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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 351/2020 TRA
Parte_1
(Avv. Edoardo Mindopi) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv.ti Debora Amendola e Andrea Magnanelli) PARTE APPELLATA E
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (Avv. Antonio Liverani) PARTE APPELLATA E Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21842/19 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21842/2019 ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1
– che a sua volta aveva chiamato in giudizio la ditta a cui era stata CP_1 affidata la manutenzione ordinaria (poi dichiarata Controparte_2 fallita e il cui a seguito dell'interruzione del giudizio non si costituiva) che, CP_2 altresì, aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione CP_3
- per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere caduto,
[...] mentre era a bordo del ciclomotore, a causa della presenza di una buca, e ha posto a carico della parte attrice le spese di ctu , mentre ha compensato le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata Parte_1 sentenza e ha chiesto “in totale riforma della impugnata sentenza, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del in ordine all'evento Controparte_4 dannoso subito dall'appellante in in data 2/01/2006 e per l'effetto condannarlo CP_1 in persona del Sindaco in carica p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'appellante, come precisati in prime cure, con rivalutazione monetaria dal 1/02/2006 , quale credito di valore, con aggiunta degli interessi sino al saldo;
con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese sostenute in primo grado, CP_4 comprese le due C.T.U. et accessori, nonché competenze et onorari , come esposti nella nota in prime cure e come esposti per la presente fase, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., da distrarre a favore dell'Avv.to Edoardo Mindopi, che si dichiara antistatario , anche per le spese di C.T.U.”.
, costituitasi, ha così concluso “In via preliminare rigettare CP_1
l'appello proposto dal signor in quanto Pt_1 Parte_1 inammissibile per violazione di cui agli art. 342 c.p.c. e/o art. 348 bis c.p.c.; Nel merito e in via principale, accertato e dichiarato che l'appello proposto dal sig.
[...] risulta essere infondato in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 non provato, rigettare integralmente l'appello con conferma integrale della sentenza n. n. 21842/2019 del 13.11.2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio contraddistinto al R.G. n. 71494/2012; Il tutto con vittoria di competenze ed onorari, con previsione della condanna alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il doppio grado di giudizio in favore dell'odierna appellata”. (già ed ora HDI Controparte_5 Controparte_6
Assicurazioni S.p.A. (cfr. note di udienza depositate il 14.4.2025) ha concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello e comunque l'infondatezza con il rigetto dei motivi e con spese di lite;
in subordine che il danno fosse liquidato in conformità a prove rigorose e nel caso di accertamento di una qualche responsabilità a suo carico che i danni sofferti fossero liquidati dichiarando tenuta alla manleva nei limiti e franchigie stabiliti dalla polizza compresa la franchigia pattuita per il singolo sinistro nella complessiva somma di € 2.000,00, con spese di lite del presente grado. Il ha optato per la contumacia. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 aprile 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. essendo stata rinviata a detta udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione delle note nelle quali le parti hanno potuto formulare le loro richieste e conclusioni. Così come si legge nella sentenza gravata, Parte_1 ha citato in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni
[...] CP_1 subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 2 gennaio 2006. Esponeva che nel mentre percorreva il tratto di strada, in piazza Maresciallo CP_1
Giardino, a bordo del ciclomotore Honda SH tg. 5EF8K, a causa di una buca non segnalata cadeva a terra. A seguito dell'evento, l'attore riportava lesioni personali, per il ristoro delle quali effettuava richiesta risarcitoria a . CP_1 Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'insussistenza dell'insidia e deducendo che la manutenzione ordinaria e gli interventi su quel tratto di strada erano stati affidati alla Controparte_2
[...]
