Art. 3.
La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980.
All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980.
All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.