Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8930/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ROBERTO DE CodiceFiscale_5
GUGLIELMI, LUCA CRISTIANO GUELFO, MASSIMO SIBONA elettivamente domiciliati in Torino, via Susa n. 35, presso lo studio professionale dei difensori
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. e P.I. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SERGIO TALINI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Sogliano n.52,
1
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di provvedimento di modifica dell'orario di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 19/12/2023, Parte_1 Parte_4
, , hanno allegato:
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_5
- di essere lavoratori subordinati, a tempo pieno ed indeterminato, di CP_1 CP_1
(società operante nel settore della vigilanza, del trasporto, della custodia e della conta di valori),
in seguito a cessione di ramo aziendale effettuata dalla precedente datrice di lavoro CP_2
; con le mansioni di addetti alla sola conta, sede di lavoro stabilita in GN;
[...]
- che il Contratto Collettivo applicabile ai loro rapporti è il CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata;
- che il loro orario di lavoro è il c.d. 5+2 (lavoro settimanale organizzato su 5 giorni lavorativi continuativi, con 2 giorni di seguito di riposo settimanale);
- che sino al settembre del 2023 il loro orario di lavoro era articolato su 8 ore dal lunedì al venerdì, con giorni di riposo collocati al sabato ed alla domenica;
salvo eventuali prestazioni di lavoro straordinario al sabato, se necessarie;
- che nell'aprile del 2023 la ha concluso con le sigle sindacali CP_1 CP_1
, e (sigle alle quali gli esponenti non aderiscono), un CP_3 CP_4 CP_5
2 accordo aziendale di natura sperimentale, in forza del quale gli addetti alla sala conta, se aderenti individualmente, avrebbero lavorato per 3 settimane consecutive del mese dal lunedì
al venerdì, 8 ore per giornata, ed in una settimana dal lunedì al sabato, 7 ore dal lunedì al venerdì, e 5 ore al sabato, salva maggiorazione retributiva del 25% per le ore lavorate appunto al sabato, ed incremento del valore del buono pasto ad euro 8,00; tale accordo sarebbe stato efficace solo se il 90% degli addetti alla sala conte, assunti con contratto a tempo pieno,
avessero aderito;
- che solo 40 lavoratori su 48 aderivano, ma che, ciò nonostante, la società datrice di lavoro applicava comunque l'accordo; che gli esponenti erano tra i non aderenti;
- che gli esponenti hanno quindi continuato a seguire l'orario sopra descritto, sino alla metà del mese di settembre 2023, quando la ha comunicato loro una modifica Controparte_1
unilaterale dell'articolazione oraria delle loro prestazioni lavorative;
a partire dal 18/9/2023 è
stato infatti imposto loro di lavorare, per non precisate esigenze dovute ad una nuova e necessaria organizzazione del lavoro, dal martedì al sabato, con giorni di riposo stabiliti alla domenica ed al lunedì; lavorando quindi al sabato, come previsto dall'accordo aziendale sopra menzionato, ma per 8 ore, e tutte le settimane, senza però fruire della maggiorazione retributiva del 25% e neppure dell'aumento di valore del buono pasto;
- che in realtà, dal 18 settembre in avanti, l'organizzazione del lavoro nella sala conta di
GN non è stata modificata, e neppure risulta un incremento di lavoro nella giornata del sabato, o riduzione nella giornata di lunedì; anzi, dal testo dell'accordo dell'aprile del 2023
risulta che il fabbisogno di forza lavoro nella giornata del sabato sarebbe stato pari al 15,60%
del totale.
I ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento di modifica del loro orario di lavoro,
lamentando la nullità, in quanto determinato da intento ritorsivo;
la Controparte_1
ha infatti inteso punire i lavoratori che non accettato di aderire all'accordo aziendale del
3 14/4/2023.
