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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13067 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Giunta Fabrizia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Rubino Claudio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/05/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
1 premesso di aver contratto matrimonio con il 21/09/2004 a Controparte_1
Palermo, unione dalla quale è nata il [...] la figlia Persona_1
, ha esposto di essersi separato con decreto di omologa n. 635/2022 del
[...]
7.02.2022 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazio- ne con riguardo al regime di affidamento e domiciliazione prevalente della fi- glia e al contributo per il mantenimento a suo carico nella misu- Persona_1 ra di euro 500,00.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
22.03.2024, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto l'integrale con- ferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, anche in relazione all'obbligo per il coniuge di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento e di sostenere per intero le spese straordinarie per la fi- glia . Per_1
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 23/04/2024, il Giudice Delegato, con ordinanza del 23/05/2024 rinviava la causa per la discussione previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi:
“assegna la casa coniugale ad;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 Parte_2
[...
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00, di cui euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al man- tenimento della figlia;
Per_1 dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Infine, all'udienza del 5.5.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
- 2 - ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 25.1.2022. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale n. 635/2022 pro- nunziato da questo Tribunale il 7.02.2022.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto – come già rilevato con ordinanza del 23/5/2024 – nessun prov- vedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che la figlia della coppia, , è ormai maggiorenne. Per_1
6. L'assegnazione della casa coniugale
Alla luce della circostanza, pacifica, che la figlia delle parti non è an- Per_1 cora economicamente autosufficiente e vive con la madre, va, del pari, con- fermata l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a Controparte_1 casa coniugale, ubicato in Palermo, nella via Ugo De Carolis n. 14- di pro- prietà del ricorrente e della sua famiglia d'origine-, ritenendosi tale provve- dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del- le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento della figlia della coppia . Per_1
7.1 Per quanto attiene, anzitutto, alla domanda diretta ad ottenere un as- segno divorzile, formulata da , in punto di diritto non pare Controparte_1 superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i cri- teri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non
- 3 - costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente
- 4 - più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita-
- 5 - to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Nella vicenda in esame il ricorrente, in occasione dell'udienza di compari- zione delle parti del 23/04/2024, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come direttore amministrativo scolastico, di percepire una retribuzione di circa euro 1.750,00 mensili e, inoltre, in aggiunta un'indennità di direzione erogata annualmente, parametrata sul numero di docenti in organico, pari di euro 2.100,00 - 2.200,00 netti.
Ha soggiunto di non riuscire più a far fronte all'impegno economico assun- to in sede di separazione nei confronti della moglie e di essere stato costretto a vendere tutti gli oggetti personali di valore al fine di ottenere la liquidità di cui necessitava (si veda verbale di udienza cit.).
Dalla documentazione reddituale versata in atti si evince che per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito imponibile rispetti- vamente pari a 35.620,00 euro, 36.158,00 euro, 35.112,00 euro e 35.390,00 euro (cfr. docc. nn. 20, 21 e 22 posti a corredo del ricorso introduttivo e do- cumentazione depositata il 2.4.2024).
Dalla visura catastale offerta in comunicazione risulta che è comproprieta- rio, unitamente alla madre e alla sorella, di tre immobili ubicati a Palermo, uno dei quali, ubicato nella via Generale Ugo De Carolis n. 14, destinato a casa coniugale.
E' intestatario di una polizza assicurativa sulla vita contratta con l'istituto di credito Intesa San Paolo a far data dal 31/03/2022 (cfr. doc. n. 24 allega-
- 6 - to al ricorso introduttivo) e dagli estratti conto relativi versati in atti risulta un saldo attivo al 31.12.2022 di euro 3.263,25 (cfr. all.to n. 26).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Delegato all'udienza del 23/04/2024, ha riferito di aver lavorato, prima del matrimonio, in Tribunale con un contratto di lavoro a tempo de- terminato, di svolgere attualmente attività lavorativa in forza di un contrato di lavoro a tempo determinato come assistente tecnico presso una scuola ubicata nell'isola di Ustica e di percepire mensilmente una retribuzione di circa euro 1200,00/1300,00.
Ha precisato di non avere alcuna certezza circa il rinnovo del contratto, anche con riguardo alla destinazione (si veda verbale di udienza citato e con- tratto di lavoro con il liceo scientifico Saverio Profeta di Ustica versato in atti l'11.4.24, da cui si ricava che la resistente è stata assunta a tempo determi- nato, dall'11/10/2023 sino al 31/8/2024, con uno stipendio annuo lordo complessivo di euro 18.847,05, in qualità di personale A.T.A. supplente an- nuale).
Dalla dichiarazione dei redditi versata in atti risulta che la stessa per l'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di 4.992,00 euro
(cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione del 22.03.2024).
Ha offerto in comunicazione il cedolino dal quale emerge una partita sti- pendiale netta di euro 1.335,10 (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione del 22.03.2024).
Ha, poi, provveduto a versare in atti le movimentazioni relative alla Poste-
Pay a lei intestata n. 5333171127343453 dalle quali non risultano accrediti diversi rispetto a quanto dalla stessa dichiarato (cfr. documentazione deposi- tata l'11.4.2024).
Dalla visura catastale offerta in comunicazione si evince che è comproprie- taria per 1/8 di un cespite e nuda proprietaria per la quota di ½ di tre im- mobili unitamente alla sorella a seguito del decesso del padre.
Orbene, così compendiate le risultanze della documentazione prodotta dal- le parti, si osserva che permane tra le medesime una situazione di sperequa- zione reddituale, nonostante l'impegno profuso dalla resistente nell'intraprendere un'attività lavorativa e, pertanto, in considerazione della
- 7 - durata del matrimonio (17 anni) e del contributo certamente fornito negli anni di vita matrimoniale in ragione del lavoro casalingo prestato alla forma- zione del patrimonio familiare e alla crescita della figlia, va certamente accol- ta, sulla scorta dei principi enunciati, la richiesta di riconoscimento di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile dovuto da in Parte_1 favore di che va determinato, avuto riguardo ai dati reddituali Controparte_1 acquisiti, in euro 150,00 mensili, da corrispondere, a far data dal mese suc- cessivo alla pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati.
7.2 Posto che non vi è contestazione tra le parti sul punto va poi confer- mato il contributo a carico di in ordine al mantenimento Parte_1 indiretto della figlia , che ha 20 anni, nella misura di euro Persona_1
500,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di cia- Controparte_1 scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti, in considerazione delle rispettive condizioni economiche vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscrit- to da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 21/09/2004, da nato a [...] il Parte_1
21/10/1973, e da , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
- 8 - nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 159, parte II serie
A, dell'anno 2004;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di , un importo complessivo di euro 650,00, di cui euro 150,00 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 a titolo di contributo al manteni- mento della figlia della coppia , da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribu- nale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
4. dispone l'assegnazione della casa coniugale, ubicata in Palermo, via
Ugo De Carolis n. 14, in favore di;
Controparte_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13067 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Giunta Fabrizia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Rubino Claudio;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/05/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
1 premesso di aver contratto matrimonio con il 21/09/2004 a Controparte_1
Palermo, unione dalla quale è nata il [...] la figlia Persona_1
, ha esposto di essersi separato con decreto di omologa n. 635/2022 del
[...]
7.02.2022 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazio- ne con riguardo al regime di affidamento e domiciliazione prevalente della fi- glia e al contributo per il mantenimento a suo carico nella misu- Persona_1 ra di euro 500,00.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
22.03.2024, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto l'integrale con- ferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, anche in relazione all'obbligo per il coniuge di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento e di sostenere per intero le spese straordinarie per la fi- glia . Per_1
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 23/04/2024, il Giudice Delegato, con ordinanza del 23/05/2024 rinviava la causa per la discussione previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi:
“assegna la casa coniugale ad;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 Parte_2
[...
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00, di cui euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al man- tenimento della figlia;
Per_1 dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribuna- le con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Infine, all'udienza del 5.5.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
- 2 - ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 25.1.2022. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale n. 635/2022 pro- nunziato da questo Tribunale il 7.02.2022.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto – come già rilevato con ordinanza del 23/5/2024 – nessun prov- vedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che la figlia della coppia, , è ormai maggiorenne. Per_1
6. L'assegnazione della casa coniugale
Alla luce della circostanza, pacifica, che la figlia delle parti non è an- Per_1 cora economicamente autosufficiente e vive con la madre, va, del pari, con- fermata l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a Controparte_1 casa coniugale, ubicato in Palermo, nella via Ugo De Carolis n. 14- di pro- prietà del ricorrente e della sua famiglia d'origine-, ritenendosi tale provve- dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del- le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento della figlia della coppia . Per_1
7.1 Per quanto attiene, anzitutto, alla domanda diretta ad ottenere un as- segno divorzile, formulata da , in punto di diritto non pare Controparte_1 superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i cri- teri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non
- 3 - costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente
- 4 - più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita-
- 5 - to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Nella vicenda in esame il ricorrente, in occasione dell'udienza di compari- zione delle parti del 23/04/2024, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come direttore amministrativo scolastico, di percepire una retribuzione di circa euro 1.750,00 mensili e, inoltre, in aggiunta un'indennità di direzione erogata annualmente, parametrata sul numero di docenti in organico, pari di euro 2.100,00 - 2.200,00 netti.
