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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI
composta dai magistrati: Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr.ssa Gisella Dedato Consigliere
Dr. Adolfo Ceccarini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1372/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 06.05.2025, senza la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in in Via Lungoporto Gramsci n. Parte_1
63, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Antonini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , viale Giacomo Matteotti n. 37, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Riccetti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separata allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLATA
E
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 (C.F. , in persona del Presidente e CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo giusta procura generale alle liti per atto notarile in data 3 dicembre 2024 ( rep. n. 17676- racc. n. 12528);
APPELLATA
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , Piazzale Guglielmotti n. 7 Parte_1 presso la sede della Casa comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sbragaglia per procura generale alle liti per atto notarile del 24.3.2021 (rep. N. 14117); IINTERVENIENTE VOLONTARIO E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Parte_2
n. 180, depositata il 03.08.2022, non notificata
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Parte_3
con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
[...]
“dichiara che i fondi siti in e censiti in Catasto al foglio 24, Parte_1
partt. 181, 182, 183, 184 e 2101 hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici;
Spese di lite compensate;
pone definitivamente le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ”. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
, eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza.
[...]
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Nel merito, ha chiesto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, di dichiarare la demanialità collettiva dei terreni, o in subordine, di dichiarare detti terreni gravati da usi civici.
Le parti appellate costituite hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6 maggio 2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio.
Le parti appellate costituite hanno accettato la rinuncia, dichiarando di essere favorevoli alla compensazione delle spese di lite.
Il Procuratore generale ha espresso parere favorevole all'estinzione del giudizio.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Si premette che secondo la norma di cui all'art. 306, comma 1, c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio dell' , accettata dalle parti costituite. Parte_1
Le spese di lite si compensano tra l'appellante e gli appellati costituiti, come concordemente richiesto dagli stessi.
Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il processo R.G. n. 1372/2023 per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell' ; Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'appellante e le parti costituite.
Così deciso in Roma, lì 08.05.2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Roberta
Piedimonte
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3
composta dai magistrati: Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr.ssa Gisella Dedato Consigliere
Dr. Adolfo Ceccarini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1372/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 06.05.2025, senza la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in in Via Lungoporto Gramsci n. Parte_1
63, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Antonini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , viale Giacomo Matteotti n. 37, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Riccetti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separata allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLATA
E
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 (C.F. , in persona del Presidente e CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo giusta procura generale alle liti per atto notarile in data 3 dicembre 2024 ( rep. n. 17676- racc. n. 12528);
APPELLATA
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , Piazzale Guglielmotti n. 7 Parte_1 presso la sede della Casa comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sbragaglia per procura generale alle liti per atto notarile del 24.3.2021 (rep. N. 14117); IINTERVENIENTE VOLONTARIO E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Parte_2
n. 180, depositata il 03.08.2022, non notificata
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Parte_3
con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
[...]
“dichiara che i fondi siti in e censiti in Catasto al foglio 24, Parte_1
partt. 181, 182, 183, 184 e 2101 hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici;
Spese di lite compensate;
pone definitivamente le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ”. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
, eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza.
[...]
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Nel merito, ha chiesto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, di dichiarare la demanialità collettiva dei terreni, o in subordine, di dichiarare detti terreni gravati da usi civici.
Le parti appellate costituite hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6 maggio 2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio.
Le parti appellate costituite hanno accettato la rinuncia, dichiarando di essere favorevoli alla compensazione delle spese di lite.
Il Procuratore generale ha espresso parere favorevole all'estinzione del giudizio.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Si premette che secondo la norma di cui all'art. 306, comma 1, c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio dell' , accettata dalle parti costituite. Parte_1
Le spese di lite si compensano tra l'appellante e gli appellati costituiti, come concordemente richiesto dagli stessi.
Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il processo R.G. n. 1372/2023 per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell' ; Parte_1
- compensa le spese di lite tra l'appellante e le parti costituite.
Così deciso in Roma, lì 08.05.2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Roberta
Piedimonte
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3