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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/08/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4154/2022 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio" e vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Colacurcio Parte_1 (C.F. C.F. 1
Giovanni,
Ricorrente
E
CP_1 (C.F. C.F._2
Resistente-contumace
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2022, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
CP_1 in data 14.7.1996.
All'uopo, il ricorrente esponeva: che dall'unione nascevano due figli, Persona_1 nata ad [...] il [...], e
Persona_2 nato ad [...] il [...].
- che, a seguito della crisi coniugale, con decreto del 28/01/2021 n. 325/2021, il Tribunale di
Avellino aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. i figli verranno affidati ad ambedue i genitori ma gli stessi vivranno con il padre presso la casa coniugale
- di sua proprietà - sita in Mercogliano al Corso Garibaldi n 32; 2. la sig.ra CP_1 versera' a titolo di mantenimento la somma di euro 150,00 per ciascun figlio mentre nulla le spetta a titolo di mantenimento;
l'assegno unico verrà incassato integralmente dal sig. Parte_1 3. le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi;
4. la sigra CP_1 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minorenne tre giorni alla settima secondo orari e modalità da concordare con il sig
Parte_1 nonché con lo stesso figlio;
5. le parti concorderanno tra di loro le modalità di visita per le festività e le modalità di visita con la figlia maggiorenne.".
Instaurato il contraddittorio, all'udienza innanzi al Presidente Delegato, celebratasi in data
10.5.2023, compariva personalmente soltanto il ricorrente il quale si riportava Parte_1 و
al ricorso insistendo per il relativo accoglimento. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della CP_1 il Presidente Delegato emetteva i provvedimenti provvisori con i quali assegnava la casa coniugale al ricorrente e poneva a carico della resistente CP_1 l'obbligo di versare mensilmente, per il mantenimento dei figli ER e PE la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese ordinarie extra-assegno e delle spese straordinarie.
Con lo stesso provvedimento veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi al G.I. designato.
Dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, acquisita la relazione della polizia tributaria incaricata di accertare la condizione reddituale della resistente, all'udienza del
10.12.2024, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio con concessione di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
***
1.- La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato il 28/01/2021.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale —previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L.
n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Quanto ai provvedimenti accessori, occorre in primo luogo dare atto che, subito dopo l'introduzione del giudizio, anche il figlio PE è diventato maggiorenne, ragion per cui alcun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, entrambi ormai maggiorenni. 3. Deve, invece, provvedersi, su domanda della parte ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli ER e PE conviventi con il padre, giacchè, sebbene divenuti maggiorenni, ne viene dedotta la non autosufficienza economica.
Ora, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo (Cass. 12952/2016).
La Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014) ha avuto modo altresì di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. In tal caso, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante,
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli, ER e PE già previsto in sede di ordinanza presidenziale, vada confermato.
A fronte dell'allegazione della condizione di "non autosufficienza economica” dei figli, ER e
PE era onere della madre, soggetto obbligato non convivente, dedurre e provare l'acquisizione di una posizione professionale e reddituale adeguata.
Tale onere non è stato assolto essendo la resistente rimasta contumace.
Va inoltre considerato che, secondo quanto allegato dal ricorrente e comprovato documentalmente
(cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 comma 2 n. 2 c.p.c.), entrambi i figli (ER di anni 27 e
PE di anni 21) stanno completando la propria formazione e dunque non ricorre alcuna condizione di inerzia ingiustificata nel comportamento dei figli.
Va dunque confermato, nella presente sede, l'assegno mensile di mantenimento per i due figli nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno), oltre rivalutazione istat come per legge, da corrispondere in favore del padre convivente Parte_1
La misura indicata appare congrua alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti della Guardia di
Finanza, da cui è emerso che la resistente, nell'anno 2023, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per oltre 13.000,00 euro (cfr. relazione acquisita in data 23.7.2024).
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, come integrato e modificato.
3.- Va infine confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente Parte_1
[...] in quanto convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
4. Considerato l'interesse anche della parte attrice alla pronuncia di divorzio, mancata qualsiasi opposizione da parte della resistente, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte attrice, onerando il resistente del pagamento del residuo. Le predette spese sono liquidate per intero come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 4154/2022 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 14.7.1996 da
(Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 e CP_1
Mercogliano (AV) anno 1996- atto n. 34- parte II- Serie A); 2) pone a carico di CP_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di Parte_1 un assegno di importo pari ad Euro € 300,00
(150,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli ER e
Per 2 oltre rivalutazione annuale istat;
3) assegna la casa coniugale ad Parte_1
4) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli ER e PE dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
5) dichiara non ripetibili, nella misura della metà, le spese di difesa del ricorrente e condanna al pagamento, in favore di della residua metà delle CP_1 Parte_1 و
predette spese, che liquida in misura già dimezzata in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge:
6) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4154/2022 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio" e vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Colacurcio Parte_1 (C.F. C.F. 1
Giovanni,
Ricorrente
E
CP_1 (C.F. C.F._2
Resistente-contumace
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2022, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
CP_1 in data 14.7.1996.
All'uopo, il ricorrente esponeva: che dall'unione nascevano due figli, Persona_1 nata ad [...] il [...], e
Persona_2 nato ad [...] il [...].
- che, a seguito della crisi coniugale, con decreto del 28/01/2021 n. 325/2021, il Tribunale di
Avellino aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. i figli verranno affidati ad ambedue i genitori ma gli stessi vivranno con il padre presso la casa coniugale
- di sua proprietà - sita in Mercogliano al Corso Garibaldi n 32; 2. la sig.ra CP_1 versera' a titolo di mantenimento la somma di euro 150,00 per ciascun figlio mentre nulla le spetta a titolo di mantenimento;
l'assegno unico verrà incassato integralmente dal sig. Parte_1 3. le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi;
4. la sigra CP_1 avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minorenne tre giorni alla settima secondo orari e modalità da concordare con il sig
Parte_1 nonché con lo stesso figlio;
5. le parti concorderanno tra di loro le modalità di visita per le festività e le modalità di visita con la figlia maggiorenne.".
Instaurato il contraddittorio, all'udienza innanzi al Presidente Delegato, celebratasi in data
10.5.2023, compariva personalmente soltanto il ricorrente il quale si riportava Parte_1 و
al ricorso insistendo per il relativo accoglimento. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della CP_1 il Presidente Delegato emetteva i provvedimenti provvisori con i quali assegnava la casa coniugale al ricorrente e poneva a carico della resistente CP_1 l'obbligo di versare mensilmente, per il mantenimento dei figli ER e PE la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese ordinarie extra-assegno e delle spese straordinarie.
Con lo stesso provvedimento veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi al G.I. designato.
Dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, acquisita la relazione della polizia tributaria incaricata di accertare la condizione reddituale della resistente, all'udienza del
10.12.2024, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione al Collegio con concessione di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
***
1.- La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato il 28/01/2021.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale —previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L.
n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Quanto ai provvedimenti accessori, occorre in primo luogo dare atto che, subito dopo l'introduzione del giudizio, anche il figlio PE è diventato maggiorenne, ragion per cui alcun provvedimento va adottato in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, entrambi ormai maggiorenni. 3. Deve, invece, provvedersi, su domanda della parte ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli ER e PE conviventi con il padre, giacchè, sebbene divenuti maggiorenni, ne viene dedotta la non autosufficienza economica.
Ora, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo (Cass. 12952/2016).
La Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014) ha avuto modo altresì di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. In tal caso, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante,
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli, ER e PE già previsto in sede di ordinanza presidenziale, vada confermato.
A fronte dell'allegazione della condizione di "non autosufficienza economica” dei figli, ER e
PE era onere della madre, soggetto obbligato non convivente, dedurre e provare l'acquisizione di una posizione professionale e reddituale adeguata.
Tale onere non è stato assolto essendo la resistente rimasta contumace.
Va inoltre considerato che, secondo quanto allegato dal ricorrente e comprovato documentalmente
(cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 comma 2 n. 2 c.p.c.), entrambi i figli (ER di anni 27 e
PE di anni 21) stanno completando la propria formazione e dunque non ricorre alcuna condizione di inerzia ingiustificata nel comportamento dei figli.
Va dunque confermato, nella presente sede, l'assegno mensile di mantenimento per i due figli nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 cadauno), oltre rivalutazione istat come per legge, da corrispondere in favore del padre convivente Parte_1
La misura indicata appare congrua alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti della Guardia di
Finanza, da cui è emerso che la resistente, nell'anno 2023, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per oltre 13.000,00 euro (cfr. relazione acquisita in data 23.7.2024).
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, come integrato e modificato.
3.- Va infine confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente Parte_1
[...] in quanto convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
4. Considerato l'interesse anche della parte attrice alla pronuncia di divorzio, mancata qualsiasi opposizione da parte della resistente, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte attrice, onerando il resistente del pagamento del residuo. Le predette spese sono liquidate per intero come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 4154/2022 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 14.7.1996 da
(Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 e CP_1
Mercogliano (AV) anno 1996- atto n. 34- parte II- Serie A); 2) pone a carico di CP_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di Parte_1 un assegno di importo pari ad Euro € 300,00
(150,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli ER e
Per 2 oltre rivalutazione annuale istat;
3) assegna la casa coniugale ad Parte_1
4) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli ER e PE dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
5) dichiara non ripetibili, nella misura della metà, le spese di difesa del ricorrente e condanna al pagamento, in favore di della residua metà delle CP_1 Parte_1 و
predette spese, che liquida in misura già dimezzata in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge:
6) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano