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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1569/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SIVIERO Parte_1 P.IVA_1
LUCA attore e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. GAMBA MARCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice
NEL MERITO
1. Accertarsi e dichiararsi che l'assemblea degli associati dell'associazione Controparte_1
tenutasi in data 28.4.2022 e di cui al verbale prodotto quale doc. nr. 5 dell'attrice, ha
[...] approvato la proposta di delibera di cui al primo e unico punto all'o.d.g., se del caso previo annullamento della proclamazione del relativo risultato da parte del Presidente dell'assemblea medesima.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - respingere le domande svolte da stante la carenza d'interesse ad agire Parte_1 dell'attrice o comunque siccome infondate in fatto ed in diritto;
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'assemblea straordinaria dell'associazione “ , Controparte_1 celebrata in data 28/04/2022, veniva convocata per discutere, su proposta dell'associata
OVS, il seguente testuale ordine del giorno: “Revisione degli orari di apertura/chiusura delle attività commerciali”. In particolare, il contenuto dell'iniziativa era la “concessione permanente della facoltà agli operatori che lo ritenessero opportuno di chiudere alle ore
20.00 nelle giornate dal lunedì al sabato”.
Sono pacifiche le risultanze del voto riportate nel verbale: 24 partecipanti al voto, dei quali 16 favorevoli e 8 contrari.
Il Presidente dichiarava respinta la mozione, non essendo stato raggiunto il voto favorevole della metà più uno degli associati, a norma dell'art. 10 comma 3° dello
Statuto.
L'art. 10 dello Statuto dell'Associazione prevede, infatti, due maggioranze, l'una rafforzata prevista per le ipotesi in cui si renda necessaria una modifica statutaria (appunto la metà più uno degli associati) ed un'altra più ristretta richiesta per qualsivoglia altra deliberazione (metà più uno dei partecipanti al voto).
Orbene secondo l'oggetto della delibera non apporterebbe una modifica Parte_1 statutaria, sicché risulterebbe sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al voto;
secondo l'Associazione, invece, l'oggetto della delibera apporterebbe una modifica statutaria, sicché sarebbe necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Si deve a questo punto rilevare che non ha agito ai sensi dell'art. 23 c.c. Controparte_2
(richiedendo – attraverso una sentenza di tipo costitutivo - l'annullamento della delibera in quanto contraria allo Statuto, laddove presupponeva necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto), ma ha richiesto una sentenza di accertamento (cfr conclusioni attoree: pag. 2/4 “Accertarsi e dichiararsi che l'assemblea degli associati dell'associazione “ Controparte_1
tenutasi in data 28.4.2022 e di cui al verbale prodotto quale doc. nr. 5 dell'attrice, ha
[...] approvato la proposta di delibera di cui al primo e unico punto all'o.d.g., se del caso previo annullamento della proclamazione del relativo risultato da parte del Presidente dell'assemblea medesima”).
La convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire, laddove, quand'anche il Tribunale dovesse accertare e dichiarare che la mozione discussa all'assemblea straordinaria del
28/04/2022 andava dichiarata approvata, la sentenza non potrebbe in alcun modo conferire cogenza alla delibera, trasformandola cioè da negativa in positiva e quindi di contenuto immediatamente produttivo d'effetti.
Quanto eccepito è corretto.
La disciplina prevista dal legislatore ed astrattamente applicabile anche al caso de quo è quella di cui all'art. 23 c.c., il quale dispone che “Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (…)”. Nel caso di specie, pertanto, il socio avrebbe dovuto proporre una domanda di annullamento della delibera per contrarietà allo statuto (in particolare, alla parte relativa ai quorum). In tal caso, come correttamente eccepito dalla convenuta, la sentenza si limiterebbe ad annullare la delibera, non potendo in alcun modo conferire cogenza alla delibera, trasformandola cioè da negativa in positiva e quindi di contenuto immediatamente produttivo d'effetti.
In ogni caso, la domanda proposta non è qualificabile come domanda di annullamento della delibera (art. 23 c.c.), essendo stato ben chiarito dalla parte attrice come essa intendesse proporre una domanda di mero accertamento.
