Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2003, n. 17885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17885 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REINTEGRA SEZIONE SECONDA CIVILE MENS IER]# 7 885 POSSE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Alfredo R. [62/00 Dott. Olindo Consigliere Cron. 35758 SCH NO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 4692 Rel. Consigliere Ud. 08/07/03 Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIAPARRONI BRUNO, SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE B BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LEUZZI, giusta delega in atti;
Ax controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 319/99 del Tribunale di ASTI, 1166 -1- - depositata il 08/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
l'Avvocato PANUCCIO Giuseppe difensore deludito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MARTUCCELLI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : 1 -2- Svolgimento del processo Con ricorso 6/1/1982 RR BR chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un appartamento sito in Asti sostenendo di essere titolare di contratto di locazione con la s.p.a. MA e di essere stato spogliato del bene il 23/4/1981 allorché la moglie e la suocera - dopo la separazione intercorsa tra i coniugi il 14/4/1981 - gli avevano impedito l'accesso a tanto agevolati dal fatto che l'appartamento era ubicato nel complesso in cui aveva sede la ditta MA di proprietà della moglie. MA CA si costituiva deducendo, tra l'altro, che l'appartamento costituiva la casa familiare e coniugale e che il RR se ne era allontanato nel marzo 1981 per recarsi presso il residence IZ di Torino. L'adito pretore di Asti rigettava il ricorso con sentenza 25/11/1987 av- verso la quale il RR proponeva appello. MA CA resisteva al gravame che il tribunale di Asti, con senten- za 8/11/1999, rigettava osservando: che, come affermato da tutti i testi, l'appartamento in questione era abitato dal nucleo familiare MA-RR anche se la residenza anagrafica era altrove;
che, secondo quanto riferito dal teste NI PI, il RR nel marzo 1981 aveva lasciato l'appartamento ed il nucleo familiare mentre la MA aveva continuato ad abitare in tale alloggio;
che l'allontanamento del RR dall'appartamento era stato con- fermato dagli altri testi;
che il 4/4/1981 i coniugi avevano depositato ricorso per separazione consensuale nel quale avevano affermato di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale;
che nel comportamento del RR riferito dai vari testi doveva riscontrarsi il venir meno della relazione di fatto con il bene da parte dello stesso, consacrato per di più nel riferito punto del + 3 ricorso per separazione;
che quindi il RR non era legittimato a chiedere la reintegrazione del possesso non avendo più la necessaria relazione di fatto con il bene in questione. La cassazione della sentenza del tribunale di Asti è stata chiesta da AR RO BR con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. MA CA ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il RR denuncia vizi di motivazione sostenendo che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei criteri che regolano la valutazione della prova non avendo considerato che le deposizioni dei vari testi appaiono in contrasto tra di loro e che la deposi- zione di uno stesso teste evidenzia contraddizioni tra le varie parti di essa. Le dette deposizioni, pur presentando divergenze e differenze, hanno tutte fatto emergere che esso RR ha continuato ad abitare nell'alloggio fino al 20/4/1981, data successiva alla comparizione dei coniugi innanzi il presi- dente del tribunale di Asti avvenuta il 14/4/1981. Il giudice di appello ha te- nuto conto solo della contraddittoria testimonianza di NI PI - senza considerare le deposizioni degli altri testi - ed ha errato nel trarre presun- zioni da pretesi accordi in sede di separazione dei coniugi. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 1168, 1571 e seguenti c.c., nonché vizi di motivazione. Ad avviso del AR RO nessun dubbio può essere sollevato in ordine ad una detenzione qualifi- cata (per motivi di servizio o di locazione) dell'immobile in questione da parte di esso ricorrente e legittimante la proposta azione di reintegra. La produzione documentale ha infatti evidenziato che tra esso ricorrente e la 4 s.p.a. MA esisteva un contratto di locazione. E' poi errata l'affermazione del tribunale secondo cui la relazione con il bene sarebbe venuta a cessare a seguito della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi. I patti della separazione escludono infatti che i coniugi abbiano disciplinato il rilascio dell'alloggio: tra le questioni patrimoniali non può essere compresa la casa oggetto delle spoglio non rientrante nel patrimonio dei coniugi ma della s.p.a. MA ed oggetto del contratto di locazione tra tale società ed esso ri- corrente. In ogni caso il coniuge non può procedere alla materiale interru- zione di ogni relazione di fatto dell'altro coniuge con l'alloggio familiare. Nessun accenno vi è poi nella sentenza impugnata alla natura della deten- zione di esso RR, al contratto di locazione, nonché alla mancanza di elementi di prova in merito alla riconsegna spontanea delle chiavi dell'appartamento da parte di esso ricorrente. - per evidenti ra- La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione – pos- sono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed in- terdipendenza e che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono essenzialmente: a) nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine all'accertamento circa l'avvenuta lamentata azione di spoglio e la sussistenza o meno dell'asserita relazione di fatto con il bene (ossia l'appartamento in questio- ne) legittimante la proposta azione ex articolo 1168 c.c.; b) in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito ( omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre ) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto 5 1 da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragio- ni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di pro- va. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è te- nuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento do- vendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbe- ne non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Occorre premettere che in tema di azione di reintegrazione l'accertamento dello spoglio, sia in ordine alla proponibilità dell'azione a tutela del possesso sia in ordine ai presupposti di fatto ed alle condizioni ri- chieste dalla legge, rientra nei poteri del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o da errori giuridici. i Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze qualificanti, ha coerentemente affermato nel pieno rispetto - delle regole che disciplinano l'onere della prova e con ragionamento inec- cepibile che l'accertata situazione di fatto era tale da escludere la richiesta tutela possessoria atteso che il RR, al momento della presentazione del ricorso, non aveva più quella relazione di fatto con il bene posta a base della proposta azione di spoglio. Al riguardo il detto giudice ha rilevato che il RR, poco prima della separazione dalla moglie avvenuta nell'aprile 1981, aveva lasciato spontaneamente ( senza alcun atto spoliativo posto in essere da parte della MA e del quale dalla lettura della sentenza impu- gnata non risulta acquisita alcuna prova ) l'appartamento adibito ad alloggio familiare senza farvi più ritorno andando ad abitare altrove così dimo- - strando in modo chiaro ed univoco di non voler più detenere l'immobile - ed aveva sottoscritto il ricorso per separazione consensuale contenente l'affermazione dei coniugi della avvenuta soluzione di tutte le questioni pa- trimoniali e della conseguente regolamentazione, con reciproca soddisfazio- ne, di ogni rapporto economico. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. 7 Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della MA ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrappo- ste tesi del RR. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non col- lima con le sue aspettative e confutazioni. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Per quanto riguarda le doglianze relative alle critiche mosse alla valuta- zione delle deposizioni dei testi escussi ( e, in particolare, del teste NI PI ed al mancato esame della esibita documentazione ( contratto di lo- cazione, verbale del consiglio di amministrazione della s.p.a. MA e prov- vedimento di omologazione della separazione consensuale) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro generi- cità oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. : Sotto il primo profilo il ricorso è carente per non aver riportato il conte- nuto specifico e completo delle dette deposizioni e della indicata produzio- ne documentale il che non consente di ricostruire il senso complessivo di tali risultanze istruttorie. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagi- ni integrative l'incidenza causale del preteso errore commesso dalla corte 1 di appello nell'interpretare e valutare le prove testimoniali e documentali acquisite. Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( nella specie deposizioni testimoniali e documenti ) ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove non (o mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato ri- spettato dal ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal tribunale nel ricostruire i fatti di causa sono inammissi- bili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giu- risprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione 9 importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Dal rigetto dei primi due motivi di ricorso deriva logicamente il rigetto anche del terzo con il quale il RR denuncia violazione degli articoli 91 e seguenti c.p.c. e vizi di motivazione con riferimento alla parte della sentenza impugnata relativa alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese che correttamente e coerentemente il giudice di secondo grado ha posto a carico del soccombente appellante secondo quanto disposto dal citato arti- colo 91 c.p.c.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 8 luglio 2003 Il consi estensore Il presidente Mansition IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico 662200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 NOV. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 10