Si costituiva anche la contestando la propria Controparte_2 responsabilità e la presenza di alcuna insidia e, chiedendo, in ogni caso, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. Autorizzata la chiamata in casa, si costituiva anche la contestando Controparte_3 la domanda attorea. Tutti i convenuti osservavano ed eccepivano che il sinistro, per le generalità personali indicate nel verbale delle Autorità intervenute e nei referti del pronto soccorso, riguardasse persona diversa dall'odierno attore. La causa, espletati l'interpello e la prova testimoniale ed ammessa la ctu, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ha rigettato la domanda così motivando “Deve osservasi(osservarsi) che, effettivamente, sia il verbale della Polizia Municipale intervenuta e dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, ove l'attore veniva trasporto ed identificato a mezzo documento di (i)dentità risulta un nominativo diverso e solamente a distanza di quasi 5 anni veniva avanzata domanda risarcitoria dall'odierno attore, mentre il fratello, che si era recato presso gli uffici. della polizia municipale per il ritiro del mezzo a lui intestato negava di aver avuto alcun incidente e che qualcuno avesse, invece, utilizzato il suo nome. Vieppiù, anche la dinamica del sinistro, nella testimonianza del sig. è stata indicata senza alcun elemento Tes_1 che potesse far ritenere la buca, ancorchè sussistente sulla strada, non visibile per le ampie dimensioni della stessa. Il Giudice ritiene che gli indizi emersi dall'istruttoria non raggiungano, infatti, quel necessario grado di gravità, precisione e concordanza utile per ritenere il fatto provato nella responsabilità dei convenuti.”. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo, con un unico motivo, i seguenti argomenti. Ha lamentato la errata ricostruzione dell'evento assumendo che Il Giudice aveva ritenuto di disattendere la domanda attrice, senza esaminare compiutamente tutte le risultanze emerse dopo laboriosa istruttoria, senza esplicitare gli indizi per cui era pervenuto al convincimento di totale carenza di responsabilità dei convenuti, mentre da un'attenta e corretta ricostruzione del fatto storico, soprattutto attenendosi “al principio "Secundum probata et alligata iudicare debet", aveva a disposizione non indizi, ma più prove ineccepibili e incontestabili. Quella fornita dall'esame del rapporto giudiziario redatto nella immediatezza dell'evento dannoso dai Vigili Urbani di CP_1
Soprattutto la prova fornita dal teste oculare Dr. , fermatosi a Testimone_2 prestare soccorso al malcapitato scooterista e quindi “parcheggiando la propria auto davanti alla profonda buca, per evitare a terzi di rimanere vittime della insidia e chiamava subito il 118, l'autoambulanza, prontamente intervenuta, e quindi i Vigili Urbani.”. Né era stato fatto cenno alcuno della ulteriore fonte fornita dalla C.T.U., che aveva ritenuto compatibili le fratture subite “dal Sig. in dipendenza della rovinosa Pt_1 caduta, causata dalla profonda buca (quasi voragine).”. Preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate ex art. art. 342 c.p.c. è fondata. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo la vicenda processuale – non indica in modo specifico le censure proposte;
infatti, con riguardo proprio alla decisione della diversa identificazione risultante sia nel verbale della Polizia Municipale che nel referto del Pronto Soccorso, contiene una mera esposizione solo nella parte in fatto “Occorre precisare che non avendo il Sig. padronanza della Pt_1 lingua italiana, veniva erroneamente registrato al Pronto Soccorso con il nome di
, sulla base dell'intestazione del motociclo, per cui tutta Persona_1 la certificazione veniva rilasciata con il sd. nominativo errato, successivamente rettificato.”. Dunque, nessuna sufficiente argomentazione è stata svolta, idonea a scalfire la decisione resa sia sul punto appena detto che sul fatto ritenuto della visibilità della buca per le ampie dimensioni della stessa.
L'impugnazione va, comunque, respinta nel merito posto che gli argomenti narrati devono ritenersi infondati. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono quelle evidenziate dal Primo Giudice quanto alla identificazione, nonché le dichiarazioni rese dal teste escusso, le risultanze del verbale dei Vigili e del consulente tecnico. Il teste ha dichiarato che “..ho assistito al sinistro in quanto mi Testimone_3 trovavo fermo al semaforo con la mia autovettura e davanti a me sulla strada trasversale dell'incrocio sono transitati una vettura e dietro lo scooter condotto dall'attore, oggi presente in aula e che riconosco, che è finito con la ruota anteriore nella buca, ossia l'ho visto cadere nel punto in cui ho constatato che vi era la buca, ho chiamato l'ambulanza…Ho messo la mia auto a protezione della buca e del motorino, non ricordo le dimensioni della buca.”..”.
E' poi in atti la relazione di incidente stradale della Polizia Municipale, ove è scritto che il conducente del ciclomotore era nato in Persona_1
Alessandria D'Egitto il 20.10.1963. Quanto alla descrizione delle cause dell'incidente, il verbalizzante, innanzitutto, ha precisato che era giunto dopo 51 minuti dall'incidente e che veniva avvicinato da
, del quale venivano riportate le dichiarazioni (“..ho visto un Controparte_7 ciclomotore che mi precedeva...l'ho visto sbandare e cadere rovinosamente a terra. Mi sono fermato per prestargli soccorso ed ho visto una enorme buca sul manto stradale proprio nel punto in cui il ciclomotore ha cominciato a sbandare quindi sicuramente le ruote dello stesso sono finite nella buca…”). Ha, poi, evidenziato che al suolo, bagnato dall'umidità notturna, non vi erano tracce visibili di frenata interessanti il veicolo;
che le indicazioni e gli elementi oggettivi si erano rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto; che la buca con l'intervento della Ditta veniva coperta con asfalto a freddo (n. 5 sacchi) per ripristinare lo stato dei luoghi. Inoltre, è riportato che il giorno 20.2.2006 si era presentato Persona_1
il quale aveva dichiarato “Non ho avuto incidente in questa data e non sono
[...] stato in ospedale ed inoltre io posseggo il ciclomotore Scarabeo con tg. 8LL73. Pertanto qualcuno ha usato il mio nome.”.
Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto, benché in orario notturno, è accaduto in condizioni di visibilità non essendo stato segnalato alcunché nella relazione dei Vigili;
inoltre il suolo era bagnato da umidità; l'attore conosceva i luoghi, atteso che la circostanza è stata affermata in sede di interpello (“era già passato altre volte in quel tratto di strada ma non di notte”), la buca, asseritamente causa della caduta, era comunque di notevoli dimensioni e dunque molto visibile, sia per come ritenuto (cfr. sentenza) e non censurato, sia per quanto dallo stesso appellante dedotto (cfr. pag. 8 dell'appello
”profonda buca (quasi una voragine)”), sia per quanto dichiarato dal teste in sede di informazioni rese al verbalizzante, sia perché per essere ricoperta erano stati necessari 5 sacchi di asfalto a freddo. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di dissesto comunque perfettamente visibile, unitamente al fatto che trattavasi di ora notturna, sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Il comportamento, evidentemente, privo di cautele tenuto dall'appellante ha, quindi, interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità di . CP_1
A ciò, poi, vanno aggiunte le evidenze documentali circa la diversità delle generalità dell'odierno appellante, identificato nella relazione descritta in Abdel Monein ugualmente come sia nelle cartelle Persona_1 Persona_1 del Pronto Soccorso del 2.1.2006 e del 19.1.2006 (con l'aggiunta a penna di , Pt_1 sia nel modulo del consenso informato e come nella cartella Persona_2 clinica dell'Ospedale. Emergenze queste che unitamente a quanto dichiarato (di non avere avuto un incidente a quella data e di possedere altro ciclomotore) da colui che si era presentato ai Vigili come non consentono di ritenere provata, in Persona_1 assenza altresì per come sopra illustrato di qualsiasi confutazione, la responsabilità dei convenuti. E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza è la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con l'evento per cui è causa. L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata costituita, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Mentre nessuna pronuncia va resa con riguardo alla posizione della parte contumace. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per le spese per la parte contumace;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso all'udienza del 30 aprile 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 351/2020 TRA
