Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/06/2025, n. 11617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11617 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07194/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gionatan Caracciolo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento avente prot. n. -OMISSIS-del 14/04/2021 a firma del Ministro dell’interno P.T., di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 103/12/2015, ai sensi ex art. 9, comma 1, lettera a) legge n. 91 del 5 febbraio 1992;
b) di ogni altro atto connesso, conseguente e collegato, ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, all’uopo allegando e deducendo che: è regolarmente e ininterrottamente residente in Italia a far data dal 15 novembre 2003 nel Comune di Legnano (MI), ove si è perfettamente integrato ed ha completato l’istruzione obbligatoria conseguendo la qualifica idraulica di scuola media secondaria superiore, godendo di idoneo alloggio ove risiede con (e di cui è regolarmente proprietaria) la propria famiglia, nonché di lavoro, in particolare attualmente come dipendente con contratto a tempo indeterminato settore CCNL Edilizia-Artigianato; in data 03 dicembre 2015, ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) legge n.91 del 5 febbraio 1992, sussistendone tutti i presupposti di legge, con istanza ex art. 10-bis Legge 241/1990 avente n° -OMISSIS-; in data 24/05/2021, gli è stato notificato provvedimento del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2021 avente protocollo n° -OMISSIS-, ove è stato decretato il rigetto dell’istanza, adducendo quale motivo ostativo la “non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana” in virtù, dei precedenti allo stesso ascritti e contestati in quanto valutati come “fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza”; in particolare, quest’ultimo ha accennato ai parametri reddituali i quali sarebbero risultati inferiori a quelli previsti dalla norma di riferimento nelle annualità 2018 e 2019 ed ai presunti pregiudizi di carattere penale a suo carico emersi in corso di istruttoria e tale circostanza è stata reputata ex se quale specifica e sufficiente causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana; l’amministrazione ha valutato quale motivo di diniego anche una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e 445 c.p.p. per guida in stato di ebrezza.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento impugnato, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
Violazione di legge (art. 3, L. 7-8-1990, n. 241 e s.m.i. - D.L. 9-9-2002, n. 195, conv. in L. 9-10-2002, n. 222) - Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento), in quanto la motivazione sottesa all’atto impugnato sarebbe assolutamente scarna, inidonea a rappresentare compiutamente le ragioni della determinazione negativa.
2. Violazione di legge (L. 7-8-1990, n. 241 e s.m.i. - D.L. 9-9-2002, n. 195, conv. in L. 9-10-2002, n. 222) - Violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta – Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento), in quanto, dal tenore dell’atto impugnato, emergerebbe che la P.A. ha superficialmente preso atto dell’esistenza a carico del sig. -OMISSIS- di mere circostanze che certamente non comportano ope legis il diniego della cittadinanza italiana.
3. Violazione di legge (art. 6, comma 1 e 3 - art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 92 del 1991) - Eccesso di potere (Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Ingiustizia manifesta - Sproporzione - Irragionevolezza - Sviamento) - Violazione art. 97 Cost. in tema di procedimento amministrativo, in quanto la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto effettuare un’attenta valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, senza limitare il suo apprezzamento discrezionale a un giudizio di natura sommaria, superficiale ed incompleta, ristretto alla mera considerazione di fatti, erroneamente valutati e illegittimamente utilizzati quali metro di valutazione del soggetto.
Invero, secondo la prospettazione ricorsuale, la semplice constatazione in modo meccanicistico, a fronte del fatto storico di reato e nonostante la intervenuta riabilitazione, della mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, non può fondare la legittimità di rigetto.
4. Errata applicazione dall’art. 2, comma 15, della legge 28/12/1995, n. 549, in quanto, nell’anno 2018 il nucleo familiare del ricorrente ha dichiarato redditi pari ad € 30.490,00 quindi ben superiori ai minimi richiesti; mentre nel 2019, ha, altresì, dichiarato redditi pari ad € 14.866,73 comunque superiori ai minimi stabiliti e certamente idonei al fine di una valutazione positiva dell’stanza presentata.
Sulla scorta delle descritte causali, il ricorrente ha invocato l’accoglimento della domanda.
Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 4 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, T.a.r. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.a.r. Lazio, sez. II- quater , n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure formulate da parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base delle risultanze istruttorie.
In particolare, dal rapporto informativo e dal certificato del casellario giudiziale, è emerso a carico dell’interessato il seguente precedente (peraltro, non dichiarato in sede di presentazione della domanda di cittadinanza): 11/06/2014 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.I.P. Tribunale di Milano irrevocabile il 04/07/2014, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche art. 186 comma 1 d. L.vo 30/4/1992 n. 285 (commesso il 11/8/2013 in Rho).
Ebbene, il reato di guida in stato di ebbrezza, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini: la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione ( ex multis , Consiglio di Stato, parere n. 702 del 4 aprile 2022, e Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022).
In questa prospettiva, il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. I parere n. 383 e 385 del 21 marzo 2024 nonché n. 122 del 5 febbraio 2024, confermando l’orientamento tradizionale sintetizzato dal parere n. 702 del 4 aprile 2022, e, tra tanti, Sez. I, n. 780/2020; Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3026/2022).
Inoltre, si tratta di un fatto che denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, che non può essere sottovalutata, visto il numero progressivamente crescente di incidenti stradali negli ultimi anni, di fronte a cui l’ordinamento ha reagito, in riscontro alle istanze di tutela della collettività, apprestando misure sempre più incisive nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, fino a giungere all’introduzione di una fattispecie autonoma di reato per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589- bis c.p., inserito con la legge n. 41/2016) ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 4469/2022 e sentenze ivi richiamate).
In tale prospettiva, questo Tribunale ha inquadrato tale comportamento nell’ambito dei reati stradali, evidenziandone il disvalore sotto il profilo della mancanza di solidarietà sociale in quanto mette a rischio dell’incolumità dei passanti incidendo su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone (T.a.r. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045, 8308 del 2022, da ultimo n. 16221/22).
A tale riguardo è stato ritenuto che “ la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” (cfr., da ultimo, T.a.r. Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. Stato n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 653/2022; n. n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022 ” (T.a.r. Lazio, sez. V bis, n. 1218/2023).
Sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate, è stato ritenuto non irragionevole il giudizio di disvalore su tali condotte di guida chiarendo che non vale, “ in senso contrario, sostenere che “non è legittimo pretendere dallo straniero un quantum di moralità maggiore rispetto a quello esigibile dal cittadino” dato che la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in stato uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca) ” (T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , n. 3677/2023).
Peraltro, la condotta oggetto della sentenza di condanna risale al 2013 - nel c.d. “periodo di osservazione”, corrispondente al decennio (periodo di residenza “legale” inteso come “senza incorrere in violazioni della legge”) antecedente la domanda (che nel caso di specie è stata presentata nel 2021), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta: si tratta in altre parole del frangente di vita del richiedente trascorso in Italia cui deve essere riservata maggiore attenzione al fine di stabilire se questi si trovi o meno nelle condizioni per poter acquisire la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992: cfr. Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52; T.a.r. Lazio, sez. II- quater , n. 10678/13, n. 1833/2015; T.a.r. Lazio, sez. I- ter , n. 5917/21; da ultimo, T.a.r. Lazio, sez. V- bis , n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Alla luce del complesso quadro delineato nel caso di specie, non appaiono in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno gli invocati sviluppi e esiti favorevoli sul piano processuale penale, in ragione dell’intervenuta estinzione e riabilitazione della suddetta condanna, giusta ordinanza del G.I.P. di Milano, del 29 aprile 2015).
La riabilitazione, in particolare, anche se intervenuta prima dell’adozione del decreto di diniego, non incide sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis.
A ben guardare, l’invocata sopravvenienza conferma l’esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal giudice penale, contrario alle regole proprie della comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che inibiscono la pienezza della sanzione penale ma non oblitera la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V- bis , nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II- quater , n. 10590/12; 10678/2013).
Le emergenze istruttorie documentali hanno, altresì, consentito di accertare che, a carico del fratello convivente del richiedente, risulta in data 16 febbraio 2014 segnalazione per violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/90 e in data 3 luglio 2017 deferimento per violazione dell’art. 186 comma 2 del d.lgs. n. 285 del 1992 dalla polizia municipale di Legnano.
Ebbene, la determinazione amministrativa si rivela legittima anche in ordine al profilo da ultimo evidenziato, tenuto conto della rilevanza che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare ha per gli altri membri del nucleo, parenti entro il secondo grado, i quali non sarebbero soggetti ad espulsione e potrebbero ottenere un permesso per motivi familiari.
Fuori dal perimetro della valutazione effettuata in questa sede è la dedotta violazione del principio della responsabilità penale, atteso che non si tratta di estendere al ricorrente le conseguenze penali dei reati commessi dai membri del nucleo familiare, ma di non potere escludere che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano, ovvero della verifica della sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente (T.a.r. per il Lazio, sez. I, sentenza n. 2478 del 1 marzo 2021).
Nel caso di specie, la scarsa integrazione dei familiari si riverbera anche sullo stesso ricorrente il quale non risulta, da quanto emerge dalla documentazione acquisita, del tutto esente da mende, e non ha neanche dimostrato un particolare interesse per ciò che comporta l’acquisizione dello status .
Infine, dalla documentazione agli atti da cui risulta che i redditi percepiti dal richiedente negli anni fiscali 2018 e 2019 sono inferiori ai parametri di riferimento adottati ed in vigore.
In argomento, si rileva che l’insufficienza del reddito dichiarato costituisce causa ex se a giustificare il diniego della cittadinanza anche in presenza di elementi che evidenziano il possesso da parte del richiedente degli altri requisiti che sotto ogni profilo inducono a ritenerlo ben integrato nella comunità ( ex multis , T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 25 settembre 2023, n. 14163; 25 settembre 2023, n. 14172).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio conclusivamente ritiene che quanto emerso nel corso della fase istruttoria sul conto del richiedente sia stato ragionevolmente ritenuto ostativo al rilascio dello status, non potendo assumere valore dirimente neanche gli ulteriori presunti elementi di favore allegati dal ricorrente nel corso del presente giudizio.
In particolare, sono da ritenere inconsistenti gli argomenti sulla mancata valutazione globale della propria personalità e della complessiva condotta tenuta, visto che in realtà l’interessato non allega alcun elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato.
Invero, neanche lo stabile inserimento socio-economico, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’istante può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l’interesse del privato ad avere il riconoscimento dello status richiesto, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status .
Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l’inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica (T.a.r. per il Lazio, sez. V stralcio, del 7 marzo 2025, n. 4909).
In conclusione, il Collegio, muovendosi nell’angusto solco di un sindacato meramente estrinseco e formale, ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della p.a. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore, alla luce dei vizi dedotti con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie esaminata e della intervenuta estinzione del reato in oggetto, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.