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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1057/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1057/25 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NG DR, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. NG DR, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/1984 in LI (TR) precisando che dall'unione sono nati tre figli e Persona_1 Persona_2 ad oggi maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Persona_3
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto ad LI (TR) in data 09.09.1984, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di LI (TR), al n. 60 parte II Serie A;
• ordinare al Comune di LI (TR) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• stabilire che e provvederanno ciascuno al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri, e provvederanno al mantenimento dei figli;
• dichiarare equo il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti Persona_1
e in parte attraverso la corresponsione di assegno mensile di Persona_2 Persona_3 euro 900,00 ed in parte attraverso il trasferimento a loro beneficio della proprietà, per la quota di 1000/1000, della casa coniugale e degli altri beni immobili siti nel Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10 con accollo a carico dei genitori delle spese di trascrizione del presente atto e delle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché delle conseguenti volture presso gli uffici competenti e delle spese di manutenzione straordinaria fino al raggiungimento dell'autonomia economica.
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE e PRENDERE ATTO delle seguenti condizioni e pattuizioni:
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate:
1) i ricorrenti provvederanno al mantenimento dei figli Persona_1 Persona_2
e ciò avviene attraverso contributo economico di euro 900,00 da parte di Persona_3 ed in parte attraverso attribuzione in proprietà piena ed esclusiva ai Controparte_1 figli e dei beni immobili come individuati in Persona_1 Persona_2 Persona_3 prosieguo, siti nel Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10, per la quota di 1000/1000, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso dei seguenti beni immobili, siti in Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10, per la quota di 1000/1000 e precisamente: fabbricato unifamiliare sito nel Comune di Baschi (TR) Loc. san Sisto 10 costituito da piano seminterrato, terra e primo, con annesso terreno adibito a giardino della superficie catastale complessiva di mq 7380 (settemilatrecentottanta metri quadrati) su cui insiste un piccolo fabbricato indipendente adibito a garage confinante con prop. CP_2
proprietà a due lati salvo altri.
[...] Persona_4
Censito al N.C.E.U. della provincia di Terni come segue:
- (per l'appartamento) al foglio 6, part. 167, sub 2, cat. A/7, classe 1, vani 12,5, rendita €. 1.226,59;
- (per il garage) al foglio 61, part. 167, sub 3, cat. C/6, classe 4, 59 mq. rendita €. 76,18;
- (per l'area) al foglio 61, part. 167, sub 1, bene comune non censibile, senza superficie né redditi;
censito al N.C.T. come segue:
- (per il giardino) al foglio 61, part. 168, classe 2 (seminativo, arboreo) superficie are 34, ca 70, reddito dominicale 19,71, reddito agrario 11,65 (giardino);
- Foglio 61, part. 167, ha.
0.39.10 Ente urbano senza redditi.
Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dal Sig. in data Parte_1
29.07.2004, con atto per Notaio Rep. n. 71993 Racc. n. 6356 registrato Persona_5 in Orvieto in data 27.08.2004 al n. 676. Le medesime sono state cedute per la proprietà di 1/2 da a con atto del 29/01/2013 Pubblico Parte_1 Controparte_1 ufficiale Tribunale di Orvieto (TR) Repertorio n. 630 - verbale di separazione consensuale con assegnazione beni - Trascrizione n. 1904.1/2013 Reparto PI di Terni in atti dal 13/03/2013.
Gli alienanti signor e ai sensi del D.P.R. n. Parte_1 Controparte_1
445/2000, consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false e mendaci, dichiarano che la costruzione dell'immobile oggetto del ricorso è iniziata in data anteriore al 01.09.1967.
Quanto alla conformità oggettiva, i signori e Parte_1 Controparte_1 attuali intestatari delle unità oggetto del trasferimento del diritto reale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis Legge 5271985 modificato dall'art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 dichiarano che lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente trasferimento è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in catasto e qui allegate.
Quanto alla conformità soggettiva, i signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010.
A seguito di lavori di ristrutturazione e ampliamento è stata rilasciata dal Comune di Baschi concessione edilizia n. 11/89 in data 07.02.1989 e successiva variante n. 8/92 del 28.01.1992.
Il 21.05.1994 è stato rilasciato dal Comune di Baschi (TR) il certificato di abitabilità n.
. Num_1
Il 04.04.2005, a seguito di richiesta del 08.03.2005 inoltrata dal sig. per Parte_1 ottenere il permesso di costruire una piscina ad uso privato, è stato rilasciato dal Comune di Baschi (TR) il permesso di costruire n. 42/05. Il sig. e la sig.ra dichiarano che dopo tale data il fabbricato non è stato Pt_1 CP_1 oggetto di interventi che richiedessero il previo rilascio di permesso di costruire e che non è stata irrogata nessuna sanzione prevista dall'art. 41 L. 47/85, D.P.R. n.380 del 2001.
Il sig. e la sig.ra si obbligano a procedere alla trascrizione del Pt_1 CP_1 trasferimento immobiliare presso la conservatoria dei RR.II. di Terni. Il sig. e la Pt_1 sig.ra dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del CP_1
02.01.2025 a firma del geometra a tutt'oggi in vigore, allegato al verbale Controparte_3 di udienza del 06/10/25.
Il sig. e la sig.ra prestando le garanzie di legge, trasferiscono l'immobile Pt_1 CP_1
a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalle parti cessionarie con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
Le parti convengono che, in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore dei figli, la presente attribuzione avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Le parti convengono che le spese di manutenzione straordinaria fino al raggiungimento dell'autonomia economica restano a carico di e in Parte_1 Controparte_1 solido.
Le parti alienanti e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce il divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale. Il sig. e la sig.ra Pt_1 si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del CP_1 presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice, il Cancelliere ed il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
Le parti ed il difensore prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda. Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1984 tra e in LI (TR), alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA (TR) (atto n. 60, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1984); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 28 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1057/25 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NG DR, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. NG DR, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/1984 in LI (TR) precisando che dall'unione sono nati tre figli e Persona_1 Persona_2 ad oggi maggiorenni e che a far data dalla comparizione dinanzi al Persona_3
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto ad LI (TR) in data 09.09.1984, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di LI (TR), al n. 60 parte II Serie A;
• ordinare al Comune di LI (TR) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• stabilire che e provvederanno ciascuno al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri, e provvederanno al mantenimento dei figli;
• dichiarare equo il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti Persona_1
e in parte attraverso la corresponsione di assegno mensile di Persona_2 Persona_3 euro 900,00 ed in parte attraverso il trasferimento a loro beneficio della proprietà, per la quota di 1000/1000, della casa coniugale e degli altri beni immobili siti nel Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10 con accollo a carico dei genitori delle spese di trascrizione del presente atto e delle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché delle conseguenti volture presso gli uffici competenti e delle spese di manutenzione straordinaria fino al raggiungimento dell'autonomia economica.
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE e PRENDERE ATTO delle seguenti condizioni e pattuizioni:
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate:
1) i ricorrenti provvederanno al mantenimento dei figli Persona_1 Persona_2
e ciò avviene attraverso contributo economico di euro 900,00 da parte di Persona_3 ed in parte attraverso attribuzione in proprietà piena ed esclusiva ai Controparte_1 figli e dei beni immobili come individuati in Persona_1 Persona_2 Persona_3 prosieguo, siti nel Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10, per la quota di 1000/1000, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso dei seguenti beni immobili, siti in Comune di Baschi (TR), Loc. San Sisto 10, per la quota di 1000/1000 e precisamente: fabbricato unifamiliare sito nel Comune di Baschi (TR) Loc. san Sisto 10 costituito da piano seminterrato, terra e primo, con annesso terreno adibito a giardino della superficie catastale complessiva di mq 7380 (settemilatrecentottanta metri quadrati) su cui insiste un piccolo fabbricato indipendente adibito a garage confinante con prop. CP_2
proprietà a due lati salvo altri.
[...] Persona_4
Censito al N.C.E.U. della provincia di Terni come segue:
- (per l'appartamento) al foglio 6, part. 167, sub 2, cat. A/7, classe 1, vani 12,5, rendita €. 1.226,59;
- (per il garage) al foglio 61, part. 167, sub 3, cat. C/6, classe 4, 59 mq. rendita €. 76,18;
- (per l'area) al foglio 61, part. 167, sub 1, bene comune non censibile, senza superficie né redditi;
censito al N.C.T. come segue:
- (per il giardino) al foglio 61, part. 168, classe 2 (seminativo, arboreo) superficie are 34, ca 70, reddito dominicale 19,71, reddito agrario 11,65 (giardino);
- Foglio 61, part. 167, ha.
0.39.10 Ente urbano senza redditi.
Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dal Sig. in data Parte_1
29.07.2004, con atto per Notaio Rep. n. 71993 Racc. n. 6356 registrato Persona_5 in Orvieto in data 27.08.2004 al n. 676. Le medesime sono state cedute per la proprietà di 1/2 da a con atto del 29/01/2013 Pubblico Parte_1 Controparte_1 ufficiale Tribunale di Orvieto (TR) Repertorio n. 630 - verbale di separazione consensuale con assegnazione beni - Trascrizione n. 1904.1/2013 Reparto PI di Terni in atti dal 13/03/2013.
Gli alienanti signor e ai sensi del D.P.R. n. Parte_1 Controparte_1
445/2000, consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false e mendaci, dichiarano che la costruzione dell'immobile oggetto del ricorso è iniziata in data anteriore al 01.09.1967.
Quanto alla conformità oggettiva, i signori e Parte_1 Controparte_1 attuali intestatari delle unità oggetto del trasferimento del diritto reale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis Legge 5271985 modificato dall'art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 dichiarano che lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente trasferimento è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in catasto e qui allegate.
Quanto alla conformità soggettiva, i signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art. 19 co.14 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010.
A seguito di lavori di ristrutturazione e ampliamento è stata rilasciata dal Comune di Baschi concessione edilizia n. 11/89 in data 07.02.1989 e successiva variante n. 8/92 del 28.01.1992.
Il 21.05.1994 è stato rilasciato dal Comune di Baschi (TR) il certificato di abitabilità n.
. Num_1
Il 04.04.2005, a seguito di richiesta del 08.03.2005 inoltrata dal sig. per Parte_1 ottenere il permesso di costruire una piscina ad uso privato, è stato rilasciato dal Comune di Baschi (TR) il permesso di costruire n. 42/05. Il sig. e la sig.ra dichiarano che dopo tale data il fabbricato non è stato Pt_1 CP_1 oggetto di interventi che richiedessero il previo rilascio di permesso di costruire e che non è stata irrogata nessuna sanzione prevista dall'art. 41 L. 47/85, D.P.R. n.380 del 2001.
Il sig. e la sig.ra si obbligano a procedere alla trascrizione del Pt_1 CP_1 trasferimento immobiliare presso la conservatoria dei RR.II. di Terni. Il sig. e la Pt_1 sig.ra dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione energetica del CP_1
02.01.2025 a firma del geometra a tutt'oggi in vigore, allegato al verbale Controparte_3 di udienza del 06/10/25.
Il sig. e la sig.ra prestando le garanzie di legge, trasferiscono l'immobile Pt_1 CP_1
a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalle parti cessionarie con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri.
Le parti convengono che, in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore dei figli, la presente attribuzione avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Le parti convengono che le spese di manutenzione straordinaria fino al raggiungimento dell'autonomia economica restano a carico di e in Parte_1 Controparte_1 solido.
Le parti alienanti e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce il divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale. Il sig. e la sig.ra Pt_1 si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del CP_1 presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice, il Cancelliere ed il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
Le parti ed il difensore prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda. Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/09/1984 tra e in LI (TR), alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA (TR) (atto n. 60, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1984); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 28 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti