Articolo 831 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 831.

(Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto).

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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