Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17980/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 271/2021, pendente
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Napoli al viale Campi Flegrei n. 7/A, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato Arianna Mocerino, c.f. , che li rappresenta e difende C.F._3
giusta procura in atti;
Appellanti
E
, già P.I. , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, presso lo studio dell'avvocato Paolo Vitiello, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in atti;
Appellata
NONCHÈ
; Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 271/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale
e . Controparte_3
Il Giudice di Pace, dopo la riunione tra i due giudizi vertenti sullo stesso fatto storico ed incardinati separatamente dai due attuali appellanti, era stato chiamato a dirimere una controversia con la quale e avevano convenuto in giudizio e la Parte_1 Parte_2 Controparte_3
chiedendo l'accertamento della responsabilità del proprietario del Controparte_2
veicolo tg. CY511NA per il tamponamento a catena ingenerato dal di lui conducente in data
20.05.2017, alle ore 22.00 circa in Giugliano in Campania (NA), alla via S. Null,o all'altezza del bar “Champ Elysess”, allorquando il veicolo di tipo Renault targato CY511NA, di proprietà di ed assicurato con la avrebbe tamponato il Controparte_3 Controparte_2
veicolo, fermo nel traffico veicolare, Alfa Mito targato EB933SL, di proprietà di Parte_2
, danneggiandolo e spingendolo contro il veicolo LA US targato CX672LW,
[...] anch'esso fermo nel traffico, di proprietà di che a sua volta avrebbe subito Parte_1
danni.
Sulla scorta di questa prospettazione gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dai veicoli di loro proprietà.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con l'escussione del teste e con una Testimone_1
CTU tecnico comparativa per verificare la compatibilità dei danni sui veicoli con la prospettazione attorea, con incarico peritale conferito a Persona_1
Con sentenza n. 271/2021, depositata in cancelleria in data 11.01.2021, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria perché gli attori non sarebbero riusciti a fornire la prova della responsabilità del responsabile civile, stante la lacunosità della testimonianza, peraltro proveniente dal figlio dell'attrice, e stante le risultanze della CTU tecnica che, dopo aver relazionato circa l'indisponibilità contemporanea dei due veicoli coinvolti che avrebbe precluso alla stessa P.A. di procedere ad un accostamento materiale statico comparativo tra gli stessi, ha evidenziato come anche l'astratta compatibilità altimetrica, appurata analizzando le schede tecniche pubblicate dalle case costruttrici, non sarebbe evocabile a titolo di prova certa ed inconfutabile delle collisioni, stante la sua genericità. Inoltre, il primo giudice ha evidenziato la mancata corrispondenza altimetrica tra i danni documentati sul portello posteriore della LA US e il complessivo anteriore della Alfa Mito, nonché come l'indisponibilità di documentazione attestante lo stato e la condizione post evento dell'Alfa Mito non abbia consentito di esprimere un giudizio circa la compatibilità dei danni posteriori al veicolo stesso.
Gli appellanti con l'introduzione del presente giudizio hanno impugnato la sentenza n. 271/2021 del
Giudice di Pace di Napoli lamentando, con unico motivo di appello, l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della CTU, atteso che il giudicante di primo grado nel rigettare la domanda sarebbe giunto ad una valutazione fuorviante ed ingannevole, estrapolando concetti dal contesto dialogico, senza tenere in debita considerazione quanto rilevato dal CTU circa la riconducibilità dei danni sui veicoli ad un unico evento, nonché la “la sussistenza della correlabilità altimetrica tra le quote d'impatto sui veicoli attorei”.
Si è costituita nel giudizio di appello che, eccepita la nullità ex art. 342 c.p.c. Controparte_4 dell'atto di appello, ne ha rilevato l'infondatezza, atteso che il giudice di primo grado avrebbe reso una decisione coerente e del tutto immune da vizi motivazionali.
Subentrato nel ruolo questo giudice, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del
6.12.2024 e assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità del gravame, perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 11.01.2021 e l'atto di appello è stato notificato via pec in data 6.07.2021.
L'iscrizione a ruolo del gravame è del 8.07.2021.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n.
10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono sufficientemente precise e circostanziate nel censurare il percorso argomentativo del giudice di primo grado, lamentando, con l'unico motivo di appello, un'errata valutazione delle risultanze della CTU tecnico comparativa svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, occorre chiarire che la censura mossa dagli appellanti alla sentenza di primo grado concernente la valutazione delle risultanze della CTU involge, altresì, il punto di motivazione relativo alla valutazione di inattendibilità del teste cui il giudice di prime cure è giunto anche rilevando la contraddizione estrinseca di tale dichiarazione testimoniale rispetto a quanto emergente dalla CTU tecnico comparativa, motivo per cui il vaglio dell'unico motivo di appello comporta per questo Tribunale in veste di giudice di appello la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez.
III,13/4/2018, n. 9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea si ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato le risultanze della CTU.
Precisamente il giudice di pace, nel passaggio motivazionale con il quale ha esplicitato la propria valutazione in ordine a quanto risultante dalla CTU svoltasi, si è espresso nel modo seguente: “la dinamica prospettata negli atti di citazione narra di un tamponamento multiplo ad impulso tra tre veicoli circolanti sullo stesso piano e nella medesima direzione” cfr. pag. 3, la stessa esperta rileva a pagina 4 della sua relazione che. “l'indisponibilità in contemporanea dei veicoli protagonisti e le difficoltà incontrate nel reperirne di similari, ha precluso la possibilità di procedere nel loro materiale accostamento statico comparativo”. Il CTU ha quindi proceduto: “analizzando le schede tecniche pubblicate dalle rispettive case costruttrici, appurando così una correlabilità altimetrica tra le quote di impatto sui veicoli attorei e le sagome dei rispettivi antagonisti” “Detto dato, però, -
a parere dello scrivente CTU – per la sua genericità non è evocabile a titolo di prova certa e inconfutabile delle collisioni, così come prospettate dalle parti istanti.” (cfr. pag. 4 della relazione). Ancora rileva la P.A. nominata a pag. 5 della sua relazione che: Persona_1
“Dall'analisi delle sagome e delle quote di ingombro dei veicoli emerge che i danni documentati per il portello posteriore del veicolo non trovano corrispondenza altimetrica in Parte_3 rapporto alle quote del complessivo anteriore del veicolo Alfa Romeo Mito”. Invero, il CTU riferisce a pag. 7 che “l'indisponibilità di documentazione attestante lo stato e condizione post- evento dei veicolo convenuto non consente di esprimere giudizi nel merito della compatibilità dei danni posteriori al veicolo Alfa Romeo”.
Sul punto gli appellanti hanno lamentato un'erronea valutazione della stessa perché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il CTU nella sua relazione ha altresì accertato “la sussistenza della correlabilità altimetrica tra le quote d'impatto sui veicoli attorei”, nonché
l'omogeneità dei danni e la loro riconducibilità ad un unico evento.
Ebbene, tale doglianza non coglie nel segno in quanto il giudice di pace nella sua motivazione ha dato atto dell'accertamento circa la correlabilità altimetrica la le quote di impatto dei veicoli attorei, ma ha anche precisato che tale compatibilità è stata ritenuta dallo stesso consulente eccessivamente generica per poter assurgere a prova certo dell'evento sinistroso, proprio perché non basata su un accertamento statico comparativo, reso impossibile dalla indisponibilità in contemporanea dei due veicoli, bensì unicamente sulla base dell'analisi delle schede tecniche pubblicate dalle rispettive case produttrici. Certamente la valutazione in ordine al valore probatorio da attribuirsi ad una determinata modalità di accertamento non appartiene alle competenze del consulente tecnico, tuttavia la valutazione compiuta dallo stesso si deve ritenere senza dubbio condivisibile, non solo e non tanto per il mancato accostamento statico comparativo - tra l'altro imputabile all'indisponibilità contemporanea dei due veicoli attorei e quindi indirettamente imputabile alle stesse parti appellanti
- quanto per il fatto che, dal tenore complessivo della perizia emerge come tale astratta compatibilità, nel concreto, non abbia trovato conferma atteso che il CTU nelle conclusione rassegnate in consulenza ha concluso affermando che “l'indisponibilità di documentazione attestante lo stato e condizione post-evento dei veicolo convenuto non consente di esprimere giudizi nel merito della compatibilità dei danni posteriori al veicolo Alfa Romeo;
non tutti i danni lamentati per il veicolo LA US trovano corrispondenza altimetrica e compatibilità con i danni presenti sul complessivo anteriore del veicolo collidente Alfa Romeo.”. A ciò può aggiungersi che lo stesso CTU alle pagine 6 e 7 della perizia, in risposta al quesito con il quale si chiedeva l'accertamento dei danni sull'autovettura LA US, dopo aver descritto gli stessi come consistenti nella “compressione della sezione frontale del paraurti e relativa accessoristica e danni al pannello esterno del portello posteriore” ha rilevato come gli stessi “per quota e morfologia mal di rapportano alla sagoma del complessivo anteriore del veicolo tamponante Alfa Romeo Mito”. A fronte di tali considerazioni, dalle quali emerge più di qualche dubbio circa la concreta compatibilità dei danni e di conseguenza della verificazione del sinistro nelle modalità prospettate dagli appellanti, non appare affatto dirimente che la consulente nell'accertamento dei danni sui veicoli abbia riferito circa l'omogeneità degli stessi e la loro riconducibilità ad un unico evento coerente con i fattori dinamici riferiti. Invero, tali affermazioni, che il CTU ha riferito in risposta al quesito con il quale il giudice di prime cure le aveva chiesto di descrivere i danni subiti dai veicoli, sono state sostanzialmente smentite dalla stessa consulente laddove ha concluso circa l'impossibilità di esprimersi in merito alla compatibilità dei danni posteriori al veicolo Alfa Romeo
e rilevando la mancanza di corrispondenza anche altimetrica tra alcuni danni presenti sulla e Pt_3 quelli presenti sul complessivo anteriore dell'Alfa Romeo.
In sostanza, dalla CTU non emergono indicazioni tecniche univoche nel senso di escludere o confermare la dinamica del sinistro così come prospettata dagli attori, ciò anche in ragione di una lettura della CTU estesa ai verbali di accesso e ad interventi riparatori asseriti o reali, che hanno effettivamente reso arduo l'accertamento dei danni eziologicamente ricollegabili all'evento sinistroso prospettato.
Le perplessità che residuano all'esito di un'attenta lettura della Consulenza Tecnica per essere superate dovrebbero trovare conferma in risultanze probatorie esterne, che nel caso di specie sono davvero scarne, non potendosi rinvenire agli atti verbali di intervento della P.M. o reperti documentali o fotografici dai quali potersi evincere quantomeno la presenza dei tre veicoli sul luogo del sinistro nel giorno e nell'ora prospettata dagli appellanti.
A queste considerazioni va aggiunto che parte appellante non ha impugnato direttamente il punto motivazionale con il quale il giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile la testimonianza, capo che, come si è detto in precedenza, avrebbe potuto essere travolto laddove risultasse accertata un'erronea valutazione del giudice di prime cure circa le risultanze della CTU, erronea valutazione che si è esclusa per le motivazioni di cui sopra.
In ogni caso, le dichiarazioni rese in primo grado da appaiono a loro volta Testimone_1
inidonee a sostenere la prova del fatto storico, in assenza di chiari riscontri esterni capaci di suffragarle. Invero, anche se non si volesse ritenere che la perizia tecnica svolta in primo grado abbia escluso tecnicamente il verificarsi del sinistro secondo le modalità prospettate dagli attori, comunque è indubbio che tale perizia non depone univocamente nemmeno per la conferma di tale prospettazione, rilevando dunque quale elemento neutro circa il contenuto valutativo e capace al più di rilevare come materiale probatorio da cui attingere in relazione agli accertamenti materiali compiuti.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con conferma della statuizione sulle spese di giudizio relativamente al procedimento di primo grado.
Inoltre, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello avverso la sentenza n. 271/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e , definitivamente pronunziando, Controparte_2 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) rigetta l'appello; 3) condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, liquidandole in euro 1.300,00 per compensi, oltre I.V.A., Controparte_2
C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 01/04/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro