Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2340/2024 R.A.C.C.
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (n. R.G. 2340 sub.1/2024) introdotto da:
- (C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Marco Salvati e Parte_1 C.F._1
Fabio Salvati, elettivamente domiciliata in Roma, Via Duilio 12
RICORRENTE
c o n t r o
- P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Amanda Luciani, elettivamente domiciliata in Portomaggiore (FE), Via C. Eppi n. 2/C
RESISTENTE
***
La ha convenuto in giudizio al Controparte_2 Parte_1 fine di far accertare l'occupazione illegittima della “propria” porzione di terreno retrostante la chiesa consacrata, sita nel comune di Argenta (località Consandolo), censita al catasto terreni al foglio 26 con i mappali 262 e la condanna al rilascio del bene.
, costituitasi il 16 gennaio 2025, ha eccepito l'intervenuto acquisto del Parte_1 terreno e della servitù di passaggio carrabile e pedonale per usucapione ex art. 1158 c.c.; in via subordinata, ha richiesto una sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio carrabile ex art. 1051 c.c.
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025, ha proposto, in corso di Parte_1 causa, domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la rimozione o la diversa sistemazione dei ponteggi installati tra la propria abitazione e la Chiesa, di proprietà di parte resistente, in quanto impediscono il passaggio carraio dalla pubblica via alla proprietà di parte ricorrente.
Pagina 1
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Via Molinellina, individuata al foglio 26 del Comune di Argenta, part. 317 (catasto fabbricati), sub 1 abitazione, sub 2 laboratorio, sub 3 locale deposito, sub 4 corte comune ai sub 1,2,3, nonché part. 275 catasto terreni, area rurale mq 15. su identificato al NC Argenta (Fl26 particella 317);
- che l'unico accesso carraio e pedonale all'unità immobiliare è costituito dal passaggio sul piazzale presente davanti alla chiesa “la Molinellina” sulla part. 262;
- che il 4 dicembre 2024 parte resistente ha installato dei ponteggi, per l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla chiesa, che impediscono l'accesso carraio alla proprietà;
- che l'esecuzione dei lavori di manutenzione non sono ancora iniziati;
- di aver proposto, il giorno successivo all'installazione dei ponteggi, querela;
- che le impalcature impediscono altresì il passaggio di mezzi necessari per compiere lavori di ristrutturazione preventivati da tempo sull'immobile.
Parte ricorrente ha ritenuto sussistenti i presupposti del provvedimento cautelare.
Il fumus boni iuris sarebbe integrato dal possesso ultraventennale del diritto di passaggio ex art. 1158 c.c. ovvero, in subordine, dalla sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., trattandosi di fondo intercluso.
Il periculum in mora dall'impedimento totale all'accesso carraio all'immobile di sua proprietà con conseguente preclusione dell'esercizio dei diritti fondamenti costituzionali “come quello alla proprietà e alla libertà di movimento”.
Con decreto del 31 gennaio 2025, il Giudice ha fissato la comparizione delle parti all'udienza del 13 marzo 2025, assegnando al ricorrente termine sino al 18 febbraio 2025 per la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
La costituitasi il 24 febbraio 2025, ha Controparte_2 puntualmente contestato le argomentazioni di parte ricorrente.
In primo luogo, ha eccepito l'insussistenza del fumus boni iuris affermando l'infondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, posto che questo era sempre avvenuto sulla base di accordi, dettati da ragioni di buon vicinato, tra il sig.
e i danti causa dell'odierna resistente ovvero in base ad atti di mera tolleranza. Pt_1
Ha, inoltre, affermato che, trattandosi di servitù non apparente ex art. 1061 c.c., mancavano opere attestanti l'uso, non essendo sufficiente la presenza dell'asfalto e dell'autobloccante per integrare i presupposti della fattispecie.
Pagina 2 In terzo luogo, ha negato l'esistenza del fumus in relazione alla domanda di costituzione della servitù coattiva posto che l'interclusione è stata creata dal sig. nel 1954. Pt_1
Inoltre, ha eccepito l'inapplicabilità dell'articolo 1051 primo comma c.c., mancando le esigenze connesse alla coltivazione e al conveniente uso del fondo.
In particolare, la resistente ha affermato la inapplicabilità della norma alle ipotesi di utilizzo meramente abitativo dell'immobile a favore del quale viene richiesta la costituzione della servitù coattiva di passaggio carrabile per interclusione.
Ha altresì richiamato il terzo comma dell'art. 1051 c.c. in forza del quale sono esenti dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti.
Ha, infine, invocato l'art. 831, II comma c.c. in relazione al piazzale della chiesa, di pertinenza del medesimo edificio di culto cattolico, che in quanto tale non può essere sottratto alla sua destinazione.
La resistente ha infine negato la sussistenza del periculum in quanto il passaggio pedonale è accessibile ed i ponteggi sono stati installati per l'esecuzione di lavori di ripristino del tetto della chiesa su segnalazione di parte ricorrente, affermando che il ritardo sull'esecuzione dei lavori era dovuto ad atti vandalici, alle festività natalizie e alle condizioni metereologiche.
All'udienza del 13 marzo 2025, gli avv.ti Salvati hanno rappresentato che il 12 febbraio
2025 è stato collocato un “masso di pietra” che impedisce ulteriormente l'accesso carrabile alla proprietà, sia da parte della ricorrente, sia dei familiari, sia di terzi (ivi comprese le imprese che devono consegnare i mobili).
La parte resistente ha confermato la circostanza sull'assunto della inesistenza di un diritto di passaggio carrabile.
***
Il ricorso, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla verosimiglianza della fondatezza delle domande riconvenzionali proposte da , sulla base degli elementi probatori Parte_1 sommari a disposizione del Giudice.
1.1. Con riferimento alla domanda di usucapione della servitù di passaggio, va rilevato che sono pacifici e non contestati:
a) l'interclusione assoluta dell'abitazione (circostanza provata dalle fotografie prodotte), non esistendo passaggi secondari che consentano l'accesso all'abitazione di Parte_1
[...]
Pagina 3 b) il passaggio carraio e pedonale esercitato dalla ricorrente e in precedenza dal suo dante causa per un periodo superiore a vent'anni sull'area oggetto della domanda.
1.2 Ciò posto, la parte resistente ha negato la sussistenza del fumus boni iuris sull'assunto che tale passaggio sarebbe stato esercitato in virtù del consenso dato dai precedenti proprietari per ragioni di vicinato: gli atti di tolleranza, in forza dell'art. 1144 c.c., non possono “servire di fondamento all'acquisto del possesso”.
Deve, tuttavia, osservarsi che la parte che invochi l'uso in forza di un atto di tolleranza deve anche provare la circostanza (Cass. 9275/2018: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso
è stato dovuto a mera tolleranza”).
Orbene, nel caso di specie, allo stato non emergono elementi probatori idonei a dimostrare che il passaggio venisse esercitato per mera cortesia o come atto di buon vicinato sulla base di un accordo tra i precedenti proprietari (i sig.ri e il sig. Parte_2 Pt_1
Ulteriore elemento a sostegno dell'esistenza del fumus dell'azione proposta dalla odierna ricorrente è l'uso per oltre settant'anni del passaggio (cfr. Cass. 1015/1996: “Gli atti di tolleranza traendo origine dall'altri condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.” () “la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo”; conf. Cass. 4631/1990).
1.3 Nemmeno l'eccezione sulla mancanza di opere visibili pare idonea alla reiezione della domanda cautelare.
Le servitù non apparenti, ex art. 1061 c.c., non possono acquistarsi per usucapione;
il requisito dell'apparenza si concretizza nella presenza di segni visibili o di opere di natura permanente, destinate all'esercizio della servitù (Cass. 13238/2010: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello
Pagina 4 preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”).
Parte resistente ha affermato che la presenza dell'asfalto e dell'autobloccante non sarebbero delle opere evidenti per l'acquisto per usucapione.
Tuttavia, tali opere risultano essere segni inequivocabili di utilizzo del passaggio per raggiungere il fondo servente (Cass. 1456/1995: “Il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art.
1061 c.c., per l'acquisto della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l'esercizio ma richiede anche la manifesta destinazione delle stesse per l'esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino. Tale esigenza, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, implica quella della presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che è anche in funzione della utilità di questo)”.
Le opere di asfalto e di autobloccante sono, infatti, dei segni apparenti di utilizzo e destinazione del fondo per raggiungere l'abitazione.
2. Anche la prospettazione di un diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio è avallata, sulla base di una cognizione sommaria, dagli elementi probatori acquisiti nel giudizio.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. prevede che “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
Come evidenziato da parte ricorrente, l'accesso carraio e pedonale alla proprietà dalla pubblica via Molinellina avviene esclusivamente tramite passaggio sul piazzale, presente davanti alla chiesa “la Molinellina” sulla part.lla 262: vi è, dunque, un'interclusione assoluta.
2.1 Parte resistente ha rilevato come l'interclusione assoluta sia avvenuta nel 1954 ad opera del dante causa della ricorrente, per effetto di frazionamenti e vari ampliamenti dell'abitazione sul mappale 317.
Occorre sottolineare, tuttavia, che la causa dell'interclusione può dipendere anche da un comportamento attivo del proprietario del fondo, ma ciò non impedisce la costituzione del diritto reale minore, salvo che non venga provata l'eventuale possibilità di ricreare il passaggio da parte del proprietario del fondo intercluso (Cass., 177/2003): nel caso di specie, non è stata provata tale circostanza, così emergendo l'infondatezza della eccezione.
Pagina 5 2.2 Parte resistente ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 1051 c.c. in quanto il diritto ad ottenere la costituzione sorgerebbe solo se il passaggio fosse strumentale alla coltivazione, non anche per quelle abitative.
La tesi prospettata è stata expressis verbis rigettata dalla Suprema Corte, la quale ha riconosciuto l'operatività della norma anche nell'ipotesi in cui l'esigenza di ottenere la servitù di passaggio sia fondata anche per la tutela di esigenze abitative, evolvendosi l'interpretazione nomofilattica da una visione dominicale e produttivistica, ad una prospettiva più lata di tutela della persona e della sua proiezione per la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti
(Cass. 14103/2012: “L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche
a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.
167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2
e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere”).
2.3 Né appare pertinente il richiamo al quarto comma dell'art. 1051 c.c., nella parte in cui esclude “da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”, posto che tali limiti si riferiscono al fondo servente e non a quello dominante.
3. Parte resistente ha eccepito che il piazzale della chiesa non potrebbe essere sottratto alla sua destinazione, ex art. 831, II comma c.c., essendo pertinenza del medesimo edificio di culto cattolico.
Anche tale eccezione non è fondata.
La destinazione a cui si riferisce la norma fa riferimento agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico e alla loro alienazione, non al passaggio in prossimità dell'edificio per raggiungere un determinato luogo.
Per altro è emerso nel corso della udienza che la chiesa viene aperta solo saltuariamente, su richiesta di qualche fedele, e l'area in oggetto non è, dunque, permanentemente destinata alla sosta dei veicoli dei fedeli.
4. Ai fini dell'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si rende necessaria la valutazione della sussistenza del periculum in mora.
Il pregiudizio è imminente quando l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità e l'iter che conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato.
Pagina 6 Quanto all'irreparabilità del pregiudizio va intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile nelle more del giudizio di merito.
Nel caso di specie, la domanda cautelare è finalizzata alla rimozione o, in alternativa, alla diversa collocazione dei ponteggi che impediscono l'accesso carrabile alla proprietà della ricorrente.
È evidente dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio e dalla mancata contestazione di parte resistente, l'assenza di passaggi secondari che consentano l'accesso carrabile e pedonale all'abitazione di . Parte_1
L'unico accesso carrabile e pedonale possibile è attraverso il piazzale presente davanti alla
Chiesa di proprietà della . Controparte_2
Ciò posto, si evidenzia che il passaggio carrabile non è solo funzionale ad un comodo accesso alla abitazione, ma espressione dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.
Da un lato, quale espressione della persona (art. 2 Cost.), dall'altro, per la fruizione di servizi primari (si pensi all'accesso della ambulanza per la tutela del diritto alla salute;
alla possibilità di raggiungere l'abitazione da parte di soggetti portatori di handicap; all'accesso dei mezzi funzionali all'esecuzione di lavori edili di manutenzione o spurgo dei pozzi per la tutela del diritto di proprietà, ma anche funzionali all'esplicazione della persona stessa).
Tali considerazioni inducono a ritenere sussistente il periculum in mora, stante la tutela di diritti primari connessi alla persona.
Le spese del giudizio cautelare vengono riservate alla decisione di merito.
P. Q. M.
1) ACCOGLIE il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ORDINA alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_2 rimuovere il masso apposto e spostare le impalcature presenti sul piazzale e collocate davanti alla chiesa “la Molinellina”, sulla part. 262, in modo da consentire il passaggio anche carrabile per l'accesso alla abitazione della ricorrente (larghezza minima individuata in 2,80 metri, considerata la larghezza di una ambulanza pari a 2,05 con gli specchietti chiusi);
2) SPESE al merito.
Si comunichi.
Ferrara, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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