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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Guerra Presidente
dott. ssa Silvia Rizzuto Giudice
dott.ssa Federica Ballarin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In materia di interdizione nella causa iscritta al n. RG 5558/2024
promossa con ricorso da:
CF: nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
e
CF: nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._2
ivi residente in [...]
e
CF: nata il [...] a [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Carli e
Massimiliano Carli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Verona, Via del Fante n. 5
pagina 1 di 4 RICORRENTI
CF : , nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._4
(VR) e residente in [...]
RESISTENTE
con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Ricorrente : in principalità dichiararsi l'interdizione della sig.ra e nominarsi tutore Controparte_2
la sig.ra ; in subordine dichiararsi l'apertura dell'amministrazione di sostegno e Controparte_3
nominarsi quale amministratore provvisorio e urgente la sig.ra ; Controparte_3
PM: si rimette al Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 i sig.ri e in qualità di CP_1 Pt_1 Parte_2
fratelli e sorella della sig.ra chiedevano che il Tribunale di Verona pronunciasse Controparte_2
l'interdizione della stessa, in quanto dal 2022 si trovava “ in uno stato di infermità di mente con
alterazione delle sue capacità psichiche e volitive”.
A sostegno di detta richiesta adducevano che già nel gennaio del 2023 la dott.ssa dell' Per_1 Pt_3
evidenziava un sospetto iniziale di decadimento cognitivo (cfr. doc.4); decadimento che progrediva ulteriormente nel corso dell'anno 2024 fino a culminare nel luglio del 2024 in un ricovero d'urgenza,
all'esito del quale, la sig.ra veniva dimessa con diagnosi di “ sindrome confabulante, e deficit CP_1
attentivi, anosognosia, deficit parziali del linguaggio e parziale collaborazione nell'eseguire ordini
semplici” (cfr. doc.12).
Si evidenziava, altresì, che la stessa, in ragione di ciò, era nell'assoluta incapacità di autodeterminarsi e di provvedere a sé stessa anche nei più elementari bisogni di vita;
tanto più che nel maggio del 2024
pagina 2 di 4 (quando già si trovava in uno stato di incapacità ) aveva donato al proprio PO, la nuda proprietà
dell'immobile di cui era intestataria, privandosi in tal modo dell'unico bene che le avrebbe garantito una fonte di reddito.
Si sottolineava la necessità, nel caso di specie, di una pronuncia di interdizione, attesa la l'incapacità di provvedere ai propri interessi patrimoniali nonché di badare adeguatamente a sé stessa.
Il ricorso veniva ritualmente notificato all'interdicenda, ai parenti e al PM.
All'esame l'interdicenda accede in ambulanza;
appare disorientata nello spazio e nello tempo.
Riferisce di vivere da sola e di occuparsi da sola di tutto e di non aver bisogno di alcun aiuto;
riferisce che il marito e deceduto e riconosce i fratelli e dice che vuole tornare a casa sua.
In realtà da settembre 2024 la sig.ra si trova ricoverata in struttura, dapprima al RL EB , CP_1
ora a San Pietro Incariano.
Dal punto di vista economico dispone di pensione per € 1.096,00 mensili e dell'usufrutto del'immobile del quale ha donato la nuda proprietà.
L'avv. Carli insiste, riportandosi al ricorso, in principalità per la dichiarazione di interdizione e la nomina quale tutore della PO;
in subordine, per l'apertura dell'amministrazione Controparte_3
di sostegno con la la nomina provvisoria e urgente della PO . Controparte_3
Il PM si rimette.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di interdizione debba esser rigettata:
-atteso che la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si fonda sul diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggior idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartendendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del pagina 3 di 4 beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie;
- atteso che, sulla base di detto orientamento, il Giudice Tutelare, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno ben può graduare i limiti della sfera negoziale ex art 405 comma 5, n. 3 e 4, in modo da evitare che il soggetto possa esser esposto al rischio di compiere attività a sé pregiuzievoli;
- valutati i principi giuridici di cui sopra, le risultanze mediche agli atti e la particolarità della fattispecie, ritiene che debba esser aperta l'amministrazione di sostegno, con la nomina, attesa la richiesta del ricorrente, di amministratore provvisorio e urgente;
sarà poi il Giudice Tutelare a limitare la sfera del beneficiario, conferendo all'amministratore di sostegno tutti e i più ampi poteri che si dovessero rendere necessari;
P.Q.M
- rigetta il ricorso di interdizione proposto;
- visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- visti gli artt. 418 e 405 c.c. nomina amministratore di sostegno provvisorio di nata Controparte_2
il 20.10.1942 a Marano di LP (VR) la sig.ra nata il [...] a Controparte_3
GR (VR) il quale presterà giuramento quanto prima avanti al Giudice Tutelare;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
- compensa integralmente le spese di giudizio
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile in data 06.02.2025
II GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Got Dott.ssa Federica Ballarin Dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Guerra Presidente
dott. ssa Silvia Rizzuto Giudice
dott.ssa Federica Ballarin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In materia di interdizione nella causa iscritta al n. RG 5558/2024
promossa con ricorso da:
CF: nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
e
CF: nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._2
ivi residente in [...]
e
CF: nata il [...] a [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Carli e
Massimiliano Carli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Verona, Via del Fante n. 5
pagina 1 di 4 RICORRENTI
CF : , nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._4
(VR) e residente in [...]
RESISTENTE
con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Ricorrente : in principalità dichiararsi l'interdizione della sig.ra e nominarsi tutore Controparte_2
la sig.ra ; in subordine dichiararsi l'apertura dell'amministrazione di sostegno e Controparte_3
nominarsi quale amministratore provvisorio e urgente la sig.ra ; Controparte_3
PM: si rimette al Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 i sig.ri e in qualità di CP_1 Pt_1 Parte_2
fratelli e sorella della sig.ra chiedevano che il Tribunale di Verona pronunciasse Controparte_2
l'interdizione della stessa, in quanto dal 2022 si trovava “ in uno stato di infermità di mente con
alterazione delle sue capacità psichiche e volitive”.
A sostegno di detta richiesta adducevano che già nel gennaio del 2023 la dott.ssa dell' Per_1 Pt_3
evidenziava un sospetto iniziale di decadimento cognitivo (cfr. doc.4); decadimento che progrediva ulteriormente nel corso dell'anno 2024 fino a culminare nel luglio del 2024 in un ricovero d'urgenza,
all'esito del quale, la sig.ra veniva dimessa con diagnosi di “ sindrome confabulante, e deficit CP_1
attentivi, anosognosia, deficit parziali del linguaggio e parziale collaborazione nell'eseguire ordini
semplici” (cfr. doc.12).
Si evidenziava, altresì, che la stessa, in ragione di ciò, era nell'assoluta incapacità di autodeterminarsi e di provvedere a sé stessa anche nei più elementari bisogni di vita;
tanto più che nel maggio del 2024
pagina 2 di 4 (quando già si trovava in uno stato di incapacità ) aveva donato al proprio PO, la nuda proprietà
dell'immobile di cui era intestataria, privandosi in tal modo dell'unico bene che le avrebbe garantito una fonte di reddito.
Si sottolineava la necessità, nel caso di specie, di una pronuncia di interdizione, attesa la l'incapacità di provvedere ai propri interessi patrimoniali nonché di badare adeguatamente a sé stessa.
Il ricorso veniva ritualmente notificato all'interdicenda, ai parenti e al PM.
All'esame l'interdicenda accede in ambulanza;
appare disorientata nello spazio e nello tempo.
Riferisce di vivere da sola e di occuparsi da sola di tutto e di non aver bisogno di alcun aiuto;
riferisce che il marito e deceduto e riconosce i fratelli e dice che vuole tornare a casa sua.
In realtà da settembre 2024 la sig.ra si trova ricoverata in struttura, dapprima al RL EB , CP_1
ora a San Pietro Incariano.
Dal punto di vista economico dispone di pensione per € 1.096,00 mensili e dell'usufrutto del'immobile del quale ha donato la nuda proprietà.
L'avv. Carli insiste, riportandosi al ricorso, in principalità per la dichiarazione di interdizione e la nomina quale tutore della PO;
in subordine, per l'apertura dell'amministrazione Controparte_3
di sostegno con la la nomina provvisoria e urgente della PO . Controparte_3
Il PM si rimette.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di interdizione debba esser rigettata:
-atteso che la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si fonda sul diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggior idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartendendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del pagina 3 di 4 beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie;
- atteso che, sulla base di detto orientamento, il Giudice Tutelare, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno ben può graduare i limiti della sfera negoziale ex art 405 comma 5, n. 3 e 4, in modo da evitare che il soggetto possa esser esposto al rischio di compiere attività a sé pregiuzievoli;
- valutati i principi giuridici di cui sopra, le risultanze mediche agli atti e la particolarità della fattispecie, ritiene che debba esser aperta l'amministrazione di sostegno, con la nomina, attesa la richiesta del ricorrente, di amministratore provvisorio e urgente;
sarà poi il Giudice Tutelare a limitare la sfera del beneficiario, conferendo all'amministratore di sostegno tutti e i più ampi poteri che si dovessero rendere necessari;
P.Q.M
- rigetta il ricorso di interdizione proposto;
- visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- visti gli artt. 418 e 405 c.c. nomina amministratore di sostegno provvisorio di nata Controparte_2
il 20.10.1942 a Marano di LP (VR) la sig.ra nata il [...] a Controparte_3
GR (VR) il quale presterà giuramento quanto prima avanti al Giudice Tutelare;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
- compensa integralmente le spese di giudizio
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile in data 06.02.2025
II GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Got Dott.ssa Federica Ballarin Dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4