Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7127/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
FEDERICA LEOTTA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MARIA C.F._2
DOMENICA GAMBADORO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . CP_1
Ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 24.06.2011 in Vittoria (RG), trascritto in detto
Comune al n. 53, parte 2, serie A, anno 2011, che dalla loro unione sono nati i figli (25/08/2010) e (01/06/2016) e Persona_1 Persona_2
che dal 2023 è venuta meno l'unione familiare, risultando vani i tentativi di ricucire il rapporto familiare.
Si è costituito , il quale, contestando tutto quanto CP_1
dedotto dalla ricorrente e formulando le proprie domande, ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che all'udienza del 25.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto un rinvio per formalizzare lo stesso;
con note del 31/03/2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data 31.03.2025 in forza del quale hanno concordato quanto segue:
“a) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fissazione di tale residenza, domicilio o dimora;
b) La casa coniugale, sita a Tremestieri Eneo, Via Dei Giardini n.
11, verrà assegnata alla OR in qualità di Parte_1
genitore collocatario dei figli minori;
c) Il SInor dal momento della sottoscrizione del presente CP_1
accordo si obbliga a contribuire al pagamento del canone di locazione
2 del predetto immobile, nella misura dei 2/3, oggi corrispondente alla somma di euro 400,00 mensili;
d) I figli minori e erranno affidati, con la formula Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso di cui all'art. 155 c.c., ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. I genitori si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e si impegnano altresì ad assumere concordemente tutte le decisioni di particolare importanza relative alla educazione,
alla istruzione ed alla salute dei figli;
e) Il padre contribuirà al mantenimento indiretto dei figli,
corrispondendo alla madre la somma mensile di € 800,00, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente bancario intestato alla OR;
Pt_1
f) Inoltre, il SInor si obbliga a cedere la propria quota di CP_1
assegno unico alla OR , in favore dei figli ed ad Pt_1
integrazione del loro mantenimento;
g) Le parti, provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purché debitamente e previamente documentate e comunicate.
Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio,
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. In ogni caso i coniugi per l'individuazione delle suddette spese si riporteranno alle linee guida sul mantenimento dei figli redatte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
h) Disporre che nessun contributo economico sia dovuto dall'uno all'altro coniuge in quanto entrambi hanno piena capacità lavorativa e sono conseguentemente capaci di provvedere da sé alle loro necessità;
i) Il padre avrà facoltà di tenere i figli il martedì e giovedì
pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 19:00, nonché tutti i fine settimana dalle ore 18:00 del venerdì fino alle 19:00 della
3 domenica. Sempre tenendo conto delle esigenze primarie della minore e salvi diversi accordi tra le parti. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e segnatamente nel periodo coincidente con le sue ferie, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Le festività natalizie saranno trascorse dai figli con il proprio padre per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni un anno il giorno di
Natale e un anno il giorno di Capodanno, tre giorni nel periodo pasquale comprendenti un anno il giorno di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo. Le parti precisano che durante il periodo natalizio e pasquale sarà assicurato anche alla madre, in linea con il predetto principio dell'alternanza, che i minori trascorrano con la stessa sette giorni consecutivi e nel periodo pasquale tre giorni consecutivi indipendentemente dal diritto di vista del padre. Giorni e orari potranno essere modificati, in considerazione dell'età, degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e professionali dei genitori. I genitori trascorreranno ogni anno il giorno del proprio compleanno e la Festa del Papà e della mamma con i propri figli. Nei giorni in cui i figli saranno con il padre, sarà quest'ultimo che provvederà ad accompagnarli alle attività extra scolastiche o ad ogni altro impegno previsto;
j) Il SInor continuerà a concedere l'uso dell'automobile CP_1
"Audi Q 3" alla OR , o altra;
Pt_1
k) I coniugi separandi sono comproprietari ciascuno per il 50% di un terreno e dell'immobile in corso di costruzione insistente sullo stesso, sito in Viagrande (CT), Via De Nicola contrada Sciarelle.
Sulla predetta proprietà grava un mutuo cointestato tra i coniugi,
il SInor si obbliga a corrispondere mensilmente l'intera quota CP_1
di ammortamento, sino all'estinzione dello stesso.
l) La OR , si obbliga, a cedere la propria quota del Pt_1
50% di immobile con successivo atto notarile, al fine di una definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi e della definizione e risoluzione della crisi coniugale.
4 m) Di contro, il SInor venderà la proprietà e CP_1
successivamente ed immediatamente dopo la vendita della predetta proprietà immobiliare, provvederà all'acquisto di altro immobile, con caratteristiche e requisiti non inferiori all'attuale casa coniugale, sita a Tremestieri Etneo, Via Dei Giardini n. 11, da intestare in nuda proprietà ad entrambi i figli e , con usufrutto in Per_1 Persona_2
favore della moglie SI.ra ; Parte_1
n) Le parti sin da adesso, con il presente accordo, rilasciano consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di riconoscimento per i minori validi per l'espatrio.”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto concordato dai Parte_1 CP_1
coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
7127/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate tra le parti e specificate in CP_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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