Parte_1
(Avv. Edoardo Mindopi) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv.ti Debora Amendola e Andrea Magnanelli) PARTE APPELLATA E
HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (Avv. Antonio Liverani) PARTE APPELLATA E Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21842/19 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21842/2019 ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1
– che a sua volta aveva chiamato in giudizio la ditta a cui era stata CP_1 affidata la manutenzione ordinaria (poi dichiarata Controparte_2 fallita e il cui a seguito dell'interruzione del giudizio non si costituiva) che, CP_2 altresì, aveva chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione CP_3
- per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere caduto,
[...] mentre era a bordo del ciclomotore, a causa della presenza di una buca, e ha posto a carico della parte attrice le spese di ctu , mentre ha compensato le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata Parte_1 sentenza e ha chiesto “in totale riforma della impugnata sentenza, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del in ordine all'evento Controparte_4 dannoso subito dall'appellante in in data 2/01/2006 e per l'effetto condannarlo CP_1 in persona del Sindaco in carica p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'appellante, come precisati in prime cure, con rivalutazione monetaria dal 1/02/2006 , quale credito di valore, con aggiunta degli interessi sino al saldo;
con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese sostenute in primo grado, CP_4 comprese le due C.T.U. et accessori, nonché competenze et onorari , come esposti nella nota in prime cure e come esposti per la presente fase, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., da distrarre a favore dell'Avv.to Edoardo Mindopi, che si dichiara antistatario , anche per le spese di C.T.U.”.
, costituitasi, ha così concluso “In via preliminare rigettare CP_1
l'appello proposto dal signor in quanto Pt_1 Parte_1 inammissibile per violazione di cui agli art. 342 c.p.c. e/o art. 348 bis c.p.c.; Nel merito e in via principale, accertato e dichiarato che l'appello proposto dal sig.
[...] risulta essere infondato in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 non provato, rigettare integralmente l'appello con conferma integrale della sentenza n. n. 21842/2019 del 13.11.2019 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio contraddistinto al R.G. n. 71494/2012; Il tutto con vittoria di competenze ed onorari, con previsione della condanna alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, per il doppio grado di giudizio in favore dell'odierna appellata”. (già ed ora HDI Controparte_5 Controparte_6
Assicurazioni S.p.A. (cfr. note di udienza depositate il 14.4.2025) ha concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello e comunque l'infondatezza con il rigetto dei motivi e con spese di lite;
in subordine che il danno fosse liquidato in conformità a prove rigorose e nel caso di accertamento di una qualche responsabilità a suo carico che i danni sofferti fossero liquidati dichiarando tenuta alla manleva nei limiti e franchigie stabiliti dalla polizza compresa la franchigia pattuita per il singolo sinistro nella complessiva somma di € 2.000,00, con spese di lite del presente grado. Il ha optato per la contumacia. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 aprile 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. essendo stata rinviata a detta udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione delle note nelle quali le parti hanno potuto formulare le loro richieste e conclusioni. Così come si legge nella sentenza gravata, Parte_1 ha citato in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni
[...] CP_1 subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 2 gennaio 2006. Esponeva che nel mentre percorreva il tratto di strada, in piazza Maresciallo CP_1
Giardino, a bordo del ciclomotore Honda SH tg. 5EF8K, a causa di una buca non segnalata cadeva a terra. A seguito dell'evento, l'attore riportava lesioni personali, per il ristoro delle quali effettuava richiesta risarcitoria a . CP_1 Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'insussistenza dell'insidia e deducendo che la manutenzione ordinaria e gli interventi su quel tratto di strada erano stati affidati alla Controparte_2
[...]
Si costituiva anche la contestando la propria Controparte_2 responsabilità e la presenza di alcuna insidia e, chiedendo, in ogni caso, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. Autorizzata la chiamata in casa, si costituiva anche la contestando Controparte_3 la domanda attorea. Tutti i convenuti osservavano ed eccepivano che il sinistro, per le generalità personali indicate nel verbale delle Autorità intervenute e nei referti del pronto soccorso, riguardasse persona diversa dall'odierno attore. La causa, espletati l'interpello e la prova testimoniale ed ammessa la ctu, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ha rigettato la domanda così motivando “Deve osservasi(osservarsi) che, effettivamente, sia il verbale della Polizia Municipale intervenuta e dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, ove l'attore veniva trasporto ed identificato a mezzo documento di (i)dentità risulta un nominativo diverso e solamente a distanza di quasi 5 anni veniva avanzata domanda risarcitoria dall'odierno attore, mentre il fratello, che si era recato presso gli uffici. della polizia municipale per il ritiro del mezzo a lui intestato negava di aver avuto alcun incidente e che qualcuno avesse, invece, utilizzato il suo nome. Vieppiù, anche la dinamica del sinistro, nella testimonianza del sig. è stata indicata senza alcun elemento Tes_1 che potesse far ritenere la buca, ancorchè sussistente sulla strada, non visibile per le ampie dimensioni della stessa. Il Giudice ritiene che gli indizi emersi dall'istruttoria non raggiungano, infatti, quel necessario grado di gravità, precisione e concordanza utile per ritenere il fatto provato nella responsabilità dei convenuti.”. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo, con un unico motivo, i seguenti argomenti. Ha lamentato la errata ricostruzione dell'evento assumendo che Il Giudice aveva ritenuto di disattendere la domanda attrice, senza esaminare compiutamente tutte le risultanze emerse dopo laboriosa istruttoria, senza esplicitare gli indizi per cui era pervenuto al convincimento di totale carenza di responsabilità dei convenuti, mentre da un'attenta e corretta ricostruzione del fatto storico, soprattutto attenendosi “al principio "Secundum probata et alligata iudicare debet", aveva a disposizione non indizi, ma più prove ineccepibili e incontestabili. Quella fornita dall'esame del rapporto giudiziario redatto nella immediatezza dell'evento dannoso dai Vigili Urbani di CP_1
Soprattutto la prova fornita dal teste oculare Dr. , fermatosi a Testimone_2 prestare soccorso al malcapitato scooterista e quindi “parcheggiando la propria auto davanti alla profonda buca, per evitare a terzi di rimanere vittime della insidia e chiamava subito il 118, l'autoambulanza, prontamente intervenuta, e quindi i Vigili Urbani.”. Né era stato fatto cenno alcuno della ulteriore fonte fornita dalla C.T.U., che aveva ritenuto compatibili le fratture subite “dal Sig. in dipendenza della rovinosa Pt_1 caduta, causata dalla profonda buca (quasi voragine).”. Preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate ex art. art. 342 c.p.c. è fondata. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo la vicenda processuale – non indica in modo specifico le censure proposte;
infatti, con riguardo proprio alla decisione della diversa identificazione risultante sia nel verbale della Polizia Municipale che nel referto del Pronto Soccorso, contiene una mera esposizione solo nella parte in fatto “Occorre precisare che non avendo il Sig. padronanza della Pt_1 lingua italiana, veniva erroneamente registrato al Pronto Soccorso con il nome di
, sulla base dell'intestazione del motociclo, per cui tutta Persona_1 la certificazione veniva rilasciata con il sd. nominativo errato, successivamente rettificato.”. Dunque, nessuna sufficiente argomentazione è stata svolta, idonea a scalfire la decisione resa sia sul punto appena detto che sul fatto ritenuto della visibilità della buca per le ampie dimensioni della stessa.
L'impugnazione va, comunque, respinta nel merito posto che gli argomenti narrati devono ritenersi infondati. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono quelle evidenziate dal Primo Giudice quanto alla identificazione, nonché le dichiarazioni rese dal teste escusso, le risultanze del verbale dei Vigili e del consulente tecnico. Il teste ha dichiarato che “..ho assistito al sinistro in quanto mi Testimone_3 trovavo fermo al semaforo con la mia autovettura e davanti a me sulla strada trasversale dell'incrocio sono transitati una vettura e dietro lo scooter condotto dall'attore, oggi presente in aula e che riconosco, che è finito con la ruota anteriore nella buca, ossia l'ho visto cadere nel punto in cui ho constatato che vi era la buca, ho chiamato l'ambulanza…Ho messo la mia auto a protezione della buca e del motorino, non ricordo le dimensioni della buca.”..”.
E' poi in atti la relazione di incidente stradale della Polizia Municipale, ove è scritto che il conducente del ciclomotore era nato in Persona_1
Alessandria D'Egitto il 20.10.1963. Quanto alla descrizione delle cause dell'incidente, il verbalizzante, innanzitutto, ha precisato che era giunto dopo 51 minuti dall'incidente e che veniva avvicinato da
, del quale venivano riportate le dichiarazioni (“..ho visto un Controparte_7 ciclomotore che mi precedeva...l'ho visto sbandare e cadere rovinosamente a terra. Mi sono fermato per prestargli soccorso ed ho visto una enorme buca sul manto stradale proprio nel punto in cui il ciclomotore ha cominciato a sbandare quindi sicuramente le ruote dello stesso sono finite nella buca…”). Ha, poi, evidenziato che al suolo, bagnato dall'umidità notturna, non vi erano tracce visibili di frenata interessanti il veicolo;
che le indicazioni e gli elementi oggettivi si erano rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto; che la buca con l'intervento della Ditta veniva coperta con asfalto a freddo (n. 5 sacchi) per ripristinare lo stato dei luoghi. Inoltre, è riportato che il giorno 20.2.2006 si era presentato Persona_1
il quale aveva dichiarato “Non ho avuto incidente in questa data e non sono
[...] stato in ospedale ed inoltre io posseggo il ciclomotore Scarabeo con tg. 8LL73. Pertanto qualcuno ha usato il mio nome.”.
Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto, benché in orario notturno, è accaduto in condizioni di visibilità non essendo stato segnalato alcunché nella relazione dei Vigili;
inoltre il suolo era bagnato da umidità; l'attore conosceva i luoghi, atteso che la circostanza è stata affermata in sede di interpello (“era già passato altre volte in quel tratto di strada ma non di notte”), la buca, asseritamente causa della caduta, era comunque di notevoli dimensioni e dunque molto visibile, sia per come ritenuto (cfr. sentenza) e non censurato, sia per quanto dallo stesso appellante dedotto (cfr. pag. 8 dell'appello
”profonda buca (quasi una voragine)”), sia per quanto dichiarato dal teste in sede di informazioni rese al verbalizzante, sia perché per essere ricoperta erano stati necessari 5 sacchi di asfalto a freddo. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di dissesto comunque perfettamente visibile, unitamente al fatto che trattavasi di ora notturna, sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Il comportamento, evidentemente, privo di cautele tenuto dall'appellante ha, quindi, interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità di . CP_1
A ciò, poi, vanno aggiunte le evidenze documentali circa la diversità delle generalità dell'odierno appellante, identificato nella relazione descritta in Abdel Monein ugualmente come sia nelle cartelle Persona_1 Persona_1 del Pronto Soccorso del 2.1.2006 e del 19.1.2006 (con l'aggiunta a penna di , Pt_1 sia nel modulo del consenso informato e come nella cartella Persona_2 clinica dell'Ospedale. Emergenze queste che unitamente a quanto dichiarato (di non avere avuto un incidente a quella data e di possedere altro ciclomotore) da colui che si era presentato ai Vigili come non consentono di ritenere provata, in Persona_1 assenza altresì per come sopra illustrato di qualsiasi confutazione, la responsabilità dei convenuti. E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza è la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con l'evento per cui è causa. L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata costituita, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Mentre nessuna pronuncia va resa con riguardo alla posizione della parte contumace. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per le spese per la parte contumace;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso all'udienza del 30 aprile 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin