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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 18084/2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione difesa d'ufficio.
TRA
- Avv. nato a [...] il [...], C.F Parte_1
,P.I , con studio in Napoli alla via Nicolardi C.F._1 P.IVA_1
P.co Avolio 9, iscritto all'ordine degli avvocati di Napoli, procuratore di se stesso.
E
- (C.F. in persona dei rapp.ti p.t., ope legis Parte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_3
NONCHE'
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C.F ) in P.IVA_4 persona dei rapp.ti p.t., ope legis rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici domiciliano alla via A. P.IVA_3
Diaz,11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv.to ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli in data 01.09.2023, comunicato in pari data, dolendosi dell'importo liquidato dal Giudice, a suo dire inferiore ai minimi tabellari, in violazione di legge quanto ai parametri e criteri adottati per la liquidazione.
Il ricorrente ha premesso di aver assunto la difesa d'ufficio del sig. nel CP_1 proc. Penale n. R.G. TRIB 16788/17 rgPM 2749/16, tenutosi innanzi al Tribunale di
Napoli I sez. penale Giudice dott. Vastola, conclusosi con sentenza n.8539/21 e che, quindi, dopo aver inutilmente esperito la procedura finalizzata al recupero del credito professionale nei confronti dell'imputato mediante richiesta di decreto ingiuntivo, proponeva, ex art. 116 dpr 115/2002, istanza di liquidazione del compenso per un importo di euro 1.150,00, oltre accessori di legge, facendo applicazione del Protocollo
di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Napoli.
Proposta l'istanza al SIAMM il Giudice emetteva decreto di liquidazione con il quale,
a fronte di una richiesta di € 1.150,00 effettuata con espressa adesione al Protocollo di cui sopra (euro 750,00 euro 400,00 per recupero), liquidava la complessiva somma
200,00, senza alcuna motivazione specifica e non ancorando tale importo né al protocollo e né eventualmente ai parametri ministeriali di cui al al DM 55/2014 e D.M.
n. 147 del 13/08/2022, che prevedono al minimo una parcella di euro 630,67 e per questo ritenendo errata la liquidazione operata dal Giudice.
Il e la , nel costituirsi, hanno richiesto il rigetto della Parte_2 CP_2 domanda in quanto inammissibile con conferma del decreto di liquidazione.
Al ricorso veniva allegata l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv.to e la Pt_1 documentazione ad essa allegata nell'ambito del proc. pen. n. R.G. TRIB 16788/17 rg
PM 2749/16.
Rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta emerge che con l'istanza presentata in data 22.11.2022 l'Avv.to richiedeva il compenso a carico Pt_1 dell'Erario ai sensi dell'art. 116 TU spese di giustizia- come riportato nel proprio atto introduttivo- per irreperibilità di fatto dell'assistito e, nei medesimi termini, veniva riconosciuto il compenso da parte del Giudice (v. provvedimento di liquidazione);
Per giurisprudenza ormai costante, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese
delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce
l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia
rintracciabile (Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16585; v. anche Cass.
20/7/2010 n. 17021 secondo cui, “dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, cit. il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero
dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale se tali procedure non sono
possibili perché se il debitore non à rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può
esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste
a carico dell'erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile". Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce
ad una situazione sostanziale, di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale”).
Ed infatti, la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.p..
La diversa tesi comporterebbe la conclusione - non conforme ai principi costituzionali
- che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso,
nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto.
Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.p. e all'art. 161 c.p.p., comma 4, ma di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., sicché non
è esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p., e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (conf. Cass. n. 8111/2014);
L'eccezione formulata dal non può trovare accoglimento, avendo l'odierno Parte_2 ricorrente versato in atti prova dell'irreperibilità dell'assistito già in fase di notifica del decreto monitorio.
Quanto al merito dell'opposizione, giova premettere che i Protocolli tra Uffici
Giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati aventi ad oggetto l'individuazione di una procedura standard per la liquidazione dell'onorario dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di imputati irreperibili e delle parti civili ammesse al patrocinio cosiddetto gratuito, sono adottati allo scopo di snellire l'attività dei giudici penali chiamati a liquidare gli onorari, consentire agli avvocati di ottenere il provvedimento di liquidazione in tempi più rapidi e prevenire le opposizioni ai decreti di liquidazione attraverso una standardizzazione delle liquidazioni.
Detti Protocolli rientrano tra le Buone Prassi e sono privi, pertanto, di valore normativo, di talché essi non sono vincolanti per il giudice, il quale resta soggetto soltanto alla legge;
ciò, quindi, significa che: da un lato, il magistrato che procede, nell'autonomo esercizio della giurisdizione, pur seguendo il Protocollo, ben potrà discostarsi, con adeguata motivazione, dall'applicazione pedissequa degli importi concordati per quella determinata categoria di prestazione professionale, se ciò sia giustificato da ragioni congruamente argomentate, così come è possibile che valuti di espungere una determinata voce di attività professionale richiesta ma ritenuta non dovuta all'esito della consultazione degli atti allegati alla istanza e dello stesso fascicolo processuale, senza trascurare di dar conto della decisione adottata con motivazione che non sia apparente;
per altro verso, vista la loro natura non vincolante, i Protocolli d'intesa non possono vincolare il magistrato nella decisione quanto all'an debeatur, ovvero quanto alla sussistenza stessa dei presupposti e delle condizioni per far luogo alla liquidazione del soggetto ammesso al patrocinio dello Stato o al difensore d'ufficio.
In via generale, il Giudice, chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, della gravità
e del numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità
dell'impegno esito della causa e numero delle udienze.
Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;
“.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”.
L'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12, di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire
necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere
liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe
minime (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643; Cassazione civile sez. VI,
21/02/2012, n.2527), esclusa, all'evidenza, la decurtazione prevista ex lege dall'art. 106 bis dpr 115/2002.
Infatti, sotto tale ultimo profilo, deve registrarsi nella giurisprudenza della Suprema
Corte il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale- sancisce il divieto per il giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari. Tanto attualmente discende dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, il quale, considerata l'introduzione della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del
50%, ovvero al di sotto del valore minimo.
Nel caso di specie, il giudice rilevando il modesto impegno nell'attività profusa ha liquidato € 200,00.
Vista la natura e l'impegno professionale profuso in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, ed alla intervenuta sentenza con richiesta congiunta di tutte le parti di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenuto conto dell'attività processuale svolta, esauritasi della fase di studio e decisionale
- risultando dalla sentenza che non si è dato corso alla fase istruttoria - va liquidato a titolo di compenso tabellare l'importo di euro 946,00. Tenuto conto poi la riduzione di
1/3 ragion per cui l'importo dovuto è pari ad euro 630,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
In definitiva, l'importo liquidabile all'avv. è pari a complessivi euro 630,00 Pt_1
oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Quanto al (ulteriore) riconoscimento delle spese, diritti ed onorari effettuati per il recupero del credito, il difensore, per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario, nel caso in cui l'assistito sia inadempiente, deve:
- farsi carico della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito inadempiente;
- dimostrare che la procedura coattiva di recupero si sia rivelata infruttuosa.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, alla quale intende aderire il giudicante, in più occasioni (ex multis v.. ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass.
n. 30484/2017, Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 15006/2021 e, da ultimo, ordinanza n.
40073/2021 Cassazione, Sez. II Civile), ha affermato il seguente principio “secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche
al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”, principio “che risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa “ratio”, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente
procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare
l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente”.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio, oltre alla sentenza penale sopra menzionata anche il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace concernente l'espletamento delle procedure giudiziali volte al recupero del credito professionale e la prova della loro infruttuosità: le spese sostenute per tali attività devono essere riconosciute nell'an
debeatur in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
In particolare -provata documentalmente l'attività- devono riconoscersi le spese liquidate con il suddetto provvedimento pari ad € 250,00 e gli onorari per l'attività di stesura e notifica dell'atto di precetto (Euro 135,00), e così per un importo complessivo di Euro 385,00.
Deve applicarsi su tale somma l'abbattimento di ½ delle competenze secondo quanto previsto dall'art. 130 DPR 115/2002: le somme liquidate per il recupero degli onorari, trattandosi di attività svolta nel giudizio civile, è soggetta alla diminuzione prevista dall'art.130 DPR115/2002: l'equiparazione operata dal legislatore della liquidazione delle spese a carico dell'Erario nelle difese d'ufficio a quelle espletata per ammissione al gratuito patrocinio ,impone di ritenere che l'attività civile di recupero del credito sia soggetta alla decurtazione che la legge prevede per la liquidazione degli onorari nel giudizio civile.
L'onorario per le procedure di riscossione è dunque liquidato in € 192,50
(250,00+135,00= 385,00; 385,00/2 = 192,50, oltre spese generali, Iva e Cpa. L'importo complessivo da liquidare in favore del ricorrente per l'attività di difensore d'ufficio nel procedimento penale è dunque pari ad € 822,50 (630,00+192,50) oltre spese generali, iva e cpa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, e sono liquidate, in relazione alla somma attribuita, come da dispositivo, secondo i parametri del
DM.147/2022 calcolato ai minimi, tenuto conto dell'attività svolta e trattandosi di questioni non di particolare rilevanza o interesse e per tanto non suscettibile di incrementi in aumento.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto emesso dal
Tribunale Penale in composizione monocratica notificato il 1.09.2023, liquida, in favore del ricorrente, avv. per l'attività difensiva di ufficio svolta Parte_1 nel procedimento penale n. R.G. TRIB 16788/17 rgPM 2749/16, la somma complessiva di euro 822,50 oltre spese generali, Iva e CPA;
- condanna il al pagamento delle spese del presente Parte_2
procedimento che liquida in euro 332,00 oltre spese generali, Iva e CPA accessori di legge.
Si comunichi.
Napoli, 30.01.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi