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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 535/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zambelloni, presso lo Studio del quale in Cremona, Via Villa Glori n. 12, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 avona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 agosto 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
[...]
, impugnando l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. OI-001258745, notificatale il 19 luglio 2024, avente per oggetto il pagamento della somma di € 12.797,96 a titolo di sanzioni amministrative ex art. 2, co. 1bis, D.L. n. 463/1983, conv. in Legge n. 683/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione in misura ridotta ex art 16 Legge n. 689/1981.
Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere gli effetti dell'ordinanza ingiunzione in premessa individuata, per i gravi motivi e pregiudizi sopra argomentati.
In via principale: annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione in premessa individuata per le ragioni di cui in narrativa, in particolare per l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione ai sensi dell'art. 28 L.689/1981, e per l'effetto annullare e/o revocare ogni atto presupposto e conseguente.
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.”.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha premesso che, in data 7 settembre 2018, l' di Cremona le aveva notificato - nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante della società Italia TV 2 S.r.l. in liquidazione - l'atto di accertamento n.
2600.24/08/2018.0110769 del 24 agosto 2019, avente per oggetto l'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali riferite al 2016, benché fosse già cessata dalla suddetta carica alla data del 2 maggio 2018 (doc. 3, fascicolo ricorrente) e nonostante la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese alla data del 29 maggio 2018.
Deducendo il difetto di ulteriori atti interruttivi della prescrizione fino alla gravata ordinanza ingiunzione del 19 luglio 2024, ha eccepito, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative ex art. 28 della Legge n. 689/1981, evidenziando che tale termine sarebbe decorso anche considerando il periodo di tre mesi concesso dalla notifica dell'atto di accertamento per il versamento delle quote omesse, da un lato, e il periodo di sospensione di 64 giorni introdotto con la normativa emergenziale pandemica, dall'altro.
Con decreto di fissazione d'udienza del 20 agosto 2024, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando l'udienza del 12 dicembre 2024.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e
[...] chiedendo il rigetto del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, all'udienza del
3 aprile 2025 il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2 *** * ***
2. Preliminarmente, appare doveroso osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa vantata dall' alla legittimazione passiva o alla correttezza della Controparte_3 quantificazione della sanzione operata dal convenuto.
L'esame dell'opposizione, pertanto, deve essere limitato all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione, che è fondata e va accolta.
*
2.1 A tal fine, preme rilevare, in termini generali, che l'art. 28 della Legge n.
689/1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, salva l'interruzione del termine regolata dalle norme del codice civile.
Quanto al decorso della prescrizione, poi, deve ancora osservarsi che, come correttamente rilevato dall'Ente, l'art. 2 del D.L. 463/1983, conv. in Legge 638/1983, ha introdotto il termine perentorio di tre mesi – a sua volta decorrente dalla notifica dell'addebito e avente efficacia sospensiva della prescrizione - per provvedere al pagamento delle quote omesse1, cosicché, avuto riguardo alla notifica dell'accertamento n. 2600.24/08/2018.0110769 in data 24 agosto 2018, CP_1 ricevuta dalla ricorrente il 7.9.2018 (cfr. fascicolo , il termine quinquennale CP_1 aveva iniziato a decorrere il 7 dicembre 2018.
Ciò posto, al fine di contrastare l'opposizione svolta da , l' Parte_1 CP_1 ha richiamato dapprima la sospensione della prescrizione di 98 giorni di cui all'art. 103, co. 6bis, D.L. n. 18/2020 e, poi, quella di 182 giorni di cui all'art. 11, co. 9, del
D.L. n. 183/2020.
Sennonché, il secondo dei termini invocati dall' opera solo per Controparte_3 le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria”2 e, dunque, non si estende
3 alle sanzioni amministrative, a cui espressamente si applica, invece, la sospensione di
98 giorni ex art. 103, co. 6bis, del D.L. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/20203 (in tal senso si è già espresso, tra gli altri, il Tribunale di Milano, con sentenze n. 3318/2024
e n. 4136/2024).
Anche aggiungendo tale periodo alla decorrenza del 7 dicembre 2018, pertanto, il quinquennio sarebbe spirato alla data del 15 marzo 2024, di talché la notifica dell'ordinanza ingiunzione, intervenuta il 19 luglio 2024, era stata effettuata quando la prescrizione era già ampiamente maturata.
In difetto di atti interruttivi della prescrizione fino all'emissione del provvedimento impugnato, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere a le spese del grado, liquidati in dispositivo Parte_1 tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia e delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, in quanto la decisione della causa non ha richiesto attività probatoria né trattazione diversa dalla mera discussione).
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001258745, notificata il 19 luglio 2024, per intervenuta prescrizione;
condanna l' a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in € 1.865,00 per Parte_1
4 compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge e oltre € 43,00 per contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il datore di lavoro può provvedere al pagamento ha natura perentoria, essendo ad esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che, diversamente, comporterebbe la proroga sine die dell'esercizio dell'azione penale” (Cfr. Cass. Civ., n. 30178/2017). CP_ 2 Del resto, la circolare n. 126/2021, citata dal convenuto, prevede che il termine di 182 giorni si sommi alla “sospensione all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020”, che in comparsa non è invocato per le sanzioni amministrative e che, invece, attiene alla prescrizione dei contributi, come attesta il rinvio “all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335”. 3 “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zambelloni, presso lo Studio del quale in Cremona, Via Villa Glori n. 12, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 avona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 agosto 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
[...]
, impugnando l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. OI-001258745, notificatale il 19 luglio 2024, avente per oggetto il pagamento della somma di € 12.797,96 a titolo di sanzioni amministrative ex art. 2, co. 1bis, D.L. n. 463/1983, conv. in Legge n. 683/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione in misura ridotta ex art 16 Legge n. 689/1981.
Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere gli effetti dell'ordinanza ingiunzione in premessa individuata, per i gravi motivi e pregiudizi sopra argomentati.
In via principale: annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione in premessa individuata per le ragioni di cui in narrativa, in particolare per l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione ai sensi dell'art. 28 L.689/1981, e per l'effetto annullare e/o revocare ogni atto presupposto e conseguente.
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.”.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha premesso che, in data 7 settembre 2018, l' di Cremona le aveva notificato - nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante della società Italia TV 2 S.r.l. in liquidazione - l'atto di accertamento n.
2600.24/08/2018.0110769 del 24 agosto 2019, avente per oggetto l'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali riferite al 2016, benché fosse già cessata dalla suddetta carica alla data del 2 maggio 2018 (doc. 3, fascicolo ricorrente) e nonostante la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese alla data del 29 maggio 2018.
Deducendo il difetto di ulteriori atti interruttivi della prescrizione fino alla gravata ordinanza ingiunzione del 19 luglio 2024, ha eccepito, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative ex art. 28 della Legge n. 689/1981, evidenziando che tale termine sarebbe decorso anche considerando il periodo di tre mesi concesso dalla notifica dell'atto di accertamento per il versamento delle quote omesse, da un lato, e il periodo di sospensione di 64 giorni introdotto con la normativa emergenziale pandemica, dall'altro.
Con decreto di fissazione d'udienza del 20 agosto 2024, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissando l'udienza del 12 dicembre 2024.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e
[...] chiedendo il rigetto del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, all'udienza del
3 aprile 2025 il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2 *** * ***
2. Preliminarmente, appare doveroso osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa vantata dall' alla legittimazione passiva o alla correttezza della Controparte_3 quantificazione della sanzione operata dal convenuto.
L'esame dell'opposizione, pertanto, deve essere limitato all'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione, che è fondata e va accolta.
*
2.1 A tal fine, preme rilevare, in termini generali, che l'art. 28 della Legge n.
689/1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, salva l'interruzione del termine regolata dalle norme del codice civile.
Quanto al decorso della prescrizione, poi, deve ancora osservarsi che, come correttamente rilevato dall'Ente, l'art. 2 del D.L. 463/1983, conv. in Legge 638/1983, ha introdotto il termine perentorio di tre mesi – a sua volta decorrente dalla notifica dell'addebito e avente efficacia sospensiva della prescrizione - per provvedere al pagamento delle quote omesse1, cosicché, avuto riguardo alla notifica dell'accertamento n. 2600.24/08/2018.0110769 in data 24 agosto 2018, CP_1 ricevuta dalla ricorrente il 7.9.2018 (cfr. fascicolo , il termine quinquennale CP_1 aveva iniziato a decorrere il 7 dicembre 2018.
Ciò posto, al fine di contrastare l'opposizione svolta da , l' Parte_1 CP_1 ha richiamato dapprima la sospensione della prescrizione di 98 giorni di cui all'art. 103, co. 6bis, D.L. n. 18/2020 e, poi, quella di 182 giorni di cui all'art. 11, co. 9, del
D.L. n. 183/2020.
Sennonché, il secondo dei termini invocati dall' opera solo per Controparte_3 le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria”2 e, dunque, non si estende
3 alle sanzioni amministrative, a cui espressamente si applica, invece, la sospensione di
98 giorni ex art. 103, co. 6bis, del D.L. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/20203 (in tal senso si è già espresso, tra gli altri, il Tribunale di Milano, con sentenze n. 3318/2024
e n. 4136/2024).
Anche aggiungendo tale periodo alla decorrenza del 7 dicembre 2018, pertanto, il quinquennio sarebbe spirato alla data del 15 marzo 2024, di talché la notifica dell'ordinanza ingiunzione, intervenuta il 19 luglio 2024, era stata effettuata quando la prescrizione era già ampiamente maturata.
In difetto di atti interruttivi della prescrizione fino all'emissione del provvedimento impugnato, pertanto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere a le spese del grado, liquidati in dispositivo Parte_1 tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia e delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, in quanto la decisione della causa non ha richiesto attività probatoria né trattazione diversa dalla mera discussione).
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001258745, notificata il 19 luglio 2024, per intervenuta prescrizione;
condanna l' a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in € 1.865,00 per Parte_1
4 compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge e oltre € 43,00 per contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il datore di lavoro può provvedere al pagamento ha natura perentoria, essendo ad esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che, diversamente, comporterebbe la proroga sine die dell'esercizio dell'azione penale” (Cfr. Cass. Civ., n. 30178/2017). CP_ 2 Del resto, la circolare n. 126/2021, citata dal convenuto, prevede che il termine di 182 giorni si sommi alla “sospensione all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020”, che in comparsa non è invocato per le sanzioni amministrative e che, invece, attiene alla prescrizione dei contributi, come attesta il rinvio “all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335”. 3 “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.