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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. NT dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8538/2021 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Claudia Leoci e Vincenzo Parte_1 Sportelli;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Fumarola;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 13.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.06.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la sua Parte_1 separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Alberobello CP_1 il 23.08.1995 e che dalla loro unione erano nati i figli e , nati rispettivamente il Per_1 Persona_2
22.12.1996 ed il 30.07.2012. Riferiva che dopo la nascita del primogenito , persona con disabilità in quanto affetto da Per_1 ipoacusia bilaterale neuro sensoriale di gravissima entità, il marito aveva assunto un comportamento ostile nei suoi confronti. Deduceva che la nascita della figlia non aveva giovato all'unità familiare già in crisi e Persona_2 aveva avuto un'influenza negativa sul comportamento del il quale aveva disatteso gli CP_1 obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della sua famiglia. Precisava di essere una bracciante agricola e di aver percepito un reddito da lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2017 di € 8.104,00, nel 2018 di € 3.018,00 e nel 2019 di € 10.553,00. Riferiva che il marito era un dipendente presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, I.I.S.S. “Basile Caramia” sede di Locorotondo, percependo un reddito annuo di circa € 16.000,00 e che era proprietario di numerosi immobili ed autovetture.
1 Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e che venisse riconosciuto a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 250,00 mensili ed un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando di essere Controparte_1 autorizzato ad occupare la porzione di immobile posta al piano sottostante dell'abitazione familiare in cui avrebbe continuato a vivere la moglie coi figli, di regolamentare il diritto di visita paterno e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento muliebre, dichiarandosi disponibile a versare il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili. Deduceva di percepire un reddito mensile di € 1.185,00 e di aver sempre provveduto al mantenimento ordinario e straordinario della figlia. Precisava che il figlio maggiorenne era titolare di un assegno previdenziale mensile e percepiva Per_1 anche un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.000,00 mensili. Riferiva che la moglie svolgeva sia il lavoro di bracciante agricola sia quello “in nero” di badante e che costei era proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare suscettibile di produttività reddituale. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 03.02.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, invitava le parti a rivolgersi allo sportello per la mediazione del Tribunale, affidava i figli ad ambedue i genitori con loro collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale in favore della moglie, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da febbraio 2022 a carico del padre l'onere di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento della sola figlia minorenne, oltre all'adeguamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, negando sia l'assegno di mantenimento muliebre sia il contributo paterno al mantenimento del figlio primogenito in quanto economicamente autonomo;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 12.12.2022 interponeva ricorso ex art. 709 Parte_1 u.c. c.p.c. per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre di € 250,00 mensili e l'aumento ad € 400,00 mensili del contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al 80% delle spese straordinarie, con l'ulteriore previsione dell'obbligo da porsi a carico del i provvedere personalmente all'accompagnamento ed CP_1 al prelievo da scuola della figlia minore. Formulava dette domande in ragione del sopraggiunto peggioramento delle proprie condizioni di salute, essendosi dovuta sottoporre a febbraio 2022 ed a settembre 2022 a due delicati interventi chirurgici, con avvio sin dal mese di ottobre 2022 di quattro cicli di chemioterapia, a cui era conseguita l'impossibilità per lei di continuare a svolgere la pregressa attività di bracciante agricola. Si costituiva nel sub-procedimento il instando per il rigetto dell'avversa domanda e per CP_1 la conferma dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 24.04.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa ad altra udienza, con invito rivolto alle parti a conciliare la lite in ragione delle condizioni di salute della ricorrente e per il benessere della prole disabile e di quella minorenne. Con contestuale ordinanza del 24.04.2023 veniva così definito il sub-procedimento iscritto al N. 8538- 1/2021 R.G. proposto dalla NT: “accoglie in parte qua l'istanza di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, avanzata dalla NT e, per l'effetto, pone a carico del decorrere dal mese di dicembre 2022 l'assegno di mantenimento muliebre di CP_1
€ 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali Istat;
rigetta l'istanza della NT volta all'aumento sia del contributo al mantenimento della figlia minorenne sia della percentuale delle spese straordinarie relative a quest'ultima; a modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, dispone che a decorrere dal corrente mese di aprile 2023 e ad integrazione del regime di visita paterno di cui alla citata ordinanza presidenziale il CP_1
2 provveda all'accompagnamento a scuola ed al relativo prelievo da scuola nei giorni infrasettimanali della figlia minorenne, salvo diverso accordo tra le parti;
spese al merito”. In data 06.06.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 2253/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 13.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 06.06.2023, a questo Collegio non resta che delibare esclusivamente sulle questioni di natura personale ed economica.
