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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona di C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], l'[...], nella sua qualità di amministratore di sostegno C.F._2
del marito IG. , entrambi residenti a [...], rappresentati e Parte_1 assistiti dall'avv. ROSSANA IEMOLI del Foro di Milano, C.F. – PEC C.F._3
- FAX 0342.517203, presso il cui studio in Sondrio, via Col. Email_1
Alessi n. 15, eleggono domicilio giusta procura in calce al ricorso che viene depositata telematicamente.
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa per mandato allegato Controparte_1 C.F._4 all'atto di costituzione dall'avv. PAOLO PEDRONCELLI del foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Morbegno, Piazza San Giovanni n. 6
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 5 Oggetto: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Sondrio, modificare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Sondrio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e n. 349/2015 dell'1.08.2015, come Controparte_1 Parte_1 segue:
-dichiarare l'indipendenza economica dei figli delle parti e e Persona_1 Persona_2 conseguentemente revocare alla IG.ra l'assegnazione della casa coniugale a far Controparte_1 data dal 24.6.24 e revocare l'obbligo da parte del IG. alla corresponsione in favore Parte_1 della IG.ra del contributo al mantenimento dei figli di € 600.00 (ora aggiornato in Controparte_1 base agli indici ISTAT in € 700,00) a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
-il IG. , ut supra rappresentato, concede, a far data dal 24 .06.24, per anni otto alla Parte_1 IG.ra e ai suoi figli il diritto di uso gratuito della sua quota di proprietà nella ex Controparte_1 casa coniugale e negli annessi garage e cantina, in Morbegno, censiti a catasto fabbricati di detto
Comune, sezione urbana n. 2, rispettivamente a f. 5, particella 1047 sub. 15 (cat. A2., classe 3, consistenza vani 4,5, rendita euro 348,61); a f. 5 n. 1047 sub. 43, (pS1, Cat. C6 – Cl7, mq 20 – rendita euro 43,38); a f. 5, particella 1047 sub. 67 (PS1, CAT. C2, Cl. 6, mq 5, rendita euro 3,10);
-sono poste a carico della IG.ra del le spese ordinarie e, in deroga all'art. 1808, c. 2, CP_1
c.c., le spese straordinarie dell'immobile di cui sopra per tutta la durata dell'uso gratuito;
- il IG. , ut supra rappresentato, verserà alla IG.ra entro il Parte_1 Controparte_1
28.02.2025 gli arretrati relativi al contributo al mantenimento dei figli (giugno 2023 – giugno 2024) per complessivi Euro 9.100,00 (novemilacento/00) sul conto corrente n.
[...] acceso presso Credit Agricole filiale di Morbegno in via T.
Ambrosetti n. 2, intestato a;
Controparte_1
-la IG.ra rinuncia alla querela di falso proposta con la comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 23.09.24, avverso la firma “ ” posta in calce alla procura speciale del Parte_1
5.06.2024, nonché a tutte le azioni esperibili autonomamente in sede civile e penale riferibili alla predetta procura speciale.
-la IG.ra , in qualità di amministratore di sostegno del IG. , accetta la Parte_3 Parte_1 rinuncia alla querela proposta il 23.09.24 di cui sopra e la rinuncia a tutte le azioni esperibili autonomamente in sede civile e penale riconducibili alla firma “ ” posta in calce alla Parte_1 procura speciale del 5.06.24 e allegata al ricorso introduttivo.
- tutte le altre domande proposte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi si intendono rinunciate.
- Spese e compensi professionali del presente giudizio compensati tra le parti.”