Si è costituita in giudizio ,
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_1
- anzitutto, che l'accordo aziendale dell'aprile del 2023 non è stato applicato ai lavoratori in modo arbitrario, nonostante il mancato raggiungimento del 90% delle adesioni, ma in forza di ulteriore accordo raggiunto con le sigle sindacali nel luglio del 2023, accordo in forza del quale,
appunto, la modifica oraria avrebbe potuto essere applicata agli aderenti indipendentemente dalla percentuale di consensi;
- l'effettiva sussistenza delle ragioni organizzative che ha condotto al provvedimento di modifica degli orari di lavoro dei ricorrenti, qui impugnato;
ai clienti della società esponente
(operanti nel settore della grande distribuzione organizzata e degli istituti di credito), per accordi contrattuali, deve essere garantita la conta dei valori, rispettivamente, entro le 48 ore ed entro le 24 ore dal ritiro dei plichi;
contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti, al sabato presta attività lavorativa il 25% dell'organico, e non il 15,60%, e con tale percentuale non era possibile esaurire nei termini indicati l'attività di conta dei valori raccolti al venerdì, con conseguente applicazione di penali, pari anche a 100,00 euro al giorno per singolo “punto”;
- che la modifica degli orari è stata quindi legittima;
peraltro, stante l'organizzazione dell'articolazione delle prestazioni dei lavoratori con il sistema c.d. 5+2, sulla base delle fonti della contrattazione collettiva applicabile alle posizioni dei ricorrenti, vista l'organizzazione a ciclo continuo delle imprese del settore della vigilanza privata, la distribuzione temporale dell'attività lavorativa deve solamente rispettare il vincolo delle 5 giornate consecutive e delle
2 giornate di riposo consecutive, ben potendo essere individuate le giornate lavorative all'interno dell'intera settimana, come è stato concretamente fatto;
l'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2094 c.c., ha potere di organizzare l'attività aziendale e l'organizzazione del lavoro;
- che non sussiste alcun intento ritorsivo;
le esigenze oggettive di riorganizzazione dell'articolazione delle prestazioni lavorative, come detto, sussistono (e non solo sindacabili
4 nel merito, in sede giudiziale), e ciò esclude di per sé la nullità dell'atto, posto che l'intento ritorsivo, per inficiare quest'ultimo, deve essere esclusivo, ovvero il solo motivo determinante del negozio unilaterale;
il provvedimento impugnato è stato adottato a 5 mesi di distanza dall'accordo aziendale al quale i ricorrenti non hanno aderito;
in ogni caso, onerati della prova della sussistenza del motivo di ritorsione sono i ricorrenti.
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
All'odierna udienza è stato rappresentato (sulla base di documentazione prodotta in data 17/2
u.s., autorizzata) che le ricorrenti e hanno visto il ripristino, almeno allo stato, Parte_1 Pt_2
dell'articolazione del loro orario di lavoro sull'intervallo lunedì – venerdì; parte convenuta ha poi rappresentato che l'accordo dell'aprile del 2023 è stato disdettato nel mese di ottobre scorso dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie e che la e la , alla luce delle nuove Parte_1 Pt_2
turnazioni che si renderanno necessarie per la copertura della giornata del sabato, potranno vedere, tra alcuni mesi, ulteriore modifica dell'articolazione della prestazione lavorativa nella settimana.
2.1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni delle ricorrenti e , posto che, ad oggi, il provvedimento Parte_1 Pt_2
di modifica dell'orario non ha più effetto per loro, stanti le ulteriori modifiche (ripristinatorie)
loro comunicate nel dicembre scorso (v. doc. dep. il 17/2/2025); e dal momento che probabili ulteriori modifiche, preannunciate da parte convenuta in data odierna, sono ad oggi non prevedibili, ma comunque al di fuori dell'oggetto di causa, che è relativo al provvedimento del
18/9/2023.
2.2. Preliminare alla trattazione del merito è l'individuazione degli elementi pacifici in causa,
in quanto non in contestazione.
5 deve quindi ritenersi la particolare organizzazione degli orari di lavoro dei ricorrenti, CP_6
come degli altri dipendenti della sala conta della società convenuta, con il sistema 5+2, in sistema organizzativo a ciclo continuo (7 giorni su 7, trattandosi di vigilanza privata), e quindi con potere in capo al datore di lavoro di dislocare le prestazioni lavorative all'interno di tutta la settimana, rispettando il vincolo della continuatività dei 5 giorni di lavoro, con 8 ore per ciascun giorno, e dei 2 giorni di riposo;
tanto è stato allegato sin dal ricorso, e confermato da parte convenuta, che nella propria memoria di costituzione ha dato atto dell'articolata normativa contrattuale in materia, succedutasi negli anni.
E' dato poi pacifico che i ricorrenti, così come altri tre lavoratori ( , Controparte_7 [...]
e non hanno aderito all'accordo aziendale sperimentale Parte_6 Parte_7
dell'aprile del 2023, e che anche il , il e la hanno ricevuto CP_7 Parte_6 Pt_7
provvedimento di modifica dell'orario di lavoro, nel settembre del 2023, di tenore analogo a quello dei ricorrenti, salvo poi aderire, i tre colleghi, all'accordo aziendale di cui sopra.
Occorre quindi esaminare il testo di tale accordo (doc. 20 ricorrenti). La società convenuta,
nella premessa, ha dato atto di ritenere “che l'attività di sala conta abbia necessità di essere
articolata, su sei giorni lavorativi, con prevalenza nei giorni dal lunedì al venerdì” e che
“l'attuale distribuzione dell'orario di lavoro al personale della sala conta di GN non
consente di coprire appieno le esigenze organizzative e produttive aziendali”, così che “le
OO.SS. hanno manifestato la propria disponibilità in via sperimentale e su base di adesione
volontaria ad una distribuzione dell'orario, come infra delineata, che ricomprenda anche la
giornata del sabato”.
Le parti (società ed OO.SS.) hanno quindi previsto la seguente regolamentazione dell'orario di lavoro della sala conta di GN, previa adesione volontaria dei dipendenti, come segue:
“a) la settimana lavorativa si articola, per tre settimane consecutive, su 40 ore settimanali
distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per una prestazione ordinaria di 8 ore
6 giornaliere”; “nella quarta settimana, ferme le 40 ore settimanali, la settimana lavorativa si
articola su 7 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, e 5 ore giornaliere il sabato”; “il giorno di
riposo viene fissato la domenica per tutte le settimane;
l'ulteriore giorno non lavorativo nelle
tre settimane di cui al precedente punto a) verranno maggiorate secondo quanto previsto
dall'art. 116 del vigente CCNL”; “nella settimana di cui al precedente punto b), a condizione
che venga garantita la presenza nella giornata del sabato, fatte salve le assenze per ferie o
permesso, il buono pasto verrà elevato a 8 euro giornalieri;
inoltre le 5 ore di prestazioni
ordinarie del sabato verranno retribuite con una maggiorazione del 25%, ferma la
maggiorazione di cui all'art. 116 del vigente CCNL per le eventuali ulteriori prestazioni
straordinarie rese in tale giornata”.
Come allegato dalle parti, l'accordo sarebbe stato efficace solo in caso di adesione al 90% tra i lavoratori a tempo pieno della sala conta di GN;
l'efficacia iniziale sarebbe stata di 6 mesi,
salvo conferma a tempo indeterminato dopo tale primo periodo (e possibilità di disdetta, di conseguenza).
E' altresì pacifico che la condizione sospensiva delle adesioni al 90% non è stato raggiunto.
Parte convenuta ha poi documentato (doc. 14) che in data 4/7/2023 la stessa e le OO.SS. hanno comunque concordato di dare applicazione all'accordo del mese di aprile nonostante il mancato raggiungimento della percentuale minima di adesioni.
2.2. Ciò posto, occorre anzitutto verificare il primo punto controverso in causa, ovvero se la modifica dell'articolazione dei giorni di lavoro imposta ai ricorrenti sia stata dettata da effettive esigenze organizzative aziendali.
Su tale aspetto, i ricorrenti hanno allegato che modifiche organizzative non vi sarebbero state.
Deve rilevarsi che parte convenuta, nel contestare tale allegazione, ha così esposto le esigenze che sarebbero sopravvenute e che avrebbero imposto, nel settembre del 2023, il provvedimento di modifica dei giorni di prestazione lavorativa (v. memoria di costituzione, pag. 6):
7 “8. L'azienda è addivenuta alla suddetta determinazione non per mero capriccio ma in ragione
di una comprovata ragione tecnico-organizzativa, ovvero allo specifico fine di evitare, per
quanto possibile, l'applicazione di penali (pari anche ad € 100,00 al giorno per ogni singolo
punto) da parte dei clienti appartenenti alla grande distribuzione e degli istituti di credito nei
confronti dei quali, per contratto, la contazione dei valori deve essere ultimata rispettivamente
entro le 48 e addirittura le 24 ore dal ritiro dei plichi contenenti gli stessi.
9. Stante, infatti, la ridotta presenza di personale attivo nella giornata del sabato, giornata
nella quale presta la sua attività il 25% dell'organico (ovvero oltre 15 lavoratori su 61 in
organico e non il 15,6 % dell'organico come erroneamente ex averso dedotto), non risultava
possibile esaurire l'attività di contazione dei valori raccolti nella giornata del venerdì nei
termini suddetti, sicché la stessa veniva inevitabilmente a ricadere nella giornata del lunedì e
talora anche del martedì”.
Ora, non si comprende, da tale allegazione:
- quale sia il reale flusso di valori del venerdì, ed in particolare se il flusso di valori di tale giornata (che, per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata, come si può affermare in base al fatto notorio, non è di certo il giorno del picco del flusso di , essendo, oramai da decenni, il Pt_8
sabato e la domenica i giorni di picco degli incassi) sia aumentato nel periodo precedente l'adozione del provvedimento di modifica oraria qui impugnato (tanto non è dedotto nella scarna allegazione sopra riportata);
- a maggior ragione, tale circostanza avrebbe dovuto essere rappresentata da parte convenuta,
in relazione alle esigenze organizzative che avrebbero imposto l'adozione del provvedimento,
considerato che nell'aprile del 2023 (5 mesi prima della comunicazione dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti) la aveva siglato l'accordo aziendale sopra Controparte_1
citato, nel quale si rappresentava che la prevalenza dell'attività lavorativa necessaria era concentrata nell'intervallo lunedì – venerdì, che a fronte di esigenze di copertura del sabato,
8 circa un quarto dei lavoratori a tempo pieno della sala conta di GN (il 90% almeno dei 48
lavoratori in tale situazione) avrebbero dovuto ruotare in modo alternato per coprire tale giornata, una settimana su quattro, ma per sole 5 ore;
in buona sostanza, non si comprendono le sopravvenienze di fatto che avrebbero portato al mutamento del fabbisogno di personale in soli 5 mesi circa (anzi, anche meno di 5 mesi, posto che ad inizio luglio 2023, come si è visto, la società
ha siglato accordo separato con le OO.SS., in forza del quale le condizioni del contratto integrativo di aprile avrebbero potuto applicarsi senza il raggiungimento del 90% di adesioni;
il che vuol dire che anche a luglio, circa due mesi prima del provvedimento qui impugnato, le esigenze aziendali erano ancora quelle appena rappresentate); in merito a tale asserita esigenza di copertura del sabato, in relazione ai flussi di valori del venerdì, parte convenuta non ha menzionato alcun dato numerico, neppure in forma larvata, rimanendo su affermazioni del tutto generiche;
- quanto appena sopra considerato si deve riflettere poi sulle posizioni specifiche degli 8
lavoratori interessati da mutamento di orario di lavoro (i 5 ricorrenti e , CP_7 Parte_6
e ); non si comprende, da quanto allegato alla convenuta, quali esigenze numeriche Pt_7
avrebbero portato a ritenere necessaria la presenza imprescindibile di tali 8 dipendenti al sabato,
e poi per quale motivo, avendo , e aderito all'accordo integrativo CP_7 Parte_6 Pt_7
dell'aprile del 2023, lavorando così 5 ore al sabato una volta ogni 4 settimane, non hanno più
fatto parte dello stringente fabbisogno di personale che doveva prestare attività ogni settimana al sabato per 8 ore;
dando comunque per assodato che il fabbisogno di copertura evidenziato nell'accordo dell'aprile del 2023 non era del 25% come allegato da parte convenuta, ma effettivamente del 15% circa, come allegato da parti ricorrenti (un quarto circa dei dipendenti a tempo pieno avrebbero dovuto turnare al sabato ogni 4 settimane, come si è più volte evidenziato, ma per sole 5 ore, e non per 8; il che non porta ad una percentuale del 25%);
- neppure per ciò che riguarda le penali che sarebbero applicate in caso di ritardato adempimento rispetto ai flussi del venerdì parte convenuta ha menzionato dati concreti,
specifici e circostanziati, limitandosi ad allegare che sarebbero applicate penali “sino a 100,00
9 euro a punto [forse punto vendita/filiale]”, in ragione del ritardo nella conta rispetto ai termini stringenti dati dai clienti (24 o 48 ore, anche se non si comprende per quali categorie di clienti sia posto il primo termine e per quale altra categoria il secondo); parte convenuta avrebbe dovuto fornire dati specifici, lo si ribadisce, basati sui contratti siglati con la sua clientela, in merito agli specifici termini di adempimento ed al sistema di calcolo delle penali;
avrebbe dovuto documentare poi quanto allegato;
ma si è limitata a chiedere prova orale su tali generiche asserzioni, depositando poi dei meri tabulati, scarsamente comprensibili (o, meglio,
sostanzialmente incomprensibili, rispetto alle esigenze assertive ed istruttorie sopra individuate), tabulati formati non da parti terze (in ogni caso, non sottoscritti da alcuno),
documenti che in ogni caso non chiariscono quanto necessario per la valutazione delle esigenze aziendali.
Per tali motivi la prova orale richiesta da non è stata ammessa, in CP_1 CP_1
quanto formulata in relazione alle assai generiche allegazioni sopra citate;
né possono essere valutati come prove i tabulati prodotti come doc. 15. 16, 17 convenuta.
In buona sostanza, le esigenze organizzative richiamate nel provvedimento di modifica di orario comunicato ai ricorrenti nel settembre del 2023 non sono provate;
l'onere della prova incombeva su parte convenuta, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Ora, l'assenza di prova in merito a tale elemento non comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento datoriale, in quanto i paradigmi normativi ed i limiti che ad esempio sono posti in materia di variazioni di orario in materia di lavoro a tempo parziale non sono applicabili alla diversa fattispecie del contratto a tempo pieno, pena, altrimenti, la negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa, ed anzi tale diritto può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure (cfr. Cass.
n. 31349/2021, in motivazione). Ma simili limiti o vincoli contrattuali non sono stati allegati dai ricorrenti, che anzi hanno da subito rappresentato la modalità di organizzazione
10 dell'articolazione temporale del loro lavoro (modello 5+2), con il solo limite, quindi, della continuatività dei giorni dei 5 giorni di attività lavorativa e dei 2 di riposo, come si è detto.
L'assenza di prova in merito alle esigenze organizzative indicate nel provvedimento qui impugnato rileva però in relazione alla nullità del provvedimento di variazione che si richiede di accertare da parte dei ricorrenti, come si vedrà appena infra.
2.3. Può essere quindi affrontato il tema della asserita ritorsività del provvedimento impugnato.
Per i ricorrenti, infatti, la modifica dell'allocazione temporale delle loro prestazioni lavorative
è stata determinata esclusivamente dalla volontà della società datrice di lavoro di rivalersi sugli stessi in conseguenza della loro legittima scelta di non aderire all'accordo integrativo dell'aprile del 2023.
Deve precisarsi, in punto di diritto, che per ormai pacifica giurisprudenza di legittimità (v. ex
multis Cass. n. 11191/2002, Cass. n. 15093/2009) la causa illecita ed il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche nell'ambito degli atti negoziali unilaterali, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c.. In particolare, la ritorsione può essere motivo determinante per l'adozione di atto unilaterale, rendendo quest'ultimo nullo, in quanto motivo illecito;
ma perché
vi sia invalidità, ai sensi dell'art. 1345 c.c., tale motivo deve anche essere esclusivo, non potendo pertanto concorrere con altre ragioni che abbiano portato all'adozione del negozio.
In materia giuslavoristica, sulla nullità del licenziamento per causa di ritorsione si è oramai formata copiosa giurisprudenza di legittimità; si citano, ex multis, i seguenti precedenti:
- il recesso datoriale per causa di ritorsione è stato definito come "l'ingiusta e arbitraria
reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) e di altra persona ad
esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento
il connotato della ingiustificata vendetta" (Cass. n. 17087 del 2011, in motivazione);
- il licenziamento ritorsivo da un lato non ricorre laddove sia ravvisabile la concorrenza di un'altra possibile ragione giustificatrice del licenziamento, dall'altro, laddove non risulti che “il
11 licenziamento non sarebbe stato intimato se esso [il motivo illecito] non ci fosse stato” (Cass.
n. 23583/2019, in motivazione);
- l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige, sulla base dei requisiti di cui all'art. 1345 c.c., la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro,
anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (Cass. n. 9468/2019, Cass. n. 23583/2019, Cass. n. 26395/2022, Cass. 21465/2022,
Cass. n. 26399/2022, Cass. n. 6838/2023);
- l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore sulla base dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 26395/2022, Cass. n. 30271/2022, Cass. n.
21465/2022, Cass. n. 6838/2023), ed è assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (Cass. n. 10047/2004, Cass.
n. 9468/2019, Cass. n. 23583/2019, Cass. n. 21465/2022, Cass. n. 35850/2023); può essere fornita anche attraverso presunzioni, se gravi, precise e concordanti (Cass. n. 23583/2019, Cass.
n. 26395/2022, Cass. n. 6838/2023); la giurisprudenza ha anche osservato che si tratta "di prova
non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta
un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a
giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole" (Cass. n. 17087/2011);
nondimeno, “ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi
acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di
recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione
unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del
carattere ritorsivo del recesso” (Cass. n. 23583/2019, Cass. n. 6838/2023);
12 - “in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il
suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento
della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal
datore, ma non provata in giudizio, poichè la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede
che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento
sia solo formale e apparente” (Cass. n. 9468/2019, Cass. n. 23585/2019).
Come si è sopra precisato, estendendosi la disciplina della nullità per motivo illecito anche agli atti unilaterali, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'invalidità derivante dall'intento ritorsivo può essere dichiarata anche in relazione agli atti di trasferimento di sede intimati al lavoratore (Cass. n. 56/2015, Cass. n. 10047/2004).
Ne consegue che ben può essere verificata l'eventuale sussistenza di nullità per tale ragione con riferimento ad un provvedimento di modifica di allocazione temporale della prestazione lavorativa, come nel caso di specie;
sempre tenendo presente che l'eventuale ragione di rappresaglia nei confronti del lavoratore sia il motivo esclusivo che ha condotto all'adozione dell'atto, e tenendo presenti i principi enunciati dalla Suprema Corte con riferimento al licenziamento ritorsivo, principi che devono ritenersi applicabili anche nella tipologia di fattispecie in esame.
Il motivo di ritorsione qui denunciato dai ricorrenti sussiste, e lo si può affermare sulla base di presunzioni gravi, precise e del tutto concordanti.
Anzitutto, si è accertato che le esigenze organizzative sottese al provvedimento di modifica dell'orario di lavoro non sono provate, e quindi possono dirsi insussistenti.
Si deve poi ribadire che, a fronte di stipula di accordo aziendale relativo alla distribuzione delle giornate lavorative per la sala conta di GN, siglato nell'aprile del 2023, solo 8 lavoratori hanno rifiutato, del tutto legittimamente, di aderirvi, non permettendo quindi il raggiungimento della soglia minima di adesioni contestualmente stabilita per integrare l'efficacia di tale
13 contratto aziendale (il 90% dei lavoratori full time). L'importanza dell'accordo per la società
convenuta è agevolmente evincibile dalla stipula di ulteriore accordo con le Organizzazioni
Sindacali nel luglio successivo, accordo mediante il quale il contratto aziendale di aprile è
entrato in vigore pur senza il raggiungimento della soglia del 90%.
Come si diceva, solo 8 lavoratori non hanno aderito all'accordo di aprile, e tutti e 8 hanno visto di conseguenza modificarsi, decisamente in peius, l'organizzazione del loro lavoro, con imposizione di turni di 8 ore tutti i sabati del mese, a distanza di appena 5 mesi dalla loro decisione (tempo che può dirsi sufficientemente prossimo al rifiuto dell'adesione per essere ricollegabile a tale evento). Di questi, 3 (ovvero i sopra citati , e ) CP_7 Parte_6 Pt_7
hanno successivamente dichiarato di aderire all'accordo aziendale “sperimentale” e hanno quindi visto porre nel nulla il provvedimento di variazione dei giorni di lavoro, potendo prestare attività lavorativa al sabato solo per 5 ore e solo 1 settimana su 4; con ciò dimostrando, come si è già considerato, che effettive esigenze di copertura continuativa di tale giorno evidentemente non vi erano.
Gli elementi appena sopra emarginati rendono evidente che il provvedimento qui impugnato è
stato determinato esclusivamente dalla volontà di sanzionare in qualche modo, in ragione della legittima decisione di non dare adesione al contratto aziendale, i ricorrenti (oltre agli atri 3
lavoratori, almeno sino a quando gli stessi non hanno aderito all'accordo). Tale è stata, lo si può
dire sulla base delle univoche circostanze sopra emarginate, la ragione unica ed esclusiva che ha condotto la società convenuta ad adottare il provvedimento impugnato.
Deve quindi dichiararsi la nullità del provvedimento aziendale dell'8/9/2023, comunicato in data 18/9/2023, e di conseguenza si deve condannare la società convenuta a ripristinare, per i ricorrenti e (per i quali vi è ancora materia del contendere) la Pt_3 Parte_4 Pt_5
distribuzione dell'orario di lavoro avuta sino a quel momento, ovvero svolgimento della prestazione lavorativa per 8 ore dal lunedì al venerdì, con giorni di riposo stabiliti al sabato ed
14 alla domenica.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. In particolare, per la posizione dei ricorrenti e le spese sono regolate secondo il principio della Pt_3 Parte_4 Pt_5
soccombenza in senso stretto, mentre per la posizione della e della secondo il Parte_1 Pt_2
principio della soccombenza virtuale, essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma essendo la domanda da loro proposta in origine fondata.
Le spese sono liquidate sulla base del parametro medio dello scaglione di valore indeterminabile, media complessità, e tenendo conto della proposizione di ricorso per 5
ricorrenti in modo contestuale.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
- accerta e dichiara la nullità del provvedimento aziendale dell'8/9/2023, comunicato in data
18/9/2023 ai ricorrenti e , con il quale Parte_3 Parte_4 Parte_5
ha modificato la distribuzione del loro orario di lavoro;
CP_1 Controparte_1
- condanna a ripristinare, per i ricorrenti Controparte_1 Parte_3
e , la distribuzione dell'orario di lavoro avuta sino al Parte_4 Parte_5
18/9/2023, ovvero svolgimento della prestazione lavorativa per 8 ore dal lunedì al venerdì, con giorni di riposo stabiliti al sabato ed alla domenica;
15 - visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore dei ricorrenti;
spese liquidate in complessivi euro 19.905,60 (al lordo dell'aumento ex art. 4 co 3 DM 55/2014), oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 21/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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