Versione
9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 23. (Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).
1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell' articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , non e' soggetta all'ob-bligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 .
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , (Conversione in legge, con modificazioni, del D.-L. 4 marzo 1976, n. 30 , recante: "Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito"):
"Art. 3. - Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati".
- Si riporta il testo dell' art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine":
"Art. 23 (Recipienti dei vini e contrassegno di Stato).
- 1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.
2. La tappatura "a fungo" e a "a gabbietta" e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , reca: "Norme integrative e correttive D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall' art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti".
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).
1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell' articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , non e' soggetta all'ob-bligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 .
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , (Conversione in legge, con modificazioni, del D.-L. 4 marzo 1976, n. 30 , recante: "Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito"):
"Art. 3. - Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati".
- Si riporta il testo dell' art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine":
"Art. 23 (Recipienti dei vini e contrassegno di Stato).
- 1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.
2. La tappatura "a fungo" e a "a gabbietta" e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , reca: "Norme integrative e correttive D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall' art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti".
Commentari • 2
- 1. Circolare del 12/07/2001 n. 34 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli UtentiAgenzia delle Dogane · 12 luglio 2001 · 1.4842236
[…] beni viaggianti per i prodotti sottoposti al regime delle accise, che non siano scortati dagli specifici documenti previsti per tale tributo. In proposito si rammenta che l\'art. 23 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha esentato dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti il vino ed i prodotti vinosi.
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Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 15/06/2018, n. 1257Provvedimento: […] Tale provvedimento è stato impugnato dalla ID con il ricorso in esame nel quale sono state dedotte censure di violazione di legge (art. 23 e 5 l.r. 28/1999, art. 11 D.lgs. 59/2010 e art. 41 Cost.). Con ordinanza n.386/2016, questa Sezione ha accolto la misura cautelare richiesta dalla ricorrente rilevando che “ il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, posto che, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 28/1999, il Comune ha l'obbligo di esaminare le domande dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'art. 5. Ne consegue che il Comune dovrà rivalutare la domanda presentata dalla società anche a prescindere dalla mancata adozione del Piano Urbanistico Commerciale”.Leggi di più...
- annullamento autorizzazione commerciale·
- violazione di legge·
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- art. 23 e 5 l.r. 28/1999·
- Piano Urbanistico Commerciale (PUC)·
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