2.- Questo Tribunale deve confermare le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 regolanti l'affidamento condiviso della figlia minore nonchè il collocamento di Persona_2 ambedue i figli presso la madre, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie in merito. Tuttavia, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 deve disporsi la revoca dell'affido condiviso limitatamente la figlio maggiorenne ma in condizione di disabilità in quanto la pronuncia della Cassazione Civile n. 2670/2023 ha meglio chiarito che, anche se i figli maggiorenni in condizioni di disabilità (ex art. 4 co. I D.Lgs. 62/2024) sono equiparati ai figli minorenni ex art. 337 septies c.c. in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, tuttavia a costoro non si applicano anche le norme sull'affidamento condiviso o esclusivo poiché mantengono la loro capacità di agire. 3.- Con riguardo al diritto di visita padre-figli, parte attrice ha chiesto sostanzialmente la conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 03.02.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (emessa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.) mentre il convenuto ha domandato modificarsi il diritto di visita paterno “come da ricorso introduttivo ad eccezione della tenuta nei week end alternati da disciplinarsi come in premessa dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché quello di visita ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00”. Ebbene, preme osservare che nell'interesse superiore della prole deve essere assicurato il rispetto della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Nel caso di specie, l'istanza di parte convenuta non merita accoglimento in quanto rappresenterebbe una contrazione del diritto di visita paterno, avendo il omandato di esercitare il suo diritto CP_1 di visita tutti i giorni infrasettimanali per una sola ora (per un ammontare complessivo di 5 h), in luogo a quello disposto in sede presidenziale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 17:00 alle ore 21:00 per un ammontare complessivo di 12h) e comporterebbe un aggravio di spesa e di tempo a carico di parte attrice. A ciò deve aggiungersi che parte convenuta si è limitata a motivare tale richiesta adducendo asseriti motivi di lavoro e non fornendo alcun principio di prova. Deve pertanto confermarsi l'attuale assetto di regolamentazione del diritto di visita, così come statuito con ordinanza presidenziale del 03.02.2022, a sua volta modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (con riferimento agli accompagnamenti scolastici della minore).
4.-Deve, altresì, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 in merito all'assegnazione in favore della NT della casa coniugale sita in Locorotondo alla S.C. 214/C, C. da Cappagliaro n. 7, in quanto costei allo stato è collocataria del figlio maggiorenne affetto da disabilità e della Per_1 prole minorenne . Persona_2
5.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 deve essere confermata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia minore
. Persona_2 Detto contributo in sede presidenziale (nel 2022) è stato stabilito in € 250,00 mensili oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
3 La NT ha domandato in via principale un incremento ad € 400,00 mensili, invocando la sproporzione reddituale tra le parti e le esigenze della figlia e, in via subordinata, la conferma delle statuizioni presidenziali relative a detto contributo. Il viceversa, ha domandato la riduzione del contributo paterno al mantenimento della CP_1 figlia ad € 200,00 mensili, deducendo di ritenere “congro” detto ammontare (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il 20.03.2025). Tenuto conto che la madre già provvede al mantenimento della figlia in forma diretta (ella ha dimostrato per tabulas di non svolgere alcuna attività lavorativa a decorrere dal 31.08.2022 ed ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: il 730/2018 di € 10.887,00, il 730/2019 di € 13.456,00, il 730/2020 di € 14.455,00, il 730/2021 di € 14.502,00, il 730/2022 di € 11.406,00, il 730/2023 di € 5.787,00, il 730/2024 di € 12.855,00, questi ultimi comprensivi dell'assegno di mantenimento muliebre), la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che non solo emersi CP_1 elementi sopravvenuti che giustifichino un'eventuale riduzione di detto contributo. Relativamente al egli ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: il 730/2020 di CP_1
€ 3.568,00, il 730/2021 di € 13.610,00, il 730/2022 di € 19.315,00, il 730/2023 di € 14.622,00, il 730/2024 di € 20.178,00. Ebbene, la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia non può essere accolta anche alla luce delle argomentazioni del che, finanche in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata il 20.03.2025 ha esclusivamente dedotto di ritenere “congrua” la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (“Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore il sig. ritiene congrua corrispondere mensilmente la CP_1 somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese scolastiche, sport, mediche e straordinarie”- cfr. pag. 6). Tuttavia, le asserite esigenze della prole genericamente addotte dalla NT e la sperequazione reddituale tra le parti non giustificano ad oggi un innalzamento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, considerato che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi pochi anni, atteso che entrambe le parti non sostengono oneri locativi, la NT è assegnataria della casa coniugale di esclusiva proprietà del incamera mensilmente € CP_1 450,00 dal (a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia e di assegno di CP_1 mantenimento muliebre), oltre aggiornamenti annuali Istat, ha diritto a percepire il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie ed il 100% dell'Assegno Unico Universale, motivo per cui le situazioni economiche delle parti sono rimaste sostanzialmente invariate (salvo un lieve aumento del reddito complessivo dichiarato al Fisco dal CP_1 A ciò deve aggiungersi che già nella recente ordinanza del 24.04.2023 (emessa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.), il Tribunale aveva rigettato la richiesta della NT di incremento del contributo paterno al mantenimento della prole, attesa la mancanza di elementi sopravvenuti che ne giustificassero l'aumento (“l'unico elemento sopravvenuto rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti riguarda la sola NT (e comunque la capacità reddituale del marito allo stato non consente un ulteriore esborso, considerato che verrà gravato anche dall'ulteriore impegno dell'accompagnamento e del prelievo della figlia da scuola, fermo restando altresì che è trascorso davvero poco tempo dall'emissione dell'ordinanza presidenziale per addivenirsi all'aumento del contributo al mantenimento della prole)”. Pertanto, fermo restando che la NT vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario della figlia minorenne , il decorrere da mese di febbraio 2022 ed entro il giorno Persona_2 CP_1 15 di ogni mese dovrà versare alla NT a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia
€ 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% Persona_2 delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. 6.- L'ordinanza del 24.04.2023 resa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G. deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento muliebre, da corrispondersi alla
4 NT entro il giorno 15 di ogni mese nella misura di € 200,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2022, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi. Sul punto il convenuto ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte attrice ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili e comunque non inferiore ad
€ 200,00. Orbene, la citata ordinanza aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 200,00 mensili in ragione della grave patologia riscontrata dalla NT successivamente all'udienza presidenziale ed alla relativa diagnosi, che ha comportato l'avvio di cicli chemioterapici assai invasivi (circostanza non contestata da ) e il sopraggiunto impedimento a svolgere la pregressa attività CP_2 lavorativa di bracciante agricola. Ebbene, la NT pur avendo all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale capacità lavorativa specifica (motivo per cui in sede presidenziale nessun assegno di mantenimento muliebre era stato riconosciuto in suo favore), a far data dal 31.08.2022 non svolge più alcuna attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute (cfr. storico occupazionale rilasciato il 08.05.2025, depositato unitamente alla comparsa conclusionale di parte attrice) e risulta per tabulas finanche che nel 2025 è stata dichiarata invalida nella misura dell'80%, con inabilità lavorativa pari al 100%. La capacità reddituale del onsente di ritenere congruo anche all'attualità (alla luce del CP_1 dato reddituale della controparte) l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, nella misura già stabilita con ordinanza del 24.04.2023, assegno che non necessita di aumenti, alla luce della mancanza di elementi sopravvenuti che ne giustificherebbero l'incremento del relativo importo e fermo restando che l'assegno attualmente corrisposto pari ad € 200,00 mensili è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT, come previsto con ordinanza del 24.04.2023. Tale meccanismo garantisce un aggiornamento periodico dell'importo proprio al fine di adeguarlo all'andamento inflattivo ed alle variazioni del potere di acquisto, assicurando così la congruità del contributo nel tempo. Inoltre, si rileva che parte istante non ha allegato né ha fornito prova di elementi nuovi, concreti e specifici che giustifichino un incremento dell'assegno, oltre alla rivalutazione ordinaria. La generica deduzione circa la sperequazione reddituale, già valutata nel sub procedimento N. 8538- 1/2021 R.G., non è sufficiente, a fronte del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza del 24.04.2023, di per sé a fondare una modifica in aumento dell'ammontare di detto assegno a carico della parte onerata. A ciò deve aggiungersi, così come già osservato in sede presidenziale, che la NT continuerà ad utilizzare la casa coniugale di esclusiva proprietà del così conseguendo un sensibile CP_1 risparmio di spesa, pari quantomeno al canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche. Tra l'altro non rappresenta un elemento sopravvenuto la circostanza che ambedue le parti risultino intestatari di proprietà immobiliari (fermo restando che ad oggi non risulti per tabulas che siano produttive di reddito), essendo un elemento già dedotto dalle parti negli originari scritti difensivi e già ponderato dal Presidente nell'ordinanza del 03.02.2022 (che non è stata reclamata innanzi alla Corte di Appello). Ancora, non appaiono condivisibili le tesi di parte convenuta, ribadite in sede comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la NT sarebbe “economicamente autonoma, sia in relazione al lavoro che svolge, sia attraverso note altre attività “badante” non dichiarate al fisco, trattandosi di lavoro sommerso, permettendole in tal modo di poter usufruire delle misure pubbliche di sostegno al reddito”, anche in considerazione della documentazione lavorativa e sanitaria prodotta in giudizio da controparte. Da ultimo, alcuna rilevanza assume l'allegato depositato dal convenuto unitamente alla propria comparsa conclusionale finalizzato a dimostrare, in tesi, l'incameramento da parte della NT della somma di € 5.000,00 relativa ad un'operazione finanziaria in comunione con il avendo CP_1 evidentemente il convenuto incamerato il medesimo importo). Tutte dette circostante impongono di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre da porsi a carico del oltre agli aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi), con CP_1
5 la precisazione che lo stesso non può essere aumentato ad € 250,00 come richiesto dalla NT, tenuto conto che il con il suo reddito da lavoro dipendente deve provvedere anche al CP_1 mantenimento della figlia ed al proprio personale sostentamento.
7.- Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore Parte_1 anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia e, da una parte, in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno ed alla revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e, dall'altra, in ordine all'incremento di detto importo, induce a compensare tra le parti integralmente le spese processuali del giudizio di merito e del sub-procedimento N. 8538-1/2021 R.G. (in cui v'è stata la soccombenza del sul CP_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento muliebre e quella della NT in ordine all'incremento del contributo paterno al mantenimento della figlia). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.06.2021 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. conferma l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 circa l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento di ambedue i figli presso la madre;
Persona_2
2. a modifica del l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, revoca l'affido condiviso con riferimento al figlio maggiorenne, in condizione di disabilità ma economicamente autosufficiente;
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (resa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.), con riferimento al regime di incontri padre-figli;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita Locorotondo alla S.C. 214/C, C.da Cappagliaro, n. 7, in favore di Parte_1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, dispone che sia Controparte_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia Parte_1 minore , a decorrere dal mese di febbraio 2022 ed entro il giorno 15 di ogni Persona_2 mese, € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
6. a conferma dell'ordinanza del 24.03.2023, dispone che versi alla NT Controparte_1
a decorrere dal mese di dicembre 2022 ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento muliebre complessivi € 200,00, oltre agli aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore Parte_1 anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. compensa tra le parti tutte le spese di lite;
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
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Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. NT dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8538/2021 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Claudia Leoci e Vincenzo Parte_1 Sportelli;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Fumarola;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 13.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.06.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la sua Parte_1 separazione personale dal marito Controparte_1 La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Alberobello CP_1 il 23.08.1995 e che dalla loro unione erano nati i figli e , nati rispettivamente il Per_1 Persona_2
22.12.1996 ed il 30.07.2012. Riferiva che dopo la nascita del primogenito , persona con disabilità in quanto affetto da Per_1 ipoacusia bilaterale neuro sensoriale di gravissima entità, il marito aveva assunto un comportamento ostile nei suoi confronti. Deduceva che la nascita della figlia non aveva giovato all'unità familiare già in crisi e Persona_2 aveva avuto un'influenza negativa sul comportamento del il quale aveva disatteso gli CP_1 obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della sua famiglia. Precisava di essere una bracciante agricola e di aver percepito un reddito da lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2017 di € 8.104,00, nel 2018 di € 3.018,00 e nel 2019 di € 10.553,00. Riferiva che il marito era un dipendente presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, I.I.S.S. “Basile Caramia” sede di Locorotondo, percependo un reddito annuo di circa € 16.000,00 e che era proprietario di numerosi immobili ed autovetture.