pagina 2 di 5 MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 26/6/2024 in persona di Parte_1 [...] nella sua qualità di amministratore di sostegno chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Pt_2 statuite con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 349/2015, emessa il 21.05.15, pubblicata in data 1.08.15 e divenuta definitiva (doc. 1) pronunciata dal Tribunale di Sondrio alle seguenti condizioni: “-(…) La casa coniugale, sita in Morbegno, via Dei Sedini n. 47, di proprietà di entrambi i coniugi è assegnata alla IG.ra , completa di arredamento. -(…) Il IG. Controparte_1
si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
600,00 (euro seicento/00), quale contributo per il mantenimento dei figli, entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla medesima e ciò fino a completa indipendenza economica dei figli. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. -(…) il IG. rimborserà, Parte_1 inoltre, alla IG.ra il 50% delle spese necessarie per i figli e come esplicitate e regolamentate CP_1 dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sondrio e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Sondrio e ciò fino alla completa indipendenza economica dei figli”. In particolare il ricorrente deduceva: che dall'unione sono nati i figli , a Sondrio, il 31.07.1997 e Per_1
a Sondrio, il 2.03.1999; che le restanti condizioni, oltre a dare atto che le parti erano Per_2 autosufficienti economicamente, stabilivano l'affido condiviso dei figli e le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre, dato che alla data della cessazione degli effetti civili i figli erano ancora minorenni;
che successivamente sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano l'odierna richiesta di revisione delle condizioni di divorzio dato che i figli da tempo sono maggiorenni, vivono a Milano, lavorano e sono economicamente autosufficienti;
che il IG. al momento del divorzio Pt_1 percepiva uno stipendio di circa € 1.700,00; che il IG. sebbene con difficoltà, ha regolarmente Pt_1 corrisposto sino al maggio 2023 il contributo al mantenimento per i figli;
che a far data dal giugno 2018
l'importo mensile veniva corrisposto per la minor somma di € 304,20, successivamente aggiornato dal settembre 2019 in € 309,66, solo a favore della figlia dato che il figlio nel frattempo Per_2 Per_1 aveva trovato un impiego;
che la riduzione dell'importo avveniva a seguito di accordo intercorso con i figli cui la IGnora nulla opponeva;
che il figlio , dopo aver conseguito la Controparte_1 Per_1 maturità scientifica nel 2016, nel 2018 incominciava a lavorare come libero professionista per la
Geotech Srl con sede in Morbegno e successivamente per la Rainbow Media Srl, con sede in Asti, come dipendente con contratto a tempo indeterminato (docc. 3-4). Il figlio infatti nel 2019 Per_1 dichiarava un reddito di € 16.908,82 e nel 2020 di € 16.417,78; che successivamente, nel 2019, il figlio si licenziava per frequentare sino al 2021 un'Accademia Grafica a Milano;
che su richiesta del Per_1 figlio, il padre riprendeva il pagamento, tant'è che in data 11.05.20 era costretto a chiedere un finanziamento per continuare a corrispondere il mantenimento per i figli. Finanziamento di €
12.500,00, concesso dalla Banca Credit Agricole e che il IG. sta restituendo mediante il Pt_1 pagamento di una rata mensile di € 247,93. Il piano di ammortamento prevede infatti il pagamento di
60 rate di cui l'ultima scadrà l'11.05.25 (doc. 5); che nel 2021 ha ripreso a lavorare a tempo Per_1 determinato (docc. 6-7) e recentemente il contratto è stato rinnovato;
che la figlia dal 2022 lavora Per_2
pagina 3 di 5 come libera professionista quale truccatrice e nel 2023 ha dichiarato un reddito di € 6.787,00 (doc. 8); che i figli condividono un appartamento in Milano dal 2021; che e rientrano presso l'ex Per_1 Per_2 casa coniugale ogni 2/3 settimane quando sono liberi dai loro impegni lavorativi;
che il ricorrente è comproprietario con l'ex moglie IG.ra della casa coniugale (doc. 9) che in sede di Controparte_1 separazione e di divorzio fu assegnata alla moglie in quanto presso la stessa furono prevalentemente collocati i figli allora minorenni;
che il IG. dovette sostenere, e tuttora sostiene, spese di Pt_1 locazione per € 550,00 mensili (doc. 10); che nell'anno 2022 al IG. comparivano disturbi di Pt_1 memoria e difficoltà nello svolgimento della mansione lavorativa (operaio di 3° livello presso una società meccanica), per cui lo stesso veniva posto in malattia a far data dall'8.04.22 (doc. 11); che dopo vari accertamenti, in data 28.02.23 al IG. veniva definitivamente diagnosticato all'età di 56 Pt_1 anni: “Declino cognitivo tipo malattia di Alzheimer possibile secondo i criteri” (doc.12). La patologia lo pone dunque nell'impossibilità di provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi;
che l'originario stipendio di circa € 1.700,00 veniva via via ridotto e il 13.11.23 il IG. veniva Pt_1 licenziato per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia (doc. 14) e quindi ora percepisce la pensione di € 1.590,68 mensili (doc.15); con decreto del 9.11.2013, n. cronol. 6809/2023
– R.G. 1839/2023 (doc. 16) del Giudice Tutelare di Sondrio, veniva aperta la procedura di amministrazione di sostegno a favore del IG. e nominata quale amministratore di Parte_1 sostegno la moglie IG.ra e con provvedimento del 7.03.24 il Giudice Tutelare ha autorizzato Parte_3 la sottoscrizione di procura speciale a legale di fiducia per promuovere il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (doc. 19). Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare l'autosufficienza economica dei figli delle parti e e che gli Persona_1 Persona_2 stessi non convivono con la madre e per l'effetto B) Revocare l'obbligo alla corresponsione in favore della IGnora del contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 (ora aggiornato in Controparte_1 base agli indici ISTAT in € 700,00) stabilito nella Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 349/2015, resa fra le parti, di cessazione degli effetti civili, a far data dal giugno 2023 per i motivi indicati in narrativa. C) Revocare l'obbligo al rimborso in favore della IGnora del 50% delle spese CP_1 necessarie per i figli. D) Revocare alla IGnora l'assegnazione dell'ex casa Controparte_1 coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Morbegno, via Dei Sedini n. 47”.
