CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Cesira D'ANELLA Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
De Amicis 25 21040 VEDANO OLONA presso lo studio dell'avv.
PASQUADIBISCEGLIE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende Controparte_1
pagina 1 di 7 come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA ( C.F._3
VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._4
DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. Controparte_1
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
[...]
unitamente all'avv. DOZIO LUCA ( VIA DONATELLO 19/A C.F._3
20131 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._5
DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. Controparte_1
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
[...]
unitamente all'avv. DOZIO LUCA ( VIA DONATELLO 19/A C.F._3
20131 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_4 P.IVA_1
DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. Controparte_1
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
[...]
unitamente all'avv. DOZIO LUCA ( VIA DONATELLO 19/A C.F._3
20131 MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_5
VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende come da delega in Controparte_1
atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA VIA DONATELLO C.F._3
19/A 20131 MILANO;
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilita professionale pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano
1) In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione;
2) In via principale accogliere il presente appello, accertando e dichiarando fondati i motivi tutti qua ed in I grado proposti dall'appellante Dott. o d'Ufficio ritenuti, indi annullare/riformare la Sentenza Parte_1 di primo grado liberando il Dott. da ogni condanna, nonché dichiarando/accertando non Pt_1 fondate o non provate le pretese degli appellati in I grado e nel presente grado di appello indi respingerle;
3) In subordine accogliere le presente appello, in via gradata per i motivi che l'Ufficio vorrà ritenere opportuni
4) con vittoria di spese e competenze
Per , in proprio e titolare dello studio legale Controparte_1 Parte_5
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Varese n. 392/2024 del 10/04/2024, causa N. R.G. 1264 / 2021, e per l'effetto, accertato e dichiarato il danno causato ai ricorrenti per colpa grave per ripetute negligenze nell'adempimento degli incarichi professionali assunti, corrispondere ai medesimi gli importi risarcitori qui di seguito conteggiati:
➢ Tot. € 3.666,96 Parte_4
➢ – Tot. € 3.401,47 Controparte_2
➢ Avv. - Tot. € 2.071,77 Controparte_1
➢ Ing. – Tot. € 3.183,30 Parte_2
➢ Dott. – Tot. € 3.212,66 Parte_3
Per la somma totale dovuta pari a € 15.536.16, con rivalutazione monetaria del credito risarcitorio ed interessi compensativi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, ed interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino al saldo effettivo. Condanna il dott.
[...]
a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese vive, € 6.600,00 per Pt_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , , nonché l'avv. , in proprio e quale Parte_4 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 titolare dello studio legale assumendo di aver conferito -i primi tre, dall'anno Parte_5 2016, l'avv. in proprio e per lo studio legale, dall'anno 2018- al dott. l'incarico di CP_1 Pt_1 commercialista e consulente fiscale, lo convenivano in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali costituiti dagli importi delle sanzione rispettivamente irrogate a ciascuno di essi dall' per inadempimenti professionali del commercialista, oltre agli esborsi Controparte_3 corrisposti ad altri professionisti per ricostruire le rispettive posizioni fiscali e contabili.
pagina 3 di 7 Il dott. per quanto ancora di interesse, contestava l'esistenza di un rapporto di prestazione Pt_1 d'opera con gli attori, nonché la sussistenza del nesso di causalità fra i propri asseriti inadempimenti e i danni lamentati che, comunque, sarebbe stato interrotto dalla colposa omessa vigilanza dei medesimi.
2. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 392/2024 pubblicata il
10.4.2024, ha accolto la domanda e ha condannato a pagare i seguenti importi -oltre Pt_1 rivalutazione e interessi-: € 3.666,96 a favore di € 3.401,47 a favore dello Parte_4
€ 2.071,77 a favore dell'avv. € 3.183,30 a favore dell'ing. Controparte_2 CP_1
€ 3.212,66 a favore del dott. Parte_2 Parte_3
3. ha proposto appello articolato in otto motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo lamenta il difetto di prova del nesso di causalità fra gli asseriti inadempimenti dell'appellante e i lamentati danni;
3.2 con il secondo motivo censura l'assimilazione delle pretese tributarie ad errori del commercialista, posto che gli appellati hanno versato gli importi all'erario a titolo di ravvedimento operoso e, quindi, in conseguenza di una loro libera scelta;
3.3. con il terzo motivo censura la ritenuta sussistenza dei contratti di prestazione d'opera, in quanto: i) il contratto fra un professionista iscritto all'albo quale il commercialista richiede la forma scritta;
ii) la forma scritta è comunque richiesta per l'attività dichiarativa del commercialista -presentazione delle dichiarazioni dei redditi-, attività distinta dalla consulenza contabile e fiscale che ha natura privata, non potendosi, pertanto, desumere dal conferimento di un incarico relativo a tale specifica attività anche quello relativo all'attività dichiarativa non desumendosi dalle comunicazioni inviate dall' ; Controparte_3
3.4 con il quarto motivo censura ancora il difetto di prova del nesso di causalità fra inadempimenti e danni lamentati, in quanto gli appellati non hanno provato, né la consegna dei documenti da cui sarebbero scaturiti gli asseriti errori del commercialista, né la correlazione fra errore e specifico documento da cui sarebbe derivato e, comunque, i testi hanno genericamente riferito che trasmettevano all'appellante i documenti da loro compilati;
3.5 con il quinto motivo deduce l'insussistenza di responsabilità in merito a in Parte_4 quanto le fatture richiamate fanno riferimento ai bilanci della società che erano approvati dall'assemblea dei soci formati sulla base della contabilità tenuta dalla stessa;
3.6 con il sesto motivo censura che la conclusione dei contratti possa essere ritenuta sulla base della prova testimoniale, posto che: i) il teste dichiarava più volte di non ricordarsi;
ii) i testi Tes_1 ammettevano che fornivano all'appellante la contabilità da loro formata, sicchè eventuali errori in essa contenuti erano a loro addebitabili;
3.7 con il settimo motivo censura che la prova dei contratti possa essere desunta: i) dai documenti richiamati dal tribunale, in quanto: -) il doc. 2 è un preventivo per ditte individuali e né Pt_2
, né lo sono;
-) il doc. 4 è un preventivo destinato allo studio legale e non
[...] Pt_3 CP_1 all'avv. ii) le fatture, ove regolarmente contabilizzate, possono al più provare il danno - CP_1 difettando nel caso specifico la prova del nesso di causalità fra danno e inadempimento-;
3.8 con l'ottavo motivo censura l'affermata assenza dell'obbligo di vigilanza del cliente sul commercialista in quanto il conferimento dell'incarico al professionista non esonera il contribuente dal rispetto dei propri obblighi fiscali.
pagina 4 di 7 4. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1. Il terzo, il sesto e il settimo motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Con gli stessi l'appellante censura la prova della conclusione dei rispettivi contratti di prestazione d'opera con i rispettivi appellati. I motivi di appello non scalfiscono la motivazione della sentenza di primo grado. Infatti, in primo luogo “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” – Cass.n. 1792 del 24/01/2017, ex plurimis-. Il contratto di prestazione d'opera professionale con ciascuno degli appellati è provato da quanto di seguito esposto.
“ Le dichiarazioni rese dai testimoni e i quali, interrogati sul capitolo n.1 della Testimone_2 Tes_3 memoria di parte attrice depositata ai s . 2 c.p.c. (“Vero che il Dott. Parte_1 ha assunto a partire dall'anno 2016 l'incarico professionale di commercialista e consulente fiscale di e contestualmente del suo Amministratore Unico Ing. e del Dott. Parte_4 Parte_2
”) hanno affermato: “sì è vero, ha assunto tale impegno per la società nonché per le due persone Parte_3
o perché ero presente come segretario, o meglio non ricordo esattamente l'incarico, comunque ero presente all'assemblea ordinaria di presentazione del bilancio del 2015 e in questa occasione era presente il commercialista dimissionario, il Rag. onché il dott. (cfr. dichiarazioni di di cui al Parte_6 Pt_1 Testimone_2 verbale del 20.6.2023) e “sì è vero, lo so perché l'avv. è socio di e so che il dott. CP_1 Parte_4 era il loro commercialista, poi noi, inteso come studio legale, avevamo necessità di sostituire il Pt_1 commercialista , il dott. e allora abbiamo chiesto a di darci i riferimenti del dott. Parte_6 Parte_4
e dal 2018 ha g ntabilità dello studio legale. inteso come anno fiscale. So
Pt_1 che tutti, anche le persone fisiche, avevano il dott. come commercialista (cfr. dichiarazioni di
Pt_1 Tes_3 di cui al verbale d'udienza del 20.6.2023)” -sentenza appellata pagg. 4-5-. Tes_ Inoltre, la teste dichiarava: “sì è vero, l'offerta di cui al documento che mi viene mostrato è stata accettata. So che egno assunto dal dott. riguardava anche i redditi dell'avv. ne sono a
Pt_1 CP_1 conoscenza perché passavo io i documenti” -pa nza appellata-. Quindi, diversamente da quanto rappresentato nel sesto motivo di appello il teste ha Tes_1 puntualmente affermato, in risposta alla specifica domanda, che il dott. aveva assunto
Pt_1 l'incarico di commercialista e di consulente fiscale della società e delle persone Parte_4 fisiche e . Parte_2 Parte_3 Tes_ La teste ha confermato che il aveva assunto analogo incarico dal 2018 per lo studio legale
Pt_1 associato dell'avv. e per il medesimo. CP_1
Peraltro, le suddette dichiarazioni testimoniali sono puntualmente riscontrate.
pagina 5 di 7 Per quanto concerne la società i) dalla mail in data 2.10.2016 inviata da a Parte_4 Pt_1 in cui, riformulando il preventivo precedentemente inviato in quanto comprendente alcune voci Pt_3 non attinenti alla “gestione di una ditta individuale professionista”, riduceva l'importo annuo a 700 € -a valere anche per l'ing. in ragione della proficua collaborazione con la società Programma CP_1 Radon -doc. 2 appellati;
ii) da “Le fatture di cui ai doc. 1 e 48 fascicolo di parte attrice: fattura n. 112/2016 datata 1.9.2016 che reca espressamente la causale “compenso professionale per assistenza contrattuale relativa al deposito del bilancio al 31.12.2015 e adempimenti correlati”, fattura n. 73/2017 datata 1.9.2017 “compenso professionale per assistenza contrattuale relativa al deposito del bilancio al 31.12.2016 e adempimenti correlati svolta nel primo trimestre 2017”, fattura n. 19/2018 del 2.5.2018 “compenso professionale per assistenza fiscale e contrattuale svolta nel secondo trimestre 2017”, tutte regolarmente saldate-pag. 4 sentenza appellata- Per quanto concerne l'ing. : i) dal doc. 2 già richiamato e dalla fattura 25 del 21.5.2019 Parte_2
“in cui detto importo viene richiesto dal dott. per l'attività di “elaborazione e consulenze diverse per vs. Pt_1 conto svolte nell'anno 2017” (cfr. doc. 50 fasci rte attrice) -sentenza appellata pag. 5-; Per quanto concerne i) dal medesimo doc. 2; ii) dalla fattura n. 23 del 23.5.2019 “elaborazione e Pt_3 consulenze diverse per vs. conto svolte nell'anno 2017” -doc.52 appellati-. Per quanto riguarda lo studio legale associato dal preventivo inviato in data 23.10.2017 -doc. 4 CP_1 appellati-. Le fatture rilevano, diversamente da quanto prospettato nel settimo motivo d'appello, come puntuale riscontro alle dichiarazioni dei testi, posto che riportano come prestazione effettuata la prestazione di attività professionale da parte del nei confronti dei rispettivi destinatari. Pt_1 Nel doc. 2 si specifica che alcune voci non erano attinenti “alla gestione di una ditta individuale professionista” ed essendo indirizzato al e a è indubitabile che si trattava di un Pt_7 Parte_2 preventivo per il compimento dell'attività professionale relativo alle due rispettive posizioni individuali. Inoltre, tutti gli appellati hanno esercitato il diritto di recesso dai rispettivi contratti -doc.55 appellati- senza alcuna contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale da parte dell'appellante.
1.2 I motivi uno, due, quattro, cinque e otto sono infondati.
Gli appellati hanno dedotto e provato il nesso di causalità fra inadempimenti del commercialista e danni, nonché i danni patiti.
Infatti, dai documenti prodotti da 5 a 22 compresi, si evince che le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento ricevuti da ciascuno degli appellati sono state emesse per omesse comunicazioni dei dati CP relativi alle liquidazioni trimestrali Iva, ovvero per omesso versamento di Iva o ovvero per ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Sono condotte imputabili esclusivamente al in quanto prestazioni relativi agli specifici Pt_1 obblighi professionali del commercialista. Le indicazioni contenute nei singoli avvisi di accertamento prodotti individuavano anche la specifica condotta omessa dal Pt_1
Ciò, peraltro, si evince anche dalle dichiarazioni del teste , la professionista incaricata di sanare Tes_4 gli inadempimenti dell'appellante: “Per prima cosa abbiamo presentato le dichiarazioni omesse e abbiamo pagato con ravvedimento operoso per usufruire della riduzione delle sanzioni rispetto alla cartella. Nel frattempo, quando sono stati emessi i preavvisi o le cartelle abbiamo presentato la documentazione a supporto per il riconoscimento dei crediti e dei debiti già estinti con i ravvedimenti. Per quanto riguarda le sanzioni emesse nei pagina 6 di 7 confronti di è sempre stato più semplice perché ci sono le scritture contabili a supporto Parte_4 che invece sono molto più semplificate per l'ing. lo studio legale”. CP_1
Inoltre, diversamente da quanto prospettato nel quarto e quinto motivo di appello gli appellati hanno provato di aver trasmesso tutta la documentazione necessaria al proprio commercialista in quanto la stessa era disponibile nel cassetto fiscale degli stessi -“no, ho riscostruito tutto dal cassetto fiscale e dai documenti che ho ricevuto direttamente dai clienti” -teste e non è contestata la circostanza Tes_4 affermata nell'atto di citazione di primo grado secondo cui abbia restituito ai propri clienti la Pt_1 documentazione in suo possesso in sacchi della spazzatura. In ogni caso, era dovere del commercialista rilevare l'omessa trasmissione della documentazione necessaria e richiederla ai propri clienti ovvero ravvisare eventuali errori contenuti nella contabilità trasmessa. La scelta di adire al ravvedimento operoso è casualmente necessitata dai pregressi inadempimenti del
Infatti, la stessa era esclusivamente funzionale a ottenere una riduzione del danno. Pt_1
Infine, il cliente risponde personalmente davanti al fisco per gli inadempimenti imputabili al commercialista -come avvenuto nel caso di specie-. Tuttavia, ciò non fonda -come sostenuto nell'ottavo motivo- un obbligo di vigilanza del cliente sull'attività del professionista. Al contrario, il professionista ha l'obbligo di adempiere alle proprie prestazioni costituendo l'inadempimento delle stesse la fonte dell'obbligazione risarcitoria.
2. stante la soccombenza deve essere condannato a pagare agli appellati le spese di questo grado Pt_1 di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 5.200 € e 26.000 €, secondo il disputatum in complessivi € 6.454,30- di cui € 1.134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1.911 per la fase decisoria- + € 3.057,30 per aumento per il numero delle parti ex art. 4, comma 2, Dm n.55/14-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Varese n. 392/2024 pubblicata il 10.4.2024;
3. condanna a pagare a , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 CP_1
, in proprio e quale titolare dello studio legale le spese del presente
[...] Parte_5 grado che si liquidano in complessivi € 6.454,30, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 7.5.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Cesira D'Anella
pagina 7 di 7