Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Caliendo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 27.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a LI (GE) il 15.9.2012, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 15.7.2010), e non ponendosi in contrasto con Persona_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ognuno nella propria residenza;
2 2) A questo proposito, il signor fin dal 01/10/2024 ha lasciato la casa di Parte_2
quest'ultima, prelevando ogni sua cosa dalla casa della moglie e, riconsegnando le chiavi di casa (compresa quella del portone). Da questo momento i due coniugi si impegnano formalmente a non fare mai più ritorno nelle rispettive casa ove gli stessi hanno vissuto fino ad oggi, non avendo entrambi più alcun diritto ad accedere a tale immobile;
3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso con Persona_1
prossima e concordata residenza anagrafica presso la madre nella casa di Genova, Via
Bartolomeo Bianco, 67/1;
4) gli incontri padre figlia, in considerazione dell'età della ragazza, verranno concordati direttamente tra la stessa e il padre, ma in modo che la stessa trascorra con il padre almeno due weekend alternati al mese (dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e fino al lunedì successivo, quando la figlia si recherà nuovamente la scuola) mentre i restanti due weekend li trascorrerà con la madre, oltre a due giorni (sempre a scelta della figlia) infra settimanali, con pernotto a casa del padre. Si precisa a questo proposito che qualora vi fossero improvvisi e/o eccezionali motivi di lavoro, dell'uno o dell'altro, gli stessi si presteranno reciproca collaborazione per sopperire a tali evenienze;
5) Nel periodo di fermo scolastico per l'estate, la figlia trascorrerà le vacanze estive di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, il quale sarà tenuto a comunicare date e luoghi entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Per i restanti periodi compresi nel fermo scolastico, varranno gli orari stabiliti per il resto dell'anno.
Per le principali festività religiose e civili varrà sempre il principio dell'alternanza.
6) A titolo di mantenimento ordinario della figlia, i coniugi hanno optato per il mantenimento diretto, atteso il regime di frequentazione paritetica ed in considerazione che già in costanza di matrimonio tutte le spese di casa (comprese quelle per la figlia) erano divise al 50% tra i coniugi;
Le spese straordinarie per la figlia, come da Verbale della Sezione Famiglia del 15/9/2016 (da valere anche in merito all'obbligatorietà e alla scelta di dette spese), vengono suddivise tra i coniugi in parti uguali. La spesa sostenuta dal coniuge per la figlia dovrà essere rimborsata all'altro genitore entro 10 giorni dall'effettuazione della spesa. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre, come da accordi tra i coniugi, con l'impegno da
3 parte del padre di fare quanto necessario perché ciò avvenga, collaborando con l'INPS. Detto importo pari ad € 50,00 mensili, sarà destinato per la ricarica del telefonino della figlia e per il residuo quale "paghetta", con l'impegno da parte dei genitori di integrarlo in caso di necessità in ragione del 50% cadauno.
7) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti (in quanto il Pt_2
lavoratore socio della CULMV e la libero professionista) rinunciano ad ogni Parte_1
mantenimento reciproco, e dichiarano di aver già risolto tra loro ogni altro rapporto di natura economica, non avendo più nulla a che pretendere reciprocamente, fatta eccezione per l'importo di € 5.000,00 che verrà versato dalla al a mezzo di assegno Parte_1 Pt_2
bancario n. 8016207781 tratto su Banca BPER e datato 04/10/2024 a titolo di tacitazione definitiva di ogni altro e/o diverso debito/credito tra i coniugi, che quindi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per il passato coniugale, fatta eccezione per le restituzioni del credito derivante dalle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione edilizia e bonus mobili che verranno percepite dal in quota annuali che per i primi cinque anni Pt_2
lo stesso si impegna a corrispondere alla , mentre per i restanti cinque anni, dette Parte_1
detrazioni rimarranno a favore del . Pt_2
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore;
9) le predette condizioni inizieranno a decorrere dal deposito del presente ricorso”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 54, parte II, serie C, anno 2012) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
4