1 Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e che venisse riconosciuto a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre di € 250,00 mensili ed un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando di essere Controparte_1 autorizzato ad occupare la porzione di immobile posta al piano sottostante dell'abitazione familiare in cui avrebbe continuato a vivere la moglie coi figli, di regolamentare il diritto di visita paterno e di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento muliebre, dichiarandosi disponibile a versare il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili. Deduceva di percepire un reddito mensile di € 1.185,00 e di aver sempre provveduto al mantenimento ordinario e straordinario della figlia. Precisava che il figlio maggiorenne era titolare di un assegno previdenziale mensile e percepiva Per_1 anche un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.000,00 mensili. Riferiva che la moglie svolgeva sia il lavoro di bracciante agricola sia quello “in nero” di badante e che costei era proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare suscettibile di produttività reddituale. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 03.02.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, invitava le parti a rivolgersi allo sportello per la mediazione del Tribunale, affidava i figli ad ambedue i genitori con loro collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale in favore della moglie, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da febbraio 2022 a carico del padre l'onere di versare € 250,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento della sola figlia minorenne, oltre all'adeguamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie, negando sia l'assegno di mantenimento muliebre sia il contributo paterno al mantenimento del figlio primogenito in quanto economicamente autonomo;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Depositate le memorie integrative, in data 12.12.2022 interponeva ricorso ex art. 709 Parte_1 u.c. c.p.c. per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre di € 250,00 mensili e l'aumento ad € 400,00 mensili del contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al 80% delle spese straordinarie, con l'ulteriore previsione dell'obbligo da porsi a carico del i provvedere personalmente all'accompagnamento ed CP_1 al prelievo da scuola della figlia minore. Formulava dette domande in ragione del sopraggiunto peggioramento delle proprie condizioni di salute, essendosi dovuta sottoporre a febbraio 2022 ed a settembre 2022 a due delicati interventi chirurgici, con avvio sin dal mese di ottobre 2022 di quattro cicli di chemioterapia, a cui era conseguita l'impossibilità per lei di continuare a svolgere la pregressa attività di bracciante agricola. Si costituiva nel sub-procedimento il instando per il rigetto dell'avversa domanda e per CP_1 la conferma dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 24.04.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa ad altra udienza, con invito rivolto alle parti a conciliare la lite in ragione delle condizioni di salute della ricorrente e per il benessere della prole disabile e di quella minorenne. Con contestuale ordinanza del 24.04.2023 veniva così definito il sub-procedimento iscritto al N. 8538- 1/2021 R.G. proposto dalla NT: “accoglie in parte qua l'istanza di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, avanzata dalla NT e, per l'effetto, pone a carico del decorrere dal mese di dicembre 2022 l'assegno di mantenimento muliebre di CP_1
€ 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali Istat;
rigetta l'istanza della NT volta all'aumento sia del contributo al mantenimento della figlia minorenne sia della percentuale delle spese straordinarie relative a quest'ultima; a modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, dispone che a decorrere dal corrente mese di aprile 2023 e ad integrazione del regime di visita paterno di cui alla citata ordinanza presidenziale il CP_1
2 provveda all'accompagnamento a scuola ed al relativo prelievo da scuola nei giorni infrasettimanali della figlia minorenne, salvo diverso accordo tra le parti;
spese al merito”. In data 06.06.2023 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 2253/2023 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 13.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 06.06.2023, a questo Collegio non resta che delibare esclusivamente sulle questioni di natura personale ed economica.
2.- Questo Tribunale deve confermare le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 regolanti l'affidamento condiviso della figlia minore nonchè il collocamento di Persona_2 ambedue i figli presso la madre, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie in merito. Tuttavia, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 deve disporsi la revoca dell'affido condiviso limitatamente la figlio maggiorenne ma in condizione di disabilità in quanto la pronuncia della Cassazione Civile n. 2670/2023 ha meglio chiarito che, anche se i figli maggiorenni in condizioni di disabilità (ex art. 4 co. I D.Lgs. 62/2024) sono equiparati ai figli minorenni ex art. 337 septies c.c. in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, tuttavia a costoro non si applicano anche le norme sull'affidamento condiviso o esclusivo poiché mantengono la loro capacità di agire. 3.- Con riguardo al diritto di visita padre-figli, parte attrice ha chiesto sostanzialmente la conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 03.02.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (emessa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.) mentre il convenuto ha domandato modificarsi il diritto di visita paterno “come da ricorso introduttivo ad eccezione della tenuta nei week end alternati da disciplinarsi come in premessa dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché quello di visita ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00”. Ebbene, preme osservare che nell'interesse superiore della prole deve essere assicurato il rispetto della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. Nel caso di specie, l'istanza di parte convenuta non merita accoglimento in quanto rappresenterebbe una contrazione del diritto di visita paterno, avendo il omandato di esercitare il suo diritto CP_1 di visita tutti i giorni infrasettimanali per una sola ora (per un ammontare complessivo di 5 h), in luogo a quello disposto in sede presidenziale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 17:00 alle ore 21:00 per un ammontare complessivo di 12h) e comporterebbe un aggravio di spesa e di tempo a carico di parte attrice. A ciò deve aggiungersi che parte convenuta si è limitata a motivare tale richiesta adducendo asseriti motivi di lavoro e non fornendo alcun principio di prova. Deve pertanto confermarsi l'attuale assetto di regolamentazione del diritto di visita, così come statuito con ordinanza presidenziale del 03.02.2022, a sua volta modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (con riferimento agli accompagnamenti scolastici della minore).
4.-Deve, altresì, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 in merito all'assegnazione in favore della NT della casa coniugale sita in Locorotondo alla S.C. 214/C, C. da Cappagliaro n. 7, in quanto costei allo stato è collocataria del figlio maggiorenne affetto da disabilità e della Per_1 prole minorenne . Persona_2
5.- Quanto alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 deve essere confermata con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia minore
. Persona_2 Detto contributo in sede presidenziale (nel 2022) è stato stabilito in € 250,00 mensili oltre agli aggiornamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
3 La NT ha domandato in via principale un incremento ad € 400,00 mensili, invocando la sproporzione reddituale tra le parti e le esigenze della figlia e, in via subordinata, la conferma delle statuizioni presidenziali relative a detto contributo. Il viceversa, ha domandato la riduzione del contributo paterno al mantenimento della CP_1 figlia ad € 200,00 mensili, deducendo di ritenere “congro” detto ammontare (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il 20.03.2025). Tenuto conto che la madre già provvede al mantenimento della figlia in forma diretta (ella ha dimostrato per tabulas di non svolgere alcuna attività lavorativa a decorrere dal 31.08.2022 ed ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: il 730/2018 di € 10.887,00, il 730/2019 di € 13.456,00, il 730/2020 di € 14.455,00, il 730/2021 di € 14.502,00, il 730/2022 di € 11.406,00, il 730/2023 di € 5.787,00, il 730/2024 di € 12.855,00, questi ultimi comprensivi dell'assegno di mantenimento muliebre), la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che non solo emersi CP_1 elementi sopravvenuti che giustifichino un'eventuale riduzione di detto contributo. Relativamente al egli ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi: il 730/2020 di CP_1
€ 3.568,00, il 730/2021 di € 13.610,00, il 730/2022 di € 19.315,00, il 730/2023 di € 14.622,00, il 730/2024 di € 20.178,00. Ebbene, la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia non può essere accolta anche alla luce delle argomentazioni del che, finanche in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata il 20.03.2025 ha esclusivamente dedotto di ritenere “congrua” la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (“Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore il sig. ritiene congrua corrispondere mensilmente la CP_1 somma di € 200,00 oltre al 50% delle spese scolastiche, sport, mediche e straordinarie”- cfr. pag. 6). Tuttavia, le asserite esigenze della prole genericamente addotte dalla NT e la sperequazione reddituale tra le parti non giustificano ad oggi un innalzamento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, considerato che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi pochi anni, atteso che entrambe le parti non sostengono oneri locativi, la NT è assegnataria della casa coniugale di esclusiva proprietà del incamera mensilmente € CP_1 450,00 dal (a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia e di assegno di CP_1 mantenimento muliebre), oltre aggiornamenti annuali Istat, ha diritto a percepire il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie ed il 100% dell'Assegno Unico Universale, motivo per cui le situazioni economiche delle parti sono rimaste sostanzialmente invariate (salvo un lieve aumento del reddito complessivo dichiarato al Fisco dal CP_1 A ciò deve aggiungersi che già nella recente ordinanza del 24.04.2023 (emessa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.), il Tribunale aveva rigettato la richiesta della NT di incremento del contributo paterno al mantenimento della prole, attesa la mancanza di elementi sopravvenuti che ne giustificassero l'aumento (“l'unico elemento sopravvenuto rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti riguarda la sola NT (e comunque la capacità reddituale del marito allo stato non consente un ulteriore esborso, considerato che verrà gravato anche dall'ulteriore impegno dell'accompagnamento e del prelievo della figlia da scuola, fermo restando altresì che è trascorso davvero poco tempo dall'emissione dell'ordinanza presidenziale per addivenirsi all'aumento del contributo al mantenimento della prole)”. Pertanto, fermo restando che la NT vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario della figlia minorenne , il decorrere da mese di febbraio 2022 ed entro il giorno Persona_2 CP_1 15 di ogni mese dovrà versare alla NT a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia
€ 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% Persona_2 delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. 6.- L'ordinanza del 24.04.2023 resa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G. deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento muliebre, da corrispondersi alla
4 NT entro il giorno 15 di ogni mese nella misura di € 200,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2022, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi. Sul punto il convenuto ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte attrice ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili e comunque non inferiore ad
€ 200,00. Orbene, la citata ordinanza aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 200,00 mensili in ragione della grave patologia riscontrata dalla NT successivamente all'udienza presidenziale ed alla relativa diagnosi, che ha comportato l'avvio di cicli chemioterapici assai invasivi (circostanza non contestata da ) e il sopraggiunto impedimento a svolgere la pregressa attività CP_2 lavorativa di bracciante agricola. Ebbene, la NT pur avendo all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale capacità lavorativa specifica (motivo per cui in sede presidenziale nessun assegno di mantenimento muliebre era stato riconosciuto in suo favore), a far data dal 31.08.2022 non svolge più alcuna attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute (cfr. storico occupazionale rilasciato il 08.05.2025, depositato unitamente alla comparsa conclusionale di parte attrice) e risulta per tabulas finanche che nel 2025 è stata dichiarata invalida nella misura dell'80%, con inabilità lavorativa pari al 100%. La capacità reddituale del onsente di ritenere congruo anche all'attualità (alla luce del CP_1 dato reddituale della controparte) l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, nella misura già stabilita con ordinanza del 24.04.2023, assegno che non necessita di aumenti, alla luce della mancanza di elementi sopravvenuti che ne giustificherebbero l'incremento del relativo importo e fermo restando che l'assegno attualmente corrisposto pari ad € 200,00 mensili è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT, come previsto con ordinanza del 24.04.2023. Tale meccanismo garantisce un aggiornamento periodico dell'importo proprio al fine di adeguarlo all'andamento inflattivo ed alle variazioni del potere di acquisto, assicurando così la congruità del contributo nel tempo. Inoltre, si rileva che parte istante non ha allegato né ha fornito prova di elementi nuovi, concreti e specifici che giustifichino un incremento dell'assegno, oltre alla rivalutazione ordinaria. La generica deduzione circa la sperequazione reddituale, già valutata nel sub procedimento N. 8538- 1/2021 R.G., non è sufficiente, a fronte del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza del 24.04.2023, di per sé a fondare una modifica in aumento dell'ammontare di detto assegno a carico della parte onerata. A ciò deve aggiungersi, così come già osservato in sede presidenziale, che la NT continuerà ad utilizzare la casa coniugale di esclusiva proprietà del così conseguendo un sensibile CP_1 risparmio di spesa, pari quantomeno al canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche. Tra l'altro non rappresenta un elemento sopravvenuto la circostanza che ambedue le parti risultino intestatari di proprietà immobiliari (fermo restando che ad oggi non risulti per tabulas che siano produttive di reddito), essendo un elemento già dedotto dalle parti negli originari scritti difensivi e già ponderato dal Presidente nell'ordinanza del 03.02.2022 (che non è stata reclamata innanzi alla Corte di Appello). Ancora, non appaiono condivisibili le tesi di parte convenuta, ribadite in sede comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la NT sarebbe “economicamente autonoma, sia in relazione al lavoro che svolge, sia attraverso note altre attività “badante” non dichiarate al fisco, trattandosi di lavoro sommerso, permettendole in tal modo di poter usufruire delle misure pubbliche di sostegno al reddito”, anche in considerazione della documentazione lavorativa e sanitaria prodotta in giudizio da controparte. Da ultimo, alcuna rilevanza assume l'allegato depositato dal convenuto unitamente alla propria comparsa conclusionale finalizzato a dimostrare, in tesi, l'incameramento da parte della NT della somma di € 5.000,00 relativa ad un'operazione finanziaria in comunione con il avendo CP_1 evidentemente il convenuto incamerato il medesimo importo). Tutte dette circostante impongono di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre da porsi a carico del oltre agli aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi), con CP_1
5 la precisazione che lo stesso non può essere aumentato ad € 250,00 come richiesto dalla NT, tenuto conto che il con il suo reddito da lavoro dipendente deve provvedere anche al CP_1 mantenimento della figlia ed al proprio personale sostentamento.
7.- Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore Parte_1 anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8.- La soccombenza reciproca delle parti in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia e, da una parte, in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno ed alla revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e, dall'altra, in ordine all'incremento di detto importo, induce a compensare tra le parti integralmente le spese processuali del giudizio di merito e del sub-procedimento N. 8538-1/2021 R.G. (in cui v'è stata la soccombenza del sul CP_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento muliebre e quella della NT in ordine all'incremento del contributo paterno al mantenimento della figlia). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.06.2021 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. conferma l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022 circa l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento di ambedue i figli presso la madre;
Persona_2
2. a modifica del l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, revoca l'affido condiviso con riferimento al figlio maggiorenne, in condizione di disabilità ma economicamente autosufficiente;
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, così come modificata dall'ordinanza del 24.03.2023 (resa a conclusione del sub procedimento N. 8538-1/2021 R.G.), con riferimento al regime di incontri padre-figli;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita Locorotondo alla S.C. 214/C, C.da Cappagliaro, n. 7, in favore di Parte_1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 03.02.2022, dispone che sia Controparte_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia Parte_1 minore , a decorrere dal mese di febbraio 2022 ed entro il giorno 15 di ogni Persona_2 mese, € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
6. a conferma dell'ordinanza del 24.03.2023, dispone che versi alla NT Controparte_1
a decorrere dal mese di dicembre 2022 ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento muliebre complessivi € 200,00, oltre agli aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore Parte_1 anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. compensa tra le parti tutte le spese di lite;
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
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