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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 648 del 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Rossi,
-RECLAMANTE-
E
(GIÀ , Controparte_1 Controparte_2 in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Rotondi, dall'Avv. Angelo Quarto e dall'Avv. Romualdo Pecorella,
-RECLAMATA/RECLAMANTE INCIDENTALE-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al R.G. n.5968/2019, , premesso Parte_1 di essere stato dipendente della inquadrato «nella Controparte_2 posizione prevista per i Dirigenti delle aziende di credito, in qualità di Vice Direttore
1 centrale con incarico di responsabile della Linea Finanza» e di essere stato licenziato con lettera del 11.10.2018, conveniva in giudizio la reclamata indicata in epigrafe, al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto di recesso impugnato, con riconoscimento delle tutele previste dal CCNL applicabile alla fattispecie.
2. In particolare, rappresentava: - di essere stato assegnato, con Pt_1 decorrenza dal 13.05.2014, quale Responsabile presso la Divisione Finanza e
Wealth Management e di essere stato nominato Presidente del Comitato
Wealth Management, sovrintendendo otto uffici, con l'ausilio di altri due dirigenti ( e da lui coordinati;
- che, in data Persona_1 Persona_2
27.04.2016, la Divisione era stata ridimensionata a Funzione Finanza e
Wealth Management, con un declassamento gerarchico-funzionale che aveva portato da due a tre livelli di riparto (Direzione Business, Condirettore generale e Amministratore delegato), aveva eliminato i due dirigenti e ridotto da otto a sei gli uffici da coordinare, ivi compreso il Wealth Management
Controller, creato nella Divisione del 2014; - che nella nuova riorganizzazione il collega era rimasto all'interno della struttura quale Vice Responsabile, Per_1 mentre «migrò dalla Funzione Finanza e WM, per scavalcare Per_2 successivamente l' divenendo il vice della Direzione Business»; - che, con Pt_1
Cont comunicazione del 28.12.2017, la ebbe ad operare una nuova modifica organizzativa creando, all'esito della scissione della precedente Funzione
Finanza e Wealth Management, «due nuove Funzioni denominate Funzione finanza e una Funzione servizi di investimento per conto terzi», con conseguente sua assegnazione, a far data dal 08.01.2018, quale Responsabile della Funzione
Finanza Proprietaria;
- di aver chiesto, in data 30.12.2017, il pagamento dei bonus premianti previsti all'atto di assunzione, non ottenendo alcun riscontro;
- che, in data 23.01.2018, la al fine di non pagare i bonus richiesti, CP_1 aveva addotto una presunta adesione contrattuale del dipendente alle
“politiche di remunerazione”, mai avvenuta realmente, a differenza di quanto Per_ fatto dal suo ex e aveva disposto anche un taglio del 15% della sua Per_1 retribuzione, con decorrenza immediata;
- che, con lettera del 11.10.2018, la Cont
aveva trasmesso copia della lettera di licenziamento per giustificato
2 motivo oggettivo ovvero in ragione delle «modifiche organizzative intervenute nell'ambito dell'area Finanza›› che avevano «determinato un ridimensionamento delle funzioni e dei compiti›› assegnati, con conseguente impossibilità di ricollocamento in posizioni compatibili con la sua professionalità ed il suo livello retributivo;
- di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del
19.10.2018 deducendo la «sussistenza di un motivo illecito determinante dettato da una precisa volontà ritorsiva dell'azienda›› e chiedendo il pagamento delle competenze di fine rapporto;
- che la con lettera del 30.10.2018, aveva CP_1 ribadito che la risoluzione era avvenuta per le ragioni economiche- organizzative già rappresentate, che avevano appunto comportato un ridimensionamento delle funzioni a lui assegnate.
3. Riunito il ricorso a successivo e connesso procedimento proposto dal dipendente (iscritto al n.6102/2019 di R.G. e avente ad oggetto il riconoscimento, previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di recesso in oggetto, dell'indennità supplementare e dell'indennità sostitutiva del patto di prolungamento di preavviso) con ordinanza n. 40608/2020 del 16.10.2020, il giudice della fase sommaria rigettava integralmente le domande attoree, condannando a rifondere alla resistente le spese processuali. Pt_1 CP_1
4. Con ricorso in opposizione depositato il 18.11.2020 e iscritto al R.G.
n.9959/2020, impugnava sotto diversi aspetti l'indicata Parte_1 ordinanza e chiedeva al giudice dell'opposizione l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al Dott.
2- condannare la convenuta in Parte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 18, commi primo e secondo, St.
Lav. a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro presso la medesima
[...]
con le mansioni di dirigente responsabile della Funzione Finanza Controparte_2
Proprietà o equivalenti;
3-condannare la , in persona del Controparte_2 suo Legale Rappresentante pro tempore, -al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
4-nell'ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui ai capi precedenti accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di
3 recesso intimato da in persona del leg. Rapp. p.t., nei Controparte_2 confronti del Dott. con lettera datata 10 ottobre 2018 perché non Parte_1 sorretto da un giustificato motivo;
5-per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità supplementare nella misura prevista dal CCNL applicato alla fattispecie (per i dirigenti tempore, ai sensi dell'art. 18, commi primo e secondo, St.
Lav. a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro presso la medesima
[...]
con le mansioni di dirigente dalla imprese creditizie, finanziarie e Controparte_2 strumentali), pari ad una somma corrispondente al massimo previsto dal contratto e, quindi, pari al corrispettivo di ventidue mesi di preavviso (in aggiunta al preavviso spettante), maggiorato di ulteriori tre mensilità, tenuto conto dell'anzianità di servizio globalmente prestato in impresa, superiore a dieci anni ed in relazione all'età del dirigente licenziato (55 anni compiuti);
6-consegunzialmennte condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_2 gli importi richiesti sub 5, oltre interessi e rivalutazione monetaria che si quantificano nella somma di euro 1.216,231,88 o alla diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di liquidare alla luce delle difese avversarie;
7- in subordine, nell'estrema e denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di dover considerare nella determinazione della somma anche la quota di retribuzione variabile, condannare Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere gli importi
[...] richiesti sub 2, pari ad euro 486.492,75 (risultante dalla retribuzione fissa mensile di euro 19.459,71 moltiplicato per le 25 mensilità) o al diverso importo che il Giudice riterrà di liquidare all'esito del giudizio.
8-per l'effetto di quanto accertato sub 4), dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dalla resistente l'importo di euro
710.000,00, importo atteso che non ha provveduto a notificare Controparte_2 il recesso con un preavviso di cinque anni, o il diverso importo che il Giudice riterrà di liquidare, anche nella denegata ipotesi di accoglimento dei rilievi di controparte;
9- quindi condannare la in persona del legale rapp. P.t., al Controparte_2 pagamento della somma di euro 710.000,00 quale indennità sostitutiva del periodo di preavviso non rispettato o al diverso importo che l'Ill.mo Giudice riterrà di liquidare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o il diverso importo che il
Giudice riterrà di liquidare, anche nella denegata ipotesi di accoglimento dei rilievi di controparte;
10- in subordine, anche nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse
4 accertare la sussistenza di un giustifico motivo “oggettivo”, dichiarare il diritto del ricorrente al preavviso di cinque anni dalla data di comunicazione del recesso, come contrattualmente previsto;
11- per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp. P.t., al pagamento di un'indennità pari ad euro 710.000,00 quale sostitutiva del preavviso contrattualmente pattuito e non rispettato, o il diverso che importo che il Giudice riterrà di liquidare all'esito del giudizio anche nella denegata ipotesi di accoglimento dei rilievi di controparte;
13- in ogni caso condannare l'opposta al pagamento di un'indennità pari ad euro 710.000,00 quale sostitutiva del preavviso contrattualmente pattuito e non rispettato, o il diverso che importo che il Giudice riterrà di liquidare all'esito del giudizio anche nella denegata ipotesi di accoglimento dei rilievi di controparte 12- condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio».
5. Si costituiva in giudizio la che, eccepita Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e contestate le argomentazioni avverse, ne chiedeva il rigetto;
al contempo, chiedeva in via riconvenzionale, nell'ipotesi di rigetto della propria difesa, che dalle somme invocate dal ricorrente fosse detratto quanto da quest'ultimo percepito o percepibile medio tempore utilizzando l'ordinaria diligenza e comunque la condanna del ricorrente alla restituzione della somma lorda di €
72.760,24, corrisposta a titolo di competenze di fine rapporto.
6. Con sentenza n. 2601/2024 del 24.06.2024, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: «1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €12.500,00 per compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge».
7. Avverso la decisione ha interposto reclamo con Parte_1 ricorso depositato in data 23.07.2024, chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento delle domande articolate.
8. Con memoria del 30.09.2024, si costituiva in giudizio la CP_1
(già che, contestati recisamente i motivi
[...] Controparte_2 di gravame, ne chiedeva il rigetto, con conferma della gravata sentenza;
in via subordinata, proponeva appello incidentale condizionato, deducendo
5 l'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso stipulato in data 30.04.2003, ai sensi del modificato art. 53 co. 4 sexies T.U.B.
9. All'odierna udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione, la Corte si è riservata per la decisione.
- - - - - - - - - - - - -
I. Sulla sentenza del Tribunale
I.
1. Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso in opposizione sulla scorta dei seguenti punti di motivazione:
- ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento ritorsivo, precisando che tale fattispecie determina nullità solo se costituisce l'unico motivo determinante del recesso, gravando sul lavoratore il relativo onere probatorio;
ha quindi verificato preliminarmente la sussistenza nella fattispecie della giustificatezza del licenziamento, limitando il sindacato al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali operate dall' ; CP_4
- relativamente alle figure dirigenziali, ha chiarito che non trova applicazione la disciplina limitativa dell'art. 10 L. 604/1966, con la conseguenza che il recesso è consentito in presenza di ristrutturazione aziendale dettata da scelte non pretestuose e non persecutorie, senza che la giustificatezza debba coincidere con l'impossibilità di continuazione del rapporto;
- ha ritenuto legittimo il licenziamento impugnato considerando la sussistenza nella fattispecie delle ragioni organizzative addotte dall' CP_4 nonché la convergenza di altri elementi, fra cui, l'andamento economico gravemente negativo della banca, la necessità di attuazione della direttiva
MIFID II che imponeva la separazione dei dipartimenti finanziari nonché la presenza di altro dirigente con competenze adeguate ma retribuzione inferiore, il cui impiego al vertice della struttura ha determinato un consistente risparmio di spesa;
- ha inoltre ritenuto privi di rilievo, ai fini dell'asserita tardività del provvedimento disciplinare, il decorso temporale tra riorganizzazione e licenziamento nonché la successiva riorganizzazione sopravvenuta del 2019;
6 quanto alla natura ritorsiva del recesso, ha stimato inidonei ai fini decisori gli elementi allegati dal dipendente, rilevando, unitamente alla fondatezza delle ragioni organizzative invocate dall' , che le pretese dell sui CP_4 Pt_1 bonus erano state dichiarate giudizialmente infondate e che non emergevano dissapori con i vertici per le operazioni finanziarie contestate, tali da supportare la tesi in ricorso.
Infine, ha rigettato la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del patto di prolungamento del preavviso, interpretando la clausola n.6 del contratto individuale di lavoro stipulato in data 30.04.2003, nel senso che l'espressione «giustificato motivo» comprende tanto il motivo soggettivo quanto quello oggettivo e dunque escludendo la ricorrenza dei presupposti per la spettanza dell'importo di € 710.000,00 richiesto.
I.
2. Alla luce di tanto, ha rigettato il ricorso in opposizione e ha condannato l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
- - - - - - - - - - - -
II. Sul reclamo principale.
II.
1.a. Con il primo articolato motivo di gravame (sub n.3 del reclamo), il reclamante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la clausola n.6 del contratto individuale di lavoro stipulato in data 30.04.2003, che disciplina il prolungamento della durata del preavviso di licenziamento e la quantificazione della relativa indennità sostitutiva. Secondo la prospettazione di parte, il giudice di prime cure avrebbe operato un'interpretazione indebitamente estensiva della pattuizione, includendo tra le cause ostative alla maturazione del diritto all'indennità anche l'ipotesi del recesso per giustificato motivo oggettivo, quale è la riorganizzazione aziendale addotta dalla a fondamento del licenziamento. CP_1
In particolare, deduce l'erroneità dell'assunto per contrarietà al Pt_1 disposto di cui all'art. 1362 c.c. e all'art. 1367 c.c., sostenendo che l'interpretazione offerta dal primo giudice finirebbe per neutralizzare la clausola, escludendo l'indennità in tutti i casi di licenziamento sia per giusta causa sia per giustificato motivo soggettivo (e dunque per fatti imputabili al dirigente), sia giustificato motivo oggettivo, e dunque anche per ragioni
7 indipendenti dalle condotte del prestatore e afferenti alla organizzazione aziendale.
Inoltre, contrariamente alla conclusione del Tribunale, secondo cui la medesima interpretazione determinerebbe in capo alla banca un notevole esborso economico, evidenzia che l'indennità richiesta (pari ad € 710.000,00) non ha natura risarcitoria e che non presuppone l'esistenza di un licenziamento legittimo, dovendo assolvere unicamente la funzione di sostituire il mancato rispetto del termine di cinque anni previsto nel patto di prolungamento del preavviso di licenziamento.
II.
1.b. Con il secondo motivo di gravame (sub 4), il reclamante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto giustificato il licenziamento sulla base di una riorganizzazione aziendale che, a suo dire, non avrebbe comportato un effettivo ridimensionamento delle proprie funzioni.
Pur non negando infatti l'avvenuto riassetto organizzativo, il reclamante ne contesta la sostanza e la rilevanza, sostenendo che la motivazione addotta dalla NC sia meramente pretestuosa. Particolare rilievo viene attribuito all'asserita marginalità della "Funzione Servizi di Investimento conto terzi", scorporata a fine 2017 dalla più ampia "Funzione Finanza e Wealth
Management" fino ad allora diretta dall'appellante, sostenendosi che l'unità scorporata, affidata ad altro dipendente, rappresentava una quota insignificante, non superiore all'1% del volume d'affari complessivo, come risulterebbe dal bilancio societario del 2016.
A sostegno di tale tesi, richiama le risultanze dell'istruttoria orale espletata in primo grado, dalla quale sarebbe emerso che la funzione "conto terzi" era stata di fatto già svuotata di contenuto in epoca antecedente alla riorganizzazione formale, a seguito di accordi di esternalizzazione con società terze (quali e ), e che, al momento dello scorporo, la sua CP_5 CP_6 attività era ormai ridotta ai minimi termini.
Infine, il reclamante lamenta un'erronea ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, laddove si afferma la presenza di sei dirigenti nella funzione prima della riorganizzazione;
al contrario, deduce che gli unici a rivestire tale
8 qualifica fossero lo stesso e il suo vice, il dott. , mentre le altre Pt_1 Per_1 figure erano meri capi ufficio privi di autonomia decisionale. A sostegno della pretestuosità del ridimensionamento, evidenzia poi come, a seguito dello sdoppiamento, entrambi i dirigenti furono mantenuti nella funzione principale
("Finanza Proprietaria"), senza che alcun dirigente venisse assegnato alla neocostituita e marginale funzione "Servizi di Investimento", a dimostrazione dell'inesistenza di un reale esubero di posizioni apicali.
II.
1.c. Con il terzo motivo di gravame (sub 5), parte reclamante deduce l'ingiustificatezza del licenziamento, impugnando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto pacifico, alla luce della giurisprudenza di legittimità che, non applicandosi la L.604/1966 ove si verifichi una ipotesi di licenziamento del dirigente per esigenze di ristrutturazione aziendale non debba applicarsi il c.d. repechage in quanto incompatibile con la posizione del lavoratore.
In particolare, l' rammenta che, con missiva del 11.10.2018, la Pt_1
NC ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza immediata per giustificato motivo oggettivo anche in ragione della
«impossibilità di ricollocarlo (a) in posizioni compatibili con la Sua professionalità e con il Suo livello retributivo››.
Sostiene quindi che, secondo la Cassazione, la medesima circostanza avrebbe determinato l'insorgenza di una sorta di diritto al repechage
(normalmente escluso per i dirigenti), rendendo ingiustificato il licenziamento ove risultino posti per un ricollocamento aziendale.
In particolare, deduce che, al momento del licenziamento, avrebbe potuto
«essere chiamato a sostituire altri due dirigenti rimossi» (ing. della Tes_1
Funzione Retail e il dott. della Direzione Crediti), operanti in Per_4 strutture vacanti al momento del licenziamento;
tanto sarebbe provato dal fatto che proprio nel 2018, poco prima del licenziamento, la avrebbe CP_1 richiamato in servizio il rag. cui sarebbe stata affidata la Parte_2
Direzione assegnata, dopo il licenziamento, ad altro e nuovo Pt_3 responsabile. L'esistenza di tali posizioni dirigenziali disponibili avrebbe pertanto reso il licenziamento privo di giustificazione, posto che nella lettera di recesso il datore di lavoro aveva comunicato, contrariamente al vero
9 secondo la prospettazione del ricorrente, l'impossibilità di un ricollocamento in posizioni compatibili con la professionalità e il livello retributivo del dirigente.
II.
1.d. Con il quarto motivo di gravame (sub 6), lamenta Pt_1
l'asserita «ingiustificatezza del licenziamento dimostrata dalla tardività dello stesso rispetto all'attuazione della riorganizzazione aziendale e al ripristino della situazione quo ante», atteso che il recesso fu intimato nel mese di ottobre 2018, mentre lo sdoppiamento della Funzione Finanza e Wealth Management si verificò alla fine dell'anno 2017.
Deduce quindi che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere che il lungo lasso di tempo sarebbe servito alla banca per ponderare con attenzione le sorti del management e comprendere che le funzioni dell' potevano essere adeguatamente sostituite da altro dirigente Pt_1 economicamente meno oneroso.
A parere del reclamante, essendo la NC un'azienda complessa e ben organizzata in cui le scelte di riorganizzazione sono effettuate solo dopo aver attentamente valutato il rapporto costi-benefici, si dovrebbe concludere che, già prima di procedere allo sdoppiamento della Funzione Finanza e Wealth
Management, i vertici aziendali avessero considerato tutte le variabili che da tale riassetto organizzativo sarebbero scaturite. Pertanto, il lungo lasso di tempo tra la riorganizzazione degli uffici e il licenziamento escluderebbe qualsiasi nesso causale tra la riorganizzazione aziendale e il recesso;
e ciò sarebbe comprovato dal fatto che la scelta di affidare la Funzione finanza proprietaria al dott. – con retribuzione inferiore, pur avendo il medesimo Per_1 maturato significativa esperienza nella struttura – avvenne solo dieci mesi dopo la riorganizzazione. Rileva inoltre che, decorsi due mesi dal licenziamento, fu nominato a dirigere la Funzione finanza privata un nuovo dirigente, il dott. , al quale venne attribuita una retribuzione annua di € Per_5
215.000,00, con la supervisione e il coordinamento del neo CFO
[...]
(con retribuzione annua pari a € 415.000,00). Pt_4
II.
1.e. Con il quinto motivo di gravame (sub 7), il reclamante impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza nella fattispecie di un
10 Cont licenziamento ritorsivo;
ritiene al riguardo che il richiamo, da parte di , di tutti gli elementi che caratterizzano il recesso per giustificato motivo
(oggettivo) nella lettera di licenziamento sarebbe avvenuto con l'esclusivo intento di conseguire un risparmio nella liquidazione delle somme dovute per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza giustificato motivo;
evidenzia poi che rileverebbero ai fini della nullità del recesso: a) il lungo tempo intercorso tra la supposta riorganizzazione ed il provvedimento risolutivo;
b) le modalità con cui sarebbe stato comunicato il licenziamento;
c)
l'avvenuta erogazione dell'indennità sostitutiva pari a 12 mesi di retribuzione, rilevando che se la reale motivazione fosse stata la riorganizzazione aziendale, la banca avrebbe dovuto preferire il rispetto del termine preavviso.
Inoltre, premesso che sussiste licenziamento ritorsivo quando l'atto di recesso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, parte reclamante attribuisce valenza determinante in tal senso sia alla richiesta di pagamento, avvenuta il 30.12.2017, della parte di retribuzione variabile maturata dal dirigente a decorrere dal 2011 sia a propri comportamenti asseritamente sgraditi alla NC (fra cui i «tentativi da parte dei Cont vertici e diniego del ricorrente di far eseguire operazioni illegittime», diniego di
«riferire informazioni coperte da segreto istruttorio», condotta adottata dall' CP_4 al momento del recesso e dell'allontanamento della sede del dirigente).
Con riferimento poi alle singole operazioni finanziarie su cui i testi sono stati chiamati a rendere dichiarazioni, l' oltre a dubitare delle relative Pt_1 deposizioni –trattandosi di dipendenti della banca con ruoli apicali– evidenzia quanto segue: a) l'acquisto di titoli di Stato nel maggio 2018 sarebbe stato deliberato dal CDA senza acquisire il suo parere consultivo, essendo stato informato solo successivamente ed avendo espresso la propria contrarietà; b) in ordine alla determinazione del modello di pricing per le obbligazioni della banca, egli avrebbe manifestato ancora una volta la sua contrarietà e perciò, la banca si sarebbe rivolta ad una società di consulenza esterna, tentando di coinvolgerlo, solo ex post, in un'operazione palesemente non corretta;
c) di essersi opposto all'acquisto, per conto della dell'obbligazione immessa CP_1 sul mercato il 29.06.2018, in quanto tale operazione avrebbe influenzato la
11 relativa quotazione;
d) di non essere stato coinvolto nell'operazione volta all'acquisto delle cartolarizzazioni Fino 1 di in quanto l'operazione CP_7 sarebbe stata affidata ad altra struttura della banca priva di delega.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. Il reclamo principale è infondato e deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
III.
1.a. In via preliminare e prima di passare all'analisi dei singoli motivi di reclamo, appare opportuno –per una migliore disamina degli stessi– richiamare brevemente alcuni dati significativi emergenti dagli atti di causa:
- in data 26.05.2014, in seguito all'implementazione delle strutture organizzative introdotte dal nuovo organigramma, l' veniva Pt_1 nominato Responsabile della Divisione Finanza e Wealth Management - successivamente nominata Funzione Finanza e Wealth Management, con la riorganizzazione del 2016 - (all. 26 e 27 fascicolo fase sommaria parte resistente), nella quale operavano circa venti unità (all. 28 fasc. fase sommaria pag. 3);
- in data 15.05.2014 veniva emanata la Direttiva 2014/65/UE (c.d.
“MIFID II”) volta a contrastare abusi nei mercati finanziari e la cui applicabilità fu posticipata al 03.01.2018, in attuazione della quale la NC intraprendeva un procedimento di riorganizzazione complessiva delle funzioni interne;
- in seguito a complesse vicende societarie che avevano determinato, fra l'altro, una perdita lorda di € 391.546.000 (all. 25 fascicolo fase sommaria parte resistente), in data 05.08.2017 la NC sottoscriveva un accordo sindacale finalizzato a conseguire risparmi dei costi aziendali e del costo del lavoro;
- con delibera del CdA del 22.11.2017, veniva disposto il riassetto organizzativo della Funzione Finanza e Wealth Management, dandosi corso alla creazione di due nuove funzioni ovvero Funzione Finanza Proprietaria,
12 da un lato – di cui veniva nominato responsabile – e Funzione Pt_1
Servizi di Investimento, dall'altro (all. 30 fasc. fase sommaria parte resistente);
- intanto, la banca registrava nel 2016 un utile lordo di soli € 11.854.000
(ed un utile netto di soli € 4.576.000), nel 2017 un utile netto di soli € 8.000
(con utile lordo di circa € 33.000.000) e nel 2018 una perdita netta di €
432.940.000 (all. 25 fasc. fase sommaria parte resistente);
- quanto alla posizione economica dell dagli atti emerge che il Pt_1 dirigente: a) godeva inizialmente di una retribuzione annua lorda di €
139.443; b) nel 2003, a seguito della nomina del dirigente quale Direttore
Centrale, veniva riconosciuto un bonus lordo di € 61.974,85 (all. 3 fasc. fase sommaria parte resistente), determinando una retribuzione annua lorda pari a circa € 200.000, nonché un ulteriore bonus lordo (fino al 150% della RAL) collegato al raggiungimento degli obiettivi;
c) sempre in sede di modifiche contrattuali del maggio 2003, venne previsto l'incremento della misura dell'indennità di prolungamento del preavviso in € 710.000; d) nel corso degli anni, ebbe a ricevere diversi bonus conseguenti al raggiungimento degli obiettivi;
- a seguito del licenziamento, veniva nominato al suo posto quale responsabile ad interim della Funzione Finanza Proprietaria il dott. Per_1
(all. 40 fasc. fase sommaria parte resistente), che percepiva una
[...] retribuzione pari a € 130.000,00 annui, senza bonus aggiuntivi (cfr. doc. 41 del fascicolo di I fase).
III.
1.b. Tanto premesso e pervenendo al primo motivo di reclamo, giova Cont rilevare che la clausola n.6 del contratto stipulato tra l' e la in Pt_1 data 30.04.2003 (all.5) prevede testualmente quanto segue: «Sia nelle ipotesi di recesso del rapporto per rifiuto del trasferimento e sia nelle altre ipotesi di anticipato recesso da parte della ad eccezione della risoluzione per giusta causa o CP_1 giustificato motivo, tale recesso Le sarà notificato con preavviso di cinque anni dalla sua comunicazione. Detto preavviso potrà essere sostituito con un'indennità fin da ora determinata in € 710.000,00››.
Va innanzitutto chiarito che la disposizione negoziale disciplina un patto di prolungamento del preavviso, avente ad oggetto l'indennità sostitutiva dello
13 stesso e non già l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 26 del CCNL per dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13.07.2015; del resto, è lo stesso a ribadire che la clausola di cui all'art. 6 ha Pt_1 previsto un patto di prolungamento del preavviso di licenziamento, distinta dall'indennità di mancato preavviso che risulta già erogata al lavoratore nella misura di 12 mensilità dal citato CCNL (cfr. p. 61 del ricorso in opposizione nonché punto 113 del ricorso di prima fase).
Ciò posto, il reclamante contesta l'interpretazione della clausola n.6 del contratto individuale operata dal primo giudice in linea con la tesi della nella parte in cui ha ricompreso anche il giustificato motivo CP_1
“oggettivo" tra le cause di esclusione dell'indennità pattuita, in asserita violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c..
Tale prospettazione non può essere accolta e deve essere disattesa.
In primo luogo, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della clausola, condotta in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.25663/2024; Cass. n.13595/2020) conduce ad un esito differente, atteso che la dizione «ad eccezione della risoluzione per giusta causa o giustificato motivo» rimanda senza dubbio ad una categoria giuridica – il
«giustificato motivo» – che notoriamente ricomprende sia il motivo soggettivo sia il motivo oggettivo.
Proprio in ragione di tanto, nel caso in cui avessero inteso limitare l'esclusione ad una sola delle ipotesi descrittive ricomprese nella categoria, le parti avrebbero dovuto e potuto utilizzare la più specifica espressione
«giustificato motivo soggettivo»; in assenza di tale specificazione, il significato dell'espressione non può che riferirsi a entrambe le ipotesi ontologicamente ricomprese nella categoria generale, ovvero sia quella oggettiva che quella soggettiva.
A ciò si aggiunga che la tesi dell'appellante sembra confliggere con il principio di buona fede e con la ricerca della comune intenzione delle parti
(art. 1362 c.c.), la cui applicazione ermeneutica osta alla realizzazione in ambito negoziale di risultati manifestamente irragionevoli e contrari alla logica economica e all'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
14 In tal senso, è del tutto condivisibile la lettura del primo giudice secondo cui l'interpretazione propugnata dall'appellante comporterebbe la conseguenza illogica di gravare la di un considerevole esborso economico (€ CP_1
710.000,00) proprio nei casi in cui la stessa, per far fronte a situazioni di difficoltà economica, crisi ovvero ad esigenze di maggiore economicità gestionale (giustificato motivo oggettivo), intenda adottare misure di riorganizzazione aziendale, come quella posta a fondamento del recesso.
In altri termini, riconoscere tale emolumento aggiuntivo, svincolato da qualsiasi corrispettivo e finalizzato unicamente –come preteso dal reclamante– a ristorare una cessazione del rapporto non dipendente da colpa del dirigente, significherebbe porre a carico dell'impresa un onere sproporzionato, in palese contrasto con la finalità di "maggiore economicità" perseguita mediante riorganizzazioni aziendali determinanti il licenziamento di figure apicali.
In ragione di tanto e attesa la chiarezza del testo negoziale, il primo motivo di reclamo non può che essere disatteso, dovendosi anche ritenere che, per come formulata, la clausola consentiva comunque, a smentita della violazione dell'art. 1367 c.c., di riconoscere il prolungamento del preavviso nel caso di recesso «per rifiuto del trasferimento» ivi contemplato nonché nelle ulteriori ipotesi di recesso previste dal CCNL, fra cui quello disposto ai sensi dell'art. 2118 c.c..
III.
1.c. Il rigetto della censura determina l'assorbimento dell'unico motivo del reclamo incidentale condizionato proposto dalla in relazione all'art. CP_1
53, comma 4 sexies, del TUB, in quanto formulato in via subordinata all'ipotesi di accoglimento del gravame principale su tale punto.
III.
1.d. Pervenendo alle ragioni del licenziamento e, nello specifico, all'esame del secondo motivo di doglianza, va premesso che, in merito alla giustificatezza del licenziamento del dirigente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che le ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il
15 principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. 02.10.2018 n.
23894; Cass. 20.06.2016 n. 12668; Cass. 08.03.2012 n.3628; Cass. 22.10.2010
n. 21748; Cass. 26.07.2006 n. 17013).
Inoltre, ai fini del riscontro della giustificatezza, non è richiesta una analitica verifica di specifiche condizioni ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso (cfr. ex multis, Cass.
n.33254/2021; Cass. n.34736/2019); pertanto, il giudice del merito deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto costituzionale di cui all'art. 41 Cost..
In tal senso, l'esigenza, economicamente apprezzabile in termine di risparmio, della soppressione di una figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario integra, pertanto, la nozione di giustificazione del licenziamento del dirigente richiesta delle norme collettive ove non emerga, alla stregua di dati obiettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione (cfr. ex multis, Cass. 24.07.2017 n.18177, Cass.
21.06.2016, n.12823; Cass. 20.06.2016, n.12668; Cass. 09.07.2015, n.14301;
Cass. 03.06.2013, n.13918; Cass. 22.10.2010 n.21748).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente concluso –in linea con l'ordinanza di prima fase– per la legittimità del licenziamento impugnato, avendo la CP_1 appellata fornito prova della effettività (e non arbitrarietà) delle ragioni poste a fondamento del recesso, coincidenti con la profonda riorganizzazione dell'area Finanza della cui era preposto il Dirigente che aveva in effetti CP_1 determinato la scissione dell'unica Funzione Finanza e Wealth Management, in Funzione Finanza proprietaria da un lato e Funzione Servizi di
Investimento dall'altro, con conseguente ridimensionamento delle funzioni assegnate all'istante; situazione che è stata peraltro inquadrata dalla BDB nella composita esigenza di ottimizzare le risorse, ottemperare alle indicazioni
16 provenienti dalla NC d'Italia e rispondere in modo adeguato al contesto economico sfavorevole.
È infatti documentalmente provato che, con comunicazione del
28.12.2017 (all. 10), all' veniva comunicato che il Consiglio di Pt_1
Amministrazione del 22.11.2017 aveva deliberato il riassetto organizzativo della Funzione Finanza e Wealth Management, alla quale era preposto, al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi di cui alla Direttiva MIFID
II ed al Regolamento Delegato 565/2017 che richiedevano una efficace gestione dei conflitti di interessi e l'attivazione di una separatezza organizzativa, dando corso alla creazione di due nuove Funzioni, – denominate Funzione Finanza Proprietaria e Funzione Servizi di investimento per conto terzi. Pertanto, l' a far data dal 08.01.2018, Pt_1 veniva assegnato quale Responsabile alla Funzione Finanza Proprietaria (si veda anche all. 10 bis).
Tale riorganizzazione peraltro avvenne in cui periodo di notevole peggioramento della situazione economica della banca, correttamente evidenziata dal primo giudice sulla base dei bilanci esibiti in giudizio, e in un contesto economico che aveva già determinato la conclusione di un accordo di solidarietà (vedasi anche all. 24 fasc. parte resistente), con previsione di riduzione della retribuzione del personale dirigenziale in una misura dal 15% al 30%.
In tale quadro, la decisione aziendale che ha condotto alla scissione della
Funzione "Finanza e Wealth Management" non può qualificarsi come una scelta estemporanea o immotivata rispondendo, come emerge documentalmente, a precise esigenze aziendali.
Da un lato, la necessità di adeguare l'assetto organizzativo alle stringenti previsioni della direttiva comunitaria "MIFID II", che imponeva una netta separazione tra le attività di gestione della finanza proprietaria e quelle relative ai servizi di investimento per conto terzi, al fine di prevenire conflitti di interesse;
peraltro, tale necessità era stata avvalorata dal parere reso dalla società di consulenza ST & YO (all. 29 fasc. parte resistente), che ebbe a ritenere l'operazione di scorporo come una «soluzione migliorativa necessaria ma
17 anche ragionevolmente sufficiente» per assicurare la conformità alla nuova normativa.
Dall'altro lato, la riorganizzazione va inserita in un contesto di conclamata difficoltà economica dell'istituto bancario, caratterizzato da risultati di bilancio gravemente negativi che imponevano una revisione complessiva della struttura finalizzata ad una maggiore economicità di gestione e ad un drastico contenimento dei costi (cfr. prod. doc. di parte reclamata, attestante i bilanci dell'istituto correttamente valorizzati dal primo giudice).
È dunque evidente che non solo il riassetto dell'area Finanza ha comportato una effettiva riorganizzazione aziendale in risposta alle mutate condizioni di mercato e alla già menzionata situazione economica della in perdita, ma che tale riassetto organizzativo abbia determinato un CP_1 effettivo ridimensionamento delle attribuzioni in precedenza assegnate all Pt_1
Questo dato trova peraltro conferma nell'istruttoria espletata in primo grado;
in particolare, il teste , ascoltato in qualità di Testimone_2
«Responsabile Ufficio Gestione Portafoglio ha riferito che: «furono Parte_5 separati, in seguito alla riorganizzazione, il servizio relativo al patrimonio della CP_1 da quello conto terzi … la separazione riguardò le attività, successivamente … fu anche logistico-funzionale in quanto il conto terzi passò sotto la direzione commerciale/business; ciò avvenne nel gennaio/febbraio 2018 in seguito all'approvazione della Direttiva MIFID››.
Il teste dipendente della in qualità di consulente Testimone_3 CP_1 finanziario, ha confermato che: «inizialmente la funzione servizi per conto terzi era una fabbrica prodotto e la gestiva direttamente alcuni prodotti finanziari (ad CP_1 esempio gestione patrimoniale). In seguito ad una decisione del CdA la ha CP_1 esternalizzato tale servizio, stringendo accordi commerciali con vari fondi di investimento (AC OC ed MG ecc ecc, anche per il ramo assicurativo stringemmo con un accordo distributivo che aveva un catalogo completo) … questi accordi CP_5 comportavano una più ampia offerta di prodotti finanziari da offrire alla clientela. Nel
2018 la parte di Finanza conto terzi del settore guidato da passò presso altro Pt_1
18 ufficio; anche da un punto di vista fisico presso altri palazzi. Ciò comportò un indebolimento delle nostre funzioni e consulenze finanziarie a terzi, tanto che fu sottoscritto un accordo con AC OC che si impegnava a fruire la consulenza. Quindi la nostra attività da un punto di vista di strategia finanziaria fu ridotta ai minimi… in quel periodo il servizio Gestione Patrimoniale era già con valenza ridotta e quindi con questa nuova organizzazione da si passò a nel 2019 è tornato Pt_6 Parte_7
Ufficio ma sempre con la consulenza strategica di AC OC…nel primo trimestre del
2018 … io facevo parte dell' Wealth Management come responsabile e venni Pt_6 trasferito insieme alla mia struttura… Funzione e Servizi di Investimento era diretto da
Non riferivo più ad ma a già dal 2015 la Persona_2 Pt_1 CP_8
Funzione a cui ero assegnato presso l'ufficio diretto da era in calo di volumi, Pt_1 era un calo di sistema››.
ha poi confermato che: «tale esternalizzazione fu presa dalla Testimone_4
NC in seguito alla maggiore complessità nella normativa intervenuta ed alle interlocuzioni con Consob. Ricordo che già nel 2015 la società stipulò un CP_5 accordo con la banca relativo al ramo assicurativo. Il Prodotto Assicurativo veniva gestito dalla Direzione Business;
non ricordo in particolare se se ne occupasse la Wealth
Management››.
Ciò posto, l'argomento principale della parte reclamante, incentrato sull'asserita irrilevanza quantitativa (pari all'1% del volume d'affari) della funzione scorporata, non coglie nel segno, in quanto la valutazione circa l'effettività del ridimensionamento non può essere limitata a un mero dato contabile, ma deve tenere conto della complessiva riorganizzazione e delle sue finalità strategiche.
Ed invero, sebbene la Funzione investimento conto terzi effettivamente rappresentasse una parte minore del medesimo volume, il suo riassetto è stato parte di una riorganizzazione più ampia culminata nel 2017, all'esito di un processo che aveva avuto inizio già a far data dal 2015; ciò, pertanto, ha comportato un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo sia in termini logistico-funzionali ed economici - atteso che il depotenziamento delle funzioni dell'ufficio aveva incrementato il ricorso a forme di esternalizzazione
(es. accordi con la AC OC) che avevano comportato «una più ampia offerta
19 di prodotti finanziari da offrire alla clientela›› - sia in termini di redistribuzione delle responsabilità e delle funzioni dirigenziali assegnate al reclamante.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il riassetto aziendale ha determinato un'oggettiva e documentata riduzione della struttura organizzativa coordinata dal dirigente, passata da un team di 17 risorse ad un team di sole 8 risorse, e tanto conferma, –anche a prescindere dai rilievi in ordine al preciso numero dei dirigenti o capo ufficio assegnati–, l'effettivo ridimensionamento della Funzione, al di là del valore percentuale del business trasferito.
