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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco CAMELLI e Rosaria Maria Rita P.IVA_1
ZITO, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Tivoli alla via Antonio del Re, 12 - pec e Email_1 Email_2
opponente contro
IM , partita iva n. rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni Oronzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Pescara - pec
Email_3
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da qui di seguito esposto.
Parte opponente - in via PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE, accertare e dichiarare la propria
INCOMPETENZA TERRITORIALE in favore del Tribunale di Roma e, quindi, REVOCARE il decreto ingiuntivo n° 83/24 per INCOMPETENZA TERRITORIALE del Tribunale di Pescara, essendo territorialmente competente il Tribunale di Roma, con conseguente rigetto dell'azione e condanna alle spese di lite.
pagina 1 di 5 Parte opposta - la difesa di parte opponente conclude affinché sia rigettata l'avversa eccezione di incompetenza, in quanto oltremodo infondata, se non fosse altro perché il credito azionato è incorporato in assegni che specificano al centesimo l'importo del credito principio della letteralità del titolo), credito che così è impensabile possa essere illiquido (decreto infatti provvisoriamente esecutivo ex art. 642 I comma c.p.c.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla e per ottenere la revoca del D.I. n. 83/24 CP_1 CP_1
reso provvisoriamente esecutivo ed emesso dal Tribunale di Pescara in favore della IM
per euro 10.136,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_2
Il credito portato in D.I. riguardava fornitura e istallazione in un locale commerciale afferenti all'impianto di ricambio aria aspirazione fumi tubature e pannellature, lavori, il tutto come e a dettagliatamente descritto nella fattura emessa nell'anno 2023 n. 62: “Fornitura di ricambio aria laboratorio cottura e lavaggio con installazione e messa in opera impianto estrazione naria con
N° 2 Cassonati 9/9 completi di commutatori velocità comprensivi di tubi aspiro diametro 25 curve e bocchette canali con tutti accessori necessari per il montaggio comprensivo di manodopera due persone per N° 4 giorni lavorativi di 80 ore più N° 4 viaggi Pescara – Roma
Roma - Pescara. Installazione centralina carboni attivi modello AIRFAN completa di N° 5 cilindri completo di allacci tubature in acciaio inox e montaggio di N° 2 persone per 2 giorni 40 ore e N° 2 viaggi Pescara - Roma Roma - Pescara . Collegamento forno pane comprensivo di tubature inox staffe e manodopera ore 6 e N° 1 viaggio N° 2 Pannellature frontale banchi bar inizialmente ordinati senza in multistrato spessore mm 20 più due laterali”.
I motivi della opposizione riguardavano in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio essendo competente il Tribunale di Roma e nel merito l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle prestazioni rese.
Preliminarmente, era dunque eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio, la difesa opponente evidenziava come alla base della mera fattura azionata non esistevano accordi commerciali volti a prevedere tale fornitura e il relativo prezzo.
Da questa premessa richiamava e contestava l'applicazione fatta dell'art. 20 cpc in materia del foro verso la competenza del tribunale di Pescara.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto pagina 2 di 5 infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza, in ragione anche del contrasto tra le parti, sulla questione preliminare sollevata, la causa era rimessa a decisione sulla sola questione preliminare e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Deve evidenziarsi che in tema di obbligazione pecuniaria il luogo dell'adempimento può individuarsi nel domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3, c.c., con conseguente radicamento delle eventuali controversie presso il giudice di detto luogo ex art. 20, II capo c.p.c., solo, quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; in caso contrario, ovverosia quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il criterio per cui, ex art. 1182, comma 4,c.c.,
l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza
(Cassazione Sent. S.U. n. 17989/2016).
Nel caso trattato con il presente giudizio, tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, la competenza per territorio è quella del tribunale di Roma e non di certo quella del tribunale di Pescara.
Partendo dalla domanda spiegata con il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo si legge come era azionata l'intimazione di pagamento sostanzialmente in forza di fattura emessa la n. 62 del 2023, deve ecsre evidenziato che non risulta alcun contratto scritto relativo a tale specifica fornitura e messa in opera.
Sempre nel procedimento monitorio era richiamata la emissione di due assegni in pagamenti del credito: “ha emesso in favore del ricorrente n. 2 assegni bancari per E. 5.136,00 l'uno e per E.
5.000,00 l'altro, che si producono (doc. 4 e 5) con attestazione di conformità, che non sono stati mesi all'incasso su richiesta del debitore che paventava la mancanza di fondi (assegni che scaduti come titoli esecutivi, essendo trascorsi più di sei mesi dalla loro emissione, si producono solo ai fini della istanza di provvisoria esecutività ex art. 642 I comma c.p.c.)”.
Nei termini sopra evidenziati nella ricostruzione della vicenda l'azione risulta promossa in forza di rapporto obbligatorio derivante non da contratto scritto e la mera produzione di assegni, peraltro non incassati, non può assurgere rappresenta al rango di prova sul prezzo pattuito poiché il diritto cartolare, meramente richiamato, non porta la certa riferibilità di prezzo della pagina 3 di 5 prestazione.
Deve essere esclusa la competenza del tribunale di PESCARA anche riguardo al cosiddetto forum contractus; mancando nel caso di chi ci si occupa una pattuizione scritta alla prestazione,
l'accordo invocato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta e l'accettazione della stessa.
Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.). Nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte;
Nel caso di cui ci occupa, in mancanza di alcuna specificazione di eventi, l'accettato (ditta D'Onofrio) con comunicazione rivolta alla proponente che ha sede a Roma, porta come avvenuta CP_1 CP_1
presso la sede di questa ultima con conseguente ulteriore incompetenza del Tribunale di Roma.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza ma con sentenza. Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In questi termini il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
pagina 4 di 5 Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza per territorio: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 83/24 emesso dal Tribunale di Pescara in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Roma fissa in mesi tre il termine per la eventuale riassunzione della causa avanti al giudice competente.
Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 1.700,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a. e c.p.a.
Pescara, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco CAMELLI e Rosaria Maria Rita P.IVA_1
ZITO, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Tivoli alla via Antonio del Re, 12 - pec e Email_1 Email_2
opponente contro
IM , partita iva n. rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni Oronzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Pescara - pec
Email_3
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da qui di seguito esposto.
Parte opponente - in via PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE, accertare e dichiarare la propria
INCOMPETENZA TERRITORIALE in favore del Tribunale di Roma e, quindi, REVOCARE il decreto ingiuntivo n° 83/24 per INCOMPETENZA TERRITORIALE del Tribunale di Pescara, essendo territorialmente competente il Tribunale di Roma, con conseguente rigetto dell'azione e condanna alle spese di lite.
pagina 1 di 5 Parte opposta - la difesa di parte opponente conclude affinché sia rigettata l'avversa eccezione di incompetenza, in quanto oltremodo infondata, se non fosse altro perché il credito azionato è incorporato in assegni che specificano al centesimo l'importo del credito principio della letteralità del titolo), credito che così è impensabile possa essere illiquido (decreto infatti provvisoriamente esecutivo ex art. 642 I comma c.p.c.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla e per ottenere la revoca del D.I. n. 83/24 CP_1 CP_1
reso provvisoriamente esecutivo ed emesso dal Tribunale di Pescara in favore della IM
per euro 10.136,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Controparte_2
Il credito portato in D.I. riguardava fornitura e istallazione in un locale commerciale afferenti all'impianto di ricambio aria aspirazione fumi tubature e pannellature, lavori, il tutto come e a dettagliatamente descritto nella fattura emessa nell'anno 2023 n. 62: “Fornitura di ricambio aria laboratorio cottura e lavaggio con installazione e messa in opera impianto estrazione naria con
N° 2 Cassonati 9/9 completi di commutatori velocità comprensivi di tubi aspiro diametro 25 curve e bocchette canali con tutti accessori necessari per il montaggio comprensivo di manodopera due persone per N° 4 giorni lavorativi di 80 ore più N° 4 viaggi Pescara – Roma
Roma - Pescara. Installazione centralina carboni attivi modello AIRFAN completa di N° 5 cilindri completo di allacci tubature in acciaio inox e montaggio di N° 2 persone per 2 giorni 40 ore e N° 2 viaggi Pescara - Roma Roma - Pescara . Collegamento forno pane comprensivo di tubature inox staffe e manodopera ore 6 e N° 1 viaggio N° 2 Pannellature frontale banchi bar inizialmente ordinati senza in multistrato spessore mm 20 più due laterali”.
I motivi della opposizione riguardavano in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio essendo competente il Tribunale di Roma e nel merito l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle prestazioni rese.
Preliminarmente, era dunque eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio, la difesa opponente evidenziava come alla base della mera fattura azionata non esistevano accordi commerciali volti a prevedere tale fornitura e il relativo prezzo.
Da questa premessa richiamava e contestava l'applicazione fatta dell'art. 20 cpc in materia del foro verso la competenza del tribunale di Pescara.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto pagina 2 di 5 infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza, in ragione anche del contrasto tra le parti, sulla questione preliminare sollevata, la causa era rimessa a decisione sulla sola questione preliminare e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Deve evidenziarsi che in tema di obbligazione pecuniaria il luogo dell'adempimento può individuarsi nel domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3, c.c., con conseguente radicamento delle eventuali controversie presso il giudice di detto luogo ex art. 20, II capo c.p.c., solo, quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; in caso contrario, ovverosia quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il criterio per cui, ex art. 1182, comma 4,c.c.,
l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza
(Cassazione Sent. S.U. n. 17989/2016).
Nel caso trattato con il presente giudizio, tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, la competenza per territorio è quella del tribunale di Roma e non di certo quella del tribunale di Pescara.
Partendo dalla domanda spiegata con il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo si legge come era azionata l'intimazione di pagamento sostanzialmente in forza di fattura emessa la n. 62 del 2023, deve ecsre evidenziato che non risulta alcun contratto scritto relativo a tale specifica fornitura e messa in opera.
Sempre nel procedimento monitorio era richiamata la emissione di due assegni in pagamenti del credito: “ha emesso in favore del ricorrente n. 2 assegni bancari per E. 5.136,00 l'uno e per E.
5.000,00 l'altro, che si producono (doc. 4 e 5) con attestazione di conformità, che non sono stati mesi all'incasso su richiesta del debitore che paventava la mancanza di fondi (assegni che scaduti come titoli esecutivi, essendo trascorsi più di sei mesi dalla loro emissione, si producono solo ai fini della istanza di provvisoria esecutività ex art. 642 I comma c.p.c.)”.
Nei termini sopra evidenziati nella ricostruzione della vicenda l'azione risulta promossa in forza di rapporto obbligatorio derivante non da contratto scritto e la mera produzione di assegni, peraltro non incassati, non può assurgere rappresenta al rango di prova sul prezzo pattuito poiché il diritto cartolare, meramente richiamato, non porta la certa riferibilità di prezzo della pagina 3 di 5 prestazione.
Deve essere esclusa la competenza del tribunale di PESCARA anche riguardo al cosiddetto forum contractus; mancando nel caso di chi ci si occupa una pattuizione scritta alla prestazione,
l'accordo invocato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta e l'accettazione della stessa.
Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.). Nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte;
Nel caso di cui ci occupa, in mancanza di alcuna specificazione di eventi, l'accettato (ditta D'Onofrio) con comunicazione rivolta alla proponente che ha sede a Roma, porta come avvenuta CP_1 CP_1
presso la sede di questa ultima con conseguente ulteriore incompetenza del Tribunale di Roma.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza ma con sentenza. Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In questi termini il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
pagina 4 di 5 Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza per territorio: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 83/24 emesso dal Tribunale di Pescara in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Roma fissa in mesi tre il termine per la eventuale riassunzione della causa avanti al giudice competente.
Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 1.700,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a. e c.p.a.
Pescara, 15 giugno 2025
Il Giudice dott. Anastasio Morelli
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