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Nelle more si costituiva la quale preannunciava di voler proporre querela di falso Controparte_1 avverso la procura ad litem rilasciata all'avv. Rossana Iemoli e datata 5.6.2024, apparentemente sottoscritta da;
eccepiva il difetto di autorizzazione del giudice tutelare a chiedere la Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di volontà del ricorrente in proposito e comunque l'infondatezza della domanda di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale e delle pagina 4 di 5 condizioni economiche di . Per queste ragioni chiedeva nel merito il rigetto della Parte_1 domanda.
- Alla prima udienza parte ricorrente produceva la documentazione necessaria inerente alla procura alle liti e all'autorizzazione del giudice tutelare e le parti, dopo lunga discussione, chiedevano un rinvio per valutare il possibile raggiungimento di un accordo.
-All'udienza del 25/2/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini per memorie e con successivo provvedimento il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Visto l'accordo delle parti, sopra trascritto che deve intendersi qui integralmente richiamato, e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, vieppiù considerato che nelle more i figli sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di talché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente.
Spese di lite interamente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
349/2015, emessa il 21.05.15, pubblicata in data 1.08.15, recependo l'accordo delle parti:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva e da intendersi qui ritrascritti;
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3) COMPENSA tra le parti le spese del processo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella camera di conIGlio del 05/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona di C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], l'[...], nella sua qualità di amministratore di sostegno C.F._2
del marito IG. , entrambi residenti a [...], rappresentati e Parte_1 assistiti dall'avv. ROSSANA IEMOLI del Foro di Milano, C.F. – PEC C.F._3
- FAX 0342.517203, presso il cui studio in Sondrio, via Col. Email_1
Alessi n. 15, eleggono domicilio giusta procura in calce al ricorso che viene depositata telematicamente.
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa per mandato allegato Controparte_1 C.F._4 all'atto di costituzione dall'avv. PAOLO PEDRONCELLI del foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Morbegno, Piazza San Giovanni n. 6
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 5 Oggetto: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale di Sondrio, modificare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Sondrio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e n. 349/2015 dell'1.08.2015, come Controparte_1 Parte_1 segue:
-dichiarare l'indipendenza economica dei figli delle parti e e Persona_1 Persona_2 conseguentemente revocare alla IG.ra l'assegnazione della casa coniugale a far Controparte_1 data dal 24.6.24 e revocare l'obbligo da parte del IG. alla corresponsione in favore Parte_1 della IG.ra del contributo al mantenimento dei figli di € 600.00 (ora aggiornato in Controparte_1 base agli indici ISTAT in € 700,00) a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
-il IG. , ut supra rappresentato, concede, a far data dal 24 .06.24, per anni otto alla Parte_1 IG.ra e ai suoi figli il diritto di uso gratuito della sua quota di proprietà nella ex Controparte_1 casa coniugale e negli annessi garage e cantina, in Morbegno, censiti a catasto fabbricati di detto
Comune, sezione urbana n. 2, rispettivamente a f. 5, particella 1047 sub. 15 (cat. A2., classe 3, consistenza vani 4,5, rendita euro 348,61); a f. 5 n. 1047 sub. 43, (pS1, Cat. C6 – Cl7, mq 20 – rendita euro 43,38); a f. 5, particella 1047 sub. 67 (PS1, CAT. C2, Cl. 6, mq 5, rendita euro 3,10);
-sono poste a carico della IG.ra del le spese ordinarie e, in deroga all'art. 1808, c. 2, CP_1
c.c., le spese straordinarie dell'immobile di cui sopra per tutta la durata dell'uso gratuito;
- il IG. , ut supra rappresentato, verserà alla IG.ra entro il Parte_1 Controparte_1
28.02.2025 gli arretrati relativi al contributo al mantenimento dei figli (giugno 2023 – giugno 2024) per complessivi Euro 9.100,00 (novemilacento/00) sul conto corrente n.
[...] acceso presso Credit Agricole filiale di Morbegno in via T.
Ambrosetti n. 2, intestato a;
Controparte_1
-la IG.ra rinuncia alla querela di falso proposta con la comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 23.09.24, avverso la firma “ ” posta in calce alla procura speciale del Parte_1
5.06.2024, nonché a tutte le azioni esperibili autonomamente in sede civile e penale riferibili alla predetta procura speciale.
-la IG.ra , in qualità di amministratore di sostegno del IG. , accetta la Parte_3 Parte_1 rinuncia alla querela proposta il 23.09.24 di cui sopra e la rinuncia a tutte le azioni esperibili autonomamente in sede civile e penale riconducibili alla firma “ ” posta in calce alla Parte_1 procura speciale del 5.06.24 e allegata al ricorso introduttivo.
- tutte le altre domande proposte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi si intendono rinunciate.
- Spese e compensi professionali del presente giudizio compensati tra le parti.”
pagina 2 di 5 MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 26/6/2024 in persona di Parte_1 [...] nella sua qualità di amministratore di sostegno chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Pt_2 statuite con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 349/2015, emessa il 21.05.15, pubblicata in data 1.08.15 e divenuta definitiva (doc. 1) pronunciata dal Tribunale di Sondrio alle seguenti condizioni: “-(…) La casa coniugale, sita in Morbegno, via Dei Sedini n. 47, di proprietà di entrambi i coniugi è assegnata alla IG.ra , completa di arredamento. -(…) Il IG. Controparte_1
si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
600,00 (euro seicento/00), quale contributo per il mantenimento dei figli, entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla medesima e ciò fino a completa indipendenza economica dei figli. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. -(…) il IG. rimborserà, Parte_1 inoltre, alla IG.ra il 50% delle spese necessarie per i figli e come esplicitate e regolamentate CP_1 dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sondrio e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Sondrio e ciò fino alla completa indipendenza economica dei figli”. In particolare il ricorrente deduceva: che dall'unione sono nati i figli , a Sondrio, il 31.07.1997 e Per_1
a Sondrio, il 2.03.1999; che le restanti condizioni, oltre a dare atto che le parti erano Per_2 autosufficienti economicamente, stabilivano l'affido condiviso dei figli e le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre, dato che alla data della cessazione degli effetti civili i figli erano ancora minorenni;
che successivamente sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano l'odierna richiesta di revisione delle condizioni di divorzio dato che i figli da tempo sono maggiorenni, vivono a Milano, lavorano e sono economicamente autosufficienti;
che il IG. al momento del divorzio Pt_1 percepiva uno stipendio di circa € 1.700,00; che il IG. sebbene con difficoltà, ha regolarmente Pt_1 corrisposto sino al maggio 2023 il contributo al mantenimento per i figli;
che a far data dal giugno 2018
l'importo mensile veniva corrisposto per la minor somma di € 304,20, successivamente aggiornato dal settembre 2019 in € 309,66, solo a favore della figlia dato che il figlio nel frattempo Per_2 Per_1 aveva trovato un impiego;
che la riduzione dell'importo avveniva a seguito di accordo intercorso con i figli cui la IGnora nulla opponeva;
che il figlio , dopo aver conseguito la Controparte_1 Per_1 maturità scientifica nel 2016, nel 2018 incominciava a lavorare come libero professionista per la
Geotech Srl con sede in Morbegno e successivamente per la Rainbow Media Srl, con sede in Asti, come dipendente con contratto a tempo indeterminato (docc. 3-4). Il figlio infatti nel 2019 Per_1 dichiarava un reddito di € 16.908,82 e nel 2020 di € 16.417,78; che successivamente, nel 2019, il figlio si licenziava per frequentare sino al 2021 un'Accademia Grafica a Milano;
che su richiesta del Per_1 figlio, il padre riprendeva il pagamento, tant'è che in data 11.05.20 era costretto a chiedere un finanziamento per continuare a corrispondere il mantenimento per i figli. Finanziamento di €
12.500,00, concesso dalla Banca Credit Agricole e che il IG. sta restituendo mediante il Pt_1 pagamento di una rata mensile di € 247,93. Il piano di ammortamento prevede infatti il pagamento di
60 rate di cui l'ultima scadrà l'11.05.25 (doc. 5); che nel 2021 ha ripreso a lavorare a tempo Per_1 determinato (docc. 6-7) e recentemente il contratto è stato rinnovato;
che la figlia dal 2022 lavora Per_2
pagina 3 di 5 come libera professionista quale truccatrice e nel 2023 ha dichiarato un reddito di € 6.787,00 (doc. 8); che i figli condividono un appartamento in Milano dal 2021; che e rientrano presso l'ex Per_1 Per_2 casa coniugale ogni 2/3 settimane quando sono liberi dai loro impegni lavorativi;
che il ricorrente è comproprietario con l'ex moglie IG.ra della casa coniugale (doc. 9) che in sede di Controparte_1 separazione e di divorzio fu assegnata alla moglie in quanto presso la stessa furono prevalentemente collocati i figli allora minorenni;
che il IG. dovette sostenere, e tuttora sostiene, spese di Pt_1 locazione per € 550,00 mensili (doc. 10); che nell'anno 2022 al IG. comparivano disturbi di Pt_1 memoria e difficoltà nello svolgimento della mansione lavorativa (operaio di 3° livello presso una società meccanica), per cui lo stesso veniva posto in malattia a far data dall'8.04.22 (doc. 11); che dopo vari accertamenti, in data 28.02.23 al IG. veniva definitivamente diagnosticato all'età di 56 Pt_1 anni: “Declino cognitivo tipo malattia di Alzheimer possibile secondo i criteri” (doc.12). La patologia lo pone dunque nell'impossibilità di provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi;
che l'originario stipendio di circa € 1.700,00 veniva via via ridotto e il 13.11.23 il IG. veniva Pt_1 licenziato per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia (doc. 14) e quindi ora percepisce la pensione di € 1.590,68 mensili (doc.15); con decreto del 9.11.2013, n. cronol. 6809/2023
– R.G. 1839/2023 (doc. 16) del Giudice Tutelare di Sondrio, veniva aperta la procedura di amministrazione di sostegno a favore del IG. e nominata quale amministratore di Parte_1 sostegno la moglie IG.ra e con provvedimento del 7.03.24 il Giudice Tutelare ha autorizzato Parte_3 la sottoscrizione di procura speciale a legale di fiducia per promuovere il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (doc. 19). Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare l'autosufficienza economica dei figli delle parti e e che gli Persona_1 Persona_2 stessi non convivono con la madre e per l'effetto B) Revocare l'obbligo alla corresponsione in favore della IGnora del contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 (ora aggiornato in Controparte_1 base agli indici ISTAT in € 700,00) stabilito nella Sentenza del Tribunale di Sondrio n. 349/2015, resa fra le parti, di cessazione degli effetti civili, a far data dal giugno 2023 per i motivi indicati in narrativa. C) Revocare l'obbligo al rimborso in favore della IGnora del 50% delle spese CP_1 necessarie per i figli. D) Revocare alla IGnora l'assegnazione dell'ex casa Controparte_1 coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Morbegno, via Dei Sedini n. 47”.
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Nelle more si costituiva la quale preannunciava di voler proporre querela di falso Controparte_1 avverso la procura ad litem rilasciata all'avv. Rossana Iemoli e datata 5.6.2024, apparentemente sottoscritta da;
eccepiva il difetto di autorizzazione del giudice tutelare a chiedere la Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assenza di volontà del ricorrente in proposito e comunque l'infondatezza della domanda di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale e delle pagina 4 di 5 condizioni economiche di . Per queste ragioni chiedeva nel merito il rigetto della Parte_1 domanda.
- Alla prima udienza parte ricorrente produceva la documentazione necessaria inerente alla procura alle liti e all'autorizzazione del giudice tutelare e le parti, dopo lunga discussione, chiedevano un rinvio per valutare il possibile raggiungimento di un accordo.
-All'udienza del 25/2/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini per memorie e con successivo provvedimento il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Visto l'accordo delle parti, sopra trascritto che deve intendersi qui integralmente richiamato, e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, vieppiù considerato che nelle more i figli sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di talché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente.
Spese di lite interamente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
349/2015, emessa il 21.05.15, pubblicata in data 1.08.15, recependo l'accordo delle parti:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva e da intendersi qui ritrascritti;
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3) COMPENSA tra le parti le spese del processo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella camera di conIGlio del 05/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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