra in alcuna delle specifiche ipotesi e del resto ogni Comune ha autonomia regolamentare ai sensi dell'art. 117, co. 6, Cost., e non è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di altri Comuni.
Il mancato riconoscimento all'assegnatario del diritto all'acquisto dell'alloggio ERP assegnato deve ritenersi non in contrasto con il dettato Costituzionale rientrando, anche in questo caso, nella potestà regolamentare dell'Ente territoriale fornire i contorni normativi dell'attribuzione degli alloggi contemperando, per tal via, le esigenze di tutela di coloro che rientrino nelle categorie “protette” con la ridotta disponibilità delle risorse per farvi fronte.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Sulle spese processuali.
Pag. 7 a 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 2047 / 2023 RG, introdotto da contro il Parte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni altra diversa eccezione, Controparte_1 deduzione e richiesta respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida a titolo di compensi in euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia;
in euro 1.000,00 per la fase introduttiva;
in euro 2.500,00 per la fase di trattazione/ decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Pistoia lì 17/7/2025 Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani visto l'art. 447 bis c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Franco Ballati (cod. fisc: ; Pec: C.F._2
; Fax: 0573/27650) e Francesco Ballati (Cod. Fisc.: Email_1
; PEC: elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso il loro studio in in Pistoia, Via delle Mura Urbane, 30,
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc. : ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Camilla Biondi (cod. fisc. indirizzo PEC: C.F._4
Email_3
- resistente -
Conclusioni: precisate all'udienza di discussione tenutasi in data 17.07.2025 .
Sui fatti di causa.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., notificato al in data 19.09.2023, il Controparte_1 ricorrente, IG. ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 181 del Parte_1
27.07.2023 con la quale il ha disposto: “a- la decadenza CP_1 CP_1 dall'assegnazione dell'alloggio ERP ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere m), p), n), e o) della , b- la risoluzione del contratto di locazione, come previsto dall'art. Parte_2
38 della legge Regionale Toscana n. 2/2019. Ordinava, altresì, all'assegnatario e componenti del nucleo familiare, di rilasciare l'alloggio entro 180 giorni dalla notifica della predetta ordinanza”. L'ordinanza impugnata sarebbe da ritenersi illegittima per le seguenti ragioni:
Pag. 1 a 8 Tardività del provvedimento: il avrebbe violato l'art. 38, co. 5, L.R.T. 2/2019, CP_1 adottando l'ordinanza oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni (inviate il 2.05.2023, ordinanza emessa il 27.07.2023).
Inadeguatezza dell'immobile della convivente: l'immobile intestato alla IG.ra Pt_3
(Lucca, Via del Borghetto) sarebbe inabitabile per gravi carenze strutturali e non
[...] conforme alle esigenze del nucleo familiare, composto da soggetti anziani e invalidi.
Errore nel calcolo ISEE: l'ISEE 2021 non avrebbe tenuto conto dell'invalidità della convivente, riconosciuta con decorrenza 15.05.2021, con conseguente errata applicazione della scala di equivalenza.
Applicazione dell'art. 40, co. 2, L.R.T. 2/2019: il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 sola rideterminazione del canone, trattandosi di assegnazione risalente al 2007, in regime previgente (L.R.T. 96/1996).
Questione di legittimità costituzionale: è stata sollevata l'illegittimità degli artt. 38 e 40
L.R.T. 2/2019 per violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., nonché degli artt. 14
CEDU e 5 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Le censure hanno riguardato:
-l'assenza di clausole di salvaguardia per soggetti ultrasessantacinquenni con invalidità
-66%; -la disparità di trattamento tra Comuni;
la mancata previsione di un diritto all'acquisto dell'alloggio ERP per assegnatari storici.
Sulla base di tali argomenti difensivi il ricorrente ha concluso affinché sia dichiarata
“la nullità o l'annullamento dell'ordinanza di decadenza impugnata, per tutti i motivi esposti in atti e per violazione della normativa intertemporale vigente, del principio di proporzionalità , dell'obbligo istruttorio e dei diritti fondamentali;
in via subordinata, si chiede che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 3, lettere m),
n), o), p) e 40, comma 2, L.R.T. 2/2019 venga rimessa alla Corte. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto dedotto ed eccepito dal Controparte_1 ricorrente in particolare: la validità del termine di 30 giorni: il termine previsto dall'art. 38, co. 5, L.R.T. 2/2019 è ordinatorio e non perentorio, quindi l'ordinanza è valida anche se adottata oltre tale termine;
la titolarità di altro immobile da parte del nucleo familiare: la proprietà della convivente del ricorrente rientra nella previsione dell'art. 38, co. 3, lett. m), che fa riferimento al
Pag. 2 a 8 “nucleo familiare” non al solo assegnatario e l'idoneità abitativa è irrilevante ai fini della decadenza;
superamento dei limiti reddituali e patrimoniali: l'ISEE 2021 e il patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare superano i limiti previsti dalle lettere n), o) e p) dell'art. 38, co. 3; inapplicabilità dell'art. 40, co. 2: la norma transitoria si applica solo a chi, alla data di entrata in vigore della L.R.T. 2/2019, si trovava nelle condizioni di cui alle lettere m) e o), ma non anche alla lettera n) (ISEE). Poiché il superamento è avvenuto nel 2021, la norma non sarebbe applicabile;
infondatezza della questione di legittimità costituzionale: l'art. 38 prevede già una clausola di salvaguardia per soggetti con invalidità al 100%; l'autonomia regolamentare dei Comuni è garantita dall'art. 117, co. 6, Cost.; la mancata previsione del diritto all'acquisto dell'alloggio ERP non viola alcun diritto costituzionale;
la decadenza ha natura dichiarativa e automatica, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla base di tali argomenti difensivi ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza del 19.12.2023 il Giudice ha rimesso le parti in mediazione, ponendo a carico del ricorrente l'incombenza di introdurre il predetto procedimento;
nel procedimento instaurato il Comune di ha dichiarato di non poter aderire ritenendo CP_1 che la decadenza dal beneficio dell'alloggio popolare fosse disciplinata dalla legge e non derogabile in favore di un privato.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, ha fissato udienza per la discussione, concedendo i termini di legge per deposito di note conclusionali. La causa all'udienza del 17.7.2025 è stata decisa, dopo essere stata rimessa sul ruolo a seguito dell'eccezione di incostituzionalità formulata dal ricorrente in modo incompleto e poco chiaro, all'udienza di discussione del 16/1/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività del provvedimento impugnato
Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 38, comma 5, L.R.T. 2/2019 non è qualificato come perentorio. Anche volendo prescindere da tale dato normativo occorre evidenziare come la giurisprudenza prevalente (Cass. civ. n. 29095/2011; n. 31320/2021) abbia qualificato il provvedimento di decadenza come dichiarativo, con effetti ex tunc, e non costitutivo. Nel caso di specie, a seguito di accertamento da parte di (soggetto CP_2 gestore degli alloggi pubblici del Comune di ), con determina dirigenziale n. 181 CP_1
Pag. 3 a 8 del luglio 2013 il resistente ha disposto la decadenza di Parte_1 dall'assegnazione dell' alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Pescia (PT), Via
D. Anzillotti n. 1, per perdita dei requisiti di cui all'art. 38 comma 3, lettere n), m), o) e p) (cit. L.R.) per continuare a beneficiarne.
Più in dettaglio, la dichiarazione di decadenza è stata motivata sul rilievo che il nucleo familiare dell'assegnatario, in costanza di rapporto, avesse reddito mobiliare ed immobiliare che, sia singolarmente che complessivamente considerato, era di valore complessivo superiore al limite previsto dalla vigente normativa. L'intervento del provvedimento del deve ritenersi finalizzato a far emergere una decadenza che CP_1 si era già verificata ex lege. La censura del ricorre sul punto è infondata.
2. Sulla titolarità di altro immobile.
La titolarità dell'immobile da parte della convivente del ricorrente, parte del nucleo familiare, integra la causa di decadenza ex art. 38, comma 3, lett. m), L.R.T. 2/2019 che prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP qualora il nucleo familiare “sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato
A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25%
(euro 31.250,00) fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”.
Il ricorrente ha precisato che tale immobile, ubicato nel Comune di Lucca Via del
Borghetto, 48 , sarebbe inadeguato alle sue esigenze abitative e della sua convivente poste le loro condizioni di salute certificate, per il ricorrente, ai sensi della legge 104/92, con verbale della Commissione medica del 25.3.2003; per la convivente, ai sensi della legge
102/2009, con verbale del 19.5.2021.
Inoltre l'immobile presenterebbe i seguenti “gravi difetti strutturali”: scarichi della fognatura non collegati alla rete fognaria comunale della strada, per impossibilità di effettuare tale allacciamento;
rete dell'energia elettrica non a norma;
assenza dell'impianto di riscaldamento;
assenza di collegamento con la rete di distribuzione del gas;
bagno ubicato all'ultimo piano quindi difficile da raggiungere da parte dei ricorrenti con difficoltà a deambulare.
In ordine a tali deduzioni si impongono le seguenti considerazioni:
a) le caratteristiche dell'immobile acquistato dalla sig.ra sono rimaste Pt_3 destituite di adeguato sostegno probatorio: quelli che sono indicati come gravi difetti strutturali sono semplicemente elencati della parte, senza alcun oggettivo apprezzabile riscontro;
Pag. 4 a 8 b) l'inidoneità alla permanenza all'interno dell'immobile risulta confliggere con quanto dichiarato dalla stessa con l'attestazione del 2.5.2023 dove si legge Pt_3
“..l'immobile in oggetto, stato acquistato per i miei brevi riprese settimanali dalle pesante cariche familiari..”. Anche se con una sintassi non corretta, dalla stessa dichiarazione, si evince come l'abitazione sia stata comunque abitabile.
c) Gran parte dei difetti, indicati come posseduti dall'immobile, non sembrano tali, potendosi, di norma, il proprietario attivare con gli enti gestori per collegare ai
“servizi” l'immobile. La e quindi il ricorrente hanno affermato che tali Pt_3 allacciamenti non sarebbero possibili. Non hanno, tuttavia, spiegato il motivo né hanno prodotto le certificazioni tecniche necessarie per documentare tale impossibilità.
d) L'immobile è stato acquistato con valido ed efficace atto Notaio Per_1 registrato a Lucca il 17.6.2011. Nello stesso contratto le parti precisarono che oggetto della compravendita era un immobile ad uso civile abitazione;
le parti convennero sulla presenza nell'immobile degli impianti (seppur non conformi) a servizio dell'appartamento e la parte acquirente ( si accollò gli oneri e le Pt_3 spese eventualmente occorrenti per il loro adeguamento. Trattavasi comunque, quella oggetto di compravendita, di un'unità negoziale non abusiva ed adibita a civile abitazione con tutto ciò che ne consegue in ordine a tale impiego.
e) La richiesta di CTU sul punto, oltre ad essere irrilevante per quanto scritto nel punto seguente, si appalesa inammissibile in quanto proposta con chiari intenti esplorativi (Cfr. ex pluribus Cass. Civ. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
f) L'acquisto del predetto immobile, sulla base della documentazione versata nel fascicolo del processo, è risultato anche causa del venire meno delle condizioni economiche che consentono di continuare a beneficiare di un alloggio ERP. Come accertato dalla in fase di istruttoria, la Controparte_3 titolarità di diritti di proprietà, in capo ai componenti del nucleo familiare del ricorrente, ha fatto venire meno non solo il requisito dell'impossidenza di cui alla lettera m), ma ha portato anche ad un patrimonio complessivo del nucleo familiare, mobiliare ed immobiliare, superiore al limite massimo fissato in euro
100.000,00 (requisito della lettera n e p).
Pag. 5 a 8 D'altra parte dall'ISEE del 16.4.2021 (doc. 4 parte resistente) si legge, con riferimento al nucleo familiare del ricorrente, le seguenti voci considerevoli ed eloquenti: indice situazione reddituale di euro 7.638,68; indicatore di situazione patrimoniale (mobiliare/immobiliare) di euro 343.410,00; indicatore di situazione economica di euro 76.320,68.
Il motivo del ricorso deve ritenersi infondato.
3. Sulla situazione reddituale e patrimoniale
Il superamento dei limiti ISEE e patrimoniali è stato accertato e documentato dal CP_1 resistente. L'invalidità della IG.ra (convivente) è stata riconosciuta Pt_3 successivamente al periodo di riferimento (2021) e non può, come invece sostenuto dal ricorrente, incidere retroattivamente. L'eccezione del sul punto, deve ritenersi CP_1 fondata: la decadenza ex lege del ricorrente è stata accertata con il provvedimento impugnato, ma è da ricondurre alla revisione biennale del 2020 a fronte dell'accertamento dell'invalidità della del 23.11.2021. Pt_3
La decadenza, al momento di tale accertamento, si era già verificata: il di CP_1 CP_1 si è limitato a farla emergere secondo il dettato normativo dell'art. 38 cit secondo cui: “
..1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune… (omissis) 3. Il Comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario..”.
Il motivo di impugnazione risulta, pertanto, infondato.
4. Sulla normativa intertemporale
Secondo la lettura data dalla parte ricorrente nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 40, co. 2, L.R.T. 2/2019 in base alla quale il avrebbe dovuto CP_1 procedere alla sola rideterminazione del canone, trattandosi di assegnazione risalente al
2007, in regime previgente (L.R.T. 96/1996).
In verità, da una semplice lettura, si evince come l'art. 40, comma 2, L.R.T. 2/2019 si possa applicare soltanto ai casi in cui il superamento dei limiti sia riconducibile alle sole lettere m) e o) sopra richiamate. Nel caso di specie, è stato superato anche il limite ISEE
(lett. n) che esclude l'applicabilità della norma transitoria.
Anche questa censura al provvedimento impugnato, deve ritenersi infondata.
Pag. 6 a 8
5. Sulla questione di legittimità costituzionale.
L'eccezione di incostituzionalità avanzata dal ricorrente riguarda gli artt. 38 e 40 L.R.T.
2/2019 per violazione degli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., nonché degli artt. 14 CEDU e 5
e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità essendo, nel combinato normativo richiamato, assenti clausole di salvaguardia per soggetti ultrasessantacinquenni con invalidità superiore 66%; mettendo in luce una disparità di trattamento tra Comuni e la mancata previsione di un diritto all'acquisto dell'alloggio
ERP per assegnatari storici.
Le censure sono generiche e non rilevanti ai fini della decisione, in quanto la decadenza
è fondata su presupposti oggettivi;
documentati e vertenti su previsioni legislative e regolamentari emanate nel rispetto delle rispettive attribuzioni e nell'esercizio della discrezionalità amministrativa dell'Enti territoriali.
La normativa regionale non appare manifestamente irragionevole o discriminatoria e l'eccezione sollevata si appalesa manifestamente infondata.
Il richiamo fatto al regolamento del laddove valorizza, ai fini della CP_1 CP_4 parte ricorrente, l'invalidità a partire dalla percentuale del 66% è da ritenersi inconferente sia perché non vincolante per il sia perché lo stesso Ente, Controparte_1 nell'estrinsecazione della propria autonomia decisionale territoriale/amministrativa, si è dotato di un regolamento che nell'art. 30 prevede particolari forme di tutela per portatori di invalidità al 100%, handicap gravi, ultrasettantacinquenni...
Il caso prospettato dal ricorrente non rientra in alcuna delle specifiche ipotesi e del resto ogni Comune ha autonomia regolamentare ai sensi dell'art. 117, co. 6, Cost., e non è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di altri Comuni.
Il mancato riconoscimento all'assegnatario del diritto all'acquisto dell'alloggio ERP assegnato deve ritenersi non in contrasto con il dettato Costituzionale rientrando, anche in questo caso, nella potestà regolamentare dell'Ente territoriale fornire i contorni normativi dell'attribuzione degli alloggi contemperando, per tal via, le esigenze di tutela di coloro che rientrino nelle categorie “protette” con la ridotta disponibilità delle risorse per farvi fronte.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Sulle spese processuali.
Pag. 7 a 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 2047 / 2023 RG, introdotto da contro il Parte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni altra diversa eccezione, Controparte_1 deduzione e richiesta respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida a titolo di compensi in euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia;
in euro 1.000,00 per la fase introduttiva;
in euro 2.500,00 per la fase di trattazione/ decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Pistoia lì 17/7/2025 Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
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