Appare inoltre indubbio che la quale conseguenza diretta di tale CP_1 ridimensionamento, abbia operato del tutto legittimamente una scelta di maggiore economicità nella gestione della nuova e più snella Funzione
"Finanza Proprietaria", risultando provato che, all'interno della medesima struttura, operava un altro dirigente, il dott. con adeguate competenze Per_1 professionali per ricoprire il ruolo di responsabile e con una retribuzione significativamente inferiore a quella dell'appellante.
Ne consegue che la decisione di affidare a quest'ultimo la responsabilità della funzione, sopprimendo la posizione economicamente più gravosa del dott. risponde senza dubbio ad una logica di razionalizzazione dei Pt_1 costi del tutto coerente con la nozione di giustificatezza che, come detto, non esige uno stato di crisi irreversibile dell'impresa, ma ammette anche scelte strategiche volte a un miglioramento dell'efficienza e della redditività aziendale.
Le doglianze del reclamante vanno dunque disattese, risolvendosi in un inammissibile tentativo di ottenere un sindacato di merito sulle scelte organizzative e gestionali dell'impresa documentalmente provate, a dispetto del limite tracciato dalla giurisprudenza a presidio dell'art. 41 Cost..
III.
1.e. Passando all'analisi della terza doglianza, la stessa è parimenti priva di pregio, ritenendosi che la semplice indicazione presente nella lettera di licenziamento circa l'impossibilità di ricollocare il dirigente in altre posizioni non risulta idonea, anche alla luce delle ulteriori motivazioni addotte a sostegno del recesso, a fondare il diritto al c.d. repechage.
20 È infatti noto che, secondo generali principi, da ultimo ribaditi da Cass. civ. sez. lav. n. 33154/2024, in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali, è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (v. Cass. n. 3175 del
2013, conf. a Cass. n. 14310 del 2002; n. 322 del 2003; n. 2266 del 2007)›› (cfr.
Cass. civ. sez. lav. n. 6540/2024 e n. 2895/2023).
Tali pronunce, ricognitive di un consolidato orientamento di legittimità, smentiscono espressamente la tesi propugnata dal reclamante e fondata sulla sentenza della Cassazione n.23503/2017: pronunzia che, a ben vedere, non fa altro che confermare la sentenza gravata e l'argomentazione della NC;
ivi, infatti, si ribadisce – conformemente alle sentenze summenzionate–
l'insegnamento secondo cui, in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali, è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (tra le più recenti v.
Cass. n. 3175 del 2013, conf. a Cass. n. 14310 del 2002; n. 322 del 2003; n.
2266 del 2007).
Peraltro, come di recente rilevato a fronte di eccezione analoga da Cass. civile sez. lav., 31.01.2023, n.2895:
- nella menzionata Cass. n.23503 del 2017, del resto, non è stato affermato l'ulteriore principio che l'impossibilità del repêchage, allorquando richiamata nella motivazione dell'atto espulsivo, diventi - in deroga alla regola espressa nella sopra riportata statuizione - requisito di giustificatezza del licenziamento intimato al dirigente, ma è stato solo precisato che, nella vicenda specifica lì esaminata, vi era stato un "apprezzamento in ordine alla effettività delle ragioni espressamente poste in concreto a giustificazione del licenziamento che rientra nella competenza del giudice del merito, che non smentisce affatto il principio di diritto secondo cui per il licenziamento del dirigente d'azienda non opera l'obbligo di repêchage, quanto piuttosto si iscrive nell'ambito del legittimo controllo giudiziale circa la corrispondenza
21 tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo";
- ed è stato in proposito aggiunto, nella stessa decisione, che "La valutazione degli elementi fattuali dai quali il giudice di merito trae la persuasione circa l'uso distorto del potere datoriale, facendo emergere la dissonanza che smentisce l'effettività della ragione formalmente addotta a causa di risoluzione, è accertamento che investe pienamente la quaestio facti rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta, tanto più nel vigore - come nella specie - del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014".
Alla stregua di tanto e considerata l'insussistenza nella fattispecie –a differenza del caso vagliato nel singolare precedente citato dal reclamante– di elementi che depongano per un uso distorto del potere datoriale, anche alla luce del contesto economico-organizzativo in cui è maturato il recesso, non può che pervenirsi al rigetto della censura.
III.
1.f. Venendo al quarto motivo di reclamo, esso è parimenti infondato e deve essere respinto, dovendosi escludere che l'intervallo temporale tra l'attuazione della modifica organizzativa e la comunicazione del licenziamento (ottobre 2018) possa aver eliso il nesso di causalità tra i due eventi, rendendo la motivazione del recesso pretestuosa.
Osserva in particolare il Collegio che il licenziamento dell non Pt_1 può che essere letto e considerato nell'ambito della comprovata ed effettiva operazione di scorporamento della Funzione Terzi avvenuta a fine 2017. Tale modifica strutturale, implicando una riorganizzazione aziendale di vasta portata -in un settore strategico e complesso come quello della Finanza di un
Istituto di credito-, non poteva ovviamente esaurire i suoi effetti nell'immediatezza dell'adozione del nuovo organigramma richiedendo, come rilevato dalla NC, una necessaria e prudente fase di monitoraggio e valutazione ex post della sua efficienza operativa e della congruità delle risorse umane allocate alle nuove funzioni;
tanto è, del resto, confortato dallo stesso il quale è ben consapevole che «una NC è un'azienda complessa e ben Pt_1
22 organizzata in cui le scelte di riorganizzazione sono effettuate solo dopo aver ben valutato il rapporto costi benefici››.
Appare peraltro verosimile e del tutto conforme ad una corretta gestione Contr imprenditoriale che la , prima di adottare decisioni definitive e potenzialmente pregiudizievoli sul piano personale e organizzativo, si sia riservata un congruo periodo per «valutare bene l'efficienza della nuova struttura e ponderare la decisione in merito alle sorti del management». In tale cornice, il tempo trascorso fra i due eventi appare sintomatico di un processo decisionale ponderato, volto a verificare in concreto se la posizione dirigenziale ricoperta dal reclamante, a seguito del ridimensionamento delle sue funzioni, fosse effettivamente divenuta non più strategica o sostenibile per l'azienda, e tanto all'esito di valutazioni attinenti al merito delle scelte organizzative e della situazione economica della NC.
Per converso, l'affermazione dell'appellante, secondo cui «è certo che già prima di operare lo sdoppiamento della Funzione Finanza e Wealth Management, i vertici aziendali avessero già considerato tutte le variabili che da tale riassetto organizzativo sarebbero derivate» (pag. 17 reclamo), resta una mera congettura, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo neppure dimostrato che la fosse in grado sin da allora di prevedere il rapido peggioramento CP_1 dell'andamento economico registrato proprio nel 2018.