Il risultato che l'attrice punta ad ottenere, dunque, non è raggiungibile con l'azione di accertamento proposta, la quale deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede: pag. 3/4 1) rigetta la domanda
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
15/05/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1569/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SIVIERO Parte_1 P.IVA_1
LUCA attore e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. GAMBA MARCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice
NEL MERITO
1. Accertarsi e dichiararsi che l'assemblea degli associati dell'associazione Controparte_1
tenutasi in data 28.4.2022 e di cui al verbale prodotto quale doc. nr. 5 dell'attrice, ha
[...] approvato la proposta di delibera di cui al primo e unico punto all'o.d.g., se del caso previo annullamento della proclamazione del relativo risultato da parte del Presidente dell'assemblea medesima.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - respingere le domande svolte da stante la carenza d'interesse ad agire Parte_1 dell'attrice o comunque siccome infondate in fatto ed in diritto;
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'assemblea straordinaria dell'associazione “ , Controparte_1 celebrata in data 28/04/2022, veniva convocata per discutere, su proposta dell'associata
OVS, il seguente testuale ordine del giorno: “Revisione degli orari di apertura/chiusura delle attività commerciali”. In particolare, il contenuto dell'iniziativa era la “concessione permanente della facoltà agli operatori che lo ritenessero opportuno di chiudere alle ore
20.00 nelle giornate dal lunedì al sabato”.
Sono pacifiche le risultanze del voto riportate nel verbale: 24 partecipanti al voto, dei quali 16 favorevoli e 8 contrari.
Il Presidente dichiarava respinta la mozione, non essendo stato raggiunto il voto favorevole della metà più uno degli associati, a norma dell'art. 10 comma 3° dello
Statuto.
L'art. 10 dello Statuto dell'Associazione prevede, infatti, due maggioranze, l'una rafforzata prevista per le ipotesi in cui si renda necessaria una modifica statutaria (appunto la metà più uno degli associati) ed un'altra più ristretta richiesta per qualsivoglia altra deliberazione (metà più uno dei partecipanti al voto).
Orbene secondo l'oggetto della delibera non apporterebbe una modifica Parte_1 statutaria, sicché risulterebbe sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al voto;
secondo l'Associazione, invece, l'oggetto della delibera apporterebbe una modifica statutaria, sicché sarebbe necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Si deve a questo punto rilevare che non ha agito ai sensi dell'art. 23 c.c. Controparte_2
(richiedendo – attraverso una sentenza di tipo costitutivo - l'annullamento della delibera in quanto contraria allo Statuto, laddove presupponeva necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto), ma ha richiesto una sentenza di accertamento (cfr conclusioni attoree: pag. 2/4 “Accertarsi e dichiararsi che l'assemblea degli associati dell'associazione “ Controparte_1
tenutasi in data 28.4.2022 e di cui al verbale prodotto quale doc. nr. 5 dell'attrice, ha
[...] approvato la proposta di delibera di cui al primo e unico punto all'o.d.g., se del caso previo annullamento della proclamazione del relativo risultato da parte del Presidente dell'assemblea medesima”).
La convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire, laddove, quand'anche il Tribunale dovesse accertare e dichiarare che la mozione discussa all'assemblea straordinaria del
28/04/2022 andava dichiarata approvata, la sentenza non potrebbe in alcun modo conferire cogenza alla delibera, trasformandola cioè da negativa in positiva e quindi di contenuto immediatamente produttivo d'effetti.
Quanto eccepito è corretto.
La disciplina prevista dal legislatore ed astrattamente applicabile anche al caso de quo è quella di cui all'art. 23 c.c., il quale dispone che “Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (…)”. Nel caso di specie, pertanto, il socio avrebbe dovuto proporre una domanda di annullamento della delibera per contrarietà allo statuto (in particolare, alla parte relativa ai quorum). In tal caso, come correttamente eccepito dalla convenuta, la sentenza si limiterebbe ad annullare la delibera, non potendo in alcun modo conferire cogenza alla delibera, trasformandola cioè da negativa in positiva e quindi di contenuto immediatamente produttivo d'effetti.
In ogni caso, la domanda proposta non è qualificabile come domanda di annullamento della delibera (art. 23 c.c.), essendo stato ben chiarito dalla parte attrice come essa intendesse proporre una domanda di mero accertamento.
Il risultato che l'attrice punta ad ottenere, dunque, non è raggiungibile con l'azione di accertamento proposta, la quale deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede: pag. 3/4 1) rigetta la domanda
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
15/05/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 4/4