Ha soggiunto di non riuscire più a far fronte all'impegno economico assun- to in sede di separazione nei confronti della moglie e di essere stato costretto a vendere tutti gli oggetti personali di valore al fine di ottenere la liquidità di cui necessitava (si veda verbale di udienza cit.).
Dalla documentazione reddituale versata in atti si evince che per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito imponibile rispetti- vamente pari a 35.620,00 euro, 36.158,00 euro, 35.112,00 euro e 35.390,00 euro (cfr. docc. nn. 20, 21 e 22 posti a corredo del ricorso introduttivo e do- cumentazione depositata il 2.4.2024).
Dalla visura catastale offerta in comunicazione risulta che è comproprieta- rio, unitamente alla madre e alla sorella, di tre immobili ubicati a Palermo, uno dei quali, ubicato nella via Generale Ugo De Carolis n. 14, destinato a casa coniugale.
E' intestatario di una polizza assicurativa sulla vita contratta con l'istituto di credito Intesa San Paolo a far data dal 31/03/2022 (cfr. doc. n. 24 allega-
- 6 - to al ricorso introduttivo) e dagli estratti conto relativi versati in atti risulta un saldo attivo al 31.12.2022 di euro 3.263,25 (cfr. all.to n. 26).
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Delegato all'udienza del 23/04/2024, ha riferito di aver lavorato, prima del matrimonio, in Tribunale con un contratto di lavoro a tempo de- terminato, di svolgere attualmente attività lavorativa in forza di un contrato di lavoro a tempo determinato come assistente tecnico presso una scuola ubicata nell'isola di Ustica e di percepire mensilmente una retribuzione di circa euro 1200,00/1300,00.
Ha precisato di non avere alcuna certezza circa il rinnovo del contratto, anche con riguardo alla destinazione (si veda verbale di udienza citato e con- tratto di lavoro con il liceo scientifico Saverio Profeta di Ustica versato in atti l'11.4.24, da cui si ricava che la resistente è stata assunta a tempo determi- nato, dall'11/10/2023 sino al 31/8/2024, con uno stipendio annuo lordo complessivo di euro 18.847,05, in qualità di personale A.T.A. supplente an- nuale).
Dalla dichiarazione dei redditi versata in atti risulta che la stessa per l'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di 4.992,00 euro
(cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione del 22.03.2024).
Ha offerto in comunicazione il cedolino dal quale emerge una partita sti- pendiale netta di euro 1.335,10 (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione del 22.03.2024).
Ha, poi, provveduto a versare in atti le movimentazioni relative alla Poste-
Pay a lei intestata n. 5333171127343453 dalle quali non risultano accrediti diversi rispetto a quanto dalla stessa dichiarato (cfr. documentazione deposi- tata l'11.4.2024).
Dalla visura catastale offerta in comunicazione si evince che è comproprie- taria per 1/8 di un cespite e nuda proprietaria per la quota di ½ di tre im- mobili unitamente alla sorella a seguito del decesso del padre.
Orbene, così compendiate le risultanze della documentazione prodotta dal- le parti, si osserva che permane tra le medesime una situazione di sperequa- zione reddituale, nonostante l'impegno profuso dalla resistente nell'intraprendere un'attività lavorativa e, pertanto, in considerazione della
- 7 - durata del matrimonio (17 anni) e del contributo certamente fornito negli anni di vita matrimoniale in ragione del lavoro casalingo prestato alla forma- zione del patrimonio familiare e alla crescita della figlia, va certamente accol- ta, sulla scorta dei principi enunciati, la richiesta di riconoscimento di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile dovuto da in Parte_1 favore di che va determinato, avuto riguardo ai dati reddituali Controparte_1 acquisiti, in euro 150,00 mensili, da corrispondere, a far data dal mese suc- cessivo alla pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati.
7.2 Posto che non vi è contestazione tra le parti sul punto va poi confer- mato il contributo a carico di in ordine al mantenimento Parte_1 indiretto della figlia , che ha 20 anni, nella misura di euro Persona_1
500,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di cia- Controparte_1 scun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti, in considerazione delle rispettive condizioni economiche vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscrit- to da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 21/09/2004, da nato a [...] il Parte_1
21/10/1973, e da , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
- 8 - nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 159, parte II serie
A, dell'anno 2004;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di , un importo complessivo di euro 650,00, di cui euro 150,00 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 a titolo di contributo al manteni- mento della figlia della coppia , da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribu- nale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
4. dispone l'assegnazione della casa coniugale, ubicata in Palermo, via
Ugo De Carolis n. 14, in favore di;
Controparte_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
- 9 -