Infine, del tutto infondata è la deduzione circa la presunta contraddittorietà della motivazione economica espressa a fronte delle nomine dirigenziali intervenute nei mesi successivi al recesso.
Come infatti documentato dalla reclamata, tali nomine si inseriscono in un contesto del tutto nuovo e imprevedibile al momento del licenziamento, scaturito da un radicale e imprevisto cambio dei vertici aziendali (dimissioni dell'A.D. Dott. e rientro dell'Ing. . Tale rivolgimento portò Per_6 CP_9 infatti ad una successiva e più ampia riorganizzazione che vide la creazione di nuove funzioni, come quella del Chief Financial Officer (CFO), prima inesistente, e di una nuova "Funzione Finanza Ordinaria e Straordinaria", con compiti e caratura strategica ben più ampi e complessi rispetto alla precedente
"Finanza Proprietaria" diretta dall'appellante.
23 Ne consegue che la nomina del (il cui contratto, peraltro, non Per_5 prevedeva il pagamento di retribuzione variabile, cfr. 49 fasc. parte reclamata)
a capo di tale nuova e diversa struttura non costituisce un ripristino della situazione quo ante e non inficia la genuinità della precedente scelta di sopprimere la posizione di per ragioni di economicità, essendo Pt_1 intervenuta a seguito di eventi sopravvenuti e non prevedibili che hanno mutato il quadro di riferimento.
III.
1.g. Le precedenti considerazioni inducono a considerare priva di fondamento anche la tesi della natura ritorsiva del licenziamento.
È infatti noto che, per incontrastata e pluriennale giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass.
n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; Cass. n.
9468 del 2019; Cass. n. 6838 del 2023), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n.
6838 del 2023; Cass. n. 5555 del 2011).
Ed ancora: poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo›
(Cass. civ. sez. lav. n. 15330 del 09.06.2025).
Tanto premesso, il relativo motivo di doglianza non coglie nel segno, atteso che la rilevata sussistenza delle ragioni oggettive e organizzative addotte dalla a fondamento del licenziamento emargina in radice la CP_1 possibilità che il recesso sia stato dettato da un motivo illecito avente efficacia
24 determinante ed esclusiva (cfr. ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9468 del
04.04.2019).
È infatti noto che nell'ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. n.
9468 del 2019).
In aggiunta ai superiori e dirimenti rilievi e per completezza di motivazione, si rileva comunque che nessuno dei fatti addotti dall'appellante appare idoneo ad integrare la prova richiesta.
In particolare, quanto alla richiesta dei bonus, va osservato che la richiesta formale di pagamento della retribuzione variabile è avvenuta dieci mesi prima del licenziamento: circostanza che indebolisce significativamente l'allegazione di un nesso causale diretto e immediato con il recesso. Inoltre, come dedotto dalla difesa dell'appellata, le pretese di sono state oggetto di un Pt_1 separato giudizio, conclusosi con una sentenza che ne ha accertato l'infondatezza (cfr. sent. Trib. Bari n. 674/2024, prodotta in atti). In tal senso, appare quindi più credibile la versione della che riconduce l'episodio CP_1 ad una mera controversia contrattuale, insuscettibile di rappresentare la causa unica ed esclusiva di un licenziamento avvenuto quasi un anno dopo.
Sotto altro profilo, l'appellante valorizza ai fini della nullità del recesso una serie di episodi (acquisto titoli di stato, valutazione del prezzo e tentativo di acquisto di obbligazioni et. al.) in occasione dei quali ebbe a manifestare il proprio dissenso rispetto a scelte operative dei vertici.
Tuttavia, le risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, hanno inquadrato tali eventi nell'alveo di una fisiologica dialettica aziendale tra figure apicali, in cui il dissenso di un dirigente, anche se su questioni rilevanti, non si traduce automaticamente in un atto di persecuzione, specie quando le proposte o le decisioni finali vengono assunte, come nella fattispecie, dagli
25 organi societari preposti (Comitato ALM e Consiglio di Amministrazione). E
d'altra parte, non v'è prova che il dissenso espresso dal dirigente in merito alle singole operazioni finanziarie indicate abbia trasceso i limiti dell'ordinaria dialettica per divenire l'unica ragione del recesso.
Né assume rilievo sul punto l'assunto di parte reclamante per cui: «le dichiarazioni dei testimoni altro non sono che un tentativo di far passare per consuetudine o prassi condotte illegittime, poste in violazione della normativa vigente o degli stessi regolamenti interni››, e ciò in considerazione del fatto che una parte significativa dei testi escussi risulterebbe personalmente coinvolta negli episodi descritti e di potenziale rilevanza penale.
L'argomentazione appare inconsistente, essendo noto che il principio dell'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, unitamente al principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, impedisce di ritenere che l'eventuale coinvolgimento di alcuni testimoni nei fatti oggetto di procedimento penale costituisca, di per sé, motivo sufficiente per escludere radicalmente l'attendibilità della loro testimonianza in sede civile.
Peraltro, anche a voler dar seguito ai rilievi del reclamante, la censura non coglie nel segno, non potendosi utilizzare una semplice critica all'attendibilità dei testi per trarre dalle loro dichiarazioni elementi favorevoli alla propria tesi, ciò determinando piuttosto una indebita inversione del significato probatorio in violazione dei principi che regolano l'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Quanto poi al contegno assunto all'esito dell'invito a comparire presso la
Guardia di Finanza nel giugno 2018, la circostanza appare del tutto irrilevante, in quanto testi escussi hanno confermato che la prese atto CP_1 del legittimo richiamo di al segreto istruttorio, senza che da ciò sia Pt_1 scaturita, in carenza di specifiche allegazioni e prove al riguardo, alcuna conseguenza.
In definitiva, in linea con quanto già indicato dal primo giudice, non risulta raggiunta alcuna prova del fatto che gli indicati episodi, singolarmente o nel loro complesso, abbiano costituito la ragione unica, illecita e determinante del suo licenziamento, e tanto a fronte di una causale oggettiva la cui effettività è stata, invece, ampiamente dimostrata dalla NC.
26 III.
1.h. In conclusione, il reclamo principale proposto deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
per l'effetto, il motivo di reclamo incidentale va dichiarato assorbito.
III.
1.i. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui Pt_1 al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 23.07.2024, avverso la sentenza emessa in data 24.06.2024 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti della CP_1
e sul reclamo incidentale proposto da con memoria
[...] Controparte_1 del 30.09.2024, così provvede:
- rigetta il reclamo principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- condanna al pagamento, in favore della controparte, Parte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 10.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 11.09.2025
Il Presidente
27 Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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